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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 12/12/2025, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. TO Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 731/25 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1
speciale alle liti, dagli Avv.ti Mauro Paolinelli e Serena Stronati;
reclamante
CONTRO
Curatela della liquidazione giudiziale di (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresenta e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Marco Fioretti;
(c.f. ), che partecipa al giudizio per il tramite della mandataria Parte_2 P.IVA_1
( ), quest'ultima rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. P.IVA_2
LU Graziani;
reclamate avente ad oggetto: reclamo contro sentenza dichiarativa dell'apertura di liquidazione giudiziale;
conclusioni: reclamante: “che la Corte di Appello di Ancona adita, contrariis rejectis, voglia: in via preliminare, ai sensi degli artt. 51 e 52 del D.lgs 12 gennaio 2019 n. 14 (già art. 18 comma 3 e
1 art. 19 R.D. 16marzo 1942 n. 267), voglia disporre, in via cautelare e d'urgenza, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sopra indicata sentenza n. 56 / 2025, dichiarativa la liquidazione
giudiziale della ditta individuale e dello stesso sino alla Parte_1 Parte_1
decisione sul reclamo proposto. Nel merito ed in via principale: in accoglimento del presente
reclamo, revocare la sentenza dichiarativa la liquidazione giudiziale della ditta individuale
“ e dell' quale persona fisica, avente n. 56 / 2025 emessa Parte_1 Parte_1
dal Tribunale di Ancona – Sezione Fallimentare – pubblicata il 09.06.2025, per violazione del
contraddittorio e per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 2, L.F. (oggi art. 2 coma 1 CCII).Con ogni consequenziale statuizione di legge, anche in punto di spese di lite”; curatela della liquidazione giudiziale: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona rigettare il reclamo del Sig. con ogni conseguente statuizione. Con vittoria delle spese Parte_1
e delle competenze di lite da liquidare nelle forme del patrocinio a spese dello Stato”;
“rigetto del reclamo e conferma del provvedimento del Tribunale di Parte_2
Ancona, con condanna al reclamante delle spese del presente giudizio”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
In accoglimento del ricorso di Siena il Tribunale di Ancona ha dichiarato Parte_2
l'apertura della liquidazione giudiziale di ed assunto le consequenziali Parte_1
determinazioni. ha promosso reclamo affidato a tre motivi, di seguito esaminati. Parte_1
Si sono costituite la curatela della liquidazione giudiziale e che, nel Parte_2
contestare le ragioni di gravame, oltre a spendere argomenti difensivi sostanzialmente in linea con il percorso motivazionale tracciato dalla sentenza impugnata, hanno eccepito la tardività della proposizione del reclamo.
Con atto depositato in data 14.11.2025, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, il Procuratore Generale si espresso nel senso della infondatezza del reclamo.
******
I. La decisione deve muovere dall'esame dell'eccezione preliminare sollevata dalle difese reclamate, incentrata sul mancato rispetto del termine perentorio di cui al terzo comma dell'art. 51 CCII e, dunque, relativa al un profilo peraltro suscettibile di rilievo d'ufficio.
2 L'eccezione è infondata.
La norma di cui al terzo comma dell'art. 51 CCII fissa, ai fini della tempestiva proposizione del reclamo delle parti del giudizio di primo grado, il termine di trenta giorni decorrente “dalla notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio”.
Dall'esame del fascicolo d'ufficio di primo grado e dall'esame della documentazione depositata dalle difesa reclamate, non emerge che sia stato destinatario della Parte_1
notificazione telematica della sentenza del Tribunale di Ancona.
Anche qualora si volesse escludere che la mancata notificazione telematica renda di per sè
operativo il termine lungo di impugnazione (come, invece, sembra doversi desumere dalla norma sopra richiamata), vi è che la sentenza è stata notificata a tramite servizio Controparte_1
postale e su iniziativa della cancelleria del Tribunale di Ancona, così come riferito dai documenti prodotti dalla curatela.
Dall'esame dell'avviso di ricevimento emerge, altresì, che la notificazione si è perfezionata per compiuta giacenza in data 3.7.2025, momento che si eleva a dies a quo del termine di impugnazione di trenta giorni.
Il reclamo è stato depositato in data 4.8.2025 e, dunque, tempestivamente poiché occorre applicare la norma di cui al quarto comma dell'art. 155 c.p.c. posto che la giornata del 2.8.2025 era un sabato.
II. Con il primo motivo, riferisce il mancato perfezionamento patologico, nei Parte_1
sui confronti, della notificazione del ricorso ex art. 41 CCII e del correlato decreto di fissazione dell'udienza di discussione, sì da insistere per la dichiarazione di nullità della sentenza impugnata.
Il motivo è infondato.
Con decreto del 15.5.2025 (il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato), il Tribunale
di Ancona, dopo aver ritenuto non applicabile all'imprenditore individuale il procedimento di notificazione di cui al sesto comma dell'art. 40 CCII, ha ordinato alla ricorrente Parte_2
di procedere alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di
[...]
discussione ai sensi della norma di cui al settimo comma dell'art. 40 CCII.
Ciò è regolarmente avvenuto come emerge dalla documentazione depositata (già in primo grado)
da ossia copia degli atti notificati e correlato avviso di ricevimento. Parte_2
3 L'esame di tali documenti, nonché della visura camerale di conferma che la Parte_1
notificazione è avvenuta, tramite servizio postale, ovvero ai sensi del primo comma dell'art. 107
del d.p.r. n.1229 del 1959, presso la sede risultante dal registro dell'imprese (Via Giacomo
Leopardi n. 62, Cupramontana), corrispondente peraltro alla residenza del debitore, senza che possa assumere un qualche effetto preclusivo al perfezionamento della notificazione la circostanza contingente ed irrilevante dalla dimora (anche qualora fosse abituale) del debitore in altro luogo.
Ciò che conta, lo si ripete, è la sede risultante dal registro delle imprese.
III. Il secondo e terzo motivo, connessi e dunque suscettibili di delibazione congiunta, si risolvono nella proposizione dell'eccezione di mancata integrazione delle soglie dimensionali di cui alla lettera d) dell'art. 2 CCII, profilo non esaminato dal primo giudice in ragione della contumacia di Parte_1
Le doglianze si rivelano infondate.
Al riguardo è sufficiente osservare che disattendendo il proprio onere Parte_1
probatorio, non ha fornito alcun elemento conoscitivo, tampoco di adeguata consistenza presuntiva, volto a lumeggiare la mancata sussistenza di un attivo patrimoniale non superiore ad euro 300.000,00 nel triennio sensibile, al riguardo dovendosi sottolineare che, allorquando il debitore sia un imprenditore individuale, l'attivo patrimoniale, lungi dall'essere limitato ai beni integranti l'azienda per il cui tramite è esercitata l'impresa, si estende a tutte le componenti positive del patrimonio del debitore (perché il debitore è l'imprenditore).
Invero, il reclamante si è limitato a produrre la dichiarazione dei redditi del 2025 ed un elenco contenente gli estremi di dieci fatture emesse sempre nel 2025, ovvero documenti idonei unicamente a tratteggiare l'entità dei ricavi dell'impresa.
Il mancato soddisfacimento dell'onere probatorio gravante sul debitore, non supplito da elementi conoscitivi aliunde desumibili, preclude l'accoglimento dell'eccezione.
IV. L'infondatezza di tutte le doglianze conduce al rigetto del reclamo e all'integrale conferma della sentenza impugnata.
4 V. La regolamentazione delle spese del grado deve avvenire in ragione della soccombenza, attesa la carenza di circostanze idonee a consentire l'accesso a forme di compensazione integrale o parziale.
Le difese reclamate ha svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
La curatela della liquidazione giudiziale ha da ultimo deposito il decreto del giudice delegato ex art. 144 del d.p.r. n. 115 del 2002 (e, unitamente alla memoria di costituzione, aveva già prodotto istanza per l'accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
ivi si abbia per integralmente richiamata l'ordinanza del 28.11.2025).
Occorre assumere, pertanto, le determinazioni di cui all'art. 133 del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ragioni di nomofilachia inducono ad aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 22017 del 11/09/2018)”.
Alla luce dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi al valore medio per la fasi studio ed introduttiva ed a quello minimo per la fase decisionale, destinata ad esaurirsi nell'esame della presente sentenza.
La controversia è di valore indeterminato e di complessità bassa.
L'esito del reclamo evidenza di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
5 La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta il reclamo e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento, in favore dello Stato, delle spese Parte_1
del presente grado, che si liquidano in euro 5.211,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2
delle spese del presente grado, che si liquidando in euro 5.211,00 per compenso oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte reclamante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 11.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere est.
Dott. TO Savino
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. TO Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 731/25 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1
speciale alle liti, dagli Avv.ti Mauro Paolinelli e Serena Stronati;
reclamante
CONTRO
Curatela della liquidazione giudiziale di (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresenta e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Marco Fioretti;
(c.f. ), che partecipa al giudizio per il tramite della mandataria Parte_2 P.IVA_1
( ), quest'ultima rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. P.IVA_2
LU Graziani;
reclamate avente ad oggetto: reclamo contro sentenza dichiarativa dell'apertura di liquidazione giudiziale;
conclusioni: reclamante: “che la Corte di Appello di Ancona adita, contrariis rejectis, voglia: in via preliminare, ai sensi degli artt. 51 e 52 del D.lgs 12 gennaio 2019 n. 14 (già art. 18 comma 3 e
1 art. 19 R.D. 16marzo 1942 n. 267), voglia disporre, in via cautelare e d'urgenza, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sopra indicata sentenza n. 56 / 2025, dichiarativa la liquidazione
giudiziale della ditta individuale e dello stesso sino alla Parte_1 Parte_1
decisione sul reclamo proposto. Nel merito ed in via principale: in accoglimento del presente
reclamo, revocare la sentenza dichiarativa la liquidazione giudiziale della ditta individuale
“ e dell' quale persona fisica, avente n. 56 / 2025 emessa Parte_1 Parte_1
dal Tribunale di Ancona – Sezione Fallimentare – pubblicata il 09.06.2025, per violazione del
contraddittorio e per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 2, L.F. (oggi art. 2 coma 1 CCII).Con ogni consequenziale statuizione di legge, anche in punto di spese di lite”; curatela della liquidazione giudiziale: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona rigettare il reclamo del Sig. con ogni conseguente statuizione. Con vittoria delle spese Parte_1
e delle competenze di lite da liquidare nelle forme del patrocinio a spese dello Stato”;
“rigetto del reclamo e conferma del provvedimento del Tribunale di Parte_2
Ancona, con condanna al reclamante delle spese del presente giudizio”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
In accoglimento del ricorso di Siena il Tribunale di Ancona ha dichiarato Parte_2
l'apertura della liquidazione giudiziale di ed assunto le consequenziali Parte_1
determinazioni. ha promosso reclamo affidato a tre motivi, di seguito esaminati. Parte_1
Si sono costituite la curatela della liquidazione giudiziale e che, nel Parte_2
contestare le ragioni di gravame, oltre a spendere argomenti difensivi sostanzialmente in linea con il percorso motivazionale tracciato dalla sentenza impugnata, hanno eccepito la tardività della proposizione del reclamo.
Con atto depositato in data 14.11.2025, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, il Procuratore Generale si espresso nel senso della infondatezza del reclamo.
******
I. La decisione deve muovere dall'esame dell'eccezione preliminare sollevata dalle difese reclamate, incentrata sul mancato rispetto del termine perentorio di cui al terzo comma dell'art. 51 CCII e, dunque, relativa al un profilo peraltro suscettibile di rilievo d'ufficio.
2 L'eccezione è infondata.
La norma di cui al terzo comma dell'art. 51 CCII fissa, ai fini della tempestiva proposizione del reclamo delle parti del giudizio di primo grado, il termine di trenta giorni decorrente “dalla notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio”.
Dall'esame del fascicolo d'ufficio di primo grado e dall'esame della documentazione depositata dalle difesa reclamate, non emerge che sia stato destinatario della Parte_1
notificazione telematica della sentenza del Tribunale di Ancona.
Anche qualora si volesse escludere che la mancata notificazione telematica renda di per sè
operativo il termine lungo di impugnazione (come, invece, sembra doversi desumere dalla norma sopra richiamata), vi è che la sentenza è stata notificata a tramite servizio Controparte_1
postale e su iniziativa della cancelleria del Tribunale di Ancona, così come riferito dai documenti prodotti dalla curatela.
Dall'esame dell'avviso di ricevimento emerge, altresì, che la notificazione si è perfezionata per compiuta giacenza in data 3.7.2025, momento che si eleva a dies a quo del termine di impugnazione di trenta giorni.
Il reclamo è stato depositato in data 4.8.2025 e, dunque, tempestivamente poiché occorre applicare la norma di cui al quarto comma dell'art. 155 c.p.c. posto che la giornata del 2.8.2025 era un sabato.
II. Con il primo motivo, riferisce il mancato perfezionamento patologico, nei Parte_1
sui confronti, della notificazione del ricorso ex art. 41 CCII e del correlato decreto di fissazione dell'udienza di discussione, sì da insistere per la dichiarazione di nullità della sentenza impugnata.
Il motivo è infondato.
Con decreto del 15.5.2025 (il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato), il Tribunale
di Ancona, dopo aver ritenuto non applicabile all'imprenditore individuale il procedimento di notificazione di cui al sesto comma dell'art. 40 CCII, ha ordinato alla ricorrente Parte_2
di procedere alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di
[...]
discussione ai sensi della norma di cui al settimo comma dell'art. 40 CCII.
Ciò è regolarmente avvenuto come emerge dalla documentazione depositata (già in primo grado)
da ossia copia degli atti notificati e correlato avviso di ricevimento. Parte_2
3 L'esame di tali documenti, nonché della visura camerale di conferma che la Parte_1
notificazione è avvenuta, tramite servizio postale, ovvero ai sensi del primo comma dell'art. 107
del d.p.r. n.1229 del 1959, presso la sede risultante dal registro dell'imprese (Via Giacomo
Leopardi n. 62, Cupramontana), corrispondente peraltro alla residenza del debitore, senza che possa assumere un qualche effetto preclusivo al perfezionamento della notificazione la circostanza contingente ed irrilevante dalla dimora (anche qualora fosse abituale) del debitore in altro luogo.
Ciò che conta, lo si ripete, è la sede risultante dal registro delle imprese.
III. Il secondo e terzo motivo, connessi e dunque suscettibili di delibazione congiunta, si risolvono nella proposizione dell'eccezione di mancata integrazione delle soglie dimensionali di cui alla lettera d) dell'art. 2 CCII, profilo non esaminato dal primo giudice in ragione della contumacia di Parte_1
Le doglianze si rivelano infondate.
Al riguardo è sufficiente osservare che disattendendo il proprio onere Parte_1
probatorio, non ha fornito alcun elemento conoscitivo, tampoco di adeguata consistenza presuntiva, volto a lumeggiare la mancata sussistenza di un attivo patrimoniale non superiore ad euro 300.000,00 nel triennio sensibile, al riguardo dovendosi sottolineare che, allorquando il debitore sia un imprenditore individuale, l'attivo patrimoniale, lungi dall'essere limitato ai beni integranti l'azienda per il cui tramite è esercitata l'impresa, si estende a tutte le componenti positive del patrimonio del debitore (perché il debitore è l'imprenditore).
Invero, il reclamante si è limitato a produrre la dichiarazione dei redditi del 2025 ed un elenco contenente gli estremi di dieci fatture emesse sempre nel 2025, ovvero documenti idonei unicamente a tratteggiare l'entità dei ricavi dell'impresa.
Il mancato soddisfacimento dell'onere probatorio gravante sul debitore, non supplito da elementi conoscitivi aliunde desumibili, preclude l'accoglimento dell'eccezione.
IV. L'infondatezza di tutte le doglianze conduce al rigetto del reclamo e all'integrale conferma della sentenza impugnata.
4 V. La regolamentazione delle spese del grado deve avvenire in ragione della soccombenza, attesa la carenza di circostanze idonee a consentire l'accesso a forme di compensazione integrale o parziale.
Le difese reclamate ha svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
La curatela della liquidazione giudiziale ha da ultimo deposito il decreto del giudice delegato ex art. 144 del d.p.r. n. 115 del 2002 (e, unitamente alla memoria di costituzione, aveva già prodotto istanza per l'accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
ivi si abbia per integralmente richiamata l'ordinanza del 28.11.2025).
Occorre assumere, pertanto, le determinazioni di cui all'art. 133 del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ragioni di nomofilachia inducono ad aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 22017 del 11/09/2018)”.
Alla luce dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi al valore medio per la fasi studio ed introduttiva ed a quello minimo per la fase decisionale, destinata ad esaurirsi nell'esame della presente sentenza.
La controversia è di valore indeterminato e di complessità bassa.
L'esito del reclamo evidenza di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
5 La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta il reclamo e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento, in favore dello Stato, delle spese Parte_1
del presente grado, che si liquidano in euro 5.211,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2
delle spese del presente grado, che si liquidando in euro 5.211,00 per compenso oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte reclamante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 11.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere est.
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