TRIB
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/02/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 3140 del 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3140 del 2022 promossa da:
(C.F ), con il patrocinio dell'Avv. Marco Gubitosa Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Latina (LT), Via Mazzini, 2, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ); Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente all'udienza di p.c.: “precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo”; conclusioni di cui al ricorso introduttivo: “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, / dichiarare: / ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 21/04/2001 Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Latina dell'anno 2001, atto N. 30 parte 2 serie A contratto in Latina tra il Sig. e la Sig.ra ; / confermare: / i provvedimenti e le condizioni Parte_1 Controparte_1
assunti in sede di separazione consensuale. / In ogni caso con ogni conseguente provvedimento favorevole anche in ordine a spese e compensi professionali di giudizio.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Pagina 1 Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Alla convenuta, dopo un ordine di rinnovo della notifica dell'ordinanza presidenziale per tardività della notifica, è stata ritualmente notificata l'ordinanza presidenziale e i successivi atti di causa;
tuttavia, la suddetta convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come in epigrafe riportato e il G.I. ha trattenuto la causa in decisione con il solo termine di sessanta giorni per il deposito della comparsa conclusionale, stante la contumacia di parte convenuta.
1. SULLA DOMANDA SULLO STATUS.
La domanda volta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
Dall'estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio del Comune di Latina, agli atti, risulta che le parti hanno contratto matrimonio a Latina, in data 21 aprile 2001, trascritto al Reg.
Atti di Matrimonio del Comune di Latina al n. 30, parte II, serie A, anno 2001, in regime di comunione dei beni.
Agli atti è stata depositata copia conforme all'originale rilasciata il 21 dicembre 2012 del decreto di omologa n. cron. 6606 del 2012 e l'estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio del
Comune di Latina in calce al quale è stato annotato che “Con provvedimento del Tribunale di
Latina in data 11-12-2012 è stata omologata la separazione consensuale fra i coniugi di cui all'atto di matrimonio controscritto.”.
Pertanto, sebbene la copia del decreto di omologa prodotta non sia in parte leggibile, da quanto complessivamente in atti, si riscontra che la separazione è avvenuta in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del
2015, essendo stato depositato il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio in data
9 giugno 2022.
Non è stata eccepita alcuna riconciliazione tra i coniugi, essendo, anzi, la convenuta rimasta contumace.
La volontà di parte ricorrente di ottenere la pronuncia sullo status e il disinteresse della parte convenuta, che è rimasta contumace, inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita.
Va, quindi, emessa pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
2. SUL REGIME DI AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO E DIRITTO DI VISITA DEL
FIGLIO.
Pagina 2 Parte ricorrente ha chiesto la conferma dei provvedimenti e delle condizioni assunti in sede di separazione consensuale.
Va rilevato che il figlio delle parti , nato il [...], come da Parte_2
documentazione anagrafica in atti, è divenuto maggiorenne e ha acquisito la capacità di agire sicché nessun provvedimento può essere emesso in questa sede sul suo regime di affidamento, collocamento e diritto di visita.
3. SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL FIGLIO.
Come noto ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e a tal fine vanno considerate “le attuali esigenze” dei figli;
“il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”; “le risorse economiche di entrambi i genitori”; “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”; correttamente pertanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento per i figli come stabilito dagli artt. 148 e 337 ter c.c., debba tenere conto di un elastico sistema di valutazione, che tenga conto dei redditi e di ogni altra risorsa economica dei genitori, compreso il patrimonio immobiliare, nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore, e che pertanto il Tribunale deve individuare le modalità e la misura dell'obbligo di mantenimento in capo ai coniugi, tramite un'indagine comparativa effettuata in capo ai due coniugi sugli elementi suindicati (v. Cass. ord. n. 25134 del
2018). Anche per il figlio maggiorenne, non indipendente economicamente, l'art. 337 septies c.c. prevede la possibilità di disporre il pagamento di un assegno, valutate le circostanze.
Ciò premesso, pur essendo a conoscenza il Collegio di recenti pronunce della Cassazione (v. ordinanza n. 17183/2020) che ponendosi in termini distonici rispetto al pregresso consolidato orientamento giurisprudenziale anche di legittimità, ritengono che l'onere della prova sia a carico della parte richiedente l'assegno, questo Collegio aderisce invece al pregresso constante indirizzo giurisprudenziale, anche della Cassazione, secondo cui l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, sicché il genitore che agisce nei confronti dell'altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, mentre incombe sul genitore che chiede di essere esonerato dall'obbligazione ex lege, l'onere di dimostrare che la prole sia divenuta autosufficiente ovvero che il mancato svolgimento dell'attività lavorativa sia imputabile alla prole (cfr. Cass. sent. 24018 del 2008, Cass. sent. 11828 del 2009).
