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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIX, sentenza 12/01/2026, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 130/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 29, riunita in udienza il
28/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FORLEO LUIGI, Presidente e Relatore
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
RIPA VINCENZO, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1365/2023 spedito il 29/05/2023
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Massafra
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1299/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
3 e pubblicata il 25/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2534 TASI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3484 I.C.I. 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi pervenuti alla Commissione tributaria provinciale di Taranto in data 19/4/2021
Ricorrente_2 impugnava gli avvisi di accertamento n. 3484 e n. 2534, notificati rispettivamente il 18/12/2020 e il 21/12/2020, con i quali il Comune di Massafra richiedeva il pagamento delle somme di euro 258,00 e di euro 46,00, oltre sanzioni ed interessi, dovute a titolo di IMU e di TASI per l'anno di imposta 2015 in relazione ad un immobile di sua proprietà.
A sostegno della domanda di annullamento degli avvisi opposti il ricorrente deduceva la illegittimità degli accertamenti per violazione dell'art 74, comma 1 legge n. 342/2000, giacché non era stato notificato l'atto
- prot. n. TA 129169 del 2/8/2010 - con il quale l'Agenzia delle entrate-Ufficio del territorio di Taranto aveva modificato il classamento dell'immobile elevando la relativa rendita catastale da euro 449,32, da lui proposta con il sistema DOCFA, ad euro 619,75.
Costituitosi nei giudizi iscritti per i due ricorsi, il Comune di Massafra contestava il fondamento dei ricorsi e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa l'Agenzia delle entrate di Taranto.
Con separate ordinanze pronunciate all'udienza del 21/4/2022 la Commissione tributaria provinciale di
Taranto disponeva la chiamata in causa dell'Agenzia delle entrate di Taranto che si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dei ricorsi.
Disposta la riunione dei due giudizi, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto con sentenza del 20/10/2022, depositata il 25/10/2022, rigettava i ricorsi e condannava il contribuente al rimborso delle spese di lite sostenute dagli uffici resistenti.
Con l'appello proposto Ricorrente_2 censura la sentenza impugnata riproponendo il motivo d'illegittimità degli avvisi impugnati per violazione dell'art 74, comma 1 legge n. 342/2000.
Costituitosi anche in questo grado di giudizio, il Comune di Massafra contestava il fondamento del gravame e ne chiedeva il rigetto.
Con memoria depositata il 26/9/2025 l'ente impositore ha infine eccepito l'inammissibilità dell'appello perché notificato al difensore domiciliatario ad un indirizzo diverso da quello indicato in primo grado.
All'esito dell'udienza di discussione tenuta il 7.10.2025, la Corte pronunciava la seguente ordinanza :
“La Corte
esaminati gli atti del proc. n. 1365/2023 R.G.A.;
rilevato che tra le stesse parti e con analogo oggetto sono pendenti i processi iscritti ai nn. 2410/2023 e 2414/2023 R:G.A., appellante il Comune di Massafra, la cui trattazione è fissata per l'udienza del 28.10.2025;
considerato che, all'evidente scopo di evitare contrasto di giudicati, è opportuna una trattazione unitaria di tutti i processi.
P.Q.M.
fissa nuova udienza di discussione per il giorno 28.10.2025, ore di rito. Si comunichi.”
All'odierna udienza nessuna delle parti è comparsa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non ha fondamento la preliminare eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dal Comune di
Massafra con la memoria difensiva del 26.9.2025, giacché qualsiasi nullità della notificazione è sanata dalla sua costituzione in giudizio e dal pieno esercizio, anche nel merito, del diritto di difesa.
Nel merito, l'appello è infondato e va respinto.
La dedotta illegittimità degli avvisi opposti si fonda sulla asserita mancata notificazione al contribuente della modifica della rendita catastale disposta dall'Agenzia del territorio (oggi Agenzia delle entrate) a seguito di procedura DOCFA presentata dal Ricorrente_2.
