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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 6135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6135 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 4922/2010 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
3° SEZ CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati:
dott. Michele Caccese Presidente dott. Stefano Celentano Consigliere relatore dott. Pasquale Ucci Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4922/2010 promossa da:
quale mandataria dell' ed ora Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. IMPROTA GAETANO , giusta mandato Parte_4 P.IVA_1
in atti
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARI FABIO MARIA e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. CASTELLI CARLA , giusta delega in atti C.F._1
Appellato
Controparte_2
Appellato contumace
Ragion in fatto e in diritto della decisione
pagina 1 di 2 Con atto di appello ritualmente notificato, la proponeva gravame avverso la sentenza n. Parte_1
9601/2009 emessa dal Tribunale di Napoli in data 10.8.2009. Si costituiva l'appellato CP_1
resistendo al gravame e chiedendone il rigetto integrale.
[...]
In data 31.7.2015, si costituiva in giudizio la curatela del e con provvedimento Parte_4
del 3.3.2016, a cui si fa integrale rinvio, la Corte dichiarava la interruzione del giudizio, rilevando che il fallimento della originaria appellante avesse fatto venir meno il rapporto di rappresentanza intercorrente tra la mandataria-capogruppo fallita (originaria appellante), e la società mandante con la conseguente necessità della interruzione per la perdita di capacità processuale e Parte_3
della legittimazione ad agire della parte appellante.
Nessuna parte procedeva alla riassunzione del giudizio nei termini processuali.
Con istanza del 9.10.2025, la parte appellata chiedeva dichiararsi la estinzione del Controparte_1
giudizio ex art. 307 c.p.c,, stante l'inutile decorso del termine per la riassunzione.
All'udienza del 26.11.2025, il procuratore dell'appellato comparso si riportava alla istanza di estinzione già depositata, e la Corte tratteneva la causa in decisione.
Ai sensi dell'art. 307 comma 3 c.p.c., va dichiarata la estinzione del giudizio, atteso l'inutile decorso del termine perentorio per la riassunzione dello stesso, decorrente dal remoto provvedimento di interruzione emesso in data 3.3.2016.
Nulla va disposto sulle spese di lite, considerato che ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara estinto il giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Nulla sulle spese.
Napoli, 28 novembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott. Stefano Celentano dott. Michele Caccese
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
3° SEZ CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati:
dott. Michele Caccese Presidente dott. Stefano Celentano Consigliere relatore dott. Pasquale Ucci Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4922/2010 promossa da:
quale mandataria dell' ed ora Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. IMPROTA GAETANO , giusta mandato Parte_4 P.IVA_1
in atti
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARI FABIO MARIA e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. CASTELLI CARLA , giusta delega in atti C.F._1
Appellato
Controparte_2
Appellato contumace
Ragion in fatto e in diritto della decisione
pagina 1 di 2 Con atto di appello ritualmente notificato, la proponeva gravame avverso la sentenza n. Parte_1
9601/2009 emessa dal Tribunale di Napoli in data 10.8.2009. Si costituiva l'appellato CP_1
resistendo al gravame e chiedendone il rigetto integrale.
[...]
In data 31.7.2015, si costituiva in giudizio la curatela del e con provvedimento Parte_4
del 3.3.2016, a cui si fa integrale rinvio, la Corte dichiarava la interruzione del giudizio, rilevando che il fallimento della originaria appellante avesse fatto venir meno il rapporto di rappresentanza intercorrente tra la mandataria-capogruppo fallita (originaria appellante), e la società mandante con la conseguente necessità della interruzione per la perdita di capacità processuale e Parte_3
della legittimazione ad agire della parte appellante.
Nessuna parte procedeva alla riassunzione del giudizio nei termini processuali.
Con istanza del 9.10.2025, la parte appellata chiedeva dichiararsi la estinzione del Controparte_1
giudizio ex art. 307 c.p.c,, stante l'inutile decorso del termine per la riassunzione.
All'udienza del 26.11.2025, il procuratore dell'appellato comparso si riportava alla istanza di estinzione già depositata, e la Corte tratteneva la causa in decisione.
Ai sensi dell'art. 307 comma 3 c.p.c., va dichiarata la estinzione del giudizio, atteso l'inutile decorso del termine perentorio per la riassunzione dello stesso, decorrente dal remoto provvedimento di interruzione emesso in data 3.3.2016.
Nulla va disposto sulle spese di lite, considerato che ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara estinto il giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Nulla sulle spese.
Napoli, 28 novembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott. Stefano Celentano dott. Michele Caccese
pagina 2 di 2