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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 12/01/2026, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 224/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente
FRATTAROLO FR MARIA, Relatore
LUPI ANDREA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4571/2024 depositato il 07/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3054/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 28
e pubblicata il 04/03/2024
Atti impositivi:
- SILENZIORIFIUTO IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3641/2025 depositato il
03/12/2025 Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3054/28/2024 del 15/2/2024 (dep. il 4/3/2024) la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma accoglieva parzialmente il ricorso della Ricorrente_1 S.r.l. – cessionaria del credito IVA maturato in favore della Società_1 s.r.l. - avverso il silenzio rifiuto opposto dalla Agenzia delle Entrate all'istanza della ricorrente stessa finalizzata ad ottenere l'ulteriore importo di Euro 49.251,44, a titolo di integrale riconoscimento degli interessi “in ragione del 2% annuo” dovuti ex art. 38 bis, comma 1 del d.P.R. n. 633/1972, sull'importo capitale di Euro 3.681.182,24.
La Ricorrente_1 s.r.l. in particolare evidenziava di avere maturato il diritto a ricevere l'importo di Euro 234.587,12 dovuto a titolo di interessi (3.681.182,24 x 2% / 365 x 1163) mentre l'Amministrazione Finanziaria, nel corrispondere il minor importo di Euro 185.335,68 per interessi al tasso del 2% annuo sul descritto di rimborso
IVA 2016, aveva trattenuto in maniera asseritamente indebita l'importo pari ad Euro 49.251,44 (234.587,12 -
185.335,68).
In primo grado si costituiva l'Agenzia delle Entrate chiedendo il parziale rigetto del ricorso, riconoscendo un residuo importo per interessi nei limiti di euro 26.156,53 (rapportati all'importo capitale di euro 456.008,78
X 2% / 365 gg annui X 1045 gg totali = euro 26.111,18).
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado quantificava il diritto al rimborso nella misura di Euro 26.156,53,
“non avendo la ricorrente dimostrato di poter vantare importi maggiori a titolo di interessi”, e non avendo la Ricorrente_1 s.r.l. tenuto conto nei conteggi effettuati “del periodo di sospensione del diritto di rimborso per la quota di Euro 1.982.545,32 che era durato fino alla data di presentazione della garanzia ex art.38-bis d.p.
r. 633/1972 che non risulta pervenuta in data antecedente il 25.8.2021, data questa individuata dall'Amministrazione”. La sentenza di primo grado richiamava in proposito “il principio di diritto secondo cui, in caso di richiesta di rimborso dell'Iva versata in eccedenza, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, secondo la disciplina prevista dall'art. 38 bis, dello stesso decreto, la maturazione degli interessi a credito del contribuente rimane sospeso durante il tempo in cui quest'ultimo non fornisce la documentazione richiestagli, inclusa quella relativa alla prestazione di garanzia fideiussoria”.
Ha proposto appello la società contribuente eccependo illegittimità della sentenza in quanto la società avrebbe “diritto al rimborso degli ulteriori interessi di Euro 23.094,91 maturati ai sensi dell'art. 38 bis, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972 sul rimborso IVA 2016”; l'appellante precisa a tal fine che la quota di Euro
1.982.545,32 cui si fa riferimento in sentenza “non è l'importo sul quale sarebbe stata richiesta la prestazione della garanzia, che, a giudizio del primo giudice, interromperebbe il decorso dei giorni di maturazione degli interessi”, ma costituirebbe “la quota del complessivo rimborso IVA (di totali € 5.376.456,00) oggetto di sospensione per carichi pendenti”, non avendo la società “mai chiesto il riconoscimento di interessi su tale quota del rimborso la cui erogazione era sospesa”; l'appellante contesta poi che l'Ufficio “consideri esclusivamente la quota capitale di Euro 456.008,78 (peraltro, erroneamente assunta, posto che la quota riconosciuta all'Agente della Riscossione è risultata pari ad Euro 456.800,78) anziché l'intero capitale chiesto a rimborso di Euro 3.681.182,22”, posto che se “sono stati commessi errori da parte dell'Erario in sede di prima liquidazione degli interessi sul complessivo rimborso erogato - come affermato dall'Ufficio stesso – la seconda liquidazione degli stessi interessi non può che essere effettuata sull'intero capitale chiesto a rimborso”.
