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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/02/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.4907/2020 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria Immacolata Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 21/2/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
, nato a [...], il [...], residente a [...]Parte_1
(LE) rappresentato e difeso, con mandato in atti, dagli Avvocati Antonio Troso e
Ugo Troso
Ricorrente
O Controparte_1
, rappresentato e difeso dagli Avvocati Salvatore Graziuso e Riccardo Salvo CP_2
Resistente
Oggetto: Ricalcolo pensione
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato l'8/5/2020 il ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere titolare di pensione cat.IO formata con contributi da lavoro dipendente nel settore privato non agricolo, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto alla riliquidazione della predetta pensione ponendo a base di calcolo della retribuzione pensionabile relativa ai periodi di contribuzione figurativa ad integrazione, per disoccupazione (per disoccupazione ad eccezione degli anni
2005 e 2018) e per NASPI la medesima retribuzione percepita nell'anno di riferimento del lavoro prestato, ai sensi dell'art.8 L.155/1981, con condanna dell' ai pagamenti differenziali dovuti a tale titolo e alla rifusione delle spese CP_2 processuali, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Si è costituito in giudizio l' , con memoria nella quale chiede respingersi il CP_2 ricorso, affermando la correttezza del proprio operato.
Tali essendo gli avversi assunti, il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi che di seguito si espongono. Parte ricorrente lamenta che l' non abbia proceduto all'esatta liquidazione CP_2 della pensione in godimento, in quanto l'Istituto avrebbe preso a base di calcolo della retribuzione pensionabile per i periodi di contribuzione figurativa ad integrazione, per contribuzione figurativa da disoccupazione (contribuzione figurativa per disoccupazione ad eccezione degli anni 2005 e 2018) e per contribuzione figurativa da NASPI risultanti dall'estratto contributivo in atti una retribuzione inferiore a quella percepita nei periodi di effettivo lavoro;
tanto avrebbe fatto in violazione di quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 155/1981.
Si controverte, quindi, sui parametri di riferimento con cui determinare l'esatto importo della pensione.
Invero, dall'estratto contributivo allegato al ricorso risulta che l'istante ha maturato contribuzione figurativa per disoccupazione negli anni dal 2003 al
2008, per malattia ad integrazione negli anni 2009, 2012, 2013 e 2014, per CIG ad integrazione dal 2009 al 2014, per NASPI negli anni 2016, 2017 e 2018.
Si deve tuttavia ritenere, in adesione all'orientamento espresso in altre pronunce di questo Tribunale, che la domanda, per come formulata, non possa essere accolta per il motivo che non risultano allegati gli elementi costitutivi della pretesa azionata nel presente giudizio.
Deve rilevarsi, infatti, che quando il creditore lamenta l'inesatto adempimento di un'obbligazione ha l'onere di allegare tutte le circostanze del caso concreto che integrano la suddetta inesattezza (che è concetto ampio, comprendente plurime specificazioni) a seconda delle sue effettive manifestazioni.
Invero, non si ignora l'indirizzo espresso dalla Sezioni Unite della Suprema Corte
(cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001), secondo cui, in caso di inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione dei doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Tuttavia, l'onere di allegazione cui la suddetta pronuncia fa riferimento (per come anche meglio specificato dalla giurisprudenza successiva, cfr., in particolare, Cass. n. 3579/2004) si sostanzia, appunto, nella necessità di dedurre tutte le circostanze che, nel caso concreto, integrano la suddetta inesattezza, sicché, qualora venga affermato, come nel caso in esame, che l'inesattezza è costituita dall'insufficiente liquidazione della prestazione, è onere del creditore indicare quale sarebbe stato l'esatto ammontare della prestazione in caso di corrette operazioni di calcolo “… E, se tale onere venga osservato, compete al debitore -"ancora una volta", secondo l'espressione usata dalle Sezioni
2 Unite - dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (così Cass. n. 3579/2004 cit.)
; mentre tocca al debitore allegare e dimostrare di aver pagato o meno la differenza dovuta (Cass. ordinanza n.23057/2017 del 3/10/17).
