Decreto cautelare 6 maggio 2024
Ordinanza cautelare 27 maggio 2024
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00099/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00657/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 657 del 2024, proposto da ON CO, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Frascara e ON CO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Brenta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Borroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Cantù, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lombardia, non costituito in giudizio;
nei confronti
RI TO, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’atto (ovvero sia del provvedimento implicito) del Comune di Brenta di rigetto dell’istanza in cui si chiedeva la presa in carico di n. 9 animali di affezione (cani) rinvenuti dal ricorrente verso la fine anno 2022, nonché avverso il contestuale provvedimento della Regione Lombardia ATS Insubria n. ZM-26022024_8931-A notificato il 7/3/2024 con il quale, respingendo implicitamente la richiesta, si indicavano al privato le modalità ( rectius : installazioni) per il ricovero degli animali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Brenta e dell’Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa IL Di PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso notificato l’8 marzo 2024, il ricorrente ha impugnato per l’annullamento, previa sospensione, l’atto (ovvero il provvedimento implicito) del Comune di Brenta di rigetto dell’istanza di presa in carico di n. 9 animali d’affezione (cani) rinvenuti dal ricorrente verso la fine anno 2022 e il contestuale provvedimento datato 7 marzo 2024 della Regione Lombardia l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria n. ZM-26022004 contenente le prescrizioni per la custodia dei cani.
2. Il ricorrente espone in fatto:
- che in data 26 febbraio 2024 personale dell’ATS Insubria aveva svolto un sopralluogo nel fondo di sua proprietà per il controllo degli animali di affezione;
- di essere proprietario di 8 animali di affezione, regolarmente dichiarati;
- di detenere altri 9 animali, risultati abbandonati e denunciati presso le autorità di Polizia Municipale del Comune di Brenta, oltre che presso il canile di Cittiglio;
- di aver fatto verificare, al momento del sopralluogo, i ripari provvisori dei cani abbandonati in attesa di presa in carico;
- di aver provveduto a dare ulteriore notizia ai Comuni di Brenta e Gemonio, al fine della presa in carico dei cani abbandonati da parte di questi ultimi;
- di essere stato convocato dal Comune di Brenta il 7 marzo 2024 esclusivamente per la notifica dell’atto di accertamento contenente obblighi a suo carico;
- in tale circostanza il Sindaco aveva dichiarato oralmente di non aver motivo di prendere in carico gli animali;
- nella stessa giornata il ricorrente si apprestava a chiedere la conferma immediata del diniego di presa in carico con apposito provvedimento.
3. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di illegittimità:
I) Assoluta nullità, inesistenza dell’atto amministrativo in forma orale : il ricorrente sostiene la nullità dell’atto di diniego di presa in carico dei cani abbandonati espresso dal Sindaco il 7 marzo 2024 in forma orale, dal momento che non avrebbe consentito allo stesso di venire a conoscenza delle motivazioni di diritto del rifiuto di presa in carico degli animali;
II) Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali relativi alla L.R. 33/2009 : il ricorrente sostiene che ai sensi della L.R. n. 33/2009, della L. 5 febbraio 1992 n. 104 legge quadro in materia e in particolare l’art.114 (Rifugi per animali), gli enti preposti, primo fra tutti il Comune di Brenta avrebbero il dovere di assistenza e di presa in carico degli animali ritrovati;
III) Violazione e falsa applicazione della stessa legge, laddove non si è stato immediatamente disposto il ricovero presso la struttura piuttosto che l’indicazione di quanto necessario per detenere i cani : il ricorrente sostiene che, nonostante le osservazioni fatte all’organo addetto al sopralluogo, la procedura di presa in carico non sarebbe stata avviata.
4. Si sono costituiti in giudizio l’Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria e il Comune di Brenta per resistere al ricorso, depositando documenti e memorie.