L'appellante evidenzia inoltre di non avere computato a proprio favore “al fine della determinazione dei giorni di maturazione degli interessi il termine di grazia di 90 giorni concesso all'ufficio per l'effettuazione dei controlli sulla spettanza del rimborso”, non avendo tali 90 giorni “concorso alla determinazione del numero complessivo di 1163 giorni di maturazione degli interessi”; sarebbe invece errata la tesi dell'Ufficio secondo cui “non dovrebbero essere assunti, quali giorni di maturazione degli interessi in favore della Società, i 15 giorni che intercorrono tra la data di richiesta di documenti e la risposta data dalla contribuente”, in base a quanto disporrebbe l'art. 38 bis succitato.
Sostiene, in conclusione, l'appellante che “i 1045 giorni di maturazione assunti dall'ufficio devono essere aumentati di 90 giorni (termine di “grazia” già scomputato dalla Società) e di ulteriori 30 giorni (termine di grazia a favore del contribuente), per un totale di n.
1.165 giorni”, con condanna dell'Ufficio al pagamento in favore della società “di ulteriori € 23.094,91, oltre interessi maturati e maturandi dalla domanda giudiziale”.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 3 di Roma depositando controdeduzioni nelle quali chiede il rigetto dell'appello eccependo erroneità del calcolo effettuato dalla società contribuente posto che “la quota capitale oggetto di calcolo per gli interessi residui corrisponde … esclusivamente ad euro
456.800,78”.
L'Ufficio rappresenta poi, in considerazione del fatto che la contribuente aveva richiesto ulteriori interessi di natura moratoria sul rimborso degli interessi originario di Euro 49.251,44, “che gli interessi di natura tributaria già sono qualificati dal Legislatore tributario stesso come interessi per ritardato rimborso delle imposte anche in considerazione del consistente tasso di interesse applicato – ratione temporiis - pari al 2%”; che inoltre gli interessi sui rimborsi in materia di IVA sono disciplinati dagli artt. 38 bis, 38 bis 1, 38 bis 2 e 38 ter del d.
p.R. n.633/72; che infine, l'art. 1, secondo comma, del D.M. 21 maggio 2009 ha modificato la misura del tasso di interessi fissato per i rimborsi in materia iva, stabilendo che: “gli interessi per i rimborsi in materia di imposta sul valore aggiunto, previsti dagli articoli 38-bis e 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, sono dovuti nella misura del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1 gennaio 2010” ed a tutt'oggi.
La società appellante ha depositato memorie nelle quali, illustrando nuovamente le proprie argomentazioni, chiede accertarsi l'illegittimità del silenzio rifiuto dell'Ufficio avverso la domanda di rimborso per interessi sul rimborso IVA 2016 con condanna al pagamento della somma di Euro 23.094,91, oltre interessi di mora e la condanna al pagamento degli interessi di mora maturati e maturandi sulla somma capitale di Euro 26.156,53, già riconosciuta dall'Ufficio e dal Giudice di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A giudizio di questa Corte, l'appello della società contribuente deve essere parzialmente ammesso, nei limiti di seguito esposti.
Quale presupposto della presente controversia, in data 22/9/2017 la società Società_1 s.r.l. presentava la dichiarazione IVA relativa all'anno 2016, chiedendo a rimborso un credito pari ad Euro 5.376.456,00, che, con atto notarile datato 9/2/2018 veniva ceduto alla società Ricorrente_1 s.r.l., odierne appellante, la quale provvedeva a notificare l'intervenuta cessione all'Agenzia delle Entrate ex art. 43 bis d.P.R. n. 602/73 e artt.
69 e 70 R.D. n. 2449/1923.
In data 25/10/2018 l'Agenzia delle Entrate notificava alla Società_1 richiesta documentale, a fini istruttori sulla spettanza del rimborso del credito risultante dalla dichiarazione per il 2016, richiesta riscontrata dalla società nelle date dell'8 gennaio e del 12 marzo 2019.
