TRIB
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/02/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 17350/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 17350/24 R.G. promossa da:
CP_1
con l'Avv. Fausto Porcù
ricorrente contro
e Controparte_2 Controparte_3
resistenti contumaci
premesso
che
- con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato l'8.10.24 la Sig.ra ha instaurato il CP_1
presente procedimento chiedendo la condanna dei Sig.ri al rilascio _2
dell'immobile sito in Torino in via delle Maddalene n. 46 e al risarcimento dei danni da occupazione senza titolo;
pagina 1 di 4 - nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza i resistenti non si sono costituiti in giudizio e sono stati dichiarati contumaci;
- all'udienza del 20 febbraio 2025 parte resistente ha insistito per l'accoglimento della domanda di rilascio riservandosi di coltivare la domanda risarcitoria in futuro separato giudizio;
- a scioglimento della riserva assunta in tale udienza la causa viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c.;
osservato
che
- come emerge dalla documentazione prodotta, la ricorrente e il signor Controparte_2
hanno sottoscritto il contratto preliminare del 4.3.2021 nel quale era stato previsto il termine essenziale del 30 maggio 2021 per la stipula del definitivo;
- il signor è stato immesso nella detenzione del bene sin dalla data del Controparte_2
preliminare;
- con comunicazione dell'8 marzo 2023 la ricorrente ha comunicato la risoluzione del contratto per inosservanza del termine fissato per la stipula del definitivo e ha chiesto al promissario acquirente l'immediata restituzione dell'immobile;
- sono seguite trattative senza esito tra la ricorrente e il signor di , fratello CP_3 _2
di , per la stipulazione di un contratto di locazione;
_2
- in base a questi presupposti la ricorrente ha chiesto la condanna dei resistenti al rilascio dell'immobile da loro attualmente posseduto senza titolo;
- in proposito si rileva che, vertendosi in materia contrattuale, sarebbe stato onere di parte resistente allegare e provare l'adempimento del signor alle Controparte_2
obbligazioni assunte con il contratto preliminare;
pagina 2 di 4 - i resistenti restando contumaci non hanno fornito tale prova, per cui si deve ritenere che sia venuto meno il titolo in forza del quale il signor era stato immesso Controparte_2
nella detenzione del bene;
- inoltre la ricezione della raccomandata dell'8 Marzo 2023 da parte del signor _2
, il certificato di residenza del signor e la notificazione ad
[...] Controparte_3
entrambi del ricorso ex articolo 281 decies c.p.c. al medesimo indirizzo dimostrano che i due resistenti permangono nella detenzione dell'immobile;
- sono pertanto provati sia la legittimazione passiva dei resistenti, sia il fondamento della domanda risarcitoria attorea;
-
per questi motivi
i resistenti vanno condannati al rilascio dell'immobile;
- non si pronuncia sulla domanda risarcitoria che, per economia di causa, la resistente ha rinunciato a coltivare in questo procedimento riservandosi di riproporla in separato giudizio;
- la presente sentenza è immediatamente esecutiva poiché, non vertendosi in ambito locatizio, non trova applicazione l'articolo 56 della legge 392/78;
- le spese di mediazione non sono liquidabili perché, vertendosi in materia di occupazione senza titolo, tale incombente non costituiva condizione di procedibilità della domanda;
- le spese di lite seguono la soccombenza dei resistenti e vengono liquidate come segue secondo i parametri di cui al D.M. 147/22 tenuto conto del valore della causa, del suo carattere contumaciale, del suo modesto grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
a) fase di studio: euro 460
b) fase introduttiva: euro 289
c) nulla per la fase istruttoria che non ha avuto corso d) fase decisionale: euro 851
pagina 3 di 4 per complessivi euro 1.700, oltre ad euro 264 per esposti, 15% per spese generali, IVA
se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
- condanna e all'immediato rilascio in favore Controparte_2 Controparte_3
di dell'immobile sito in Torino in via delle Maddalene n. 46; CP_1
- condanna in solido e al pagamento a Controparte_2 Controparte_3
favore di delle spese processuali che liquida in euro 264 per esposti ed CP_1
euro 1.700 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario delle spese del 15%,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende con distrazione a favore dell'Avv. Fausto
Porcù antistatario.
