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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 12/03/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 8311/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 8311/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Tanzi del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso lo stesso difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, comparendo personalmente all'udienza del giorno 11 marzo 2025, hanno dichiarato di non volere riconciliarsi riportandosi alle condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Il loro difensore ha chiesto l'accoglimento della domanda di divorzio alle condizioni di cui al medesimo ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12 novembre 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio in Sala Baganza (PR) il 15 agosto 1999, che dalla loro unione è nato il figlio (maggiorenne, ma privo di indipendenza sotto il profilo economico), che la loro Persona_1 separazione consensuale era stata dichiarata con la sentenza di omologa n. 959/2023 pubblicata il 12 luglio 2023 e che, a far tempo dall'udienza di comparizione (sostituita dal deposito di note scritte) tenuta in tale procedimento, non aveva avuto luogo alcuna riconciliazione coniugale.
In ragione di siffatti presupposti, i medesimi ricorrenti chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario alle condizioni tra pagina 1 di 2 loro concordate (essenzialmente afferenti al godimento della casa familiare e al mantenimento della prole).
Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, i ricorrenti, comparendo personalmente all'udienza del giorno 11 marzo 2025, hanno dichiarato di non volere riconciliarsi riportandosi alle condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Il loro difensore ha precisato le conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso merita di essere accolto.
Si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 comma 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, di dover prendere atto delle condizioni concordate, in quanto prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e comunque congrue in relazione alla documentazione depositata.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Sala Baganza (PR), il 15 agosto 1999, trascritto al Parte_2 Parte_1
Numero 18, Parte 2, Serie A, Anno 1999 del Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso presentato il 12 novembre 2024 (datato 28 ottobre 2024).
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 12 marzo 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 8311/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Tanzi del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso lo stesso difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, comparendo personalmente all'udienza del giorno 11 marzo 2025, hanno dichiarato di non volere riconciliarsi riportandosi alle condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Il loro difensore ha chiesto l'accoglimento della domanda di divorzio alle condizioni di cui al medesimo ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12 novembre 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio in Sala Baganza (PR) il 15 agosto 1999, che dalla loro unione è nato il figlio (maggiorenne, ma privo di indipendenza sotto il profilo economico), che la loro Persona_1 separazione consensuale era stata dichiarata con la sentenza di omologa n. 959/2023 pubblicata il 12 luglio 2023 e che, a far tempo dall'udienza di comparizione (sostituita dal deposito di note scritte) tenuta in tale procedimento, non aveva avuto luogo alcuna riconciliazione coniugale.
In ragione di siffatti presupposti, i medesimi ricorrenti chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario alle condizioni tra pagina 1 di 2 loro concordate (essenzialmente afferenti al godimento della casa familiare e al mantenimento della prole).
Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, i ricorrenti, comparendo personalmente all'udienza del giorno 11 marzo 2025, hanno dichiarato di non volere riconciliarsi riportandosi alle condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Il loro difensore ha precisato le conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso merita di essere accolto.
Si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 comma 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, di dover prendere atto delle condizioni concordate, in quanto prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e comunque congrue in relazione alla documentazione depositata.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Sala Baganza (PR), il 15 agosto 1999, trascritto al Parte_2 Parte_1
Numero 18, Parte 2, Serie A, Anno 1999 del Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso presentato il 12 novembre 2024 (datato 28 ottobre 2024).
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 12 marzo 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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