In data 7/7/2020 l'Ufficio notificava ulteriore richiesta di documentazione cui veniva fornita risposta in data
19/10/2020.
In data 11/6/2021 l'Agenzia delle Entrate sospendeva il rimborso richiesto per la quota di Euro 1.982.545,32, riconoscendolo per l'importo non sospeso e subordinandone l'erogazione alla previa presentazione di garanzia ai sensi dell'art. 38 bis d.P.R. n. 633/72, che veniva poi fornita in data 30/7/2021. Il 14/9/2021 l'Ufficio comunicava di avere liquidato:
- Euro 3.224.381,46 a titolo di rimborso IVA 2016 + Euro 185.335,68 a titolo di interessi ex art. 38 bis d. P.R. n. 633/72, somme accreditate in favore della Ricorrente_1 s.r.l. in data 24/9/2021;
- Euro 456.800,78 a titolo di rimborso IVA 2016, senza riconoscimento di interessi, somma accreditata in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione al fine di compensare un debito di pari importo iscritto a ruolo a carico della società stessa.
.In data 16/11/21 la Ricorrente_1 notificava all'Ufficio intimazione a provvedere al pagamento degli interessi maturati ma non liquidati, constatando il ritenuto omesso integrale riconoscimento degli interessi in ragione del 2% annuo.
Più esattamente, infatti, la Ricorrente_1 richiedeva il pagamento della somma di Euro 49.251,44 a titolo di interessi maturati sul rimborso IVA 2016 ex art. 38 bis d.P.R. n. 633/72, norma che recita “I rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni”.
Secondo la società appellante, sulla base di tale disposto, gli interessi non decorrono nei 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione/domanda di rimborso e nel periodo successivo ai 15 giorni dalla richiesta istruttoria di documentazione utile ad accertare cartolarmente il diritto al rimborso fino alla data di consegna della documentazione stessa.
L'appellante evidenzia pertanto che, essendo stata presentata la dichiarazione/richiesta di rimborso in data
22/9/2017, il termine di 90 gg scadeva in data 21/12/2017.
Quanto alle richieste istruttorie, la prima richiesta di documenti veniva fatta dall'Ufficio in data 27/10/2018 e ad essa era dato riscontro dalla contribuente in data 12/3/2019; la seconda richiesta di documenti veniva invece comunicata in data 7/7/2020 e la risposta della contribuente veniva fornita in data 19/10/2020.
In entrambi i casi andavano conteggiati a favore della contribuente, ai fini del decorso degli interessi, i 15 giorni immediatamente successivi alla notifica della richiesta istruttoria, decorrendo la sospensione degli interessi in caso di ritardo nella risposta documentale da parte del contribuente, soltanto una volta terminato il suddetto intervallo temporale.
Posto che il rimborso veniva accreditato in data 24/9/2021, secondo parte appellante i giorni di maturazione complessiva degli interessi ammontavano a 1163, con la conseguenza che il totale degli interessi maturati a favore della contribuente sul capitale pari ad Euro 3.681.182,24 ammontava ad Euro 234.587,12
(3.681.182,24 x 2% / 365 x 1163) e, pertanto, avendo l'Ufficio liquidato, come interessi, la somma di Euro
185.335,68, la società contestava il ritenuto indebito trattenimento della residua somma di interessi pari ad
Euro 49.251,44 (234.587,12-185.335,68)
Su questa cifra, secondo la contribuente, maturerebbero altresì gli interessi moratori dalla data della messa in mora ex art. 1219 c.c., ossia dal 16/11/2021.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 3 di Roma, già nel corso del primo grado di giudizio, emetteva un provvedimento di accoglimento parziale dell'istanza di rimborso interessi per un totale di Euro 26.156,53, in luogo della maggior somma richiesta di Euro 49.251,44, risultando pertanto la materia del contendere circoscritta alla somma di Euro 23.094,91. L'Ufficio evidenziava, in primo luogo, che la somma capitale sulla quale calcolare gli interessi residui a rimborso consisteva nell'importo di Euro 456.008,78 e non nella somma di Euro 3.681.182,24 calcolata dalla società contribuente;
inoltre, sempre secondo l'Ufficio, la ricorrente avrebbe calcolato come giorni di decorrenza degli interessi i 90 gg iniziali dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ed infine, quale ulteriore errore asseritamente commesso dall'appellante, quest'ultima avrebbe calcolato come giorni di decorrenza degli interessi anche i 15 giorni riconosciuti dalla norma al contribuente per la consegna di documenti istruttori – nel caso di specie verificatasi in due occasioni – che non sarebbero invece computabili ai fini della decorrenza degli interessi.
