TRIB
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/02/2025, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 15418/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Nel procedimento promosso da
, Parte_1
RICORRENTE
nei confronti di
, Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 20/02/2025 innanzi alla dott.ssa Francesca Maria Ferruta, sono comparsi:
per il ricorrente l'Avv. Elvia Muscoli, in sostituzione dell'Avv. VINCI CRISTOFORO, giusta verbale delega per il resistente nessuno compare.
Il G.I. pronuncia l'allegata Sentenza dandone lettura.
Il Giudice dott.ssa Francesca Maria Ferruta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale,
nella persona del Giudice Dr.ssa Francesca Maria Ferruta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 15418/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) in persona del Parte_2 P.IVA_1
Direttore Generale, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristoforo Vinci (C.F.
ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in , C.F._1 Pt_1
Viale Romagna n. 26
PARTE RICORRENTE
Contro
la OR (C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(Bielorussia) il 20.5.1999, residente in [...] Pt_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: contratto di locazione ad uso abitativo – annullamento e rilascio.
CONCLUSIONI:
per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo;
Ritenuto in fatto che: • in data 16.3.2022 pubblicava un avviso UOP 472022 finalizzato alla Pt_1
raccolta di domande per la locazione di alloggi rientranti nel patrimonio di valorizzazione ai sensi dell'articolo 31 della L.R. n. 16/2016 (cfr. doc 2);
• il predetto bando prevedeva come requisito di partecipazione, per i nuclei famigliari composti da una sola persona, il possesso di un reddito, relativo all'anno 2020, non inferiore a € 16.001,00;
• la OR partecipava al bando dichiarando di Controparte_1
“aver percepito nell'anno 2020 un reddito al netto delle imposte non inferiore ad € 16.001,00 (sedicimilauno/00), per mononuclei” (cfr. doc. n. 3, pag. 2 in alto della domanda di assegnazione dell'alloggio protocollata da in data Pt_1
17.6.2022);
• in data 9.8.2022 e la SI.ra stipulavano il contratto di Pt_1 CP_1
locazione n. 2022136527 per la locazione dell'unità immobiliare sita in
, Via Marcona n. 34, posta al piano 3, scala D, interno 50, composta da Pt_1
n. 3 vani, oltre ad eventuali accessori (cantina o solaio), per una superficie netta di mq. 51,41, identificata al catasto urbano al Foglio n. 441, Princ. 38,
Sub. 10, Cat. A04, Classe 03, rendita € 426,08, 1 per il canone annuo di €
6.483,84 (cfr. doc. 5);
• successivamente, effettuava dei controlli sulla documentazione prodotta Pt_1
dalla SI.ra dai quali emergeva che la documentazione CP_1
reddituale prodotta dalla conduttrice non era veritiera e, per tali fatti, presentava un esposto alla competente Procura della Repubblica (cfr. doc. 7);
• la Parte ricorrente ha chiesto di accertare che il consenso di alla Pt_1
stipulazione del contratto di locazione è stato carpito con dolo e, pertanto, di annullare lo stesso;
• la parte ricorrente ha chiesto, altresì, di condannare la resistente, SI.ra
, all'immediato rilascio dell'immobile sito in Controparte_1
, Via Marcona n. 34, scala D, piano 3, interno 50; Pt_1 • la parte resistente non ha partecipato al tentativo di Mediazione ed è rimasta contumace nel presente processo;
• all'esito della discussione il Giudice si è riservato di provvedere fissando in seguito l'udienza per la lettura della Sentenza.
Ritenuto in diritto che:
• la SI.ra ha partecipato al bando di cui all'Avviso Controparte_1
Permanente UOPV N. 4/2002, di , relativo all'assegnazione in locazione Pt_1
di alloggi rientranti nel patrimonio della valorizzazione di cui all'art. 31 L.R. n.
16/2016 (cfr. doc. 2), dichiarando di “aver percepito nell'anno 2020 un reddito al netto delle imposte non inferiore a € 16.001,00 (euro sedicimilauno/00) per mononuclei” (cfr. doc. 3) e allegando la Certificazione Unica 2022, relativa al periodo di imposta 2021 proveniente da ACT SERVIZI S.R.L. (società datrice di lavoro, sostituta di imposta) indicativa di redditi da lavoro dipendente e assimilati per l'importo di € 33.925,98 (cfr. doc. 4);
• le dichiarazioni rilasciate e la documentazione prodotta dalla SI.ra hanno indotto a stipulare con la stessa un contratto di CP_1 Pt_1
locazione per l'unità immobiliare sita in , Via Marcona n. 34, posta al Pt_1
piano 3, scala D, interno 50, composta da n. 3 vani oltre ad eventuali accessori
(cantina o solaio), identificata al catasto urbano al Foglio n. 441, Princ. 38,
Sub. 10, Cat. A04, Classe 03, rendita € 426,08, per una superficie netta di mq.