5. Con memoria depositata il 19 aprile 2024, l’ATS dell’Insubria ha evidenziato che:
- in data 15 febbraio 2024 il personale dell’ATS e la Polizia Locale si erano recati in Via Cereda, dove il ricorrente non aveva dato disponibilità per l’effettuazione del sopralluogo, quindi veniva concordato il sopralluogo per il giorno 26 febbraio 2024;
- dopo qualche giorno, con mail del 19 febbraio 2024, il ricorrente aveva dichiarato di aver rinvenuto nel mese di novembre 2022 all’interno della sua proprietà 15 cuccioli, 3 dei quali microchippati (il 16 -19 e 23 febbraio 2024), cioè successivamente al primo tentativo di sopralluogo;
- il ricorrente, incomprensibilmente, aveva richiesto la presa in carico di soli 9 cani, senza specificare le sorti dei rimanenti 3 cani;
- in occasione del sopralluogo erano state accertate le inappropriate condizioni di mantenimento e/o custodia, per cui erano state impartite prescrizioni (come da verbale impugnato);
- con processo verbale n. 740/2024 l’ATS si era provveduto ad applicare la sanzione ex art. 20, comma 2, Regolamento Regionale n. 2/2017 e alla notifica dei provvedimenti relativi alla violazione ex art. 105, comma 3, primo periodo, L.R. n. 33/2009 per la mancata iscrizione all’Anagrafe Regionale degli animali d’affezione entro 15 giorni dall’inizio del possesso;
- infine, con processo verbale n. 807/2024 del 20 maggio 2024, l’ATS aveva contestato la violazione dell’art. 7 del Regolamento regionale n. 2/2017.
6. A sua volta, il Comune di Brenta, con memoria depositata il 3 maggio 2024, ha esposto:
- di aver richiesto in data 24 gennaio 2024 all’ATS Insubria di effettuare un sopralluogo congiunto nel fondo del ricorrente a seguito di una segnalazione per presunta incauta custodia di cani;
- in data 19 febbraio 2024 la polizia locale aveva preso contatti con il ricorrente per organizzare il sopralluogo;
- che il ricorrente nell’occasione ricostruiva la vicenda riferendo di aver rinvenuto, all’inizio di novembre 2022, all’interno della proprietà dei cuccioli e di aver preso contatti con il canile di Cittiglio e con il vigile di Brenta, senza ricevere indicazioni per poterli affidare;
- in data 26 febbraio 2024, all’esito del sopralluogo erano state riscontrate violazioni amministrative: a) omessa comunicazione al Sindaco del numero di cani detenuti; b) mancanza dei requisiti minimi delle strutture di ricovero per alcuni animali; c) inidoneità dimensionale delle strutture per complessivi n. 6 cani (artt. 105 lett. b L.R. 105/2016, art. 6 co.2 lett. a) e art. 15 co. 2 R.R. 2/2017); d) mancata identificazione di n. 9 cani – art. 105, comma 3, L.R. 15/2016; e) mancata denuncia di smarrimento di un cane (art. 105 c.4 L.R. 15/2016); f) mancata adozione di gestione degli animali idonea alla tutela di terzi da danni e aggressioni (art. 6 co.1 e 2 del R.R. 2/2017);
- in data 27 febbraio 2024 il ricorrente aveva inviato al Comune di Brenta formale richiesta di “ presa in carico di 9 cuccioli di cane abbandonati ”;
- in data 7 marzo 2024, il Comune di Brenta aveva notificato al ricorrente, per il tramite della Polizia Locale, il verbale di accertamento n. ZM-26022024_8931-A emesso a seguito del sopralluogo;
- nella stessa data il Sindaco, riportandosi al citato verbale, ribadiva oralmente l’impossibilità di presa in carico dei cani avanzata dal legale del ricorrente;
- in pari data il ricorrente aveva richiesto a mezzo pec la formalizzazione del diniego di presa in carico;
- in data 5 aprile 2024 aveva riscontrato con nota scritta la citata richiesta (all. 7 -8).
7. Con ordinanza N. 512 pubblicata il 27 maggio 2024, questo T.A.R. ha << Ritenuto che la domanda cautelare non possa trovare accoglimento, considerato che:
1. quanto al fumus:
- non risulta alcuna evidenza documentale circa la richiesta agli enti competenti di presa in carica dei cuccioli di cane asseritamente rinvenuti nel novembre 2022 da parte del ricorrente, se non la mail del 27 febbraio 2024, dunque successiva all’ispezione che ha determinato l’assunzione del provvedimento impugnato in questa sede;
- come peraltro riconosciuto dallo stesso ricorrente, la l.r. 33/2009 e il regolamento regionale n. 2/2017 impongono a chiunque rinvenga un cane vagante di darne pronta comunicazione al comune in cui è avvenuto il rinvenimento, tramite la polizia locale, circostanza che non risulta documentata; a ciò si aggiunge l’omessa comunicazione, ai sensi dell’art. 10 del regolamento regionale richiamato, del numero di cani detenuti in quanto superiore a dieci;
- gli accertamenti effettuati nel corso del sopralluogo del 27 febbraio 2024 e le relative risultanze non sono contestate dal ricorrente in relazione a quanto verificato in ordine alla custodia degli animali;
2. quanto al periculum:
il ricorrente non ha dedotto elementi idonei a sostenere la domanda cautelare sotto il profilo del periculum, considerato che lo stesso ha dichiarato di prendersi cura di tutti i cani presenti nella sua proprietà sin dal novembre 2022, e dunque non vi è alcuna evidenza del pregiudizio grave ed irreparabile derivante dal provvedimento impugnato, nella parte in cui detta prescrizioni per una adeguata custodia degli animali ”.