Conseguentemente, il calcolo dell'Ufficio è il seguente: Euro 456.008,78 (somma erogata a favore di ER )
X 2%/ 365 gg annui X 1045 gg totali = Euro 26.111,18.
Da quanto esposto risulta in primo luogo che la somma di Euro 1.982.545,32 è la quota del complessivo rimborso IVA (ammontante ad Euro 5.376.456,00) oggetto di sospensione ed in relazione alla quale la società non ha chiesto il riconoscimento di interessi e sulla quale infatti non sarebbe stata richiesta la prestazione di garanzia, di talchè non appare corretta l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui la Ricorrente_1 non avrebbe tenuto conto, nei suoi conteggi, “del periodo di sospensione del diritto di rimborso per la quota di Euro 1.982.545,32 che era durato fino alla data di presentazione della garanzia ex art.38-bis d.p.r. 633/1972 che non risulta pervenuta in data antecedente il 25.8.2021, data questa individuata dall'Amministrazione”.
Avendo l'Ufficio riconosciuto il diritto al rimborso per la somma complessiva di Euro 3.681.182,24, appare corretta l'argomentazione della società secondo cui il calcolo degli interessi ad essa spettanti devono essere calcolati su tale somma capitale riconosciuta a rimborso, e non sulla somma di Euro 456.800,78 – come invece sostenuto dall'Ufficio – che rappresenta invece la somma liquidata e accreditata all'Agenzia delle Entrate Riscossione in compensazione di un debito della Ricorrente_1 stessa.
Inoltre, come da prospetto elaborato da parte appellante, si evidenzia che nei calcoli effettuati, la società -
a differenza di quanto sostenuto dall'Ufficio resistente - non ha tenuto conto, nel calcolo degli interessi, del termine di 90 giorni, decorrenti dalla dichiarazione/domanda di rimborso, in conformità a quanto prescritto dall'art. 38 bis d.P.R. n. 600/73; ugualmente non può essere accolta l'affermazione dell'Ufficio secondo cui non dovrebbero computarsi, ai fini della decorrenza degli interessi, i 15 giorni decorrenti tra la data della richiesta di documenti da parte dell'Ufficio e la risposta fornita dal contribuente, prevedendo la norma suddetta la non computabilità degli interessi nel periodo fra la data di notifica della richiesta di documenti e quella della loro consegna “quando superi i 15 giorni”; ne consegue la decorrenza degli interessi a favore del contribuente solo in questi primi 15 giorni (nel caso di specie si tratta dei due periodi di 15 giorni ciascuno decorrenti rispettivamente dal 27/10/2018 e dal 7/7/2020).
L'appello della società contribuente non può invece essere accolto sotto il profilo della richiesta di interessi moratori ex art. 1219 c.c. sulla somma di Euro 23.094,91 (somma residuata dalla sottrazione della somma di Euro 26.156,53, quale accoglimento parziale dell'istanza di rimborso, alla originaria richiesta di rimborso interessi per un totale di Euro 49.251,44); gli interessi di natura tributaria sono infatti già da qualificarsi come interessi moratori, per ritardato rimborso delle imposte, anche ove si consideri il tasso di interessi applicato, pari al 2% (sul punto, di recente, Cass. n. 3986/24).