Più in dettaglio, in ragione della domanda proposta e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 8 L. n. 155/81, parte ricorrente avrebbe dovuto allegare: 1) la retribuzione percepita (o spettante ai sensi del CCNL) nel periodo anteriore a quello di malattia;
2) l'importo della 13° mensilità e degli altri emolumenti extra mensili spettanti;
3) l'importo della retribuzione annua pensionabile così determinata (comprensiva, ai fini della determinazione delle contribuzioni figurative accreditate in suo favore, di tutti gli emolumenti percepiti in costanza del rapporto di lavoro, anche a titolo di 13° mensilità ed ulteriori compensi extra mensili rivendicati); 4) l'importo della pensione risultante a seguito delle operazioni di calcolo effettuate con l'utilizzo dei predetti parametri, al fine di consentire il raffronto con le somme effettivamente percepite.
Il ricorso introduttivo difetta del tutto di siffatte allegazioni, in quanto parte ricorrente si è limitata a richiamare la normativa che disciplina la presente fattispecie, per come interpretata dalla Corte di Cassazione, senza alcuna specifica allegazione riferita al caso concreto, utile a operare il raffronto tra le somme percepite e le somme spettanti.
Tale difetto di allegazione specifica (la cui necessità è stata ribadita dalla
Suprema Corte anche in pronunce successive a quelle sopra citate, cfr. Cass. n.
14427/2015) impedisce all' convenuto la possibilità di una altrettanto CP_3 specifica contestazione dei fatti posti a base della domanda e non appare sanabile mediante l'esercizio dei poteri officiosi del giudice.
Si rammenta, infatti che nel rito del lavoro, in mancanza dell'allegazione del fatto costitutivo della fattispecie da parte dell'attore, il giudice non può usare i poteri riconosciutigli dall'art.421 c.p.c. che in un processo di tipo dispositivo non possono travalicare i limiti dell'accertamento dei fatti allegati. Invero, la disponibilità delle prove attribuita al giudice del lavoro dall'art. 421 c.p.c. non introduce alcuna limitazione all'onere di allegare i fatti costitutivi, impeditivi o estintivi dell'azione, gravante sulle parti ma semplicemente consente al primo di sostituirsi a queste nell'adempimento degli ulteriori oneri processuali, quando le medesime abbiano almeno provveduto alla deduzione di tali fatti che egli non può ricercare di ufficio (cfr. ex plurimis Cass n. 2032/2006, n. 6943/2004, n.
12477/2003).
Si deve inoltre osservare che, con particolare riferimento alle settimane contributive a retribuzione c.d. “ridotta”, di cui in ricorso si chiede il ricalcolo,
ha documentato, attraverso l'estratto delle denunce da parte del datore di CP_2
3 lavoro allegato alla propria memoria, di aver elaborato la pensione del ricorrente tenendo conto dei periodi di malattia ad integrazione e dei periodi di disoccupazione e ha altresì evidenziato che “….la retribuzione pensionabile relativa alla contribuzione per NASpI è stata calcolata correttamente secondo quanto previsto dalle norme di legge. Nonostante controparte invochi l'applicazione del sistema di calcolo previsto dall'art. 8 L. 155/1981 indistintamente per tutti i periodi di “contribuzione figurativa per disoccupazione”, per il computo della retribuzione per NASpI si è proceduto secondo quanto dettato dall'art. 12 del
D.Lgs. 04.03.2015, n. 22. Detta norma prevede: “La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all'articolo 4, comma 1, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso”.
Parte ricorrente, a fronte della documentazione prodotta da e a fronte delle CP_2 allegazioni di controparte, non ha allegato elementi specifici di contestazione dei calcoli operati dall'Istituto, limitandosi ad assumere che la retribuzione settimanale utilizzata da per i periodi di contribuzione ad integrazione, di CP_2 disoccupazione e di NASPI sia inferiore a quella ordinaria.