Così deciso in Torino il 21 febbraio 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 17350/24 R.G. promossa da:
CP_1
con l'Avv. Fausto Porcù
ricorrente contro
e Controparte_2 Controparte_3
resistenti contumaci
premesso
che
- con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato l'8.10.24 la Sig.ra ha instaurato il CP_1
presente procedimento chiedendo la condanna dei Sig.ri al rilascio _2
dell'immobile sito in Torino in via delle Maddalene n. 46 e al risarcimento dei danni da occupazione senza titolo;
pagina 1 di 4 - nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza i resistenti non si sono costituiti in giudizio e sono stati dichiarati contumaci;
- all'udienza del 20 febbraio 2025 parte resistente ha insistito per l'accoglimento della domanda di rilascio riservandosi di coltivare la domanda risarcitoria in futuro separato giudizio;
- a scioglimento della riserva assunta in tale udienza la causa viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c.;
osservato
che
- come emerge dalla documentazione prodotta, la ricorrente e il signor Controparte_2
hanno sottoscritto il contratto preliminare del 4.3.2021 nel quale era stato previsto il termine essenziale del 30 maggio 2021 per la stipula del definitivo;
- il signor è stato immesso nella detenzione del bene sin dalla data del Controparte_2
preliminare;
- con comunicazione dell'8 marzo 2023 la ricorrente ha comunicato la risoluzione del contratto per inosservanza del termine fissato per la stipula del definitivo e ha chiesto al promissario acquirente l'immediata restituzione dell'immobile;
- sono seguite trattative senza esito tra la ricorrente e il signor di , fratello CP_3 _2
di , per la stipulazione di un contratto di locazione;
_2
- in base a questi presupposti la ricorrente ha chiesto la condanna dei resistenti al rilascio dell'immobile da loro attualmente posseduto senza titolo;
- in proposito si rileva che, vertendosi in materia contrattuale, sarebbe stato onere di parte resistente allegare e provare l'adempimento del signor alle Controparte_2
obbligazioni assunte con il contratto preliminare;
pagina 2 di 4 - i resistenti restando contumaci non hanno fornito tale prova, per cui si deve ritenere che sia venuto meno il titolo in forza del quale il signor era stato immesso Controparte_2
nella detenzione del bene;
- inoltre la ricezione della raccomandata dell'8 Marzo 2023 da parte del signor _2
, il certificato di residenza del signor e la notificazione ad
[...] Controparte_3
entrambi del ricorso ex articolo 281 decies c.p.c. al medesimo indirizzo dimostrano che i due resistenti permangono nella detenzione dell'immobile;
- sono pertanto provati sia la legittimazione passiva dei resistenti, sia il fondamento della domanda risarcitoria attorea;
-
per questi motivi
i resistenti vanno condannati al rilascio dell'immobile;
- non si pronuncia sulla domanda risarcitoria che, per economia di causa, la resistente ha rinunciato a coltivare in questo procedimento riservandosi di riproporla in separato giudizio;
- la presente sentenza è immediatamente esecutiva poiché, non vertendosi in ambito locatizio, non trova applicazione l'articolo 56 della legge 392/78;
- le spese di mediazione non sono liquidabili perché, vertendosi in materia di occupazione senza titolo, tale incombente non costituiva condizione di procedibilità della domanda;
- le spese di lite seguono la soccombenza dei resistenti e vengono liquidate come segue secondo i parametri di cui al D.M. 147/22 tenuto conto del valore della causa, del suo carattere contumaciale, del suo modesto grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
a) fase di studio: euro 460
b) fase introduttiva: euro 289
c) nulla per la fase istruttoria che non ha avuto corso d) fase decisionale: euro 851
pagina 3 di 4 per complessivi euro 1.700, oltre ad euro 264 per esposti, 15% per spese generali, IVA
se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
- condanna e all'immediato rilascio in favore Controparte_2 Controparte_3
di dell'immobile sito in Torino in via delle Maddalene n. 46; CP_1
- condanna in solido e al pagamento a Controparte_2 Controparte_3
favore di delle spese processuali che liquida in euro 264 per esposti ed CP_1
euro 1.700 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario delle spese del 15%,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende con distrazione a favore dell'Avv. Fausto
Porcù antistatario.
Così deciso in Torino il 21 febbraio 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 4 di 4