Con riguardo alle spese, ove si consideri che l'art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992 stabilisce che “le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”, si ritengono, nel caso di specie, sussistenti dette ragioni, in considerazione della complessità della materia.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente nei limiti di cui in motivazione. Spese del grado compensate.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente
FRATTAROLO FR MARIA, Relatore
LUPI ANDREA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4571/2024 depositato il 07/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3054/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 28
e pubblicata il 04/03/2024
Atti impositivi:
- SILENZIORIFIUTO IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3641/2025 depositato il
03/12/2025 Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3054/28/2024 del 15/2/2024 (dep. il 4/3/2024) la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma accoglieva parzialmente il ricorso della Ricorrente_1 S.r.l. – cessionaria del credito IVA maturato in favore della Società_1 s.r.l. - avverso il silenzio rifiuto opposto dalla Agenzia delle Entrate all'istanza della ricorrente stessa finalizzata ad ottenere l'ulteriore importo di Euro 49.251,44, a titolo di integrale riconoscimento degli interessi “in ragione del 2% annuo” dovuti ex art. 38 bis, comma 1 del d.P.R. n. 633/1972, sull'importo capitale di Euro 3.681.182,24.
La Ricorrente_1 s.r.l. in particolare evidenziava di avere maturato il diritto a ricevere l'importo di Euro 234.587,12 dovuto a titolo di interessi (3.681.182,24 x 2% / 365 x 1163) mentre l'Amministrazione Finanziaria, nel corrispondere il minor importo di Euro 185.335,68 per interessi al tasso del 2% annuo sul descritto di rimborso
IVA 2016, aveva trattenuto in maniera asseritamente indebita l'importo pari ad Euro 49.251,44 (234.587,12 -
185.335,68).
In primo grado si costituiva l'Agenzia delle Entrate chiedendo il parziale rigetto del ricorso, riconoscendo un residuo importo per interessi nei limiti di euro 26.156,53 (rapportati all'importo capitale di euro 456.008,78
X 2% / 365 gg annui X 1045 gg totali = euro 26.111,18).
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado quantificava il diritto al rimborso nella misura di Euro 26.156,53,
“non avendo la ricorrente dimostrato di poter vantare importi maggiori a titolo di interessi”, e non avendo la Ricorrente_1 s.r.l. tenuto conto nei conteggi effettuati “del periodo di sospensione del diritto di rimborso per la quota di Euro 1.982.545,32 che era durato fino alla data di presentazione della garanzia ex art.38-bis d.p.
r. 633/1972 che non risulta pervenuta in data antecedente il 25.8.2021, data questa individuata dall'Amministrazione”. La sentenza di primo grado richiamava in proposito “il principio di diritto secondo cui, in caso di richiesta di rimborso dell'Iva versata in eccedenza, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, secondo la disciplina prevista dall'art. 38 bis, dello stesso decreto, la maturazione degli interessi a credito del contribuente rimane sospeso durante il tempo in cui quest'ultimo non fornisce la documentazione richiestagli, inclusa quella relativa alla prestazione di garanzia fideiussoria”.
Ha proposto appello la società contribuente eccependo illegittimità della sentenza in quanto la società avrebbe “diritto al rimborso degli ulteriori interessi di Euro 23.094,91 maturati ai sensi dell'art. 38 bis, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972 sul rimborso IVA 2016”; l'appellante precisa a tal fine che la quota di Euro
1.982.545,32 cui si fa riferimento in sentenza “non è l'importo sul quale sarebbe stata richiesta la prestazione della garanzia, che, a giudizio del primo giudice, interromperebbe il decorso dei giorni di maturazione degli interessi”, ma costituirebbe “la quota del complessivo rimborso IVA (di totali € 5.376.456,00) oggetto di sospensione per carichi pendenti”, non avendo la società “mai chiesto il riconoscimento di interessi su tale quota del rimborso la cui erogazione era sospesa”; l'appellante contesta poi che l'Ufficio “consideri esclusivamente la quota capitale di Euro 456.008,78 (peraltro, erroneamente assunta, posto che la quota riconosciuta all'Agente della Riscossione è risultata pari ad Euro 456.800,78) anziché l'intero capitale chiesto a rimborso di Euro 3.681.182,22”, posto che se “sono stati commessi errori da parte dell'Erario in sede di prima liquidazione degli interessi sul complessivo rimborso erogato - come affermato dall'Ufficio stesso – la seconda liquidazione degli stessi interessi non può che essere effettuata sull'intero capitale chiesto a rimborso”.
