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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/11/2025, n. 5760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5760 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7769/2017
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 7769/2017 promosso da
(B.F.F. S.P.A.), già Parte_1
C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. UMBERTO PAPA,
C.F. ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. C.F._1
GN De MA in via Gesualdo Clementi n. 5, Catania;
attore contro
, C.F. Controparte_1
, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'AVV. GIUSEPPE CONSOLI, C.F. ed elettivamente C.F._2 domiciliata in viale XX Settembre n. 45, Catania;
convenuto avente ad oggetto: azione di accertamento – cessione di crediti – contratto con la p.a.
All'udienza del 12.05.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti, che si intende trascritto, ed il procedimento è stato posto in decisione, con l'assegnazione di termini ex art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti e svolgimento del processo
Il procedimento ha ad oggetto l'accertamento dell'ammontare del credito vantato da (d'ora in poi nei confronti dell' Parte_1 Parte_2 [...] , maturato in relazione all'esecuzione di Controparte_1 contratti di forniture di prodotti sanitari o farmaceutici e di prestazioni di servizi, conclusi con l' da società che hanno poi ceduto i propri crediti all'odierna CP_1 attrice Parte_2
La vicenda processuale può essere riassunta nei termini seguenti.
Su istanza di il Tribunale di Milano ha emesso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
4587/2016, con cui è stato intimato all'Azienda ospedaliera oggi convenuta il pagamento di euro 1.357.016,48, oltre interessi e spese.
Nei confronti del suddetto decreto ingiuntivo l'Azienda ospedaliera ha proposto opposizione e ha eccepito, in via preliminare, il difetto di competenza territoriale del
Tribunale di Milano e, nel merito, l'inesistenza dei crediti azionati e il carattere non cedibile degli stessi. Costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto Parte_2 dell'opposizione.
Il Tribunale di Milano ha dunque emesso la sentenza n. 687/2017, con la quale, dichiarata la propria incompetenza per territorio e revocato il decreto ingiuntivo n.
4587/2016, ha assegnato alle parti termine di 90 giorni per la riassunzione del procedimento dinanzi al Tribunale di Catania.
Con comparsa di riassunzione ex artt. 50 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c. Parte_2 ha citato in giudizio l' e, nel Controparte_1 riportarsi alle difese spiegate nella propria comparsa di costituzione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento del credito già azionato in via monitoria.
La società attrice, innanzitutto, ha contestato l'eccepita inesistenza dei crediti azionati, esponendo che gli stessi le sono stati ceduti da società che avevano fornito all'Azienda ospedaliera prodotti sanitari o farmaceutici e prestazioni di servizi. Pt_2 ha poi precisato che l'ammontare totale del credito di cui al decreto ingiuntivo
[...] era pari ad euro 1.357.016,48, di cui euro 1.023.081,95, per il mancato pagamento di forniture e prestazioni, come da fatture oggetto dell'estratto conto prodotto quale doc.
2 (oltre interessi moratori dalla scadenza di ogni singola fattura), ed ulteriori euro
333.934,53 quali interessi di mora maturati per il ritardato pagamento di alcune forniture e prestazioni, relativi alle fatture di cui all'estratto conto prodotto come doc.
2bis, oltre interessi anatocistici. I crediti in oggetto risulterebbero comprovati, secondo la prospettazione della società creditrice, dall'elenco delle fatture analiticamente indicati nelle tabelle e negli estratti conto prodotti, oltre che negli estratti delle scritture contabili;
in sede di giudizio di opposizione, la produzione è stata integrata dal deposito delle fatture, dei documenti di trasporto e degli ordinativi, oltre che dai solleciti di pagamento e degli atti di cessione dei crediti.
La società attrice ha altresì precisato che in sede di opposizione l' non ha CP_1 contestato la documentazione prodotta o la regolare esecuzione delle prestazioni e ha rilevato l'infondatezza delle eccezioni avversarie relative al mancato ricevimento delle fatture. ha contestato, inoltre, il carattere generico e non provato Parte_2 dell'affermato storno di alcune delle fatture azionate e dell'avvenuto pagamento di alcune di esse direttamente ai fornitori, circostanza quest'ultima, comunque, inopponibile alla cessionaria laddove il pagamento sia successivo all'avvenuta comunicazione dell'intervenuta cessione (art. 1264 c.c.). ha dichiarato, comunque, che a seguito dei pagamenti verificati, Parte_2
l'importo in linea capitale, originariamente azionato, si è ridotto a euro 712.259,88.
