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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/04/2025, n. 5959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5959 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 47939/24 r.g.a.c. introdotta da
(Roma, 7.3.2007), con il patrocinio dell'avvocato Giovanni Guercio;
Parte_1
ricorrente con l'intervento di
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma
Oggetto azione ex art. 1 Legge n. 164/1982 e 31 D.lgs 150/2011
Svolgimento del procedimento e motivi della decisione
chiedeva al Tribunale di Roma di essere autorizzata all'adeguamento dei caratteri Parte_1 sessuali a quelli maschili mediante trattamento chirurgico, e di poter ottenere sin d'ora la 2
rettifica dei propri dati anagrafici, con indicazione del genere maschile in luogo di quello femminile e sostituzione del nome proprio a quello che oggi risultava dai suoi Parte_2 documenti.
La parte attrice documentava la propria libertà di stato, ricostruendo il proprio percorso interiore, sino alla consapevolezza di possedere un'identità maschile;
tale convincimento era stato riscontrato e confermato dall'analisi effettuata sulla predetta dagli esperti del SAIFIP –
Azienda Ospedaliera San. di Roma, in particolare dalla Dott.ssa Persona_1 Per_2
Responsabile del servizio, che avevano formulato una diagnosi di Incongruenza di Genere che in letteratura viene definita come “una marcata e persistente incongruenza tra il genere esperito dall'individuo e il sesso assegnato”, già denominata Disforia di Genere prima della pronuncia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2018.
Era stata quindi intrapresa una terapia ormonale mascolinizzante e relativi regolari controlli per la valutazione dello stato di salute, che aveva portato ad una consistente modificazione dei tratti da femminili a compiutamente mascolinizzati, favorendo una migliore condizione di benessere a livello psicologico, con beneficio anche nei rapporti interpersonali.
Lo staff medico evidenziava la stabilità del suo intendimento e poneva in luce come sia necessario rettificare la sua identità anagrafica adeguandola al genere cui sentiva di appartenere ed al suo aspetto esteriore, avendo già assunto sembianze maschili.
Nel giudizio ha spiegato intervento il Pubblico Ministero senza formulare specifici rilievi.
Il contenuto della relazione psicologica prodotta trova conferma nella audizione della parte ricorrente, che ha mostrato piena consapevolezza del percorso intrapreso e delle tappe ancora da percorrere e ribadito di avere consolidato nel tempo la propria identità, presentandosi anche sul piano sociale, non limitato quindi all'ambito privato, come persona di sesso maschile.
Va dunque accolta la richiesta di disporre la rettificazione dei dati anagrafici della parte, che ha chiesto di essere indicato d'ora in poi con il nome proprio . Parte_2
E'noto che la Corte Costituzionale ha chiarito con la sentenza 221 /2015 che le disposizioni in tema di adeguamento anagrafico “costituiscono l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”, e che “la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”. […]
La Corte ha osservato che “... la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente –, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”; tale posizione è stata ribadita nella successiva sentenza 180/2017, ove si legge come l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri 3
anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto costituisca senz'altro espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere.
La Corte evidenzia poi come nel sistema della legge n. 164 del 1982, ciò si realizzi attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo, sia quelle esigenze di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici.
Il ragionevole punto di equilibrio tra le molteplici istanze di garanzia è stato, infatti, individuato affidando al Giudice, nella valutazione delle insopprimibili peculiarità di ciascun individuo, il compito di accertare la natura e l'entità delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale e di genere.
Nel caso in esame, tanto il percorso psicologico quanto i trattamenti ormonali effettuati hanno consolidato l'identità sociale della parte istante, apparsa evidente anche nel corso dell'udienza; l'esigenza di porsi all'esterno manifestando una identità sociale ed anagrafica corrispondente al sentire (e all'essere) della persona appare dunque come tappa sin d'ora indispensabile per il raggiungimento di un effettivo equilibrio personale.
Quanto alla ulteriore richiesta di autorizzazione all'esecuzione dell'intervento di chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, occorre tener conto di un ulteriore intervento della Corte
Costituzionale nella materia in esame, con la pronuncia n.143/24 (applicabile al giudizio de quo in quanto pronuncia dichiarativa di incostituzionalità di norma di legge) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del
Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti sotto il profilo identitario, per condurre ad una rettificazione dei dati anagrafici.
La Consulta, nel ricostruire la storia dell'istituto, ha sottolineato che la previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali rappresentava “una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, la cui ragionevolezza andava ricercata principalmente nell'irreversibilità delle conseguenze dell'intervento e quindi in un principio di tutela della persona.