L'appellante evidenzia inoltre di non avere computato a proprio favore “al fine della determinazione dei giorni di maturazione degli interessi il termine di grazia di 90 giorni concesso all'ufficio per l'effettuazione dei controlli sulla spettanza del rimborso”, non avendo tali 90 giorni “concorso alla determinazione del numero complessivo di 1163 giorni di maturazione degli interessi”; sarebbe invece errata la tesi dell'Ufficio secondo cui “non dovrebbero essere assunti, quali giorni di maturazione degli interessi in favore della Società, i 15 giorni che intercorrono tra la data di richiesta di documenti e la risposta data dalla contribuente”, in base a quanto disporrebbe l'art. 38 bis succitato.
Sostiene, in conclusione, l'appellante che “i 1045 giorni di maturazione assunti dall'ufficio devono essere aumentati di 90 giorni (termine di “grazia” già scomputato dalla Società) e di ulteriori 30 giorni (termine di grazia a favore del contribuente), per un totale di n.
1.165 giorni”, con condanna dell'Ufficio al pagamento in favore della società “di ulteriori € 23.094,91, oltre interessi maturati e maturandi dalla domanda giudiziale”.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 3 di Roma depositando controdeduzioni nelle quali chiede il rigetto dell'appello eccependo erroneità del calcolo effettuato dalla società contribuente posto che “la quota capitale oggetto di calcolo per gli interessi residui corrisponde … esclusivamente ad euro
456.800,78”.
L'Ufficio rappresenta poi, in considerazione del fatto che la contribuente aveva richiesto ulteriori interessi di natura moratoria sul rimborso degli interessi originario di Euro 49.251,44, “che gli interessi di natura tributaria già sono qualificati dal Legislatore tributario stesso come interessi per ritardato rimborso delle imposte anche in considerazione del consistente tasso di interesse applicato – ratione temporiis - pari al 2%”; che inoltre gli interessi sui rimborsi in materia di IVA sono disciplinati dagli artt. 38 bis, 38 bis 1, 38 bis 2 e 38 ter del d.
p.R. n.633/72; che infine, l'art. 1, secondo comma, del D.M. 21 maggio 2009 ha modificato la misura del tasso di interessi fissato per i rimborsi in materia iva, stabilendo che: “gli interessi per i rimborsi in materia di imposta sul valore aggiunto, previsti dagli articoli 38-bis e 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, sono dovuti nella misura del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1 gennaio 2010” ed a tutt'oggi.
La società appellante ha depositato memorie nelle quali, illustrando nuovamente le proprie argomentazioni, chiede accertarsi l'illegittimità del silenzio rifiuto dell'Ufficio avverso la domanda di rimborso per interessi sul rimborso IVA 2016 con condanna al pagamento della somma di Euro 23.094,91, oltre interessi di mora e la condanna al pagamento degli interessi di mora maturati e maturandi sulla somma capitale di Euro 26.156,53, già riconosciuta dall'Ufficio e dal Giudice di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A giudizio di questa Corte, l'appello della società contribuente deve essere parzialmente ammesso, nei limiti di seguito esposti.
Quale presupposto della presente controversia, in data 22/9/2017 la società Società_1 s.r.l. presentava la dichiarazione IVA relativa all'anno 2016, chiedendo a rimborso un credito pari ad Euro 5.376.456,00, che, con atto notarile datato 9/2/2018 veniva ceduto alla società Ricorrente_1 s.r.l., odierne appellante, la quale provvedeva a notificare l'intervenuta cessione all'Agenzia delle Entrate ex art. 43 bis d.P.R. n. 602/73 e artt.
69 e 70 R.D. n. 2449/1923.
In data 25/10/2018 l'Agenzia delle Entrate notificava alla Società_1 richiesta documentale, a fini istruttori sulla spettanza del rimborso del credito risultante dalla dichiarazione per il 2016, richiesta riscontrata dalla società nelle date dell'8 gennaio e del 12 marzo 2019.