Con riferimento alla nullità dei contratti posti alla base delle fatture azionate, eccepita dall' ha altresì precisato che la forma scritta non è CP_1 Parte_2 richiesta ad substantiam per la validità dei contratti di fornitura;
in particolare, le aziende sanitarie, con l'introduzione del d.lgs. n. 502/1992, sono qualificabili quali enti pubblici economici, possono agire iure privatorum e non risultano sottoposte alle norme sulla contabilità dello Stato. In ogni caso lo scambio di corrispondenza commerciale, con l'invio e l'accettazione degli ordinativi, soddisferebbe comunque il requisito della forma scritta. ha inoltre chiesto, in via subordinata, la condanna della convenuta per Parte_2 ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.
La società ha altresì rilevato l'inapplicabilità al caso di specie delle norme di contabilità pubblica e, conseguentemente, delle norme sulla cessione dei crediti vantati nei confronti della p.a., a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 502/92, precisando che, comunque, l'art. 9 all. E della L. n. 2248/1965, richiamato dall'art. 70 R.D. n. 2440/23, cui ha fatto riferimento l' in sede di Controparte_1 opposizione a decreto ingiuntivo, non sarebbe applicabile al caso in esame, considerato che lo stesso riguarda i “contratti in corso”, mentre, nel caso di specie, le fatture riguardano rapporti contrattuali già esauriti.
L si è costituita in giudizio e ha Controparte_1 riproposto i motivi già formulati in sede di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Milano. Innanzitutto, l' ha eccepito l'inesistenza dei crediti azionati, rilevando che CP_1 le fatture prodotte dalla creditrice non sono mai pervenute all'azienda, o sono state azzerate con note di credito, o non sono liquidabili in mancanza di bolla di consegna dei prodotti, oppure, ancora, sono state direttamente pagate alla cedente.
L convenuta ha eccepito la mancanza di prova dei crediti azionati, posto CP_1 che ai fini probatori è insufficiente la mera annotazione delle fatture nei libri contabili Part di e, in ogni caso, va applicata la disciplina in tema di contratti stipulati con la pubblica amministrazione ed è necessaria la forma scritta ad substantiam, mancante nel caso di specie. Secondo l' difetterebbe altresì la prova della necessaria CP_1 verifica dell'esatto adempimento e compiuta esecuzione e conformità, ai sensi dell'art. 120 d.lgs. n. 163/2006 (oggi art. 102 d.lgs. n. 50/2016) e artt. 312 ss. D.P.R.
207/2010. Le cessioni dei crediti, di cui manca la prova, in ogni caso non sarebbero opponibili all' perché difetta la prova dell'accettazione della cessione da CP_1 parte del debitore ceduto e non sono state rispettate le formalità previste.
Da ultimo, l' convenuta ha contestato la richiesta di interessi moratori ex CP_1
d.lgs. n. 231/2002, quantificati in euro 333.934,5, posto che il proprio modello di contratto di appalto tipo prevede espressamente, in deroga al d.lgs. n. 231/2002,
l'applicazione del tasso legale o il pagamento entro 90 giorni, per cui, anche laddove esistessero i contratti sottostanti i crediti azionati (che non sono conoscibili perché non provati da , il tasso applicato per la quantificazione degli interessi Parte_2 sarebbe errato. L'Azienda ospedaliera ha rilevato che, in ogni caso, tali interessi non sarebbero dovuti innanzitutto perché il rapporto non può qualificarsi quale transazione commerciale ai sensi dell'art.1 d.lgs. n. 231/02, bensì rapporto finanziario non soggetto all'applicazione della normativa in tema di ritardi nei pagamenti, e, in secondo luogo, perché manca la prova dell'avvenuta consegna delle fatture da parte dei fornitori, venendo così meno il presupposto per l'applicazione degli interessi moratori commerciali, che sarebbero, peraltro, prescritti.
