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Sentenza 24 maggio 2024
Sentenza 24 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 24/05/2024, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 269/2023 RG. alla udienza del 24/05/2024, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti, all'esito di discussione orale, ha pronunciato la seguente::
SENTENZA
Tra
, rapp. e dif. dagli avv.ti A. Strozzieri e N. Parte_1
Antonini
ricorrente
E
Controparte_1 rappresentato e difeso, da Avvocatura dello
[...]
Stato
resistente
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.5.2023, Parte_1 chiedeva di accertare e dichiarare, con decorrenza 1.9.2011 (data di conferma in ruolo) il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità effettivamente maturata nei servizi preruolo;
per l'effetto accertare e dichiarare a tutti gli effetti giuridici ed economici che alla data del 1.9.2011 (data di conferma in ruolo) l'anzianità di servizio della ricorrente era pari ad anni 7 mesi 4 e giorni 4, con conseguente applicazione della fascia retributiva 9 già a far data dal 01.05.2012, così maturando l'ulteriore scatto stipendiale della fascia 15 a far data dal
1.05.2019 e l'ulteriore scatto stipendiale della fascia 21 da applicarsi a far data dal 1.5.2025;
chiedeva quindi di condannare il convenuto ad CP_1 inquadrare la ricorrente nella conseguente fascia stipendiale con riconoscimento della corretta anzianità di servizio ed ad adeguarne la posizione e progressione stipendiale in base al vigente Org_1
, con conseguente pagamento delle relative differenze retributive
[...] maturate a seguito della corretta ricostruzione di carriera, per €.2.201,00, ovvero nella maggiore o minore somma di giustizia.
Osservava in particolare la ricorrente di essere titolare di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, debitamente approvato dagli organi di controllo, stipulato con il dirigente dell
[...]
, in forza del quale, risultava assunta nell'area Controparte_1 professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario area B, profilo assistente amministrativo con decorrenza giuridica dal 01.09.2011, ed economica dal 01.09.2011, come da Decreto di ricostruzione di carriera in atti;
2 che, con decreto prot. n.6304 del 29.07.2013 (Doc. 1), il Dirigente
Scolastico dell San Parte_2
Benedetto del Tronto , riconosceva utili i servizi svolti negli P.IVA_1 aa.ss:
dal 27.04.1994 al 08.06.1994, dal 22.09.2000 al 31.08.2001, dal
1.09.2001 al 05.11.2001, dal 27.04.2004 al 13.05.2004, dal 11.04.2005 al
30.06.2005, dal 01.09.2005 al 30.06.2006, dal 01.09.2006 al 31.08.2007, dal
01.09.2007 al 31.08.2008, dal 01.09.2008 al 31.08.2009, dal 01.09.2009 al
31.08.2010, dal 03.09.2010 al 31.08.2011:
Con che in base a quanto computato dal , le veniva riconosciuta la fascia stipendiale 0 sino alla data del 31.05.2013 ed il primo scatto stipendiale (da fascia 0-8 a fascia 9) veniva applicato a far data dal
01.06.2013, mentre sulla base di quanto effettivamente spettante, computando nell'anzianità di servizio, sia ai fini giuridici che economici, integralmente il periodo di lavoro prestato in pre-ruolo maturati alla data del 1.9.2011, per complessivi anni 7 mesi 4 e giorni 4, per come ricostruito e riconosciuto nell'impugnato decreto, in favore della ricorrente andava riconosciuto ed applicato lo scatto stipendiale con applicazione della fascia 9 già a far data dal 01.05.2012, così maturando l'ulteriore scatto stipendiale della fascia 15 a far data dal 1.05.2019 e l'ulteriore scatto stipendiale della fascia 21 a far data dal 1.5.2025;
che, in sede di ricostruzione di carriera le erano stati riconosciuti anni 6, mesi 2 e giorni 22 utile ai fini giuridici ed economici alla data di effettiva assunzione in servizio (01.09.2011) e l'anzianità utile ai soli fini economici (anni 1 mesi 1 giorni 12), mentre non era stato riconosciuto il servizio di pre-ruolo effettivamente reso, per complessivi anni 7 mesi 4 e giorni 4, per come ricostruito e riconosciuto nell'impugnato decreto né ai fini giuridici dell'anzianità di servizio, né ai fini economici per la
3 maturazione delle posizioni stipendiali, come da decreto prot. n.6304 del
29.07.2013
che, in buona sostanza, erano stati riconosciuti per intero i primi quattro anni di servizio e per i 2/3 i rimanenti;
che, per tutti gli anni di lavoro prestato dal ricorrente, il CP_1 non aveva riconosciuto al medesima la corretta anzianità di servizio e la conseguente progressione stipendiale, entrambi spettanti in ossequio al principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento dall'art. 6 del d.lgs n. 368 del 2001;
L'amministrazione convenuta si costituiva in giudizio contestando il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto, aggiungendo che il servizio prestato nell'anno 2013 non era stato ritenuto utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali, ai sensi dell'articolo
1 comma 1 let. B DPR 122/2013.