51,41 e per un canone annuo di locazione di € 6.483,84;
• considerato che, dagli accertamenti in seguito effettuati da presso Pt_1
l'Agenzia delle Entrate di e presso il Sistema Siatel Punto SC, è Pt_1
emerso che in realtà, la OR ha percepito: CP_1
per l'anno di imposta 2020 redditi da lavoro per € 2.000,00, come risulta dallo estratto IA SC (relativo al periodo di imposta 2020), nonché dalla
Certificazione Unica 2021 (relativa al periodo di imposta 2020), rilasciata da
SA S.R.L. (società datrice di lavoro, sostituta di imposta), attestante redditi da lavoro corrisposti per € 2.000,00, ovvero documenti sono stati acquisiti nel corso dell'udienza del 4.12.2024, durante la quale è stata sentita una dipendente di , ovvero la Dr.ssa - Quadro direttivo Pt_1 Testimone_1
del “coordinamento valorizzazione” di - incaricata di gestire anche la Pt_1
pratica relativa alla locazione oggetto del contendere - che ha riferito in merito alle risultanze delle verifiche effettuate “a campione” da in punto di Pt_1
veridicità di quanto autocertificato dai partecipanti al bando e di come è stata accertata la falsità della dichiarazione resa dalla OR;
CP_1
• considerato che, pertanto, appare evidente come la SI.ra abbia CP_1
reso false dichiarazioni, attestando di avere percepito nell'anno 2020 un reddito, al netto delle imposte, non inferiore ad € 16.001,00 per mono-nuclei familiari, producendo, tra l'altro, documentazione, riferita all'anno 2021
(ovvero ad un anno diverso da quello a cui l'autocertificazione predetta si riferisce), attestante redditi da lavoro dipendente ed assimilati per € 33.925,98;
• considerato inoltre che si è fatta comunque carico di verificare anche Pt_1
se, nell'anno di imposta 202, 1 la OR avesse o meno CP_1
effettivamente percepito redditi per € 33.925,98 ed ha accertato che la stessa, in tale anno, aveva percepito un reddito da lavoro dipendente ed assimilato pari ad € 584,73, così come risulta dallo estratto IA SC (relativo al periodo di imposta 2021) ed alla Certificazione Unica 2022 (relativa al periodo di imposta 2021), prodotta nel corso dell'udienza del 4.12.2024;
• che, infine, per tali fatti presentava una denuncia alla Procura della Pt_1
Repubblica presso il Tribunale di Milano, così come risulta dal documento n. 7
(pag. 8) prodotto in allegato al ricorso, citante proprio il caso della OR
e le verifiche effettuate presso la società ACT Controparte_1
SERVIZI S.R.L., quale caso in relazione al quale è stata accertata la produzione di documentazione reddituale non conforme;
• che, pertanto, è emerso come sia stata vittima di raggiri da parte della Pt_1
Conduttrice la quale, rilasciando dichiarazioni non conformi al vero circa l'entità dei redditi percepiti nell'anno 2020, ha indotto in errore circa la Pt_1
sussistenza del presupposto reddituale per l'assegnazione dell'alloggio, rientrante nel patrimonio della valorizzazione di cui alla L.R. n. 16/2016;
• che i raggiri hanno avuto rilevanza determinante nella prestazione del consenso di alla conclusione del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato il Pt_1
9.8.2022, posto che è certo che , ove a conoscenza delle reali capacità Pt_1
reddituali della conduttrice, non avrebbe stipulato tale contratto, atteso che la domanda della OR non avrebbe potuto essere inserita in Parte_3
graduatoria, per assenza di un requisito per la partecipazione;
• che, pertanto, il contratto di locazione deve essere annullato e deve essere condannata la parte resistente all'immediato rilascio del bene immobile;
• che, stante la soccombenza, la OR deve essere condannata CP_1
delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, secondo la vigente
Tariffa Professionale (D.M. 147/2022) tenuto conto del valore e della complessità della controversia
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettata, in contumacia della parte resistente, così provvede:
1. accerta e dichiara che la OR (C.F. Controparte_1
) ha rilasciato ad C.F._2 Parte_2
(C.F. ) dichiarazioni non veritiere con riferimento
[...] P.IVA_1
al periodo di imposta 2020 - ovvero di aver percepito nell'anno 2020 un reddito al netto delle imposte non inferiore ad € 16.001,00 per mononuclei familiari -, al fine di indurre alla stipulazione del contratto di Pt_1
locazione ad uso abitativo n. 2022136527, relativo all'unità immobiliare sita in , Via Marcona n. 34, posta al piano 3°, Scala D, interno 50, Pt_1
composta da n. 3 vani oltre ad eventuali accessori (cantina o solaio), per una superficie netta di mq. 51,41, identificata al catasto urbano al Foglio n. 441,
Princ. 38, Sub. 10, Cat. A04, Classe 03, rendita € 426,08; 2. dispone l'annullamento ex artt. 1439 - 1441 e ss C.C. del contratto di locazione di cui al punto che precede, per dolo della Parte Resistente contumace, SI.ra ; Controparte_1
3. condanna la Parte Resistente contumace, OR , Controparte_1
all'immediato rilascio dell'immobile suddetto (e delle relative pertinenze), libero da persone, da animali e da cose;
4. condanna la Parte Resistente contumace al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per esborsi, in € 2.695,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
Milano, così deciso in data 20.2.2025
Il Giudice
Dott. Francesca Maria Ferruta