L'Azienda ospedaliera ha quindi concluso chiedendo il rigetto delle richieste di e la condanna della stessa ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Parte_2
Con la memoria ex art. 183, co. VI c.p.c. n. 1 ratione temporis applicabile l'Azienda ospedaliera ha rilevato l'inammissibilità della riassunzione perché effettuata in forma cartacea, laddove, trattandosi di atto endoprocessuale perché inserito in un procedimento già instaurato, il deposito sarebbe dovuto avvenire esclusivamente in forma telematica;
nella stessa sede ha insistito nell'argomentazione relativa alla natura pubblica dell'azienda ospedaliera e nella richiesta di rigetto della domanda di condanna al pagamento di interessi moratori, ribadendo l'inopponibilità delle cessioni, per averle l'azienda espressamente rifiutate.
Con la successiva memoria ex art. 183, co. VI n. 2 c.p.c. ratione temporis applicabile l'Azienda ospedaliera ha depositato copia delle comunicazioni di rifiuto delle cessioni dei crediti per fatture indirizzate a copia di alcuni contratti Parte_2 di fornitura che prevedono espressamente l'esclusione della cedibilità dei crediti dagli stessi nascenti e copia della denuncia-querela alla Procura della Repubblica di
Catania relativa ai fatti per cui è causa.
Con la memoria ex art. 183, co. VI c.p.c. n. 2 c.p.c. ha eccepito la Parte_2 tardività e infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso in riassunzione e, con la successiva memoria ai sensi dell'art. 183 co. VI n. 3 c.p.c., la tardività e inammissibilità delle eccezioni relative all'avvenuto rifiuto delle cessioni comunicate e alla pattuizione contrattuale di esclusione della cedibilità dei crediti.
All'udienza tenuta in data 11.03.2019 ha dato atto che il credito si è Parte_2 ridotto a euro 658.521,18 per i pagamenti effettuati dall'Azienda ospedaliera (a seguito dei quali la sorte capitale si è ridotta a euro 324.587,28); all'udienza del
03.06.2019 ha dato che atto che il credito si è ulteriormente ridotto a euro 658.303,10
a causa di altri pagamenti effettuati (a seguito dei quali la sorte capitale si è ridotta a euro 324.368,57); alla successiva udienza del 04.11.2019 ha dato atto che Parte_2 il credito si è ulteriormente ridotto a euro 657.356,10 a causa di ulteriori pagamenti
(a seguito dei quali la sorte capitale si è ridotta a euro 323.421,87, restando sempre invariata la somma di euro 333.934,53, richiesta a titolo di interessi moratori).
Con ordinanza emessa in data 28.12.2019 il Giudice precedente titolare del procedimento ha rigettato l'istanza di sospensione proposta ai sensi dell'art. 295
c.p.c.; sulla questione le parti sono state nuovamente invitate ad interloquire dal sottoscritto Giudice, subentrato nella titolarità del procedimento, con ordinanza del
30.01.2023, a seguito delle note di parte convenuta del 23.06.2021. La questione è stata in ogni caso superata dall'archiviazione del procedimento penale invocato.
Con il foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 08.05.2025
[...] ha precisato le conclusioni nei seguenti termini: Pt_2
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare ogni eccezione e domanda avversarie, perché infondate in fatto ed in diritto;
per l'effetto, a seguito dei pagamenti medio tempore intervenuti a saldo parziale dell'importo capitale ingiunto ed azionato, condannare l'
[...]
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di Parte_3 dell'importo di € 569.727,29 [di cui € 235.792,76 relativi alla porzione residua del credito ingiunto ed azionato in linea capitale (cfr. doc. 26) ed € 333.934,53 relativi alla porzione del credito ingiunto ed azionato a titolo di interessi di mora (cfr. doc.
2bis del fascicolo monitorio, nel fascicolo di parte nella causa di Parte_3 opposizione a decreto ingiuntivo avanti il Tribunale di Milano, e doc. 5 nel fascicolo di parte nella presente causa)], oltre agli interessi così da Parte_3 determinarsi: i) sulla somma di € 1.023.081,95 (cfr. doc. 2 del fascicolo monitorio, nel fascicolo di parte nella causa di opposizione a decreto Parte_3 ingiuntivo avanti il Tribunale di Milano), dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231 del 9/10/02, secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12 (quantificati in € 370.383,74 alla data del 29 aprile
2025 – cfr. doc. 26), e con l'aggiunta degli interessi anatocistici, quantificati sui predetti interessi moratori maturati ex D.Lgs. n. 231/2002 e scaduti da almeno 6 mesi, ai sensi dell'art. 1284, comma 4, cod. civ. e quindi al saggio di cui all'art. 5 del
D.Lgs. n. 231/2002, decorrenti dalla data di deposito del ricorso monitorio (22 gennaio 2016) ovvero dalla data di notificazione della comparsa di riassunzione avanti il Tribunale di Catania (18 aprile 2017), fatti salvi i limiti previsti dall'art.
