Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 18/12/2025, n. 2125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2125 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02125/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01713/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1713 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Bava e Sara Zammiello, con domicilio eletto presso lo studio Sara Zammiello in Sicignano Degli Alburni, via Galesse;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l’annullamento, previa concessione di misura cautelare:
- del diniego di dipendenza causa di servizio ed equo indennizzo di cui al decreto prot. -OMISSIS- e di tutti i provvedimenti e pareri ad esso presupposti, con particolare riferimento al parere del Comitato di Verifica n. -OMISSIS-;
nonché per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia “esiti non invalidanti di tiroidectomia totale per carcinoma papillare della tiroide, in trattamento sostitutivo ormonale, in follow-up semestrale negativo”;
e per la condanna dell’amministrazione al pagamento in favore del ricorrente dell’equo indennizzo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 il dott. AR EN e udito per il ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso (notificato in data-OMISSIS-e depositato in pari data) il ricorrente, in servizio nell’Esercito Italiano presso l’8^ RGT Art. Terrestre -OMISSIS-, ha impugnato il decreto del -OMISSIS- con il quale l’amministrazione intimata non ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell'infermità consistente in esiti non invalidanti di tiroidectomia totale per carcinoma papillare della tiroide, in trattamento sostitutivo ormonale, in follow-up semestrale negativo, ed ha respinto l’istanza di concessione dell’equo indennizzo.
La suddetta determinazione è stata resa sulla base del parere n. -OMISSIS-, reso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio nell’adunanza n. -OMISSIS-.
In particolare, in tale parere si legge che tale infermità non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio per le seguenti ragioni: “ nei precedenti di servizio dell'interessato, non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica. Fra i fattori di rischio dei tumori papilliferi e follicolari c'è la carenza di iodio che causa il gozzo, spesso caratterizzato da numerosi noduli benigni della ghiandola che in alcuni casi puo predisporre alla trasformazione maligna delle cellule. Un altro fattore di rischio accertato è l'esposizione a radiazioni ionizzanti: il tumore della tiroide è più comune in persone che sono state trattate per diversi motivi con radioterapia sul collo oppure che sono state esposte a ricadute di materiale radioattivo come è accaduto dopo l'esplosione delle bombe atomiche nella Seconda Guerra Mondiale e dopo il disastro della centrale atomica di Chernobyl. Infine un fattore di rischio per questi tumori è anche quello di avere un parente stretto che ha avuto il tumore. In relazione a quanto esposto circa il servizio prestato e la riferita esposizione durante le missioni svolte in TO, il Comando Operativo di vertice Interforze (COI) disponeva I invio di personale specializzato del Centro Alti Studi Applicazioni Militari (CISAM), in missione preliminare, presso le Forze Italiane operanti in OS al fine di delineare la situazione radioprotezionistica, sia del personale militare che ha operato in quel teatro fin dal dicembre 1995, sia di quello impegnato nella missione dell’epoca della notizia dell’utilizzo del’èU.I. in OS. Le valutazioni radiologiche sono state riepilogate nel rapporto CISAM n. 110/0071R01 datato 27.122000, dal titolo -Verbale di intervento SFOR Brigata Multinazionale Area Contingente Italiano in OS-. La verifica aveva compreso varie caserme e zone di interesse ed, in particolare, si citano le aree della sede del Battle Group e della Task Foce, entrambe situate presso la Caserma Tito Barak, località di Sarajevo città. Nel suddetto rapporto vengono fornite, specifiche valutazioni radiologiche per rischio di irraggiamento esterno in