Quest'ultimo orientamento è stato recentemente ribadito dalla I sezione della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8892 del 2024, che ha chiarito come l'obbligo “del genitore separato, o
Pagina 3 divorziato, di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (Cass. n. 1773/12; n. 1830/11; n. 6509/17)”.
Il ricorrente ha chiesto la conferma dei provvedimenti e delle condizioni assunti in sede di separazione consensuale.
All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente f.f. ha disposto in via provvisoria e urgente il concorso della madre al 50% nelle spese straordinarie sostenute per il figlio come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Latina.
Ciò premesso, dalla lettura delle condizioni di separazione consensuale di cui alla scrittura privata del 21 novembre 2012 agli atti, non risulta essere stato concordato dalle parti alcun assegno a titolo di mantenimento del figlio in capo alla madre né l'obbligo per la stessa di contribuire alle spese straordinarie essendo stato, invece, testualmente previsto al punto 6) quanto segue: “A titolo di contributo per il mantenimento del figlio la sig.ra Parte_2 CP_1
, essendo dotata di redditi sufficienti solo al proprio mantenimento, ha già ceduto e
[...] trasferito allo – che ha accettato e ne da atto – la quota di sua spettanza sulla Parte_1 somma totale di € 4.950,00 (quattromilanovecentocinquanta/00) ricevuta da essi coniugi a seguito della vendita a terzi del 99% delle quote della società XXI Aprile S.a.s. di Parte_1 somma parti ad € 3.225,00 (tremiladuecentoventicinque/00) per la quota ideale spettante ad essa su tali quote, giusta quanto risulta dal rogito del Notaio Controparte_1 [...]
in data 21.11.2012 Rep. 62499 – Racc. 24781 -, atto ben noto ai coniugi, affinché Persona_1 con tali somme provveda al mantenimento del figlio.”.
Deve, pure, osservarsi che sussiste un'ontologica differenza tra l'assegno di mantenimento in sede di separazione e quello del divorzio, in cui l'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni deve essere oggetto di una specifica domanda da parte del figlio o del genitore convivente (cfr. tra le molte Cass. ord. 34100 del 2021, che ha chiarito che, “sebbene l'art. 337-septies c.c., come già il suo antecedente dell'art. 155-quinquies c.c., riconosca al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento che ne legittima la partecipazione al giudizio sia in via principale sia in via di intervento autonomo, nondimeno l'attribuzione della provvidenza direttamente a mani del figlio ne presuppone la domanda giudiziale e non viene perciò meno al principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c.”).
Pagina 4 Ebbene, il Collegio ritiene che, in assenza di una specifica domanda di assegno di mantenimento da parte del figlio maggiorenne o del genitore convivente, che si è limitato a chiedere la conferma delle condizioni della separazione consensuale che, come rilevato, non hanno previsto alcun assegno a titolo di mantenimento del figlio a carico della madre, alcuna pronuncia può essere emessa in merito e vada revocato, con decorrenza dalla domanda, l'obbligo per la madre di contribuire al 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio.
3. SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE.
Presupposto indefettibile per l'assegnazione della casa coniugale è la sussistenza di prole minorenne o maggiorenne ma economicamente non indipendente (orientamento pacifico da ultimo ribadito dalla Suprema Corte con ordinanza n. 772 del 15 gennaio 2018).
Ebbene, dagli atti risulta l'attuale perduranza della convivenza padre-figlio e non è emerso che il figlio, sebbene maggiorenne, sia divenuto economicamente indipendente, sicché va assegnata la casa coniugale al ricorrente che convive con il figlio.
4. SULLE SPESE DI LITE.
Considerata la natura della causa, la contumacia e la mancata opposizione della resistente, si reputa congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 3140 del 2022, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
“1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti a Latina, in data 21 aprile 2001, trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Latina al n. 30, parte II, serie A, anno 2001.
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Latina di procedere all'annotazione della sentenza.
3. Revoca con decorrenza dalla domanda l'obbligo per la madre di corrispondere il 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio.
4. Assegna la casa coniugale a parte ricorrente.
5. Compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria, al passaggio in giudicato della sentenza, di comunicare all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Latina copia autentica della presente sentenza per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.”
