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Sentenza 29 dicembre 2024
Sentenza 29 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/12/2024, n. 2100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2100 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3303/22 R.g.
Tra
, elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio dell'avv. Parte_1
Donato Nolè che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, contumace CP_1
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: la ricorrente come da note di trattazione scritta per l'udienza del 26.06.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 13.11.2022 - premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con il 24.09.1970 CP_1 in Viggiano e che con sentenza n. 229/2012 del 17.02.2012 questo
Tribunale ha dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni ivi stabilite – ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio sono nati tre figli, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ed ha chiesto che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile di € 250,00 mensili.
All'esito dell'udienza presidenziale, non comparso il resistente, in via temporanea e urgente è stato riconosciuto in favore della ricorrente l'assegno di 200,00 euro mensili, quindi la causa è stata rimessa in istruttoria con la comunicazione degli atti al P.M.
Instaurato il contraddittorio, il resistente non si è costituito.
Acquisizione la documentazione prodotta, all'udienza del 26.06.2024
– sostituita con il deposito di note scritte – la ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo e la causa è stata riservata in decisione con i termini di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e successivi 20 giorni per le memorie di replica.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente, il quale non si è costituito nonostante la regolare notifica dell'ordinanza presidenziale. Nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi la ricorrente ha manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione.
La separazione giudiziale dei coniugi è stata dichiarata con sentenza di questo Tribunale n. 229/2012 del 17.02.2012, che è stata prodotta con l'attestazione del passaggio in giudicato.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno un anno dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
In secondo luogo, le prospettazioni della ricorrente e il comportamento del resistente, il quale non costituendosi si è del tutto disinteressato della pendenza del procedimento, evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Quanto alle condizioni del divorzio, nessun provvedimento va adottato in merito all'affidamento, collocazione e mantenimento dei figli, tutti maggiorenni ed autonomi economicamente.
La domanda di assegno divorzile non può trovare accoglimento.
Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, "Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto" (cfr. Cass. civ., sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287).
In particolare, secondo le Sezioni Unite, il Tribunale deve verificare
"se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro".
La pronuncia ha altresì evidenziato che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Secondo gli enunciati principi, dunque, il Giudice deve in primo luogo accertare l'esistenza di un'eventuale disparità tra le posizioni economiche complessive di entrambi i coniugi, tenendo conto non solo dei redditi ma anche del patrimonio e, in generale, di qualunque utilità suscettibile di valutazione economica. La disparità tra le posizioni economico-patrimoniali dei coniugi deve essere "rilevante", dovendosi così escludere che minimi scostamenti possano giustificare l'imposizione di un assegno.
L'eventuale, rilevante, squilibrio tra le posizioni dovrà poi essere causalmente ricollegato (secondo una valutazione che la Corte ritiene debba essere "rigorosa") alle "scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di uno ruolo trainante endofamiliare". La preminenza della funzione equilibratrice e perequativa comporta l'esigenza di
"accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari in relazione alla durata del matrimonio" - fattore di cruciale importanza - nonché all'età del richiedente.
Se esiste uno squilibrio economico rilevante causalmente connesso alle scelte e ai sacrifici fatti in costanza di convivenza nell'interesse della famiglia, il Giudice deve poi verificare se tale divario possa essere superato dal richiedente l'assegno, mediante il recupero o il consolidamento della propria attività professionale;
per la Corte "il giudizio di adeguatezza ha pertanto un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo, il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro".
Se dunque esiste uno squilibrio economico rilevante tra le posizioni dei coniugi, causalmente connesso alle scelte e ai sacrifici fatti in costanza di convivenza e se questo divario non può essere autonomamente colmato, nel futuro, dal richiedente, il Giudice riconosce un assegno divorzile svincolato dal tenore di vita e non connesso all'autosufficienza economica, ma "adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente".
Sull'onere della prova le Sezioni unite hanno ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui spetta alla parte richiedente provare sia l'esistenza di uno squilibrio economico, sia il contributo dato alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altro coniuge e, di conseguenza, il nesso causale tra il divario e le scelte fatte in costanza di convivenza (ovverosia la prova che il divario dipende dai sacrifici fatti da una parte nell'interesse della famiglia e in funzione dell'assunzione di un ruolo endofamiliare
"preponderante").
Nella specie, la domanda risulta carente anzi tutto sotto il profilo assistenziale.
Attraverso la prodotta documentazione la ricorrente ha dimostrato di essere titolare di reddito da pensione di circa 1.000,00 euro mensili, proprietaria di tre immobili e comproprietaria di alcuni terreni (v. dichiarazioni dei redditi in atti), ma non ha fornito alcun elemento di prova sulla condizione economica e reddituale del resistente, in tal modo non consentendo di apprezzare l'esistenza di una effettiva, rilevante disparità economica tra gli ex coniugi.
La prova risulta carente anche in merito alle circostanze che attengono propriamente alla funzione perequativo/compensativa dell'assegno divorzile.
La richiedente, infatti, non ha dedotto né dimostrato il contributo dato alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altro coniuge e, di conseguenza, il nesso causale tra l'eventuale divario reddituale e le scelte fatte in costanza di convivenza, vale a dire la prova che il suddetto divario sia riconducibile ai sacrifici da lei fatti nell'interesse della famiglia a discapito della propria posizione professionale.
La domanda è pertanto rigettata. Nulla per le spese, data la contumacia del resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del Parte_1 CP_1
13.11.2022, ogni diversa istanza, deduzione e eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Viggiano il 24.09.1970, Parte_1 CP_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Viggiano dell'anno 1970, parte II, serie A, n. 16;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato -
a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n.
396, con esonero da responsabilità;
c) rigetta la domanda di assegno divorzile;
d) nulla per le spese.
Potenza, camera di consiglio del 04.12.2024
La Presidente est.