E tuttavia il diritto vivente prima, e la stessa Corte Costituzionale poi, con le sentenze 221 del
2015 e 180 del 2017 già richiamate, hanno progressivamente modificato il quadro entro cui la normativa in esame trova attuazione: oggi non è più sostenibile che la rettificazione anagrafica presupponga necessariamente un trattamento chirurgico di adeguamento a quelli che appaiono
(e sono già vissuti) come i caratteri sessuali propri della persona;
agli effetti della rettificazione anagrafica è quindi “necessario e sufficiente l'accertamento dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata”.
Secondo la Consulta “Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui
l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion
d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza 4
l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa”.
E poiché tale percorso può compiutamente svolgersi mediante trattamenti ormonali e di sostegno psicologico, risulta irragionevole, e contrasta con l'art. 3 della Costituzione, la norma che impone anche in questi casi un'autorizzazione giudiziale per l'esecuzione di un intervento di modifica dei caratteri sessuali, laddove rappresenta un passaggio all'interno di una transizione di fatto già intervenuta sul piano anagrafico, identitario, esteriore e sociale.
Nel caso di – il percorso di transizione, per effetto dei trattamenti Pt_1 Persona_3 ormonali, del lavoro psicoterapico e delle modificazioni esteriori, può dirsi compiuto, tanto che in questa sede deve essere autorizzata la rettifica dei suoi dati anagrafici;
pertanto l'autorizzazione giudiziale alla esecuzione dell'intervento chirurgico volto a modificare i suoi caratteri sessuali non è più necessaria e l'intervento medesimo rappresenta un passaggio che la persona può affrontare liberamente nell'esercizio della sua autodeterminazione senza necessità di alcuna pronuncia giudiziale.
In relazione alla peculiare natura della controversia deve escludersi l'esigenza della regolamentazione delle spese, non potendosi configurare la soccombenza di alcuno.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
-ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di (Roma, 7.3.2007), con riferimento al sesso, da femminile a maschile e con Parte_1 attribuzione del nome “ ” in luogo di;
Parte_2 Pt_1
- dichiara inammissibile la domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali, in quanto non necessaria alla luce della sentenza 143/2024 della Corte
Costituzionale.
- nulla sulle spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima sezione civile del 31.3.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Simona Rossi Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 47939/24 r.g.a.c. introdotta da
(Roma, 7.3.2007), con il patrocinio dell'avvocato Giovanni Guercio;
Parte_1
ricorrente con l'intervento di
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma
Oggetto azione ex art. 1 Legge n. 164/1982 e 31 D.lgs 150/2011
Svolgimento del procedimento e motivi della decisione
chiedeva al Tribunale di Roma di essere autorizzata all'adeguamento dei caratteri Parte_1 sessuali a quelli maschili mediante trattamento chirurgico, e di poter ottenere sin d'ora la 2
rettifica dei propri dati anagrafici, con indicazione del genere maschile in luogo di quello femminile e sostituzione del nome proprio a quello che oggi risultava dai suoi Parte_2 documenti.
La parte attrice documentava la propria libertà di stato, ricostruendo il proprio percorso interiore, sino alla consapevolezza di possedere un'identità maschile;
tale convincimento era stato riscontrato e confermato dall'analisi effettuata sulla predetta dagli esperti del SAIFIP –
Azienda Ospedaliera San. di Roma, in particolare dalla Dott.ssa Persona_1 Per_2
Responsabile del servizio, che avevano formulato una diagnosi di Incongruenza di Genere che in letteratura viene definita come “una marcata e persistente incongruenza tra il genere esperito dall'individuo e il sesso assegnato”, già denominata Disforia di Genere prima della pronuncia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2018.
Era stata quindi intrapresa una terapia ormonale mascolinizzante e relativi regolari controlli per la valutazione dello stato di salute, che aveva portato ad una consistente modificazione dei tratti da femminili a compiutamente mascolinizzati, favorendo una migliore condizione di benessere a livello psicologico, con beneficio anche nei rapporti interpersonali.
Lo staff medico evidenziava la stabilità del suo intendimento e poneva in luce come sia necessario rettificare la sua identità anagrafica adeguandola al genere cui sentiva di appartenere ed al suo aspetto esteriore, avendo già assunto sembianze maschili.
Nel giudizio ha spiegato intervento il Pubblico Ministero senza formulare specifici rilievi.
