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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/06/2025, n. 9732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9732 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA
in persona del dr. RG NN ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di secondo grado iscritto al n. 37774 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023 rimesso in decisione nell'udienza del 23.06.2025 e vertente
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avvocato S. Di Fonso
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco p.t. CP_1
rappresentata e difesa dall'avvocato A. Emmolo
APPELLATO
Nonché , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
APPELLATA
CONTUMACE
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c.
Conclusioni: come da verbale all'udienza del 23.06.2025 mediante trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione impugnava innanzi al Giudice di Pace di Parte_1
la cartella di pagamento n. 097 2019 0018427838 000, convenendo in giudizio l' CP_1 [...]
e che si costituivano entrambe in giudizio. Controparte_2 CP_1
Con sentenza n. 2194/2023 il Giudice di Pace di rigettava la domanda del con CP_1 Pt_1
condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendo dichiararsi l'ammissibilità Parte_1
e/o ritualità della domanda proposta nel giudizio di primo grado, nonché, nel merito, accertare e dichiarare la decadenza dell'azione di riscossione esattoriale, da parte del concessionario ai sensi della legge n. 244/07.
In secondo grado si è costituita soltanto chiedendo dichiararsi inammissibile e/o CP_1
infondato l'appello, mentre l' è rimasta contumace. Controparte_2
°°°°°
ha eccepito l'inammissibilità di detta domanda di controparte in quanto CP_1
l'eccezione di decadenza degli Enti opposti dal diritto dal diritto di recupero forzoso del credito di cui è causa, essendo spirato il termine biennale previsto dalla legge sarebbe tardiva in quanto spiegata oltre termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato ex art. 617 c.p.c..
L'eccezione è infondata dal momento che la cartella di pagamento è stata notificata all'odierno appellante il 12.07.2022 e l'opposizione è stata notificata a mezzo pec il 01.08.2022 . Passando al merito, l'appellante censura la sentenza impugnata laddove il Giudicante ha omesso qualsivoglia pronunzia in merito alla eccezione relativa alla notifica della cartella oltre il termine di anni due dalla data di esecutività del Ruolo ai sensi della legge n. 244 del 2007, pronunziandosi,
invece, sulla eccezione di prescrizione non formulata dalla parte attrice.
Il motivo è fondato.
Ed invero, in primo grado non era stata sollevata alcuna eccezione di prescrizione, bensì di decadenza del diritto alla riscossione esattoriale delle somme.
Occorre, quindi, procedere all'esame nel merito della opposizione spiegata dal Pt_1
Orbene, nel caso in esame il ruolo è stato consegnato in data 11.07.2019, mentre la cartella è
stata notificata in data 12.07.2022, ovvero oltre il termine di anni due dalla data di consegna del ruolo, posto che il termine biennale per la notifica della cartella è spirato in data 11.07.2021.
Infatti, il ruolo è stato affidato in data 11.07.2019 ed è, quindi, sottratto alla disciplina di cui al
DL 41/21 (decreto sostegni) ai fini della proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione,
che si applicano ai ruoli affidati con decorrenza dal 08.03.2020 e sino al 31.12.21.
Pertanto, l'appello merita accoglimento con il conseguente annullamento della cartella esattoriale oggetto del presente giudizio.
Alla soccombenza segue la condanna delle parti appellate in solido al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo e che si distraggono come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice dr. RG NN, in riforma della sentenza del Giudice
di Pace di n. 2194 del 2023, così provvede: CP_1
a)- annulla la cartella di pagamento n. 097 2019 0018427838 000 emessa nei confronti di Parte_1
;
[...] b) condanna le parti appellate in solido al pagamento delle spese di lite relative al primo grado di giudizio, che liquida in euro 457,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cap come per legge, spese che si distraggono a favore dell'avvocato Simona Di Fonso;
c) condanna, altresì, le parti appellate in solido al pagamento delle spese di lite relative al secondo grado di giudizio che liquida in euro 852,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cap
come pere legge, spese che si distraggono a favore dell'avvocato Simona Di Fonso.
24/06/2025
Il Giudice
RG NN