Così deciso nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3140 del 2022 promossa da:
(C.F ), con il patrocinio dell'Avv. Marco Gubitosa Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Latina (LT), Via Mazzini, 2, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ); Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente all'udienza di p.c.: “precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo”; conclusioni di cui al ricorso introduttivo: “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, / dichiarare: / ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 21/04/2001 Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Latina dell'anno 2001, atto N. 30 parte 2 serie A contratto in Latina tra il Sig. e la Sig.ra ; / confermare: / i provvedimenti e le condizioni Parte_1 Controparte_1
assunti in sede di separazione consensuale. / In ogni caso con ogni conseguente provvedimento favorevole anche in ordine a spese e compensi professionali di giudizio.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Pagina 1 Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Alla convenuta, dopo un ordine di rinnovo della notifica dell'ordinanza presidenziale per tardività della notifica, è stata ritualmente notificata l'ordinanza presidenziale e i successivi atti di causa;
tuttavia, la suddetta convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come in epigrafe riportato e il G.I. ha trattenuto la causa in decisione con il solo termine di sessanta giorni per il deposito della comparsa conclusionale, stante la contumacia di parte convenuta.
1. SULLA DOMANDA SULLO STATUS.
La domanda volta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
Dall'estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio del Comune di Latina, agli atti, risulta che le parti hanno contratto matrimonio a Latina, in data 21 aprile 2001, trascritto al Reg.
Atti di Matrimonio del Comune di Latina al n. 30, parte II, serie A, anno 2001, in regime di comunione dei beni.
Agli atti è stata depositata copia conforme all'originale rilasciata il 21 dicembre 2012 del decreto di omologa n. cron. 6606 del 2012 e l'estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio del
Comune di Latina in calce al quale è stato annotato che “Con provvedimento del Tribunale di
Latina in data 11-12-2012 è stata omologata la separazione consensuale fra i coniugi di cui all'atto di matrimonio controscritto.”.
Pertanto, sebbene la copia del decreto di omologa prodotta non sia in parte leggibile, da quanto complessivamente in atti, si riscontra che la separazione è avvenuta in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del
2015, essendo stato depositato il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio in data
9 giugno 2022.
Non è stata eccepita alcuna riconciliazione tra i coniugi, essendo, anzi, la convenuta rimasta contumace.
La volontà di parte ricorrente di ottenere la pronuncia sullo status e il disinteresse della parte convenuta, che è rimasta contumace, inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita.
Va, quindi, emessa pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
2. SUL REGIME DI AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO E DIRITTO DI VISITA DEL
FIGLIO.
Pagina 2 Parte ricorrente ha chiesto la conferma dei provvedimenti e delle condizioni assunti in sede di separazione consensuale.
Va rilevato che il figlio delle parti , nato il [...], come da Parte_2
documentazione anagrafica in atti, è divenuto maggiorenne e ha acquisito la capacità di agire sicché nessun provvedimento può essere emesso in questa sede sul suo regime di affidamento, collocamento e diritto di visita.
3. SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL FIGLIO.
Come noto ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e a tal fine vanno considerate “le attuali esigenze” dei figli;
“il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”; “le risorse economiche di entrambi i genitori”; “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”; correttamente pertanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento per i figli come stabilito dagli artt. 148 e 337 ter c.c., debba tenere conto di un elastico sistema di valutazione, che tenga conto dei redditi e di ogni altra risorsa economica dei genitori, compreso il patrimonio immobiliare, nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore, e che pertanto il Tribunale deve individuare le modalità e la misura dell'obbligo di mantenimento in capo ai coniugi, tramite un'indagine comparativa effettuata in capo ai due coniugi sugli elementi suindicati (v. Cass. ord. n. 25134 del
2018). Anche per il figlio maggiorenne, non indipendente economicamente, l'art. 337 septies c.c. prevede la possibilità di disporre il pagamento di un assegno, valutate le circostanze.
Ciò premesso, pur essendo a conoscenza il Collegio di recenti pronunce della Cassazione (v. ordinanza n. 17183/2020) che ponendosi in termini distonici rispetto al pregresso consolidato orientamento giurisprudenziale anche di legittimità, ritengono che l'onere della prova sia a carico della parte richiedente l'assegno, questo Collegio aderisce invece al pregresso constante indirizzo giurisprudenziale, anche della Cassazione, secondo cui l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, sicché il genitore che agisce nei confronti dell'altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, mentre incombe sul genitore che chiede di essere esonerato dall'obbligazione ex lege, l'onere di dimostrare che la prole sia divenuta autosufficiente ovvero che il mancato svolgimento dell'attività lavorativa sia imputabile alla prole (cfr. Cass. sent. 24018 del 2008, Cass. sent. 11828 del 2009).
