Versione
3 aprile 1971
3 aprile 1971
Art. 15. (Ricorsi in materia di pensione e di assegno)
Avverso la deliberazione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica l'interessato puo' presentare ricorso in carta libera, entro trenta giorni dalla notifica, al Ministero dell'interno, che provvede previo parere di una commissione consultiva, composta dal direttore generale dell'assistenza pubblica, in qualita' di presidente, da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, da un funzionario del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da due rappresentanti della categoria, designati dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458 .
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione.
La commissione e' nominata dal Ministro per l'interno e dura in carica 5 anni.
Oltre ai componenti effettivi sono designati e nominati negli stessi modi i componenti e il segretario supplenti.
In caso di necessita', il Ministro per l'interno puo' procedere alla costituzione di piu' commissioni consultive presiedute da funzionari del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a vice prefetto, delegati dal direttore generale dell'assistenza pubblica.
Avverso la deliberazione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica l'interessato puo' presentare ricorso in carta libera, entro trenta giorni dalla notifica, al Ministero dell'interno, che provvede previo parere di una commissione consultiva, composta dal direttore generale dell'assistenza pubblica, in qualita' di presidente, da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, da un funzionario del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da due rappresentanti della categoria, designati dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458 .
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione.
La commissione e' nominata dal Ministro per l'interno e dura in carica 5 anni.
Oltre ai componenti effettivi sono designati e nominati negli stessi modi i componenti e il segretario supplenti.
In caso di necessita', il Ministro per l'interno puo' procedere alla costituzione di piu' commissioni consultive presiedute da funzionari del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a vice prefetto, delegati dal direttore generale dell'assistenza pubblica.
Giurisprudenza • 5
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2003, n. 4221Provvedimento: […] ferma restando, perciò, in via esclusiva, la legittimazione passiva del Ministero dell'Interno ex art. 15 e 22 legge 30 marzo 1971 n. 118 (che ha convertito il D.L. 30 gennaio 1971 n. 5) e successive modifiche per i benefici da concedere ai mutilati e agli invalidi civili ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18, […]Leggi di più...
- disciplina ex art. 11 legge n. 537 del 1993 e artt. 3 e 6 d.p.r. n. 698 del 1994·
- limiti·
- distinzione delle competenze circa i due suddetti aspetti·
- controversia promossa dall'interessato per la concessione dei benefici·
- accertamento della non anteriorità della visita sanitaria·
- legittimazione passiva·
- invalidi civili·
- individuazione·
- assistenza e beneficenza pubblica·
- prestazioni assistenziali