1283 cod. civ. (quantificati in € 299.728,35 alla data del 29 aprile 2025 – cfr. doc.
27); ii) sulla somma di € 333.934,53 (cfr. doc. 2bis del fascicolo monitorio, nel fascicolo di parte nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo Parte_3 avanti il Tribunale di Milano, e doc. 5 nel fascicolo di parte nella Parte_3 presente causa), ai sensi dell'art. 1284, comma 4, cod. civ. e quindi da determinarsi al saggio di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, decorrenti dalla data di deposito del ricorso monitorio (22 gennaio 2016) ovvero dalla data di notificazione della comparsa di riassunzione avanti il Tribunale di Catania (18 aprile 2017), fatti salvi i limiti previsti dall'art. 1283 cod. civ. (quantificati in € 36.623,01 alla data del 29 aprile 2025 – cfr. doc. 28).
IN VIA SUBORDINATA: condannare l' Controparte_2
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3 all'immediato pagamento di ogni somma dovuta a fosse anche in Parte_3 virtù di indebito arricchimento”.
2. Sull'eccezione di inammissibilità del ricorso
Così ricostruiti domande, difese ed eccezioni delle parti e il procedimento, la domanda va rigettata per i seguenti motivi.
In via preliminare va rigettata l'eccezione di inesistenza della riassunzione del processo perchè effettuata con deposito cartaceo, anziché telematico, dell'atto di riassunzione.
L'assunto dell' secondo cui la riassunzione avrebbe dovuto effettuarsi CP_1 telematicamente trattandosi di un atto che si inserisce in un procedimento già incardinato, non è infatti condivisibile, perché l'atto di riassunzione a seguito della dichiarazione di incompetenza del giudice previamente adito non può considerarsi atto endoprocessuale, posto che sono tali solo gli atti che si depositano dinanzi a uno stesso ufficio giudiziario e, in questo caso, l'atto (di riassunzione) è stato piuttosto depositato presso un diverso ufficio giudiziario.
Tra le pronunce più recenti sul punto può richiamarsi Cass. civ., 10.12.2024 n.
31834, secondo cui l'atto di riassunzione della causa innanzi al giudice competente, integrando una nuova costituzione che instaura il rapporto processuale dinanzi a un nuovo giudice, non ha natura di atto endoprocessuale ai sensi dell'art. 16bis d.l. n.
179/2012, tali dovendosi considerare, ai fini della normativa sul processo telematico, solo quegli atti che vengono depositati innanzi allo stesso ufficio giudiziario, e poteva, ratione temporis, essere depositato anche in modalità cartacea e non, obbligatoriamente, telematica.
L'eccezione va, pertanto, rigettata.
3. Inesistenza dei crediti azionati
Passando all'esame dei crediti azionati, risulta dirimente l'eccezione di nullità per carenza di forma scritta dei contratti azionati, formulata dall' in relazione CP_1 all'inosservanza degli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440/1923, per i quali i contratti stipulati della p.a., anche quando questa agisca iure privatorum, richiedono la forma scrita ad substantiam ai sensi dell'art. 1350 c.c.
Sul tema va ricordato che il d.lgs. n. 502/1992 ha trasformato le vecchie
[...] nelle attuali procedendo alla Parte_4 Parte_5 loro c.d. aziendalizzazione, con la conseguente autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e gestionale (pur sempre indirizzate al raggiungimento di finalità pubblica ), ma ha mantenuto la natura di enti pubblici (nella specie enti pubblici economici) alle stesse attribuita dall'art. 2 della l. 132/1968. L'azienda ospedaliera è, dunque, un organismo di diritto pubblico, secondo la previsione di cui all'art. 2 co. I lett. b) del d.lgs. 157/1995; ciò comporta che tutti i contratti stipulati dalla stessa, anche quando essa agisce iure privatorum, pur non essendo sottoposti alle legge sulla contabilità pubblica di cui al R.D. 2440/1923 invocato dall'
[...]