8. All’udienza pubblica del 17 dicembre 2025 la causa è passata in decisione.
9. In continuità con quanto affermato in fase cautelare, il Collegio ritiene che i motivi di illegittimità dedotti da parte ricorrente siano infondati per le seguenti ragioni.
9.1. Risulta dalla documentazione versata in atti dal Comune di Brenta che il diniego di presa in carico non è stato espresso solo in forma verbale dal Sindaco ma, altresì, con la nota del 5 aprile 2024, con cui si “ specifica altresì che la comunicazione del 08/03/2024 in cui la S.V. richiede formale istanza al fine di ottenere il provvedimento di rigetto alla presa in carico di 9 cuccioli, non può essere presa in considerazione in quanto le sue dichiarazioni non sono supportate da verifiche che certificano quanto da Lei dichiarato ” (doc. 7 Comune di Brenta).
9.2. Si osserva che ciò è rimasto incontestato da parte ricorrente e che tale nota non risulta impugnata, sicché il primo motivo di ricorso è palesemente infondato.
9.3. Il secondo e terzo motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono altresì infondati.
9.4. L’evidente contraddizione, che si coglie dalla lettura del verbale di sopralluogo e della mail inviata dal ricorrente in data 19 febbraio 2024, rafforza la legittimità del provvedimento impugnato.
9.5. In particolare, il Collegio rileva che il ricorrente in occasione del sopralluogo del 26 febbraio 2024 aveva dichiarato “ che i cani sono stati trovati cuccioli a fine novembre 2022 nella proprietà ” (EV n° 3-A-2) mentre nella mail del 19 febbraio 2024 trasmessa alla polizia locale del Comune di Brenta si legge che essi erano stati rinvenuti “ All’inizio di novembre 2022” quando “più volte all’interno della mia proprietà sento dei versi e mi accorgo esservi dei cuccioli (sono 15 in tutto)…. ”.
9.6. È innegabile, inoltre, che il ricorrente non ha fornito alcuna prova in giudizio né dell’avvenuta asserita segnalazione del rinvenimento dei cani abbandonati che, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del Regolamento regionale 13 aprile 2017 n. 2 era “ tenuto a darne pronta comunicazione al comune in cui è avvenuto il rinvenimento, tramite la polizia locale ”, né dell’avvenuta denuncia, ai sensi dell’art. 10 del regolamento regionale richiamato, del numero di cani detenuti in quanto superiore a dieci.
9.7. Risulta invece provato in atti che il ricorrente non ha mai segnalato al Comune di Brenta, prima del sopralluogo del 26 febbraio 2024, la presenza di 15 cuccioli asseritamente abbandonati e rinvenuti nella sua proprietà, genericamente, – secondo quanto affermato dal ricorrente - all’inizio o alla fine del mese di novembre 2022, sicché la violazione delle norme citate da parte del ricorrente è incontestabile.
9.8. Come correttamente evidenziato dalla difesa comunale, la ratio delle citate norme sulla presa in carico dei cani vaganti è quella di prevenire e contenere il fenomeno del randagismo, condizione che nel caso di specie il Comune di Brenta non ha ritenuto evidentemente sussistente dopo oltre un anno dall’asserito rinvenimento dei 15 cuccioli da parte del ricorrente.
10. Concludendo, per le suesposte considerazioni, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
11. Le spese della presente fase di giudizio, fermo restando quanto già liquidato nell’ordinanza cautelare, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese della presente fase di giudizio compensate, fermo restando quanto già liquidato nella fase cautelare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON CI, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
IL Di PA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL Di PA | ON CI |
IL SEGRETARIO