prossimità di dardi di DU o di parti consistenti di essi e rischio di incorporazione di DU per inalazione o per ingestione. Per quanto concerne la prima possibilità si ricorda che le misure effettuate, in occasione delle campagne effettuate in-OMISSIS-, su di un dardo integro hanno mostrato unèintensità di dose a contatto di circa 200 microGy/h che è risultata decrescere con la distanza fino a non distinguersi dal fondo naturale a circa 2,5 metri dal dardo. La stessa intensità di dose si riduce rapidamente qualora il dardo viene a essere schermato da spessori crescenti di terreno e a tal proposito si fa notare che bastano 15 cm di terreno per rendere I intensità di dose indistinguibile dal fondo naturale. Per quanto concerne la seconda possibilità l'esperienza maturata, -nelle campagne ambientali condotte nel-OMISSIS- in aree colpite da numerosi dardi, ha mostrato che il rischio maggiore è quello di eventuale ingestione connessa alla manipolazione incauta e prolungata di dardi al DU. L’ incorporazione per inalazione diretta di vapori di DU, prodottisi per impatto dardo-bersaglio, è da escludere nel caso della OS (come anche nel caso del-OMISSIS-) a causa del tempo intercorso tra la fine delle azioni belliche (settembre 1995) e, l'arrivo delle Forze Italiane in teatro (20.12.1995). Infine, il rischio di inalazione collegato alla risospensione, che si può determinare -sollevando polvere dal terreno contaminato-, in base alle misure specifiche effettuate è da ritenere trascurabile ed è tecnicamente giustificato dalle caratteristiche chimico-fisiche dell'Uranio. Le misure effettuate in situ nelle aree controllate e le misure effettuate in precedenza in aree colpite da dardi DU in-OMISSIS- fanno ritenere trascurabile il rischio di irraggiamento esterno e fanno valutare la esposizione del personale che ha operato o opera nelle suddette aree tale da non superare i limiti annuali previsti per le persone del pubblico (persone non esposte) dal D.Lgs. 230/95 e D.Lgs.241/2000. Lo studio retrospettivo di coorte per l’incidenza del cancro per gli anni 1996-2007 condotto tra i militari italiani dispiegati in OS e-OMISSIS- ha rivelato che i tassi di incidenza del cancro tra i veterani dei Balcani e le unità militari non dispiegate risulta inferiore al previsto (¿Biological monitoring of Italian soldiers deployed in Iraq. Results of the SIGNUM project, pubblicato sulla rivista International Journal of Hygiene and Environmental Health)- Il Rapporto 2016 dal titolo Fonti, effetti e rischi da radiazioni ionizzanti elaborato dall’UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation -Comitato scientifico delle Nazioni Unite sugli effetti delle radiazioni atomiche- ha esaminato studi sugli effetti sulla salute dell’uranio impoverito utilizzato nelle munizioni per applicazioni militari concludendo che nessuna patologia clinicamente significativa correlata all’esposizione all’uranio impoverito è stata riscontrata nel personale militare o nel pubblico. Ciò è coerente con le aspettative, dati i bassi livelli di esposizioni misurate o valutate. Dagli studi dell'Osservatorio Epidemiologico della Difesa, che ha preso in considerazione i casi di neoplasie maligne occorsi al personale militare nel periodo 1996-2011, risulta un'incidenza globale di tumori inferiore a quella attesa per il personale militare impegnato in missioni OFCN: la coorte dei militari impegnati in OFCN non sembra presentare un rischio specifico maggiore di contrarre patologie neoplastiche. Non esistono infine pubblicazioni scientifiche che dimostrino un'aumentata incidenza della patologia neoplastica nei militari che hanno preso parte a missioni OFCN. Dal 1999 ad oggi sono stati pubblicati più di 8000 articoli sui possibili danni dell'uranio impoverito e/o delle nanoparticelle e sviluppo di patologie neoplastiche: nessuno di questi dimostra un nesso causale tra l'uranio impoverito e/o le nanoparticelle e lo sviluppo di neoplasie.Sul British Journal of Radiology il Prof. Mould nel 2001 ha descritto uno studio dove sono stati seguiti 60 reduci della Guerra del Golfo