Quest'ultimo orientamento è stato recentemente ribadito dalla I sezione della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8892 del 2024, che ha chiarito come l'obbligo “del genitore separato, o
Pagina 3 divorziato, di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (Cass. n. 1773/12; n. 1830/11; n. 6509/17)”.
Il ricorrente ha chiesto la conferma dei provvedimenti e delle condizioni assunti in sede di separazione consensuale.
All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente f.f. ha disposto in via provvisoria e urgente il concorso della madre al 50% nelle spese straordinarie sostenute per il figlio come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Latina.
Ciò premesso, dalla lettura delle condizioni di separazione consensuale di cui alla scrittura privata del 21 novembre 2012 agli atti, non risulta essere stato concordato dalle parti alcun assegno a titolo di mantenimento del figlio in capo alla madre né l'obbligo per la stessa di contribuire alle spese straordinarie essendo stato, invece, testualmente previsto al punto 6) quanto segue: “A titolo di contributo per il mantenimento del figlio la sig.ra Parte_2 CP_1
, essendo dotata di redditi sufficienti solo al proprio mantenimento, ha già ceduto e
[...] trasferito allo – che ha accettato e ne da atto – la quota di sua spettanza sulla Parte_1 somma totale di € 4.950,00 (quattromilanovecentocinquanta/00) ricevuta da essi coniugi a seguito della vendita a terzi del 99% delle quote della società XXI Aprile S.a.s. di Parte_1 somma parti ad € 3.225,00 (tremiladuecentoventicinque/00) per la quota ideale spettante ad essa su tali quote, giusta quanto risulta dal rogito del Notaio Controparte_1 [...]
in data 21.11.2012 Rep. 62499 – Racc. 24781 -, atto ben noto ai coniugi, affinché Persona_1 con tali somme provveda al mantenimento del figlio.”.
Deve, pure, osservarsi che sussiste un'ontologica differenza tra l'assegno di mantenimento in sede di separazione e quello del divorzio, in cui l'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni deve essere oggetto di una specifica domanda da parte del figlio o del genitore convivente (cfr. tra le molte Cass. ord. 34100 del 2021, che ha chiarito che, “sebbene l'art. 337-septies c.c., come già il suo antecedente dell'art. 155-quinquies c.c., riconosca al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento che ne legittima la partecipazione al giudizio sia in via principale sia in via di intervento autonomo, nondimeno l'attribuzione della provvidenza direttamente a mani del figlio ne presuppone la domanda giudiziale e non viene perciò meno al principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c.”).
Pagina 4 Ebbene, il Collegio ritiene che, in assenza di una specifica domanda di assegno di mantenimento da parte del figlio maggiorenne o del genitore convivente, che si è limitato a chiedere la conferma delle condizioni della separazione consensuale che, come rilevato, non hanno previsto alcun assegno a titolo di mantenimento del figlio a carico della madre, alcuna pronuncia può essere emessa in merito e vada revocato, con decorrenza dalla domanda, l'obbligo per la madre di contribuire al 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio.
3. SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE.
Presupposto indefettibile per l'assegnazione della casa coniugale è la sussistenza di prole minorenne o maggiorenne ma economicamente non indipendente (orientamento pacifico da ultimo ribadito dalla Suprema Corte con ordinanza n. 772 del 15 gennaio 2018).
Ebbene, dagli atti risulta l'attuale perduranza della convivenza padre-figlio e non è emerso che il figlio, sebbene maggiorenne, sia divenuto economicamente indipendente, sicché va assegnata la casa coniugale al ricorrente che convive con il figlio.
4. SULLE SPESE DI LITE.
Considerata la natura della causa, la contumacia e la mancata opposizione della resistente, si reputa congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 3140 del 2022, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
“1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti a Latina, in data 21 aprile 2001, trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Latina al n. 30, parte II, serie A, anno 2001.
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Latina di procedere all'annotazione della sentenza.
3. Revoca con decorrenza dalla domanda l'obbligo per la madre di corrispondere il 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio.
4. Assegna la casa coniugale a parte ricorrente.
5. Compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria, al passaggio in giudicato della sentenza, di comunicare all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Latina copia autentica della presente sentenza per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.”
Così deciso nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
Pagina 5