Dalle visure storiche dell'immobile allegate al ricorso risulta però che detta variazione catastale fu notificata al contribuente in data 4.10.2010 con atto prot. n. TA0160857/2010 ed in assenza di formale contestazione di quanto attestato nell'atto pubblico deve ritenersi che la rettifica della rendita sia stata ritualmente portata a conoscenza del contribuente. Non può poi non ricordarsi che a seguito della presentazione, ai sensi del d.m. n. 701/1994, di DOCFA con la quale era proposta una rendita catastale di euro 449,32, il contribuente ben sapeva che quella rendita da lui proposta poteva, entro un anno, essere oggetto di rettifica da parte dell'ufficio, pena la definitività di quella proposta;
ed in effetti l'Agenzia del territorio rettificava, nel termine previsto, la classe proposta da 2 a 4 con il citato provvedimento prot.
n. TA 129169 del 2/8/2010.
Va aggiunto che è lo stesso contribuente ad ammettere nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado di avere avuto piena conoscenza, già prima della notifica degli avvisi di accertamento opposti, della rettifica della rendita catastale disposta dall'ufficio, allorché ricorda che “Lo stesso Ufficio tributi ha – sempre per identiche questioni - emesso degli atti di annullamento in autotutela per gli anni di imposta
2014 e precedenti”. Ed in effetti dal documento prodotto nel primo grado di giudizio emerge che il funzionario responsabile dell'ufficio tributi in data 26.3.2020 annullava in autotutela l'avviso di accertamento Tasi n. 39761 emesso in data 29.10 2019 per l'anno di imposta 2014 “già notificato” al Ricorrente_2. Trova pertanto esplicita conferma il fatto che il contribuente, quantomeno dal 2019 e comunque prima della notificazione degli avvisi di accertamento opposti (18/12/2020 e 21/12/2020) aveva piena conoscenza della rettifica della rendita catastale, da lui proposta nel 2009 con la DOCFA in euro
449,32, operata dall'ufficio del territorio, che la elevava ad euro 619,75 e che era poi legittimamente posta dall'ente impositore a base del ricalcolo delle imposte.
Il contrasto di giurisprudenza insorto sulla questione controversa all'interno della Corte di primo grado
(quale emerge dall'esito favorevole al contribuente nei due processi trattati all'odierna udienza) giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia – Sezione XXIX di Taranto – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 29, riunita in udienza il
28/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FORLEO LUIGI, Presidente e Relatore
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
RIPA VINCENZO, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1365/2023 spedito il 29/05/2023
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Massafra
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1299/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
3 e pubblicata il 25/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2534 TASI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3484 I.C.I. 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi pervenuti alla Commissione tributaria provinciale di Taranto in data 19/4/2021
Ricorrente_2 impugnava gli avvisi di accertamento n. 3484 e n. 2534, notificati rispettivamente il 18/12/2020 e il 21/12/2020, con i quali il Comune di Massafra richiedeva il pagamento delle somme di euro 258,00 e di euro 46,00, oltre sanzioni ed interessi, dovute a titolo di IMU e di TASI per l'anno di imposta 2015 in relazione ad un immobile di sua proprietà.
A sostegno della domanda di annullamento degli avvisi opposti il ricorrente deduceva la illegittimità degli accertamenti per violazione dell'art 74, comma 1 legge n. 342/2000, giacché non era stato notificato l'atto
- prot. n. TA 129169 del 2/8/2010 - con il quale l'Agenzia delle entrate-Ufficio del territorio di Taranto aveva modificato il classamento dell'immobile elevando la relativa rendita catastale da euro 449,32, da lui proposta con il sistema DOCFA, ad euro 619,75.
Costituitosi nei giudizi iscritti per i due ricorsi, il Comune di Massafra contestava il fondamento dei ricorsi e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa l'Agenzia delle entrate di Taranto.
Con separate ordinanze pronunciate all'udienza del 21/4/2022 la Commissione tributaria provinciale di
Taranto disponeva la chiamata in causa dell'Agenzia delle entrate di Taranto che si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dei ricorsi.
Disposta la riunione dei due giudizi, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto con sentenza del 20/10/2022, depositata il 25/10/2022, rigettava i ricorsi e condannava il contribuente al rimborso delle spese di lite sostenute dagli uffici resistenti.
Con l'appello proposto Ricorrente_2 censura la sentenza impugnata riproponendo il motivo d'illegittimità degli avvisi impugnati per violazione dell'art 74, comma 1 legge n. 342/2000.
