Sentenza 19 luglio 2023
Massime • 1
Per la configurabilità del tentativo rilevano non solo i veri e propri atti esecutivi, ma anche quelli che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo. (Fattispecie relativa ad estorsione, in cui la Corte ha censurato il provvedimento del tribunale del riesame in ragione dell'assenza di gravità indiziaria in ordine alle circostanze che i messaggi estorsivi, affidati a due intermediari, fossero pervenuti ai destinatari, che gli intermediari fossero soggetti affidabili, che avessero una specifica collocazione all'interno del sodalizio mafioso e che la provenienza delle richieste estorsive fosse riconoscibile da parte delle vittime).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/07/2023, n. 37091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37091 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2023 |
Testo completo
sentite le conclusioni del PG SABRINA PASSAFIUME, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato VIANELLO ACCORRETTI VALERIO del foro di ROMA in difesa di IT RI conclude riportandosi ai motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 37091 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 19/07/2023 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari in sede ha applicato a RO IT la misura della custodia cautelare in carcere per gli addebiti di: far parte dell'associazione di tipo mafioso, in particolare di 'ndrangheta, quale componente della cosca LO operante sul territorio del Comune di Rosarno, e specificamente di esser soggetto di assoluta fiducia di CE IT PA, di cui eseguiva tutte le disposizioni necessarie al consolidamento del sodalizio (capo 1); di partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, promossa e organizzata da RT LO cl. 83 e CE IT PA, con il compito di eseguire le direttive dei capi in riferimento alla ricerca di canali di approvvigionamento dello stupefacente e di potenziali acquirenti, con l'aggravante dell'uso del metodo mafioso e della finalità di agevolare la 'ndrina LO, in Rosarno dal 2019 con condotta permanente (capo 68); della commissione di reati-fine consistenti: in un tentativo di violenza privata ai danni di EL TI, commesso in concorso con CE IT PA e AE PA cl. 96, per costringerlo a restituire gli automezzi provento di furto alla persona offesa del reato, ZO UP, fatto aggravato anche dall'impiego del cd. metodo mafioso e dalla finalità di agevolazione mafiosa, in Rosarno il 16 marzo 2020 (capo 16); in tentativi di estorsione in danno di diversi soggetti, commessi in concorso con CE IT PA ed uno anche con AE PA cl. 74, fatti tutti aggravati anche dall'impiego del cd. metodo mafioso e dalla finalità di agevolazione mafiosa, in Rosarno nel febbraio e marzo 2020 (capi 34, 35 e 36); nella detenzione illegale di un fucile a pompa, in concorso con ON AL e AE PA cl. 2000, fatto aggravato in Rosarno in data anteriore al 18 maggio 2020 (capo 65), nell'acquisto per la successiva vendita di 2 kg di hashish e di 2 kg di marijuana, fatto commesso in concorso con NI BI, CE IT PA, AE PA cl. 96 e TO TI, in Rosarno il 26 febbraio 2020 (capo 74). 2. Il materiale indiziario si compone delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, tutti a vario titolo già esponenti delle famiglie mafiose del territorio 1 calabrese- in particolare, ZO AN, EP LA e EP TI e, in minor misura, AT CH, NI e UR -, di un rilevante complesso di risultati di operazioni di intercettazione, sia telefoniche che ambientali, dei risultati di attività di osservazione e delle immagini di videocamere e fotografie. Si è accertato che al vertice della cosca LO vi è RT LO cl. 1983: questi, seppure detenuto in regime di massima sicurezza presso l'Istituto di Lanciano, gestiva e guidava l'organizzazione tramite il determinante apporto del cognato, CE IT PA, che era definito dagli associati come il responsabile per l'attuazione del programma criminale della cosca. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di RO IT, che ha articolato più motivi. 3.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di ritenuta gravità indiziaria per il reato di associazione di tipo mafioso, specificamente in ordine alla effettiva messa a disposizione del gruppo. I risultati delle intercettazioni hanno dato prova soltanto di un legame tra il ricorrente e CE IT PA e non con il gruppo associativo. Il Tribunale non ha verificato la credibilità e l'attendibilità dei collaboratori di giustizia, ZO AN e EP LA. 3.