, richiedano, come tutti i contratti della p.a., la forma scritta ad CP_1 substantiam, con manifestazione della volontà negoziale da parte dell'organo rappresentativo abilitato a concludere negozi giuridici in nome e per conto dell'ente pubblico, e ciò al fine di consentire l'esatta individuazione del contenuto negoziale e i necessari controlli delle autorità tutorie.
I contratti fonte dei crediti per i quali ha agito di cui non è prodotta Parte_2 alcuna copia scritta, per essere validi avrebbero dovuto essere stipulati ai sensi dell'art. 11, co. XIII d.lgs. n. 163/2006 (nel testo previgente alla novella apportata dal d.l. n. 179/2012, art. 6 co. III, conv. con mod. L. n. 221/2012), ossia “mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante” oppure, qualora si trattasse di contratti successivi a giorno 01.01.2013, data della entrata in vigore della modifica richiamata, “con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata” (si precisa che, in assenza di documentazione, non è possibile attribuire una data ai singoli contratti da cui scaturisce ciascun credito azionato).
Non avendo fornito alcuna prova dei contratti fonte dei crediti per i Parte_2 quali agisce in giudizio, e trattandosi di normativa non derogabile dalle parti perché dettata nel publico interesse e a garanzia del regolare svolgimento dell'attività negoziale della p.a., neanche il comportamento concludente dell' che ha CP_1 provveduto a saldare in parte il proprio debito, come espressamente riconosciuto da varrebbe a sanare la mancanza della forma scritta (sul tema, ex plurimis. Parte_2
Cass. civ., Sez. I, 26.08.2021 ord. n. 23492 e 17.10.2018, sent. n. 25999).
Sul tema della forma scritta, la giurisprudenza della Suprema Corte afferma costantemente che i contratti stipulati con la pubblica amministrazione devono essere redatti in forma scritta ad substantiam e devono essere consacrati in un unico documento, non essendo ammissibile il loro perfezionamento attraverso lo scambio di proposta ed accettazione tra assenti, salvo le ipotesi eccezionali non ricorrenti nel caso in esame, con la conseguenza che la mancanza della forma scritta determina la nullità assoluta del contratto, insuscettibile di sanatoria anche in presenza di comportamenti concludenti o di esecuzione delle prestazioni (ex multis, Cass. civ., Sez. II, 15.06.2020 n, 11465 e Sez. III, 01.12.2016, n. 24640).
Nella recente giurisprudenza di merito, sul tema in esame, può richiamarsi Corte appello Catania, Sez. I, n. 1690/2023, nella cui motivazione così si legge: “Agli enti ospedalieri è stata attribuita la natura di enti pubblici con l'art. 2 della legge n.
132/1968, ed è noto che al fine di consentire tanto l'esatta individuazione del contenuto negoziale quanto i necessari controlli delle autorità tutorie, tutti i contratti stipulati dalla P.A., anche quando essa agisca iure privatorum, richiedano la forma scritta ad substantiam, con manifestazione della volontà negoziale da parte dell'organo rappresentativo abilitato a concludere negozi giuridici in nome e per conto dell'ente pubblico. Da ciò consegue che il contratto privo della forma scritta è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi, quindi, escludere
l'attribuzione di rilevanza ad eventuali convalide o ratifiche successive, nonché a manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi (v. Cass. N. 9137/2013, segnatamente con riferimento agli enti ospedalieri).
Non osta a tale principio la natura di ente pubblico economico dell'azienda ospedaliera (dotata di soggettività giuridica e con un'autonomia che ha assunto carattere imprenditoriale, pur se in funzione del perseguimento dei propri fini istituzionali), atteso che, nonostante non trovi applicazione la disciplina dell'attività contrattuale prevista dalla legge sulla contabilità dello Stato (RD 2440/1923, artt. 16
e 17), che non vale per gli enti pubblici economici, ad essa si applica la disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici in materia di scelta del contraente e sulla necessità della forma scritta, ad substantiam, del contratto (v. Cass. 24640/2016, relativamente alle aziende sanitarie provinciali). L'azienda ospedaliera è infatti un organismo di diritto pubblico ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, art. 2, lett.
b) (poi trasfuso nel D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 3, comma 26, - c.d. codice dei contratti pubblici, applicabile alla controversia in esame ratione temporis): tale quell'organismo a) che è istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
b) che è dotato di personalità giuridica;
la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo
d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. Il contratto avrebbe dunque dovuto stipularsi ai sensi dell'art. 11, comma 13, (nel testo previgente alla novella apportata dal D.L. 18 ottobre 2012, n.
179, art. 6, comma 3, conv. con modd. dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221), ossia
'mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante'. Ora, il complesso normativo sopra evidenziato costituisce un corpus non derogabile dalla volontà delle parti e dettato nel pubblico interesse circa il regolare
e conveniente svolgimento dell'attività negoziale degli enti pubblici, con la conseguenza che la evidente loro violazione nel caso di specie (per non aver concluso il contratto nelle forme previste, che sebbene non espressamente dettate a pena di nullità, come poi stabilito dall'art. 11, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, ed oggi l'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023, non ammettono equipollenti) comporta la nullità del contratto per violazione di norma imperativa, ex art. 1418 c.c., comma 1 (v. Cass.
N. 24640/2016). Non può pertanto valere, nel caso di specie, l'esistenza di facta concludentia quali l'avvenuta fornitura a seguito degli ordini sottoscritti dal dirigente responsabile dei dipartimenti dell'azienda ospedaliera (che peraltro non è soggetto dotato del potere di impegnare l'ente) ovvero l'avvenuto pagamento, da parte dell'azienda, di buona parte delle forniture, in difetto della stipulazione del contratto in forma scritta, di cui non vi è traccia negli atti. Né vale, al fine auspicato dall'appellata, la mancata contestazione del credito” (in senso analogo, tra le molte recenti pronunce di merito, Tribunale Torino, Sez. I, 17.07.2024, n. 4111 e Tribunale
Pavia, Sez. III, 04.10.2022, n. 1225).
Tale conclusione assorbe la questione dell'inopponibilità della cessione all'Azienda ospedaliera a causa della mancanta osservanza delle formalità di cui all'art. 117 del suddetto d.lgs. 163/2006 (poi trasfuso nell'art. 106 co. XIII d.lgs.
50/2016), che prevede la conclusione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e la successiva notifica alle amministrazioni debitrici, che hanno facoltà di notificare al cedente e al cessionario il proprio rifiuto (sul tema Tribunale Catania, Sez. IV, sent. n. 3905/2025).
In conclusione, atteso che non ha adempiuto all'onere probatorio Parte_2 sulla stessa incombente ai sensi dell'art. 2967 c.c., non avendo provato l'esistenza dei singoli contratti fonte dei crediti alla stessa ceduti, e, di conseguenza, la domanda proposta in via principale deve essere rigettate.
4. Ingiustificato arricchimento
Va a questo punto esaminata la domanda di pagamento dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento proposta da in via subordinata. Parte_2
Ai sensi dell'art. 2041 c.c. costituiscono presupposti per la proposizione dell'azione generale di arricchimento senza causa: a) l'arricchimento senza causa di un soggetto;
b) l'ingiustificato depauperamento di un altro;
c) il rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, di modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo;
d) la sussidiarietà dell'azione, nel senso che essa può essere esrcitata solo quando nessun'altra azione sussista ovvero se questa, pur esistente in astratto, non possa essere esperita per carenza dei suoi requisiti.
Nel caso in esame, l'azione risulta preclusa per carenza del requisito di sussidiarietà, potendo essere proposta solo in mancanza (accertabile anche d'ufficio) di un'azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, pur se proponibile contro soggetti diversi dall'arricchito (ex multis, Cass. civ., Sez. VI, 31.03.2022, n.
10432).
Nel caso in esame, sussistendo l'azione tipica, la domanda ai sensi dell'art. 2041
c.c. deve ritenersi inammissibile;
in ogni caso, si osserva che la domanda non avrebbe potuto essere accolta, in quanto non è stata fornita prova in concreto dell'utilitas conseguita dall' e, ulteriormente, non ha legittimazione ad agire, CP_1 Parte_2 non essendo opponibili all' le cessioni in esame, per i motivi sopra esposti. CP_1
5. Statuizioni finali e spese di lite
In conclusione, le domande proposte da in via principale e Parte_2 subordinata nei confronti dell' Controparte_1 devono essere rigettate.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vengono poste a carico di Pt_2
e liquidate nel dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con applicazione dei
[...] parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e dei parametri minimi per la fase istruttoria-di trattazione e decisionale, tenuto conto del valore (originario) del procedimento, dell'attività difensiva svolta, delle questioni giuridiche esaminate e della natura documentale del procedimento.