L'art. 485 D.lgs. 297/1994 (intitolato "Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera") al primo comma prevede che “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro
4 anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo.”.
L'art. 489 del medesimo D.lgs. (intitolato "Periodi di servizio utili al riconoscimento") al primo comma prevede, per il personale docente, che
“Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”; la norma va letta congiuntamente all'art. 11 comma 14 della legge 124/1999 che stabilisce che “il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 ° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 4 comma 3 D.P.R. 23.8.1988 n. 399 (intitolato
"Inquadramento economico - Passaggi di qualifica funzionale"), “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
La normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente, perché oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità
5 dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello "effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito".
Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica la L. n.
124 del 1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
E' pacifico che nel caso di specie il al momento CP_3 dell'immissione in ruolo della parte ricorrente, ha ricostruito la carriera del collaboratore scolastico valutando il periodo pre-ruolo conformemente alla sopra riportata normativa, inserendolo tempo per tempo nella corrispondente fascia stipendiale.
Secondo la clausola 4, punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva CE 1999/70: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.”; la medesima clausola al punto 4 prevede che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando i criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
6 La CGUE ha affermato (cfr. sentenza , Persona_1 sentenza e e, più di recente, sentenza Persona_2 Persona_3
Valenza e altri, punti 50 e 51) che: “50. Secondo una costante giurisprudenza della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro dev'essere intesa nel senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato con il fatto che tale differenza è prevista da una norma nazionale generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sentenze Per_1
, cit., punto 57, e del 22 dicembre 2010,
[...] Persona_2
e C-444/09 e C-456/09,Racc. pag. 1-14031, punto 54; Persona_3 ordinanza ON Medina, cit., punto 40; sentenza Rosado Pantana, cit., punto 72, nonché ordinanza Lorenzo Martinez, cit., punto 47).
51.La nozione suddetta esige che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dall'esistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di lavoro in questione, nel particolare contesto in cui essa si colloca e in base a criteri oggettivi e trasparenti, alfine di verificare se detta disparità risponda ad un reale bisogno, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessaria a tal fine. I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (v., in particolare, citate sentenze Del Cerro , punti 53 e 58, e e IA Per_1 Persona_2
punto 55; ordinanza ON Medina, cit., punto 41; sentenza Per_3
Rosado Santana, cit., punto 73, nonché ordinanza Lorenzo Martinez, cit., punto 48).” Conclusivamente la Corte di Giustizia ha affermato che : “La clausola 4 dell 'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e figurante quale allegato della direttiva
7 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere”.