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di ritenuta gravità indiziaria peri il reato di cui al capo 16). Nell'incontro con TI non furono rivolte dal ricorrente parole minacciose. L'unica espressione più decisa fu pronunciata da PA e certo non ne può rispondere il ricorrente per il solo fatto che si trovava accanto a PA nell'occasione della conversazione. 3.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di affermazione dell'aggravante di cui all'art. 339, comma primo, cod. pen. (reato commesso da più persone riunite) in relazione alle condotte di violenza privata ascritte al ricorrente al capo 16), per l'assenza di elementi che confermino la partecipazione del ricorrente alla condotta minacciosa. 3.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla affermazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. per il reato di cui al capo 16). Nulla è stato detto dai giudici del merito cautelare su quale fosse il profilo psicologico del ricorrente e hanno valorizzato soltanto il contesto di commissione del reato, trasformando l'aggravante in una presunzione assoluta. Il metodo mafioso è stato affermato in modo apodittico. 2 3.5. Con il quinto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di gravità indiziaria per i fatti estorsivi di cui al capo 34). Il Tribunale non ha detto se la richiesta estorsiva effettivamente pervenne a Galluccio, perché altrimenti non potrebbe parlarsi neanche di tentativo, e non ha indicato quale sia stato il contributo di Canniniti. 3.6. Con il sesto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria peri I reato di cui al capo 35). Il Tribunale ha argomentato in modo manifestamente illogico sulla presenza del ricorrente al momento in cui PA avrebbe riferito la presunta richiesta estorsiva a Rombolà, desumendola da quanto sarebbe accaduto nella vicenda di cui al capo 34). 3.7. Con il settimo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al fatto di cui al capo 36), non avendo il Tribunale dato conto se la persona offesa ER avesse mai ricevuto la richiesta di PA e non avendo illustrato il tipo di contributo dato dal ricorrente, visto che si sottrasse alla richiesta di commettere un danneggiamento. 3.8. Con l'ottavo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di ritenuta aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. per i fatti di cui ai capi 34), 35) e 36). La finalità di agevolazione mafiosa è stata asserita richiamando il presunto ruolo del ricorrente nella consorteria, senza dimostrare che PA avesse agito non per un vantaggio personale ma per una finalità associativa e che il ricorrente perseguisse la medesima finalità. 3.9. Con il nono motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di affermazione dell'aggravante del cd.metodo mafioso anche in relazione ai fatti di cui al capo 65). Il Tribunale, lungi dal dare conto di quali comportamenti avessero esteriorizzato il cd. metodo mafioso, ha motivato soltanto sulle presunte finalità del reato. 4. Il Procuratore generale ha depositato memoria con cui ha illustrato le ragioni sottese alla richiesta di dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento soltanto in parte, specificamente in relazione al quinto, al sesto e al settimo motivo, con assorbimento nella conseguente statuizione di annullamento dell'ottavo motivo, e per il resto va invece rigettato. 3 2. Il sesto motivo è fondato. Il Tribunale ha reso una motivazione carente in ordine al coinvolgimento del ricorrente nel tentativo di estorsione di cui al capo 35). Ha affermato che il ricorrente prese parte al tentativo di estorsione desumendone la presenza, al momento in cui il correo PA avanzava le indebite richieste, per il vero non registrata dalle operazioni di intercettazione, facendo leva sulla "globale interpretazione degli elementi acquisiti". Si tratta, all'evidenza, di una formula priva di efficacia esplicativa, che non fa comprendere quali siano gli elementi indiziari posti a fondamento dell'addebito, e quale sia la loro consistenza. La motivazione sul punto è meramente assertiva. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata per questa parte, con rinvio per nuovo giudizio sul capo. 3. Il quinto e il settimo motivo sono pur essi fondati. I fatti estorsivi di cui ai capi 34) e 36) sono stati contestati nella forma del tentativo perché, come precisato nell'ordinanza impugnata, non è stata acquisita la prova che i messaggi contenenti le richieste di denaro furono trasmessi alle persone offese dai soggetti incaricati di fungere da intermediari. Quel che nell'ordinanza impugnata è sufficientemente illustrato è il conferimento dell'incarico ad opera di PA e del ricorrente a due soggetti, ora tal RO AT ora tal DO ND, ma nulla è detto sul prosieguo del programma estorsivo, in particolare se i due intermediari, che da quanto è dato comprendere erano soggetti di fiducia di PA e quindi del suo gruppo associativo, effettivamente recarono ai destinatari le richieste estorsive di pagamento di somme di denaro. Le condotte addebitate si sono quindi arrestate, o almeno così deve ritenersi in mancanza di una ricostruzione della eventuale successiva evoluzione, ad uno stadio anticipato del programma criminoso. Tale caratteristica di entrambi gli addebiti imponeva un maggior impegno di motivazione del Tribunale, affinché fosse compiutamente illustrata l'idoneità e l'inequivocità degli atti compiuti, alla luce del principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per il quale "per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo..." -, tra le molte, Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017, Rv. 269963 -. Il Tribunale avrebbe dovuto pertanto dare conto delle ragioni per le quali, nel caso concreto, l'affidamento a due intermediari - dei cui rapporti con i destinatari delle richieste estorsive nulla è stato detto - del compito di consegnare 4 a costoro le illecite richieste dovesse far ritenere, con valutazione ex ante, che il delitto programmato si sarebbe consumato salvo l'intervento di eventi in quel momento non prevedibili. Avrebbe dovuto, in buona sostanza, illustrare, con compiuta motivazione, i caratteri di idoneità e di inequivoca direzione in riferimento alla elevata probabilità, salvo appunto l'intervento di fattori imprevedibili, della verificazione dell'evento, spiegando quale fosse la posizione dei due intermediari rispetto al gruppo associativo e ai due ricorrenti in particolare, quale il grado di affidabilità nell'esecuzione degli ordini ricevuti, quali gli eventuali rapporti con le persone offese e quale la riconoscibilità da parte di queste ultime della provenienza delle richieste dal gruppo associativo e quindi della correlata pregnanza criminale. Occorre allora che il Tribunale rinnovi il giudizio su questi capi alla luce del principio di diritto per il quale "anche un atto preparatorio può integrare gli estremi del tentativo punibile, quando sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia la capacità, sulla base di una valutazione "ex ante" e in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso e a tale risultato sia univocamente diretto" - Sez. 2, n. 41649 del 05/11/2010, Rv. 248829 -. 4. L'ottavo motivo, riguardante la contestata aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. in relazione ai capi 34), 35) e 36), resta assorbito, senza preclusione ad un successivo eventuale esame, dall'annullamento parziale su questi addebiti. 5. Il primo motivo è invece infondato. L'ordinanza ha descritto, con adeguatezza di argomenti, il ruolo partecipativo del ricorrente. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ne hanno tratteggiato la figura come di un soggetto dedito alle illecite attività di intimidazione, di custode delle armi per conto della cosca, il tutto confermato proprio dalla gravità indiziaria apprezzata in riferimento ai reati fine per i quali è stato emesso il titolo cautelare. Ancora. I collaboratori lo hanno indicato come uomo di fiducia di RT LO, quindi del capo, e come soggetto direttamente coinvolto in reati di armi e dette dichiarazioni accusatorie sono state dal Tribunale ritenute credibili, con adeguata motivazione, non solo perché riscontate dal materiale indiziario relativo agli addebiti cautelari per vari reati-fine ma anche in quanto i rilievi mossi in merito dalla difesa si sono rivelati strutturalmente incapaci di evidenziare fratture logiche nel narrato accusatorio. Dai risultati delle operazioni di intercettazione è emerso che IT era divenuto il principale collaboratore di CE IT PA nella gestione del 5 5e) racket delle guardianie e che PA si rivolgeva a lui chiedendogli il compimento di atti di intimidazione (il taglio di alcune piante) ai danni di soggetti che non avevano corrisposto le somme estorsive pretese dalla cosca. 