Costituitosi anche in questo grado di giudizio, il Comune di Massafra contestava il fondamento del gravame e ne chiedeva il rigetto.
Con memoria depositata il 26/9/2025 l'ente impositore ha infine eccepito l'inammissibilità dell'appello perché notificato al difensore domiciliatario ad un indirizzo diverso da quello indicato in primo grado.
All'esito dell'udienza di discussione tenuta il 7.10.2025, la Corte pronunciava la seguente ordinanza :
“La Corte
esaminati gli atti del proc. n. 1365/2023 R.G.A.;
rilevato che tra le stesse parti e con analogo oggetto sono pendenti i processi iscritti ai nn. 2410/2023 e 2414/2023 R:G.A., appellante il Comune di Massafra, la cui trattazione è fissata per l'udienza del 28.10.2025;
considerato che, all'evidente scopo di evitare contrasto di giudicati, è opportuna una trattazione unitaria di tutti i processi.
P.Q.M.
fissa nuova udienza di discussione per il giorno 28.10.2025, ore di rito. Si comunichi.”
All'odierna udienza nessuna delle parti è comparsa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non ha fondamento la preliminare eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dal Comune di
Massafra con la memoria difensiva del 26.9.2025, giacché qualsiasi nullità della notificazione è sanata dalla sua costituzione in giudizio e dal pieno esercizio, anche nel merito, del diritto di difesa.
Nel merito, l'appello è infondato e va respinto.
La dedotta illegittimità degli avvisi opposti si fonda sulla asserita mancata notificazione al contribuente della modifica della rendita catastale disposta dall'Agenzia del territorio (oggi Agenzia delle entrate) a seguito di procedura DOCFA presentata dal Ricorrente_2.
Dalle visure storiche dell'immobile allegate al ricorso risulta però che detta variazione catastale fu notificata al contribuente in data 4.10.2010 con atto prot. n. TA0160857/2010 ed in assenza di formale contestazione di quanto attestato nell'atto pubblico deve ritenersi che la rettifica della rendita sia stata ritualmente portata a conoscenza del contribuente. Non può poi non ricordarsi che a seguito della presentazione, ai sensi del d.m. n. 701/1994, di DOCFA con la quale era proposta una rendita catastale di euro 449,32, il contribuente ben sapeva che quella rendita da lui proposta poteva, entro un anno, essere oggetto di rettifica da parte dell'ufficio, pena la definitività di quella proposta;
ed in effetti l'Agenzia del territorio rettificava, nel termine previsto, la classe proposta da 2 a 4 con il citato provvedimento prot.
n. TA 129169 del 2/8/2010.
Va aggiunto che è lo stesso contribuente ad ammettere nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado di avere avuto piena conoscenza, già prima della notifica degli avvisi di accertamento opposti, della rettifica della rendita catastale disposta dall'ufficio, allorché ricorda che “Lo stesso Ufficio tributi ha – sempre per identiche questioni - emesso degli atti di annullamento in autotutela per gli anni di imposta
2014 e precedenti”. Ed in effetti dal documento prodotto nel primo grado di giudizio emerge che il funzionario responsabile dell'ufficio tributi in data 26.3.2020 annullava in autotutela l'avviso di accertamento Tasi n. 39761 emesso in data 29.10 2019 per l'anno di imposta 2014 “già notificato” al Ricorrente_2. Trova pertanto esplicita conferma il fatto che il contribuente, quantomeno dal 2019 e comunque prima della notificazione degli avvisi di accertamento opposti (18/12/2020 e 21/12/2020) aveva piena conoscenza della rettifica della rendita catastale, da lui proposta nel 2009 con la DOCFA in euro
449,32, operata dall'ufficio del territorio, che la elevava ad euro 619,75 e che era poi legittimamente posta dall'ente impositore a base del ricalcolo delle imposte.
Il contrasto di giurisprudenza insorto sulla questione controversa all'interno della Corte di primo grado
(quale emerge dall'esito favorevole al contribuente nei due processi trattati all'odierna udienza) giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia – Sezione XXIX di Taranto – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.