Sempre la CGUE nell'ordinanza del del 4.9.2014 ha Pt_3 affermato (al punto 17) che “La clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio svolti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un 'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità di quest'ultimo al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo,
nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, allorché le funzioni esercitate nell'espletamento del contratto di lavoro a tempo determinato coincidano con quelle di un dipendente di ruolo inquadrato nella corrispondente categoria della stessa autorità, a meno che la citata esclusione sia giustificata da "ragioni oggettive " ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra, ciò che spetta al giudice nazionale verificare. Il semplice fatto che il lavoratore a
8 tempo determinato abbia svolto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere. L'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico non può costituire una "ragione oggettiva" ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, quando... la normativa nazionale controversa esclude totalmente e in ogni circostanza la presa in considerazione dei periodi di servizio svolti da lavoratori nell' ambito di contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della determinazione della loro anzianità in sede di assunzione a tempo indeterminato e, dunque, del loro livello di retribuzione”.
Sulla legittimità dell'articolo 485 del D.lgs 297/94 si è pronunciata la
CGUE che con la sentenza emessa nella causa C-466/17 Chiara Motter contro , del 20.09.18 ha statuito quanto Controparte_4 segue: “Pertanto, gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto Per_4
62). 48 Fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio, si deve ammettere che gli obiettivi invocati dal governo italiano nel caso di specie possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità. 49 Risulta infatti dalle osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento principale
9 mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti. Il governo italiano sostiene che,
a causa dell'eterogeneità di tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete. Fatta salva la verifica di tali elementi da parte del giudice del rinvio, un siffatto obiettivo appare conforme al principio del «pro rata temporis» cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro”….
51. Alla luce di tali elementi, non si può ritenere che una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale consente di tener conto dell'anzianità eccedente i quattro anni maturata nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato solo nella misura dei due terzi, vada oltre quanto è necessario per conseguire gli obiettivi precedentemente esaminati e raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso..”
La Corte di Giustizia ha, dunque, concluso come segue: “Ne consegue che, fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio, gli elementi invocati dal governo italiano per giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato costituiscono una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro. 54 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere
10 interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi.”
La Corte di Cassazione si è pronunciata recentemente sulla questione ed ha affermato, nella sentenza n. 31149 del 2019, per il personale docente, quanto segue: “è da escludere che la disciplina dettata dall'art.485 del d.lgs. n.297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive […] Si è già detto, infatti, che la clausola 4 dell'accordo quadro attribuisce un diritto incondizionato che può essere fatto valere dal singolo lavoratore dinnanzi al giudice nazionale e non può essere paralizzato da una norma generale ed astratta” con la conseguenza che il docente viene ad essere discriminato, in violazione al principio comunitario di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 99/70, qualora “l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente” (per il personale ATA cfr. sentenza della Corte di Cassazione n. 31150 del
28.11.2019)
La Corte di Cassazione ha anche precisato che “nella fattispecie non osta all'applicazione dei richiamati principi la circostanza che l'originaria ricorrente abbia domandato il riconoscimento ai fini della
11 ricostruzione della carriera di rapporti a termine che si collocano temporalmente in data antecedente all'entrata in vigore della direttiva
1999/70/CE. Non può essere invocato il principio di diritto affermato da questa Corte con la sentenza n.22552/2016 perché in quel caso si discuteva della legittimità della reiterazione dei contratti a termine, il cui carattere abusivo non poteva essere affermato sulla base della normativa europea sopravvenuta, mentre nella specie viene in rilievo la correttezza del decreto di ricostruzione carriera adottato dall nel Controparte_1 gennaio 2008, nella vigenza della direttiva”.
Alla luce dei suddetti principi di diritto è, dunque, possibile passare all'esame del caso concreto.
Orbene, nel caso di specie risulta che il ricorrente ha lavorato come collaboratore scolastico dal 1994 al 2011 in base a distinti contratti di lavoro a tempo determinato e che alla data del 1.9.2011, data di effettiva assunzione in servizio, il riconosceva la seguente anzianità: CP_3
anni 6, mesi 2, giorni 22
Tale calcolo veniva elaborato facendo applicazione della normativa nazionale di cui al d.lgs. n.297/1994 e, dunque, computato parzialmente il servizio effettivamente prestato.