che erano stati colpiti dal "fuoco amico" e presentavano delle schegge di proiettili contenenti uranio depleto infisse nel proprio corpo che non era stato possibile rimuovere: nonostante le urine di questi pazienti continuano a mostrare la presenza di uranio, costantemente rilasciato dalle schegge, sono tutti vivi e nessuno ha sviluppato malattie neoplastiche a distanza di più di 10 anni. Un altro lavoro pubblicato su "Lancet" nel 2000 da Gary Macfarlane, studio retrospettivo di coorte, ha analizzato 53462 veterani inglesi, confrontandoli con una popolazione di riferimento di soldati inglesi omogenea per numero e caratteristiche, con un lungo periodo di osservazione, dal 1991 al 1999: si dimostrava un lieve eccesso di decessi dovuti ad incidenti nei reduci rispetto ai militari non impiegati nel Golfo, tuttavia non si presentava nessun aumento di rischio di contrarre patologie neoplastiche.Anche i risultati della Commissione Mandelli, pubblicati sul Notiziario dell'Istituto Superiore di Sanità (vol 16, n°7/8, luglio/agosto 2003) hanno evidenziato, nel personale militare impiegato in OS e-OMISSIS-, da una parte un numero di tumori maligni significativamente inferiore a quello atteso, calcolato sulla base dei dati di incidenza dei Registri tumori italiani relativi al periodo 1993-1997, dall'altra un eccesso significativo di casi di linfoma di KI. In realtà l'eccesso di casi di linfoma di KI è limitato al solo anno 2000, ed è peraltro osservabile anche nei militari italiani non impiegati in OS e-OMISSIS-.Pertanto è da escludere ogni nesso di causalità o di concausalità non sussistendo, altresì nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso neoplastico ”.
2. Il ricorrente ha premesso:
- di aver prestato servizio in teatri operativi esteri legati ad aree di conflitto, con mansioni operative in qualità di mortaista, fuciliere, istruttore ed addetto ai mezzi di lancio di artiglieria terreste e, in particolare, di aver preso parte alle seguenti missioni all’estero: operazione joint force -OMISSIS- dal -OMISSIS-al -OMISSIS-; operazione joint enterprise -OMISSIS- dal-OMISSIS- al -OMISSIS-; operazione -OMISSIS- dal -OMISSIS-;
- che tali missioni l’avrebbero esposto alle emissioni nocive legate ai bombardamenti posti in essere prima dai belligeranti e poi dalla coalizione internazionale, pure tenuto conto della mancata fornitura di DPI e dell’omesso addestramento per evitare il contatto con sostanze nocive;
- che avrebbe subito un forte stress emotivo nel corso di tali missioni;
- di aver svolto numerosi addestramenti in poligoni di tiro in qualità di mortaista;
- l’esposizione della propria storia clinica.
Il ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento dei predetti atti e l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità, con conseguente diritto a percepire l’equo indennizzo, sulla scorta dei motivi rubricati come segue:
“ 1. Carenza dei presupposti, Carenza di motivazione, illogicità, carenza di istruttoria; Violazione di legge (art. 603 D.Lgs 66/10, art. 1078 e s. dpr 90/10) ”;
l’impugnato provvedimento di diniego avrebbe recepito in modo acritico il parere negativo del Comitato di Verifica; l’amministrazione non avrebbe dovuto ritenere necessaria la prova del nesso causale, bensì, come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità, applicare la presunzione di dipendenza da causa di servizio per coloro che si siano ammalati per particolari patologie tumorali dopo essere stati esposti in teatri operativi esteri;
“ 2. TRAVISAMENTO; CARENZA DI MOTIVAZIONE. CARENZA DEI PRESUPPOSTI. ILLOGICITA' ”;
l’amministrazione non avrebbe preso in considerazione la specifica carriera del ricorrente ed avrebbe posto a fondamento degli atti impugnati studi scientifici ormai superati, pretendendo una prova diabolica che non potrebbe gravare sul militare; i più recenti dati statistici rivelerebbero l’erroneità dell’impugnato parere, in quanto i servizi prestati dal ricorrente nei contesti suddetti avrebbero rivelato sul piano statistico una connessione con un’allarmante maggiore incidenza di tumori.