Va, infine, rigettata la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall' non ravvisandosi in ogni caso nella condotta di una mala CP_1 Parte_2 fede o colpa grave che vada oltre i presupposti della soccombenza, tenuto conto dei motivi del rigetto della domanda.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G.
7769/2017, così decide:
- rigetta le domande proposte da nei confronti Parte_1 dell;
Controparte_1
- condanna a corrispondere all' Parte_1 CP_1 ospedaliera Cannizzaro le spese di lite, liquidate in euro 23.946,00, Controparte_1 oltre il 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. se dovute per legge;
- rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta da
[...] nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
.
[...]
Si comunichi alle parti a cura della Cancelleria.
Catania, 28/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 7769/2017 promosso da
(B.F.F. S.P.A.), già Parte_1
C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. UMBERTO PAPA,
C.F. ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. C.F._1
GN De MA in via Gesualdo Clementi n. 5, Catania;
attore contro
, C.F. Controparte_1
, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'AVV. GIUSEPPE CONSOLI, C.F. ed elettivamente C.F._2 domiciliata in viale XX Settembre n. 45, Catania;
convenuto avente ad oggetto: azione di accertamento – cessione di crediti – contratto con la p.a.
All'udienza del 12.05.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti, che si intende trascritto, ed il procedimento è stato posto in decisione, con l'assegnazione di termini ex art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti e svolgimento del processo
Il procedimento ha ad oggetto l'accertamento dell'ammontare del credito vantato da (d'ora in poi nei confronti dell' Parte_1 Parte_2 [...] , maturato in relazione all'esecuzione di Controparte_1 contratti di forniture di prodotti sanitari o farmaceutici e di prestazioni di servizi, conclusi con l' da società che hanno poi ceduto i propri crediti all'odierna CP_1 attrice Parte_2
La vicenda processuale può essere riassunta nei termini seguenti.
Su istanza di il Tribunale di Milano ha emesso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
4587/2016, con cui è stato intimato all'Azienda ospedaliera oggi convenuta il pagamento di euro 1.357.016,48, oltre interessi e spese.
Nei confronti del suddetto decreto ingiuntivo l'Azienda ospedaliera ha proposto opposizione e ha eccepito, in via preliminare, il difetto di competenza territoriale del
Tribunale di Milano e, nel merito, l'inesistenza dei crediti azionati e il carattere non cedibile degli stessi. Costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto Parte_2 dell'opposizione.
Il Tribunale di Milano ha dunque emesso la sentenza n. 687/2017, con la quale, dichiarata la propria incompetenza per territorio e revocato il decreto ingiuntivo n.
4587/2016, ha assegnato alle parti termine di 90 giorni per la riassunzione del procedimento dinanzi al Tribunale di Catania.
Con comparsa di riassunzione ex artt. 50 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c. Parte_2 ha citato in giudizio l' e, nel Controparte_1 riportarsi alle difese spiegate nella propria comparsa di costituzione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento del credito già azionato in via monitoria.
La società attrice, innanzitutto, ha contestato l'eccepita inesistenza dei crediti azionati, esponendo che gli stessi le sono stati ceduti da società che avevano fornito all'Azienda ospedaliera prodotti sanitari o farmaceutici e prestazioni di servizi. Pt_2 ha poi precisato che l'ammontare totale del credito di cui al decreto ingiuntivo
[...] era pari ad euro 1.357.016,48, di cui euro 1.023.081,95, per il mancato pagamento di forniture e prestazioni, come da fatture oggetto dell'estratto conto prodotto quale doc.
2 (oltre interessi moratori dalla scadenza di ogni singola fattura), ed ulteriori euro
333.934,53 quali interessi di mora maturati per il ritardato pagamento di alcune forniture e prestazioni, relativi alle fatture di cui all'estratto conto prodotto come doc.
2bis, oltre interessi anatocistici. I crediti in oggetto risulterebbero comprovati, secondo la prospettazione della società creditrice, dall'elenco delle fatture analiticamente indicati nelle tabelle e negli estratti conto prodotti, oltre che negli estratti delle scritture contabili;
in sede di giudizio di opposizione, la produzione è stata integrata dal deposito delle fatture, dei documenti di trasporto e degli ordinativi, oltre che dai solleciti di pagamento e degli atti di cessione dei crediti.