6. Il secondo e il terzo motivo sono infondati. Il Tribunale ha spiegato, con coerenza e adeguatezza, che la presenza di IT accanto a CE IT PA, quando questi rivolse frasi larvatamente minacciose a TI, non può dirsi muta, irrilevante, avendo invece avuto una funzione rafforzativa della condotta tenuta dal correo e avendo contribuito a dare maggiore corpo alla natura minacciosa del contatto con TI. Non è poi dubbio che sia stata integrata anche l'aggravante delle più persone riunite, secondo il principio di diritto per il quale "... la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza, nota alla vittima, di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, in modo da potersi affermare che queste siano state poste in essere da parte di ciascuno degli agenti, ovvero che la mera presenza di uno dei complici all'esercizio della violenza o della minaccia possa essere interpretata alla stregua di un rafforzamento delle medesime" - Sez. 2, n. 40860 del 20/09/2022, Rv. 284041 -. 7. Il quarto motivo è infondato. Il Tribunale, di fronte ad una duplice contestazione - di metodo e di agevolazione - dell'aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. ha spiegato, con compiutezza di argomenti, che vi erano nella condotta gli estremi dell'aggravante stessa, perché la cosca avrebbe perso il proprio prestigio se avesse permesso il perpetrarsi di furti in zone poste nel territorio di riferimento. È pur vero che il Tribunale non ha motivato in ordine all'impiego del cd. metodo mafioso ma, data la contestazione della duplice forma della circostanza e la compiutezza di esame in ordine alla finalità agevolatrice, il dato resta privo di rilievo e non impedisce il giudizio di sufficienza della motivazione. 8. Il nono motivo è inammissibile perché non è sostenuto da un interesse attuale e concreto ad una pronuncia favorevole. È pur vero che il Tribunale, in ordine al capo 65) ha riconosciuto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. motivando soltanto sulla finalità di agevolazione mafiosa, nonostante la contestazione abbia fatto riferimento esclusivo all'impiego del cd. metodo mafioso. Il ricorrente, però, non ha illustrato quale sia l'interesse, attuale e concreto, ad una pronuncia in punto di circostanza aggravante per uno dei plurimi addebiti per i quali è stato emesso e mantenuto il titolo cautelare, atteso che esso non verrebbe certamente meno se pure fosse affermata la fondatezza 6 del rilievo. Valgono a tal proposito i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: "in tema di procedimento cautelare, sussiste l'interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'an o sul quomodo della misura. (Fattispecie relativa ad associazione per delinquere di tipo mafioso, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso, in quanto finalizzato alla sola esclusione del ruolo apicale dell'indagato all'interno del sodalizio, elemento privo di riflessi sui presupposti della misura cautelare e sulla sua durata)" - Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Rv. 284489 -; "è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento de libertate non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'an o sul quomodo della cautela, la legittimità della disposta misura" - Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Rv. 279508 -. 9. Per quanto sin qui esposto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente ai capi 34), 35) e 36), con assorbimento, senza preclusione ad un successivo eventuale esame, del motivo relativo all'aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. in relazione a ciascuno dei predetti capi, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Per il resto il ricorso va rigettato. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente ai capi 34, 35 e 36 e rinvia per nuovo giudizio su tali capi al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 19 luglio 2023 • Il coriiere estensore Il presidente