Di converso, facendo riferimento al servizio concretamente svolto, la ricorrente deduce di aver maturato un'anzianità pre ruolo di anni 7 mesi 4 giorni 4.
12 Non vi sono questioni relative al servizio prestato nell'anno 2013, essendo il servizio pre-ruolo stato prestato interamente in periodo anteriore al 2013.
Ne consegue che facendo riferimento al servizio concretamente il ricorrente ha maturato un'anzianità di anni 7 mesi 4 giorni 4.
Dalla comparazione delle anzianità valutate si evince che l'anzianità calcolata dal ai sensi del d.lgs. 297/94 è inferiore a quella CP_3 maturata dalla ricorrente sulla base del servizio pre-ruolo effettivo, sicchè alla luce del principio di diritto espresso dalla Cassazione, il decreto di ricostruzione carriera emesso dalla resistente deve considerarsi illegittimo nei confronti della ricorrente e va riformato.
In definitiva sintesi, alla data dell'1.9.2011 l'Amministrazione scolastica avrebbe dovuto riconoscere al ricorrente ai fini giuridici ed economici la complessiva anzianità ai fini giuridici ed economici pari ad anni 7 mesi 4 giorni 4, con tutte le relative conseguenze in ordine alla determinazione dello scaglione di riferimento ed alle relative differente retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale, espressamente rilevata dalla parte resistente
Ne consegue che al ricorrente dovrà essere riconosciuto l'integrale servizio pre-ruolo in applicazione della Direttiva 1999/70 CE, con conseguente riconoscimento dell'incidenza dell'anzianità maturata sulla retribuzione che la ricorrente avrebbe dovuto godere e che invece non ha percepito, a titolo di risarcimento del danno, nei limiti della prescrizione quinquennale, espressamente eccepita dalla resistente.
13 Quanto alle rivendicazioni economiche, la ricorrente alla data del
26.4.2014 avrebbe avuto diritto all'inserimento nella seconda fascia stipendiale (9 -14 anni) e nella terza fasciale stipendiale alla data del
26.4.2020.
Essendo tale fascia stata già riconosciuta alla data del 9.6.2021, va applicata la prescrizione quinquennale dalla data 4.7.2018 e cioè per i periodi anteriori al quinquennio precedente la notifica del ricorso.
Con Il riconoscimento della predetta fascia da parte del , con il riconoscimento del pre-ruolo “accantonato” rende peraltro superflua ogni pronuncia in ordine alla parte della domanda volta ad adeguare la posizione e progressione stipendiale in base al vigente CCNL Comparto
Scuola.
le differenze retributive dovute con la valutazione per intero degli anni di servizio non di ruolo prestati e dell'anzianità maturata prima della sua nomina in ruolo, fino alla data della proposizione del ricorso, ammontano a complessivi Euro 1.609,41, oltre interessi dal sorgere del credito al saldo, sulla base dei calcoli allegati alla memoria di costituzione Con del e sulla correttezza dei quali non si ha motivo di dubitare.
La domanda va, pertanto, accolta come da dispositivo.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
14 Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara con decorrenza 1/09/2011 il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità effettivamente maturata nei servizi preruolo;
per l'effetto accerta e dichiara a tutti gli effetti giuridici che alla data dell'1/09/2011 l'anzianità di servizio della ricorrente era di complessivi anni 7, mesi 4 e giorni 4;
2. condanna il resistente a corrispondere al ricorrente, a CP_1 titolo di risarcimento del danno, la somma di € 1.609,41, con gli interessi dalla data della pronuncia al saldo;
3. pone a carico del le spese Controparte_1 del giudizio, che liquida in €. 1.200,00 per competenze, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso spese generali.
Ascoli Piceno, il 24.5.2024
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Giovanni Iannielli)
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