Articolo 14 della Legge 4 febbraio 1958, n. 87
Articolo 13Articolo 15
Versione
21 marzo 1958
Art. 14.
In base alla retribuzione annua contributiva, attribuita ad ogni periodo da riscattare ai sensi dell'art. 13 e diminuita di lire 350.000, si determina, con riferimento al periodo stesso, la relativa quota teorica di rendita vitalizia differenziale riferita alla fine del mese di presentazione della domanda, da calcolarsi con la applicazione delle norme annesse alla tabella D unita alla presente legge.
Il contributo di riscatto e' pari al prodotto della quota di cui al comma precedente per il coefficiente fisso 12.50, con l'aggiunta di lire 2000 per quanti sono i mesi del periodo da riscattare, ferma rimanendo la riduzione ad un terzo nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 34 della legge 11 aprile 1955, n. 379 .
Entrata in vigore il 21 marzo 1958