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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 20/10/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 465/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di AN, riunita in camera di consiglio in persona dei sig.ri magistrati:
Dr. GU DE Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 465/2025 R.G. promosso da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
EL CA, elettivamente domiciliata in ANCONA, via Leopardi 2, presso lo studio del difensore;
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Rita CP_1 C.F._2
IMBRIOSCIA, elettivamente domiciliato in ROMA, Viale Beethoven, 52 00144, presso lo studio del difensore;
APPELLATO con l'intervento di
pagina 1 di 5 Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di
AN
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di AN, resa in data
01.04.2025, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di AN, contrariis rejectis:
- in via principale, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 639/2025 emessa dal Tribunale
Ordinario di AN, nell'ambito del procedimento n. 555/2023 R.G., in data
01.04.2025, e notificata a cura del ricorrente/appellato il 09.04.2025 prevedendo in capo al Sig. 'onere di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, in CP_1 favore della Sig.ra un assegno divorzile nella somma ritenuta Parte_1 di giustizia, condannando altresì, l'appellato alla rifusione delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di appello, si chiede comunque che le spese di lite vengano compensate anche parzialmente tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis:
- rigettare in toto l'appello proposto dalla Signora come Parte_1 infondato;
- confermare integralmente la sentenza di primo grado n.639/2025 del
01.04.2025 emessa dal Tribunale di AN Prima Sezione – N.R.G. 555/2023;
- con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio, oltre ad accessori come per legge”.
Per la Procura Generale: “Chiede il rigetto della sospensiva se presentata e dell'appello”.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di AN rigettava la domanda proposta da volta ad ottenere un assegno di divorzio, condannando la Parte_1
pagina 2 di 5 ricorrente al pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza.
Costituendosi nel presente giudizio, ha preliminarmente eccepito CP_1
l'erronea introduzione del giudizio di appello con atto di citazione, anziché con ricorso “come previsto dall'art. 473 bis.30 c.p.c., con le previsioni normative conseguenti” e ne ha - comunque - contestato la fondatezza nel merito, chiedendone il rigetto.
La Procura Generale ha chiesto il rigetto del gravame.
In data 8.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione - all'appellante - del termine di giorni cinque per replicare alla costituzione della controparte e - ad entrambe le parti - di un termine di ulteriori giorni cinque, per deduzioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità dell'interposto gravame, in quanto tardivo.
Ed invero, il presente giudizio - incardinato dinanzi al Tribunale di AN prima dell'entrata in vigore del D.Lvo 149/2022 (e, precisamente, in data 01.02.2023) - resta regolato dal previgente art. 4, comma 15, legge 1.12.1970 n. 898 e si svolge nelle forme del rito camerale (da introdursi con ricorso).
Alla stregua dei principi costantemente affermati dalla Suprema Corte in relazione alle modalità di proposizione dell'impugnazione delle decisioni in materia di separazione e di divorzio (secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, puntualmente richiamato in Cass. civ., Sez. I, sentenza del 7.7.2015, n. 14049) “l'appello avverso le sentenze di separazione e di divorzio deve essere trattato con il rito camerale, il quale si applica all'intero procedimento, dall'atto introduttivo - ricorso, anziché citazione - alla decisione in camera di consiglio;
detto atto introduttivo, con la forma del ricorso, deve essere depositato in cancelleria nel termine perentorio di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., con la conseguenza che l'appello, che sia proposto con citazione, anziché con ricorso, può considerarsi tempestivo, in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali, solo se il relativo atto risulti depositato nel
pagina 3 di 5 rispetto di tali termini (Cass., 10 settembre 2014, n. 19002; Cass., 13 ottobre
2011, n. 21161; Cass., 10 agosto 2007, n. 17645; Cass., 26 ottobre 2005, n.
20687)”.
In proposito, la Corte di Cassazione ha ribadito che “l'applicazione del principio di conservazione degli atti processuali (…) postula pur sempre che, quando l'appello deve essere proposto mediante ricorso, la sanatoria dell'impugnazione introdotta mediante citazione sia configurabile allorché questa risulti non solo notificata, ma anche depositata in cancelleria nel termine perentorio di legge (Cass., Sez.Un., n.
4876 del 1991; Cass. n. 10251 del 1994; Cass. n. 14100 del 2000; Cass. n. 1396 del 2001; Cass. n. 5150 del 2004; Cass. n. 13422 del 2004; Cass. n. 13660 del
2004; Cass. n. 8947 del 2006; Cass. n. 17645 del 2007; Cass. n. 9530 del 2010;
Cass. n. 21161 del 2011).