In data 7/7/2020 l'Ufficio notificava ulteriore richiesta di documentazione cui veniva fornita risposta in data
19/10/2020.
In data 11/6/2021 l'Agenzia delle Entrate sospendeva il rimborso richiesto per la quota di Euro 1.982.545,32, riconoscendolo per l'importo non sospeso e subordinandone l'erogazione alla previa presentazione di garanzia ai sensi dell'art. 38 bis d.P.R. n. 633/72, che veniva poi fornita in data 30/7/2021. Il 14/9/2021 l'Ufficio comunicava di avere liquidato:
- Euro 3.224.381,46 a titolo di rimborso IVA 2016 + Euro 185.335,68 a titolo di interessi ex art. 38 bis d. P.R. n. 633/72, somme accreditate in favore della Ricorrente_1 s.r.l. in data 24/9/2021;
- Euro 456.800,78 a titolo di rimborso IVA 2016, senza riconoscimento di interessi, somma accreditata in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione al fine di compensare un debito di pari importo iscritto a ruolo a carico della società stessa.
.In data 16/11/21 la Ricorrente_1 notificava all'Ufficio intimazione a provvedere al pagamento degli interessi maturati ma non liquidati, constatando il ritenuto omesso integrale riconoscimento degli interessi in ragione del 2% annuo.
Più esattamente, infatti, la Ricorrente_1 richiedeva il pagamento della somma di Euro 49.251,44 a titolo di interessi maturati sul rimborso IVA 2016 ex art. 38 bis d.P.R. n. 633/72, norma che recita “I rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni”.
Secondo la società appellante, sulla base di tale disposto, gli interessi non decorrono nei 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione/domanda di rimborso e nel periodo successivo ai 15 giorni dalla richiesta istruttoria di documentazione utile ad accertare cartolarmente il diritto al rimborso fino alla data di consegna della documentazione stessa.
L'appellante evidenzia pertanto che, essendo stata presentata la dichiarazione/richiesta di rimborso in data
22/9/2017, il termine di 90 gg scadeva in data 21/12/2017.
Quanto alle richieste istruttorie, la prima richiesta di documenti veniva fatta dall'Ufficio in data 27/10/2018 e ad essa era dato riscontro dalla contribuente in data 12/3/2019; la seconda richiesta di documenti veniva invece comunicata in data 7/7/2020 e la risposta della contribuente veniva fornita in data 19/10/2020.
In entrambi i casi andavano conteggiati a favore della contribuente, ai fini del decorso degli interessi, i 15 giorni immediatamente successivi alla notifica della richiesta istruttoria, decorrendo la sospensione degli interessi in caso di ritardo nella risposta documentale da parte del contribuente, soltanto una volta terminato il suddetto intervallo temporale.
Posto che il rimborso veniva accreditato in data 24/9/2021, secondo parte appellante i giorni di maturazione complessiva degli interessi ammontavano a 1163, con la conseguenza che il totale degli interessi maturati a favore della contribuente sul capitale pari ad Euro 3.681.182,24 ammontava ad Euro 234.587,12
(3.681.182,24 x 2% / 365 x 1163) e, pertanto, avendo l'Ufficio liquidato, come interessi, la somma di Euro
185.335,68, la società contestava il ritenuto indebito trattenimento della residua somma di interessi pari ad
Euro 49.251,44 (234.587,12-185.335,68)
Su questa cifra, secondo la contribuente, maturerebbero altresì gli interessi moratori dalla data della messa in mora ex art. 1219 c.c., ossia dal 16/11/2021.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 3 di Roma, già nel corso del primo grado di giudizio, emetteva un provvedimento di accoglimento parziale dell'istanza di rimborso interessi per un totale di Euro 26.156,53, in luogo della maggior somma richiesta di Euro 49.251,44, risultando pertanto la materia del contendere circoscritta alla somma di Euro 23.094,91. L'Ufficio evidenziava, in primo luogo, che la somma capitale sulla quale calcolare gli interessi residui a rimborso consisteva nell'importo di Euro 456.008,78 e non nella somma di Euro 3.681.182,24 calcolata dalla società contribuente;
inoltre, sempre secondo l'Ufficio, la ricorrente avrebbe calcolato come giorni di decorrenza degli interessi i 90 gg iniziali dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ed infine, quale ulteriore errore asseritamente commesso dall'appellante, quest'ultima avrebbe calcolato come giorni di decorrenza degli interessi anche i 15 giorni riconosciuti dalla norma al contribuente per la consegna di documenti istruttori – nel caso di specie verificatasi in due occasioni – che non sarebbero invece computabili ai fini della decorrenza degli interessi.