Il contenuto della relazione psicologica prodotta trova conferma nella audizione della parte ricorrente, che ha mostrato piena consapevolezza del percorso intrapreso e delle tappe ancora da percorrere e ribadito di avere consolidato nel tempo la propria identità, presentandosi anche sul piano sociale, non limitato quindi all'ambito privato, come persona di sesso maschile.
Va dunque accolta la richiesta di disporre la rettificazione dei dati anagrafici della parte, che ha chiesto di essere indicato d'ora in poi con il nome proprio . Parte_2
E'noto che la Corte Costituzionale ha chiarito con la sentenza 221 /2015 che le disposizioni in tema di adeguamento anagrafico “costituiscono l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”, e che “la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”. […]
La Corte ha osservato che “... la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente –, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”; tale posizione è stata ribadita nella successiva sentenza 180/2017, ove si legge come l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri 3
anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto costituisca senz'altro espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere.
La Corte evidenzia poi come nel sistema della legge n. 164 del 1982, ciò si realizzi attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo, sia quelle esigenze di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici.
Il ragionevole punto di equilibrio tra le molteplici istanze di garanzia è stato, infatti, individuato affidando al Giudice, nella valutazione delle insopprimibili peculiarità di ciascun individuo, il compito di accertare la natura e l'entità delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale e di genere.
Nel caso in esame, tanto il percorso psicologico quanto i trattamenti ormonali effettuati hanno consolidato l'identità sociale della parte istante, apparsa evidente anche nel corso dell'udienza; l'esigenza di porsi all'esterno manifestando una identità sociale ed anagrafica corrispondente al sentire (e all'essere) della persona appare dunque come tappa sin d'ora indispensabile per il raggiungimento di un effettivo equilibrio personale.
Quanto alla ulteriore richiesta di autorizzazione all'esecuzione dell'intervento di chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, occorre tener conto di un ulteriore intervento della Corte
Costituzionale nella materia in esame, con la pronuncia n.143/24 (applicabile al giudizio de quo in quanto pronuncia dichiarativa di incostituzionalità di norma di legge) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del
Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti sotto il profilo identitario, per condurre ad una rettificazione dei dati anagrafici.
La Consulta, nel ricostruire la storia dell'istituto, ha sottolineato che la previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali rappresentava “una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, la cui ragionevolezza andava ricercata principalmente nell'irreversibilità delle conseguenze dell'intervento e quindi in un principio di tutela della persona.
E tuttavia il diritto vivente prima, e la stessa Corte Costituzionale poi, con le sentenze 221 del
2015 e 180 del 2017 già richiamate, hanno progressivamente modificato il quadro entro cui la normativa in esame trova attuazione: oggi non è più sostenibile che la rettificazione anagrafica presupponga necessariamente un trattamento chirurgico di adeguamento a quelli che appaiono
(e sono già vissuti) come i caratteri sessuali propri della persona;
agli effetti della rettificazione anagrafica è quindi “necessario e sufficiente l'accertamento dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata”.
Secondo la Consulta “Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui
l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion
d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza 4
l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa”.
E poiché tale percorso può compiutamente svolgersi mediante trattamenti ormonali e di sostegno psicologico, risulta irragionevole, e contrasta con l'art. 3 della Costituzione, la norma che impone anche in questi casi un'autorizzazione giudiziale per l'esecuzione di un intervento di modifica dei caratteri sessuali, laddove rappresenta un passaggio all'interno di una transizione di fatto già intervenuta sul piano anagrafico, identitario, esteriore e sociale.
Nel caso di – il percorso di transizione, per effetto dei trattamenti Pt_1 Persona_3 ormonali, del lavoro psicoterapico e delle modificazioni esteriori, può dirsi compiuto, tanto che in questa sede deve essere autorizzata la rettifica dei suoi dati anagrafici;
pertanto l'autorizzazione giudiziale alla esecuzione dell'intervento chirurgico volto a modificare i suoi caratteri sessuali non è più necessaria e l'intervento medesimo rappresenta un passaggio che la persona può affrontare liberamente nell'esercizio della sua autodeterminazione senza necessità di alcuna pronuncia giudiziale.
In relazione alla peculiare natura della controversia deve escludersi l'esigenza della regolamentazione delle spese, non potendosi configurare la soccombenza di alcuno.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
-ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di (Roma, 7.3.2007), con riferimento al sesso, da femminile a maschile e con Parte_1 attribuzione del nome “ ” in luogo di;
Parte_2 Pt_1
- dichiara inammissibile la domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali, in quanto non necessaria alla luce della sentenza 143/2024 della Corte
Costituzionale.
- nulla sulle spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima sezione civile del 31.3.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Simona Rossi Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi