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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/12/2025, n. 2710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2710 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice unico, dott. Roberto Bonino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 2657/2023 promossa da:
P.IVA ) in persona dell'Amm.re Unico, elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in Genova, presso lo studio dell'avv. Mauro Barosso che la rappresenta e difende come da mandato in atti;
- Attrice -
CONTRO
( c.f. Controparte_1
) in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in P.IVA_2
Genova, Via Cesarea 12/8, presso lo studio dell'avv. Matteo Campora che lo rappresenta e difende congiuntamente e/o disgiuntamente con l'avv. Ilari Pilloni, come da mandato in atti;
- Convenuto –
E CONTRO
c.f. ) in persona dei suoi legali rappresentanti pro- Controparte_2 P.IVA_3
tempore, elettivamente domiciliata in Genova, Galleria Mazzini 3/7, presso e nello studio dell'avv. Marcello Bianchi che la rappresenta e difende come da mandato in atti,
- ER chiamata in causa -
****** Oggetto: Risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice (ha così precisato le proprie conclusioni con note scritte depositate in data
10.09.2025):
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
- accertare i fatti di cui in premessa e dichiarare il convenuto Controparte_3
, in persona dell'Amm.re pro tempore
[...] Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Genova, Via D'Annunzio 2/9, responsabile ex art. 2051 c.c. e/o ex art. 2043 c.c. e/o per altro istituto giuridico meglio visto e ritenuto, per tutti i fatti e i danni subiti dall'esponente nell'immobile ubicato in Genova, Via
FI 63 e contraddistinto con l'interno n. 63r e/o comunque per tutto quanto indicato in atti, e conseguentemente condannarlo all'integrale risarcimento in favore dell'esponente del danno subito quantificato in euro € 85.270,74 e/o altra somma meglio vista e/o ritenuta e/o emersa in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- rigettare tutte le domande da chiunque proposte in causa avverso parte attrice, siccome inammissibili, infondate, in fatto ed in diritto, e/o comunque non provate, e/o comunque per tutti
i motivi indicati in atti;
- con la vittoria delle spese, diritti e compensi della presente procedura e di quella di mediazione, oltre IVA e CPA, così come delle spese e compensi di CTU e CTP”.
Parte convenuta (ha così precisato le proprie conclusioni con note scritte depositate in data
12.08.2025):
“Voglia il Tribunale Illustrissimo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
1. In via principale: respingere le domande di parte attrice cosi come formulate nei confronti del convenuto in quanto infondate in fatto ed in diritto e/o in via subordinata CP_1
riducendo gli importi del presunto danno in ragioni delle eccezioni, difese e risultanze in atti;
2. Nel merito e in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di parte attrice, dichiarare il terzo, , con Controparte_5
sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021, Partita IVA
, responsabile in via esclusiva e/o solidale e/o concorrente e/o comunque P.IVA_4
condannarlo a tenere indenne e/o garantire e/o manlevare in tutto o in parte il
[...]
dalle domande tutte proposte a tale titolo nei suoi confronti, nei limiti di polizza. Controparte_1 3. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario
15%, IVA e C.P.A. come per legge”.
ER CH in causa (ha così precisato le proprie conclusioni con note scritte depositate in data 08.09.2025):
“Piaccia al Tribunale illustrissimo, ogni contraria istanza e/o deduzione disattesa e/o reietta,
1) in ordine al rapporto assicurativo, accertata l'inoperatività della copertura assicurativa per ciò che riguarda l'asserito danno da risoluzione del contratto di affitto di azienda e da affermate infiltrazioni d'acqua piovana ed accertati i pagamenti già effettuati dalla deducente di € 100,00
(al netto della franchigia di € 200,00) in favore del convenuto e di € 8.930,00 in favore dell'attrice (anteriormente all'udienza di prima comparizione), respingere le domande proposte dal contro perché infondate sia in Controparte_1 Controparte_2
fatto che in diritto e/o non provate, applicati in ogni caso gli scoperti e/o le franchigie di polizza;
2) in ordine al rapporto di danno, respingere le domande proposte dall'attrice Parte_1
contro il convenuto di Genova perché infondate e/o
[...] Controparte_1
non provate e così respingere le domande da chiunque proposte e/o proponende contro
Controparte_2
3) in ogni caso con vittoria delle spese e competenze del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiesto che il Parte_1 CP_1
oggi convenuto venga dichiarato responsabile ex art. 2051 c.c. e/o ex art. 2043 c.c. per i fatti e i danni patiti nell'immobile oggetto di causa con conseguente risarcimento del danno, complessivamente quantificato in € 85.270,74.
A sostegno delle proprie domande la società attrice, conduttrice dell'immobile sito in
Genova, Via FI 63 r e concesso in gestione a con Controparte_6
contratto di affitto di ramo d'azienda del 16.06.2016 (Notaio dott. - rep. Persona_1
60287 racc. 10314), ha esposto che, a far data dal 2017, l'immobile di cui sopra è stato interessato da vari fenomeni infiltrativi ed immissioni di cattivi odori avendo subito diversi allagamenti a causa della rottura di tubazioni condominiali. Tali fatti avrebbero altresì causato all'attrice vari danni ivi compresa la risoluzione del contratto con il
[...]
per la somma di € 50.000,00, a seguito della perdita di clientela che Controparte_6
avrebbe subito quest'ultima, nonché le spese sostenute per il ripristino dei danni, pari complessivamente ad € 30.217,50. Successivamente, nel 2018 e nel 2019, l'immobile de quo, è stato nuovamente danneggiato da infiltrazioni d'acqua e miasmi di natura condominiale, comportando l'ulteriore danno di € 5.053,24, dovuti per il ripristino e la sostituzione di tapis roulant.
Ha rappresentato, inoltre, che solo ultimamente il Condominio si sarebbe attivato per far eseguire alcune riparazioni nonché alla denuncia del sinistro presso la propria compagnia assicurativa la quale, a seguito del riconoscimento della responsabilità Controparte_2
del Condominio, ha offerto a titolo di risarcimento la somma di € 3.680,00 tramite assegno bancario del 31.10.2019 che parte attrice ha rifiutato in quanto insoddisfacente a fronte del danno patito.
Si costituiva il con comparsa di costituzione e risposta con Controparte_1
chiamata in causa della compagnia assicurativa contestando quanto dedotto Controparte_2
da parte attrice in merito alla richiesta di risoluzione del contratto formulata dal CP_6
nonché l'incomprensibile importo di € 85.270,74 a titolo di danno, stante la
[...]
dichiarazione di parte attrice del 19.03.2019 di accettare, a definizione del contenzioso, un importo nettamene inferiore, ovvero pari ad € 12.000,00.
Contrariamente a quanto dedotto dall'attrice, il faceva presente di essersi CP_1
attivato tempestivamente per far fronte alle lamentate infiltrazioni rilevando invece l'inerzia e/o il ritardo attoreo nel non attivarsi tempestivamente con un ATP o CTU preventiva a ridosso degli eventi ex adverso lamentati.
Costituitasi la terza chiamata in causa, eccepiva l'inoperatività della copertura assicurativa per gli asseriti danni lamentati da parte attrice con conseguente reiezione della domanda di manleva sollevata da parte convenuta.
Successivamente alla prima udienza del 09.11.2023 in cui venivano concessi i termini per le memorie istruttorie ex art. 183 comma VI c.p.c., il Giudice, a scioglimento della riserva assunta il 17.10.2024 ammetteva, con delega al Gop, le prove per interpello e per testi dedotte da parte attrice e parte convenuta e, una volta escussi i testi, il Giudice disponeva di dare ingresso a CTU, nominando all'uopo il geom. . Persona_2 All'udienza del 19.06.2025 la causa veniva rinviata per p.c. al 11.09.2025 nella quale il
Giudice tratteneva la causa in decisione e concedeva i termini per il deposito delle conclusionali e delle memorie di repliche.
Il rapporto di danno tra parte attrice e parte convenuta
I plurimi fenomeni infiltrativi di acque bianche o nere con immissione di cattivi odori verificatisi tra il 2017 e il 2019 all' interno dei locali condotti dalla società attrice risultano sufficientemente provati in causa all' esito dell' istruttoria orale e della documentazione prodotta: interpello dell' amministratore del condominio e audizione dei testi Tes_1
, e . Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5
L' origine delle infiltrazioni è riconducibile a rotture di condotte di acque bianche e nere di natura condominiale come risulta dagli interventi di ricerca guasto e ripristino fatti eseguire dall' amministratore del ( documenti prodotti sub. tre dallo stesso ), CP_1 CP_1
dalle deposizioni dei testi , e e dalle verifiche compiute dal c.t.u. ( Tes_6 Tes_7 Tes_8
pagine 8 e 9 dell' elaborato peritale ).
Ne consegue che il convenuto deve essere riconosciuto responsabile ex art. CP_1
2051 c.c. dei plurimi fenomeni di infiltrazione e bagnamento che hanno interessato i locali di parte attrice.
Il danno deve essere quantificato nei seguenti importi come da relazione del c.t.u. che, in quanto correttamente motivata ed argomentata sotto il profilo logico e tecnico, viene integralmente condivisa:
€ 16.210,41 per ripristini murari;
€ 4.142,00 per riparazione macchinari danneggiati dalle infiltrazioni;
€ 220,00 per presenza in orario notturno di personale a supporto del tecnico inviato dal condominio
Totale € 20.572,41
Da tale importo deve essere detratta la somma di € 8.930,00 versata dalla compagnia di assicurazione come riconosciuto all' udienza del 9/11/2023. Ne consegue che il danno residuo risarcibile ammonta ad € 11.642,41 ( € 20.572,41 - €
8.930,00 = € 11.642,41 ).
Il convenuto deve pertanto essere condannato a corrispondere alla società CP_1
attrice la somma di € 11.642,41, oltre rivalutazione monetaria dalla domanda alla data della sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata nel corso del tempo in ragione di anno dalla domanda al saldo.
Non può invece essere accolta la pretesa della società attrice di essere risarcita/rimborsata altresì della somma di € 50.000,00 corrisposta all' affittuaria dell' azienda in seguito all'anticipata risoluzione del contratto atteso che il doc. 10) prodotto da parte attrice non indica i motivi dell' anticipata risoluzione del contratto e della conclusione della transazione e sul punto la deposizione della teste non appare decisiva anche perché in via Tes_4
stragiudiziale la società attrice tramite il proprio legale si era dichiarata disponibile a definire il contenzioso con il versamento della somma di € 12.000,00 ( doc. 4 di parte convenuta ) senza fare alcun cenno a tale ingente posta di danno.
Le spese di c.t.u. e di c.t.p. documentate dall' attore seguono la sostanziale soccombenza del convenuto e devono essere poste a carico dello stesso.
Le spese legali seguono la sostanziale soccombenza del convenuto e sono liquidate nei limiti della somma riconosciuta a titolo di risarcimento dei danni rispetto a quella pretesa ( valore della lite compreso nello scaglione di riferimento da € 5.200,00 ad € 26.000,00 )
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
Il Rapporto assicurativo tra parte convenuta e parte terza chiamata L' operatività della polizza prodotta dalla stessa compagnia in relazione ai danni riconosciuti in favore dell' attrice ed a carico del condominio assicurato non risulta in contestazione tanto più che è stata la stessa compagnia a riconoscerne la validità ed efficacia mediante la corresponsione delle somme versate sia in favore di sia in favore del Parte_1
condominio prima del giudizio.
La terza chiamata deve pertanto essere condannata ex art. 1917 c.c. a tenere indenne e manlevare il convenuto da tutte le somme dallo stesso dovute in favore di CP_1
parte attrice a titolo di danno per capitale, rivalutazione monetaria ed interessi, a titolo di spese di c.t.u. e a titolo di spese legali e spese di c.t.p.
La terza chiamata deve poi essere condannata a rimborsare alla parte convenuta le spese legali relative alla chiamata rivelatasi fondata nei termini liquidati in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa e più ampia domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
dichiara il convenuto , in persona Controparte_3
dell'Amm.re pro-tempore in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro-tempore, corrente in Genova, Via D'Annunzio 2/9, responsabile ex art. 2051 c.c. per i fatti e i danni subiti da nell'immobile ubicato in Genova, Parte_1
Via FI 63 e contraddistinto con l'interno n. 63r e/o;
condanna il convenuto , in persona Controparte_3
dell'Amm.re pro-tempore in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro-tempore, corrente in Genova, Via D'Annunzio 2/9, a corrispondere alla società attrice, a titolo di risarcimento dei danni per la causale in atti, la somma di €
11.642,41, oltre rivalutazione monetaria di tale importo dalla domanda giudiziale alla data della sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata nel corso del tempo in ragione di anno dalla domanda giudiziale al saldo;
pone le spese della c.t.u. in via definitiva a carico del convenuto;
CP_1 condanna il convenuto a rimborsare alla società attrice le spese legali del CP_1
giudizio liquidate in € 786,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi/onorari, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa ed iva di legge, nonché le spese di c.t.p. pari ad
€ 888,16;
dichiara tenuta la terza chiamata a manlevare, garantire e tenere Controparte_2
indenne il convenuto da tutte le somme dovute dall' assicurato in favore di CP_1
parte attrice in esecuzione di questa sentenza a titolo di risarcimento del danno per capitale, rivalutazione monetaria ed interessi, a titolo di spese di c.t.u. e a titolo di spese legali e spese di c.t.p.;
condanna a rimborsare al convenuto chiamante le Controparte_2 CP_1
spese legali del giudizio liquidate in € 759,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi/onorari, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa ed iva di legge
Così deciso in Genova il 4 Dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Roberto Bonino