Art. 23.
I contributi indicati negli articoli 19 e 22 sono a carico delle parti e sono repetibili nei confronti dei soccombenti.
Nei procedimenti con ammissione al gratuito patrocinio i contributi sono prenotati a debito.
I contributi indicati negli articoli 19 e 22 sono a carico delle parti e sono repetibili nei confronti dei soccombenti.
Nei procedimenti con ammissione al gratuito patrocinio i contributi sono prenotati a debito.