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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all'esito di riserva su scambio di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 12230/2024; promossa da:
, rappresentata e difesa dall' avv. Adriana Lauri;
Parte_1
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 ia Tedeschi
FATTO E DIRITTO Con ricordo depositato il 23.5.2024 l'istante chiedeva accertarsi il proprio diritto alla liquidazione e al pagamento delle maggiorazioni sociali su pensione di invalidità civile. L' si costituiva, chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Con le note di trattazione scritta parte ricorrente segnalava che in data 22.07.2024, l' aveva provveduto all'effettivo pagamento della somma di CP_1 euro 3.446,4 favore della ricorrente a titolo di maggiorazione sociale e maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 come si evince dalla comunicazione di riliquidazione del 13.06.2024 e dalla comunicazione di pagamento del 10/07/2024, Protocollo:
.5106.10/07/2024.0163722 ,che allegava alle note. CP_1
In ragione dell'avvenuto pagamento deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126) Le spese, atteso che il pagamento è avvenuto successivamente al deposito e notifica del presente ricorso , compensate per metà, ponendosi il residuo a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Così provvede: dichiara cessata la materia del contendere . Compensa le spese per metà, e pone il residuo, che liquida in euro 657,00 a carico dell' , con attribuzione all'avvocato antistatario CP_1
Napoli 14 /2/2025 il Giudice Dott.ssa Maria Lucantonio
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all'esito di riserva su scambio di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 12230/2024; promossa da:
, rappresentata e difesa dall' avv. Adriana Lauri;
Parte_1
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 ia Tedeschi
FATTO E DIRITTO Con ricordo depositato il 23.5.2024 l'istante chiedeva accertarsi il proprio diritto alla liquidazione e al pagamento delle maggiorazioni sociali su pensione di invalidità civile. L' si costituiva, chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Con le note di trattazione scritta parte ricorrente segnalava che in data 22.07.2024, l' aveva provveduto all'effettivo pagamento della somma di CP_1 euro 3.446,4 favore della ricorrente a titolo di maggiorazione sociale e maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 come si evince dalla comunicazione di riliquidazione del 13.06.2024 e dalla comunicazione di pagamento del 10/07/2024, Protocollo:
.5106.10/07/2024.0163722 ,che allegava alle note. CP_1
In ragione dell'avvenuto pagamento deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126) Le spese, atteso che il pagamento è avvenuto successivamente al deposito e notifica del presente ricorso , compensate per metà, ponendosi il residuo a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Così provvede: dichiara cessata la materia del contendere . Compensa le spese per metà, e pone il residuo, che liquida in euro 657,00 a carico dell' , con attribuzione all'avvocato antistatario CP_1
Napoli 14 /2/2025 il Giudice Dott.ssa Maria Lucantonio