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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 317/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALMA ROMEO GI, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
TU UI, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2889/2023 depositato il 05/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casteltermini
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 999 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: Insiste nei propri atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.2889/2023 depositato il 05/10/2023, la Ricorrente_1 srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, impugnava l'avviso di accertamento n.999 del 28/10/2022, emesso dal Comune di Casteltermini a titolo di IMU anno d'imposta 2018.
Parte ricorrente eccepiva la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 1, D.lgs 30/12/1992 n° 504;
l'errata indicazione del soggetto passivo della titolarità del bene;
la mancata notifica del provvedimento di variazione di rendita catastale del bene;
la violazione dell'art. 74, comma 1, legge n.342/2000.
In particolare, relativamente all'immobile iscritto in catasto al Foglio 75 – Particella 491 – sub 4, rilevava che l'immobile, acquisito all'incanto con decreto di trasferimento del Tribunale di Agrigento del 24/4/2005, era stato oggetto di opere di modificazioni e ristrutturazioni conclusesi in data 31/10/2016; l'immobile era stato oggetto di domanda di rettifica DOCFA n. 01360012 del 10/11/2016 con conseguente creazione del sub 4, foglio 75, part.lla 491 e, dalla data di ultimazione dei lavori con rettifica DOCFA, non aveva subìto modificazioni e/o variazioni tali da incrementare il valore dello stesso e, conseguentemente, della relativa rendita catastale.
Pertanto l'imposta era stata arbitrariamente determinata in euro 34.761,00, mentre per gli anni 2013 e 2014 era stata calcolata e richiesta nella misura di € 15.657,90.
Si costituiva in giudizio il Comune di Casteltermini, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del loro operato.
La Corte all'udienza dell'1/12/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato.
Le doglianze di parte ricorrente, in ordine alla effettuazione, nell'anno 2016, di lavori di ristrutturazione dell'immobile ( un fabbricato D8), cui fa riferimento la pretesa impositiva o alla non consapevolezza, da parte sua, dell'aumento della rendita catastale, disposta dall'Agenzia delle Entrate, sono rimaste allo stato labiale e prive di riscontro probatorio e, quindi, non suscettibili di evidenziare alcun profilo di nullità dell'atto impugnato.
Invece, il Comune resistente ha dato contezza dei criteri seguiti nella determinazione della pretesa fiscale, avendo applicato l'art. 5 del D.Lgs n. 504/1992 -secondo cui la “base imponibile” è costituita dal “valore degli immobili”, determinato sulla base dell'ammontare delle rendite risultanti in catasto e di specifici moltiplicatori stabiliti ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011 ( conv. in Legge 214/2011).
Inoltre, ha, pure allegato che non sussisteva lo stato di ignoranza con riferimento alla variazione della rendita catastale, tenuto conto che l'Agenzia del Territorio con atto di accertamento n. prot. AG0103046/2017 notificato con atto giudiziario n. 78609493921 del 30.09.2017 e debitamente notificato in data 06.10.2017, aveva provveduto a comunicare la variazione della rendita catastale degli immobili oggetto di contenzioso.
D'altra parte, non risulta che la contribuente abbia provveduto ad impugnare la nuova rendita catastale attribuita dall'Agenzia del Territorio, dolendosi dell'omessa notifica della rendita al solo fine di ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento emesso dall'amministrazione comunale, con la conseguenza che l'attribuzione della rendita catastale è divenuta definitiva. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto e le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio al Comune di Aragona, che liquida in €2.000,00, oltre eventuali accessori come per legge.
Agrigento, 01/12/2025
Il Relatore Il Presidente
IU GR EO NE PA
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALMA ROMEO GI, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
TU UI, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2889/2023 depositato il 05/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casteltermini
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 999 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: Insiste nei propri atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.2889/2023 depositato il 05/10/2023, la Ricorrente_1 srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, impugnava l'avviso di accertamento n.999 del 28/10/2022, emesso dal Comune di Casteltermini a titolo di IMU anno d'imposta 2018.
Parte ricorrente eccepiva la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 1, D.lgs 30/12/1992 n° 504;
l'errata indicazione del soggetto passivo della titolarità del bene;
la mancata notifica del provvedimento di variazione di rendita catastale del bene;
la violazione dell'art. 74, comma 1, legge n.342/2000.
In particolare, relativamente all'immobile iscritto in catasto al Foglio 75 – Particella 491 – sub 4, rilevava che l'immobile, acquisito all'incanto con decreto di trasferimento del Tribunale di Agrigento del 24/4/2005, era stato oggetto di opere di modificazioni e ristrutturazioni conclusesi in data 31/10/2016; l'immobile era stato oggetto di domanda di rettifica DOCFA n. 01360012 del 10/11/2016 con conseguente creazione del sub 4, foglio 75, part.lla 491 e, dalla data di ultimazione dei lavori con rettifica DOCFA, non aveva subìto modificazioni e/o variazioni tali da incrementare il valore dello stesso e, conseguentemente, della relativa rendita catastale.
Pertanto l'imposta era stata arbitrariamente determinata in euro 34.761,00, mentre per gli anni 2013 e 2014 era stata calcolata e richiesta nella misura di € 15.657,90.
Si costituiva in giudizio il Comune di Casteltermini, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del loro operato.
La Corte all'udienza dell'1/12/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato.
Le doglianze di parte ricorrente, in ordine alla effettuazione, nell'anno 2016, di lavori di ristrutturazione dell'immobile ( un fabbricato D8), cui fa riferimento la pretesa impositiva o alla non consapevolezza, da parte sua, dell'aumento della rendita catastale, disposta dall'Agenzia delle Entrate, sono rimaste allo stato labiale e prive di riscontro probatorio e, quindi, non suscettibili di evidenziare alcun profilo di nullità dell'atto impugnato.
Invece, il Comune resistente ha dato contezza dei criteri seguiti nella determinazione della pretesa fiscale, avendo applicato l'art. 5 del D.Lgs n. 504/1992 -secondo cui la “base imponibile” è costituita dal “valore degli immobili”, determinato sulla base dell'ammontare delle rendite risultanti in catasto e di specifici moltiplicatori stabiliti ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011 ( conv. in Legge 214/2011).
Inoltre, ha, pure allegato che non sussisteva lo stato di ignoranza con riferimento alla variazione della rendita catastale, tenuto conto che l'Agenzia del Territorio con atto di accertamento n. prot. AG0103046/2017 notificato con atto giudiziario n. 78609493921 del 30.09.2017 e debitamente notificato in data 06.10.2017, aveva provveduto a comunicare la variazione della rendita catastale degli immobili oggetto di contenzioso.
D'altra parte, non risulta che la contribuente abbia provveduto ad impugnare la nuova rendita catastale attribuita dall'Agenzia del Territorio, dolendosi dell'omessa notifica della rendita al solo fine di ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento emesso dall'amministrazione comunale, con la conseguenza che l'attribuzione della rendita catastale è divenuta definitiva. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto e le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio al Comune di Aragona, che liquida in €2.000,00, oltre eventuali accessori come per legge.
Agrigento, 01/12/2025
Il Relatore Il Presidente
IU GR EO NE PA