Si è affermato, infatti, che la conversione, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., di un atto introduttivo non conformato allo specifico modello legale del procedimento che intende introdurre può, infatti, realizzarsi solo se l'atto da convertire sia dotato di tutti i requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo dell'utile introduzione del procedimento secondo lo schema legale prescritto.
Ne consegue che - in caso di impugnazione irritualmente proposta con ricorso anziché con citazione, la conversione si verifica soltanto in caso di tempestiva notificazione dell'improprio atto alla controparte (costituendo la notificazione dell'atto, nei giudizi da introdursi con citazione, il momento cui è collegata l'utile instaurazione del rapporto processuale); viceversa, nel caso di impugnazione irritualmente proposta con citazione anziché con ricorso, la conversione si verifica soltanto in caso di tempestivo deposito dell'atto nella cancelleria del giudice adito, posto che, nei procedimenti da iniziarsi con ricorso, è proprio quello
l'adempimento al quale è subordinato il tempestivo compimento dell'atto (Cass.,
Sez. Un., 10 febbraio 2014, n. 2907)”.
Nel caso di specie, risulta per tabulas che la sentenza di primo grado è stata notificata al procuratore della in data 09.04.2025 e che l'atto di appello Pt_1
(spiegato, come visto, mediante atto di citazione, notificato alla controparte in data 09.05.2025) è stato depositato (telematicamente) nella Cancelleria della pagina 4 di 5 Corte intestata soltanto in data 13.05.2024 e, pertanto, oltre il termine - perentorio - di 30 giorni (dalla notifica della sentenza di primo grado) che andava a scadere il 09.05.2025.
La soccombenza dell'appellante impone la condanna della medesima a rifondere alla controparte le spese del grado, che vengono liquidate come da dispositivo (ai valori minimi, con esclusione della fase istruttoria, in considerazione dell'attività concretamente svolta).
Sussistono, altresì, i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 639/2025 del Tribunale di AN, Parte_1 pubblicata in data 01.04.2024, così dispone:
- dichiara inammissibile l'appello;
- pone a carico di le spese di lite anticipate dalla controparte Parte_1 nel presente grado di giudizio, che vengono liquidate in €.3.473,00, oltre a rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in AN, nella camera di consiglio del 20.10.2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. GU DE
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di AN, riunita in camera di consiglio in persona dei sig.ri magistrati:
Dr. GU DE Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 465/2025 R.G. promosso da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
EL CA, elettivamente domiciliata in ANCONA, via Leopardi 2, presso lo studio del difensore;
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Rita CP_1 C.F._2
IMBRIOSCIA, elettivamente domiciliato in ROMA, Viale Beethoven, 52 00144, presso lo studio del difensore;
APPELLATO con l'intervento di
pagina 1 di 5 Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di
AN
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di AN, resa in data
01.04.2025, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di AN, contrariis rejectis:
- in via principale, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 639/2025 emessa dal Tribunale
Ordinario di AN, nell'ambito del procedimento n. 555/2023 R.G., in data
01.04.2025, e notificata a cura del ricorrente/appellato il 09.04.2025 prevedendo in capo al Sig. 'onere di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, in CP_1 favore della Sig.ra un assegno divorzile nella somma ritenuta Parte_1 di giustizia, condannando altresì, l'appellato alla rifusione delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di appello, si chiede comunque che le spese di lite vengano compensate anche parzialmente tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis:
- rigettare in toto l'appello proposto dalla Signora come Parte_1 infondato;
- confermare integralmente la sentenza di primo grado n.639/2025 del
01.04.2025 emessa dal Tribunale di AN Prima Sezione – N.R.G. 555/2023;
- con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio, oltre ad accessori come per legge”.
Per la Procura Generale: “Chiede il rigetto della sospensiva se presentata e dell'appello”.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di AN rigettava la domanda proposta da volta ad ottenere un assegno di divorzio, condannando la Parte_1
pagina 2 di 5 ricorrente al pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza.
Costituendosi nel presente giudizio, ha preliminarmente eccepito CP_1
l'erronea introduzione del giudizio di appello con atto di citazione, anziché con ricorso “come previsto dall'art. 473 bis.30 c.p.c., con le previsioni normative conseguenti” e ne ha - comunque - contestato la fondatezza nel merito, chiedendone il rigetto.
La Procura Generale ha chiesto il rigetto del gravame.
In data 8.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione - all'appellante - del termine di giorni cinque per replicare alla costituzione della controparte e - ad entrambe le parti - di un termine di ulteriori giorni cinque, per deduzioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità dell'interposto gravame, in quanto tardivo.