E ancora, si deve rilevare che, con particolare riferimento alle settimane contributive a retribuzione c.d. “ridotta”, di cui nel ricorso si chiede il ricalcolo, la Corte di Cassazione con sentenza n.33202 del 10/11/2021 ha chiarito che
“L'art. 40 della l. n. 183 del 2010 stabilisce che per il computo della contribuzione figurativa accreditabile all'assicurato che fruisca di prestazioni di integrazione o sostegno al reddito - tra le quali sono ricomprese quelle di disoccupazione e mobilità - per i periodi successivi alla data del 31 dicembre 2004, debba farsi riferimento all'importo della normale retribuzione, da determinarsi sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi, che il lavoratore avrebbe percepito nel caso in cui avesse prestato attività lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento assicurato. Ne consegue che vanno esclusi, dal computo in questione, gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie), in quanto, pur maturando mese per mese, diventano esigibili e vengono corrisposti solo in determinati momenti dell'anno; né
l'applicazione della "reformatio in peius" dei criteri di calcolo ai periodi di disoccupazione successivi alla predetta data è suscettibile di dubbi di costituzionalità per violazione del principio di irretroattività delle leggi, sorgendo il diritto alla pensione nell'istante in cui si perfezionano nella sfera giuridica del soggetto protetto tutti i requisiti previsti dalla singola fattispecie pensionistica e potendo la legge modificare nel tempo tanto i requisiti di accesso quanto le
4 modalità di computo della prestazione pensionistica, attraverso previsioni transitorie di tipo discrezionale”.
Invero, l'art.40 della legge n.183/2010 recita: “1. Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre
2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”.
Secondo la Corte di Cassazione questa norma ha introdotto nuove modalità di computo della contribuzione figurativa accreditabile all'assicurato che fruisca di prestazioni di sostegno e integrazione del reddito e ha operato una scelta più restrittiva rispetto al criterio di tendenziale omnicomprensività previsto dal combinato disposto degli articoli 8 L.155/1981 e 12 L.15371969, con la conseguenza che è da ritenersi ormai superato il criterio della media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di rapporto di lavoro che, nel vigore dell'art.8 Legge n.155/81, aveva condotto la Corte ad affermare che il valore retributivo da attribuire a ciascuna settimana andasse determinato sulla scorta della retribuzione imponibile prevista dall'art.12 della Legge 153/1969, la quale, essendo più ampia rispetto a quella civilistica, consentiva di integrare la base di calcolo anche con gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie), mentre per i periodi successivi al
31/12/2004 deve farsi riferimento all'importo della normale retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito nel caso in cui avesse prestato attività lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento assicurato, con esclusione degli emolumenti extramensili, che maturando mese per mese, diventano esigibili e vengono corrisposti soltanto in determinati momenti dell'anno.
Nella fattispecie in esame il ricorrente è titolare di prestazione categoria IO con decorrenza dall'1/1/2019 (vedasi Modello Te08 allegato al ricorso) e quindi da epoca successiva alla data del 31/12/2004 e i contributi figurativi di cui si chiede il ricalcolo risalgono, in parte, ad anni successivi al 2004.
Si deve pertanto ritenere, anche alla luce del recente orientamento giurisprudenziale, che la domanda attorea non possa essere accolta.
Per tutte le suesposte motivazioni il ricorso va rigettato.
5 Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. -per come modificato dall' art. dall'art. 42, comma 11, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326-, ricorrendo in capo all'istante le condizioni reddituali ivi previste e non sussistendo temerarietà della lite, le spese di giudizio vanno considerate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del Lavoro, rigetta il ricorso.
Spese irripetibili.
Lecce, 21 Febbraio 2025 - 28 Febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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