3. Si sono costituiti il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero della Difesa, i quali hanno dedotto:
- il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze alla luce della natura endoprocedimentale del parere del comitato di verifica;
- l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ragione dell’insindacabilità degli atti impugnati, salvi i soli casi di inattendibilità per insufficienza del criterio o per vizio del procedimento applicativo, e della considerazione per cui per mezzo dell’odierno ricorso il ricorrente avrebbe preteso che questo Tribunale si sostituisca all’amministrazione ed alla valutazione tecnica dalla stessa espressa; nel presente giudizio il ricorrente avrebbe in realtà proposto un’azione di accertamento del diritto soggettivo alla prestazione patrimoniale, incompatibile con la giurisdizione del giudice amministrativo;
- l’infondatezza del ricorso, non essendo rinvenibili vizi istruttori e motivazionali nel parere impugnato, tenuto conto degli studi scientifici in materia di nanoparticelle, dei concreti servizi resi dal ricorrente durante la partecipazione alle missioni all’estero e dell’assenza di rischi ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla qualifica del militare;
- che le doglianze del ricorrente non sarebbero state supportate da solidi riscontri probatori sull’effettiva presenza di agenti inquinanti alla luce degli studi riportati dal Comitato di Verifica e delle prove scientifiche ad oggi disponibili;
- che vi sarebbero orientamenti contrastanti in materia di onere della prova a carico del militare e pronunce del giudice amministrativo di segno opposto a quelle citate dal ricorrente;
- che l’impugnato parere sarebbe insindacabile in quanto espressione di discrezionalità tecnica.
4. Proposta domanda cautelare, all’udienza camerale del -OMISSIS- la causa è stata cancellata dal ruolo su richiesta del ricorrente in vista della fissazione del merito, previa motivata istanza di prelievo.
5. In vista dell’udienza per la trattazione del merito il solo ricorrente ha depositato documenti e memoria per insistere nell’accoglimento del ricorso e richiamare il recente intervento dell’AN AR nella materia oggetto di causa. Il ricorrente ha quindi insistito nell’annullamento del provvedimento impugnato, con vincolo dell’amministrazione alla riattivazione del procedimento conseguente all’annullamento.
All’udienza pubblica del -OMISSIS- la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Tanto premesso, va prima di tutto disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa erariale ed affermata la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere la presenza controversia. In effetti, nel caso di specie si discute dell’impugnazione del provvedimento di diniego della causa di servizio e degli atti allo stesso presupposti ed è pacifico che la domanda proposta da militare (parte di un rapporto di lavoro di stampo pubblicistico) per ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un'infermità, ai fini della corresponsione dell'equo indennizzo, sia devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo (v. Cass. civ., Sez. Un., 12 aprile 2022, n. 11772, che si è occupata di un caso relativo al personale della Polizia di Stato).
7. Va poi respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e della Finanze, in quanto l’avvenuta impugnazione di un atto promanante da tale Ministero (il parere del Comitato di Verifica) è sufficiente a radicare la legittimazione passiva dello stesso.
Del resto, “ il parere reso dal C.v.c.s., ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, è vincolante per l’amministrazione, con conseguente, piena compartecipazione dell’organo tecnico alla decisione finale impugnata (T.A.R. Basilicata, 1 luglio 2023, n. 429), che costituisce un atto complesso ” (T.A.R. Campania, Napoli, III Sez., 29 settembre 2025, n. 6455).
8. Ciò posto, il ricorso proposto è fondato e va accolto per le ragioni e con le precisazioni di seguito esposte.
8.1. Come argomentato dal ricorrente risulta decisivo ai fini della risoluzione della presente controversia il principio di diritto di recente sancito dall’AN AR del Consiglio di Stato con la pronuncia n. 15 del 15 ottobre 2025.
In particolare, l’AN AR ha affermato che “ nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in capo a militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all’estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico: la legge ha considerato il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale, sicché grava sull’Amministrazione l’onere di dare la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia ”.