Ed invero, il presente giudizio - incardinato dinanzi al Tribunale di AN prima dell'entrata in vigore del D.Lvo 149/2022 (e, precisamente, in data 01.02.2023) - resta regolato dal previgente art. 4, comma 15, legge 1.12.1970 n. 898 e si svolge nelle forme del rito camerale (da introdursi con ricorso).
Alla stregua dei principi costantemente affermati dalla Suprema Corte in relazione alle modalità di proposizione dell'impugnazione delle decisioni in materia di separazione e di divorzio (secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, puntualmente richiamato in Cass. civ., Sez. I, sentenza del 7.7.2015, n. 14049) “l'appello avverso le sentenze di separazione e di divorzio deve essere trattato con il rito camerale, il quale si applica all'intero procedimento, dall'atto introduttivo - ricorso, anziché citazione - alla decisione in camera di consiglio;
detto atto introduttivo, con la forma del ricorso, deve essere depositato in cancelleria nel termine perentorio di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., con la conseguenza che l'appello, che sia proposto con citazione, anziché con ricorso, può considerarsi tempestivo, in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali, solo se il relativo atto risulti depositato nel
pagina 3 di 5 rispetto di tali termini (Cass., 10 settembre 2014, n. 19002; Cass., 13 ottobre
2011, n. 21161; Cass., 10 agosto 2007, n. 17645; Cass., 26 ottobre 2005, n.
20687)”.
In proposito, la Corte di Cassazione ha ribadito che “l'applicazione del principio di conservazione degli atti processuali (…) postula pur sempre che, quando l'appello deve essere proposto mediante ricorso, la sanatoria dell'impugnazione introdotta mediante citazione sia configurabile allorché questa risulti non solo notificata, ma anche depositata in cancelleria nel termine perentorio di legge (Cass., Sez.Un., n.
4876 del 1991; Cass. n. 10251 del 1994; Cass. n. 14100 del 2000; Cass. n. 1396 del 2001; Cass. n. 5150 del 2004; Cass. n. 13422 del 2004; Cass. n. 13660 del
2004; Cass. n. 8947 del 2006; Cass. n. 17645 del 2007; Cass. n. 9530 del 2010;
Cass. n. 21161 del 2011).
Si è affermato, infatti, che la conversione, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., di un atto introduttivo non conformato allo specifico modello legale del procedimento che intende introdurre può, infatti, realizzarsi solo se l'atto da convertire sia dotato di tutti i requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo dell'utile introduzione del procedimento secondo lo schema legale prescritto.
Ne consegue che - in caso di impugnazione irritualmente proposta con ricorso anziché con citazione, la conversione si verifica soltanto in caso di tempestiva notificazione dell'improprio atto alla controparte (costituendo la notificazione dell'atto, nei giudizi da introdursi con citazione, il momento cui è collegata l'utile instaurazione del rapporto processuale); viceversa, nel caso di impugnazione irritualmente proposta con citazione anziché con ricorso, la conversione si verifica soltanto in caso di tempestivo deposito dell'atto nella cancelleria del giudice adito, posto che, nei procedimenti da iniziarsi con ricorso, è proprio quello
l'adempimento al quale è subordinato il tempestivo compimento dell'atto (Cass.,
Sez. Un., 10 febbraio 2014, n. 2907)”.
Nel caso di specie, risulta per tabulas che la sentenza di primo grado è stata notificata al procuratore della in data 09.04.2025 e che l'atto di appello Pt_1
(spiegato, come visto, mediante atto di citazione, notificato alla controparte in data 09.05.2025) è stato depositato (telematicamente) nella Cancelleria della pagina 4 di 5 Corte intestata soltanto in data 13.05.2024 e, pertanto, oltre il termine - perentorio - di 30 giorni (dalla notifica della sentenza di primo grado) che andava a scadere il 09.05.2025.
La soccombenza dell'appellante impone la condanna della medesima a rifondere alla controparte le spese del grado, che vengono liquidate come da dispositivo (ai valori minimi, con esclusione della fase istruttoria, in considerazione dell'attività concretamente svolta).
Sussistono, altresì, i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 639/2025 del Tribunale di AN, Parte_1 pubblicata in data 01.04.2024, così dispone:
- dichiara inammissibile l'appello;
- pone a carico di le spese di lite anticipate dalla controparte Parte_1 nel presente grado di giudizio, che vengono liquidate in €.3.473,00, oltre a rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in AN, nella camera di consiglio del 20.10.2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. GU DE
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