Conseguentemente, il calcolo dell'Ufficio è il seguente: Euro 456.008,78 (somma erogata a favore di ER )
X 2%/ 365 gg annui X 1045 gg totali = Euro 26.111,18.
Da quanto esposto risulta in primo luogo che la somma di Euro 1.982.545,32 è la quota del complessivo rimborso IVA (ammontante ad Euro 5.376.456,00) oggetto di sospensione ed in relazione alla quale la società non ha chiesto il riconoscimento di interessi e sulla quale infatti non sarebbe stata richiesta la prestazione di garanzia, di talchè non appare corretta l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui la Ricorrente_1 non avrebbe tenuto conto, nei suoi conteggi, “del periodo di sospensione del diritto di rimborso per la quota di Euro 1.982.545,32 che era durato fino alla data di presentazione della garanzia ex art.38-bis d.p.r. 633/1972 che non risulta pervenuta in data antecedente il 25.8.2021, data questa individuata dall'Amministrazione”.
Avendo l'Ufficio riconosciuto il diritto al rimborso per la somma complessiva di Euro 3.681.182,24, appare corretta l'argomentazione della società secondo cui il calcolo degli interessi ad essa spettanti devono essere calcolati su tale somma capitale riconosciuta a rimborso, e non sulla somma di Euro 456.800,78 – come invece sostenuto dall'Ufficio – che rappresenta invece la somma liquidata e accreditata all'Agenzia delle Entrate Riscossione in compensazione di un debito della Ricorrente_1 stessa.
Inoltre, come da prospetto elaborato da parte appellante, si evidenzia che nei calcoli effettuati, la società -
a differenza di quanto sostenuto dall'Ufficio resistente - non ha tenuto conto, nel calcolo degli interessi, del termine di 90 giorni, decorrenti dalla dichiarazione/domanda di rimborso, in conformità a quanto prescritto dall'art. 38 bis d.P.R. n. 600/73; ugualmente non può essere accolta l'affermazione dell'Ufficio secondo cui non dovrebbero computarsi, ai fini della decorrenza degli interessi, i 15 giorni decorrenti tra la data della richiesta di documenti da parte dell'Ufficio e la risposta fornita dal contribuente, prevedendo la norma suddetta la non computabilità degli interessi nel periodo fra la data di notifica della richiesta di documenti e quella della loro consegna “quando superi i 15 giorni”; ne consegue la decorrenza degli interessi a favore del contribuente solo in questi primi 15 giorni (nel caso di specie si tratta dei due periodi di 15 giorni ciascuno decorrenti rispettivamente dal 27/10/2018 e dal 7/7/2020).
L'appello della società contribuente non può invece essere accolto sotto il profilo della richiesta di interessi moratori ex art. 1219 c.c. sulla somma di Euro 23.094,91 (somma residuata dalla sottrazione della somma di Euro 26.156,53, quale accoglimento parziale dell'istanza di rimborso, alla originaria richiesta di rimborso interessi per un totale di Euro 49.251,44); gli interessi di natura tributaria sono infatti già da qualificarsi come interessi moratori, per ritardato rimborso delle imposte, anche ove si consideri il tasso di interessi applicato, pari al 2% (sul punto, di recente, Cass. n. 3986/24).
Con riguardo alle spese, ove si consideri che l'art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992 stabilisce che “le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”, si ritengono, nel caso di specie, sussistenti dette ragioni, in considerazione della complessità della materia.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente nei limiti di cui in motivazione. Spese del grado compensate.