Prescindendo dall’esposizione analitica delle ragioni sulle quali si è fondata la statuizione di tale principio di diritto (per la cui lettura in ossequio al principio di sinteticità si può fare pieno rinvio a tale pronuncia) vanno solo qui in parte riportati i punti nn. 33 e 34 di tale pronuncia:
“ Il sistema dell’equo indennizzo per causa di servizio ai sensi del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, è stato dunque innovato nei termini ora esposti dall’art. 603 del codice dell’ordinamento militare e dalla relativa disciplina regolamentare di attuazione (in particolare dall’art. 1078, in precedenza esaminato), con la descritta rimodulazione degli oneri probatori per l’accertamento della causa di servizio.
In linea con il sistema di riparto ricavato dall’art. 2087 del codice civile, il militare è quindi tenuto a dimostrare di avere svolto il proprio servizio, tra quelli tipizzati dalla disposizione di legge ora richiamata (missioni nazionali o internazionali, impiego nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento), in particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia, e che quella poi manifestatasi in seguito abbia carattere tumorale e sia espressiva di quel rischio.
L’Amministrazione è invece onerata della prova contraria, la quale come precisato nell’ordinanza di rimessione si sostanzia in «una specifica genesi extra-lavorativa della patologia».
34. Ne deriva in conclusione che i giudizi medico-legali dei comitati di verifica per le cause di servizio, qualora si basino sull’assenza di studi scientifici che dimostrino con certezza o alto grado di credibilità razionale la correlazione causale della neoplasia con l’esposizione a fattori di rischio potenziale, risultano viziati per eccesso di potere ”.
8.2. Applicando le coordinate ermeneutiche che precedono alla presente vicenda il parere del Comitato di Verifica e l’impugnato decreto del -OMISSIS- risultano illegittimi, poiché:
- lo stato di servizio del militare ricorrente prodotto dal Ministero della Difesa dimostra che questo ha svolto servizio: in OS dal -OMISSIS-al -OMISSIS- con l’incarico di “mortaista” (nell’operazione “ Joint Force ”); in-OMISSIS- dal -OMISSIS- al -OMISSIS- (nell’operazione Joint Enterprise ); in Afghanistan dal -OMISSIS- (nell’operazione “ISAF”);
- è indubbio che tali missioni abbiano esposto il ricorrente a particolari condizioni ambientali ed operative, pure tenuto conto delle mansioni di mortaista dallo stesso svolte;
- è pacifico sulla scorta della documentazione in atti che sia poi stato affetto da patologia tumorale, vale a dire il carcinoma papillare della tiroide;
- tale patologia tumorale può essere espressiva di quel rischio;
- il militare ha quindi assolto l’onere su di lui gravante di provare di aver prestato servizio nelle condizioni predette in modo tale da aumentare il rischio di malattia;
- né negli atti impugnati, né nel presente giudizio l’amministrazione ha fornito la prova contraria, consistente nella dimostrazione della specifica genesi extra-lavorativa della patologia;
- i giudizi medico-legali del comitato di verifica per le cause di servizio nel caso di specie si sono fondati sull’assenza di studi scientifici che dimostrino con certezza o alto grado di credibilità razionale la correlazione causale della predetta patologia tumorale con l’esposizione a fattori di rischio potenziale;
- in definitiva, gli atti impugnati risultano viziati per eccesso di potere (del resto, il riscontrato vizio di eccesso di potere nel parere del Comitato di Verifica non può che riverberarsi anche sull’impugnato decreto del -OMISSIS-, stante l’avvenuto integrale richiamo del parere da parte di tale decreto).
8.3. In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso va accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.
In sede di riattivazione del procedimento in seguito alla presente pronuncia le amministrazioni saranno tenute a fare applicazione del suddetto principio di diritto statuito dall’AN AR e ad adeguarsi all’effetto conformativo promanante dalla presente pronuncia, nonché all’adozione degli atti conseguenti.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza delle amministrazioni resistenti e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione.
Condanna le amministrazioni intimate, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 1.000,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, oltre al rimborso del contributo unificato se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del ricorrente e di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute dello stesso.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI RU, Presidente
AR EN, Referendario, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR EN | GI RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.