La società attrice ha altresì precisato che in sede di opposizione l' non ha CP_1 contestato la documentazione prodotta o la regolare esecuzione delle prestazioni e ha rilevato l'infondatezza delle eccezioni avversarie relative al mancato ricevimento delle fatture. ha contestato, inoltre, il carattere generico e non provato Parte_2 dell'affermato storno di alcune delle fatture azionate e dell'avvenuto pagamento di alcune di esse direttamente ai fornitori, circostanza quest'ultima, comunque, inopponibile alla cessionaria laddove il pagamento sia successivo all'avvenuta comunicazione dell'intervenuta cessione (art. 1264 c.c.). ha dichiarato, comunque, che a seguito dei pagamenti verificati, Parte_2
l'importo in linea capitale, originariamente azionato, si è ridotto a euro 712.259,88.
Con riferimento alla nullità dei contratti posti alla base delle fatture azionate, eccepita dall' ha altresì precisato che la forma scritta non è CP_1 Parte_2 richiesta ad substantiam per la validità dei contratti di fornitura;
in particolare, le aziende sanitarie, con l'introduzione del d.lgs. n. 502/1992, sono qualificabili quali enti pubblici economici, possono agire iure privatorum e non risultano sottoposte alle norme sulla contabilità dello Stato. In ogni caso lo scambio di corrispondenza commerciale, con l'invio e l'accettazione degli ordinativi, soddisferebbe comunque il requisito della forma scritta. ha inoltre chiesto, in via subordinata, la condanna della convenuta per Parte_2 ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.
La società ha altresì rilevato l'inapplicabilità al caso di specie delle norme di contabilità pubblica e, conseguentemente, delle norme sulla cessione dei crediti vantati nei confronti della p.a., a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 502/92, precisando che, comunque, l'art. 9 all. E della L. n. 2248/1965, richiamato dall'art. 70 R.D. n. 2440/23, cui ha fatto riferimento l' in sede di Controparte_1 opposizione a decreto ingiuntivo, non sarebbe applicabile al caso in esame, considerato che lo stesso riguarda i “contratti in corso”, mentre, nel caso di specie, le fatture riguardano rapporti contrattuali già esauriti.
L si è costituita in giudizio e ha Controparte_1 riproposto i motivi già formulati in sede di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Milano. Innanzitutto, l' ha eccepito l'inesistenza dei crediti azionati, rilevando che CP_1 le fatture prodotte dalla creditrice non sono mai pervenute all'azienda, o sono state azzerate con note di credito, o non sono liquidabili in mancanza di bolla di consegna dei prodotti, oppure, ancora, sono state direttamente pagate alla cedente.
L convenuta ha eccepito la mancanza di prova dei crediti azionati, posto CP_1 che ai fini probatori è insufficiente la mera annotazione delle fatture nei libri contabili Part di e, in ogni caso, va applicata la disciplina in tema di contratti stipulati con la pubblica amministrazione ed è necessaria la forma scritta ad substantiam, mancante nel caso di specie. Secondo l' difetterebbe altresì la prova della necessaria CP_1 verifica dell'esatto adempimento e compiuta esecuzione e conformità, ai sensi dell'art. 120 d.lgs. n. 163/2006 (oggi art. 102 d.lgs. n. 50/2016) e artt. 312 ss. D.P.R.
207/2010. Le cessioni dei crediti, di cui manca la prova, in ogni caso non sarebbero opponibili all' perché difetta la prova dell'accettazione della cessione da CP_1 parte del debitore ceduto e non sono state rispettate le formalità previste.
Da ultimo, l' convenuta ha contestato la richiesta di interessi moratori ex CP_1
d.lgs. n. 231/2002, quantificati in euro 333.934,5, posto che il proprio modello di contratto di appalto tipo prevede espressamente, in deroga al d.lgs. n. 231/2002,
l'applicazione del tasso legale o il pagamento entro 90 giorni, per cui, anche laddove esistessero i contratti sottostanti i crediti azionati (che non sono conoscibili perché non provati da , il tasso applicato per la quantificazione degli interessi Parte_2 sarebbe errato. L'Azienda ospedaliera ha rilevato che, in ogni caso, tali interessi non sarebbero dovuti innanzitutto perché il rapporto non può qualificarsi quale transazione commerciale ai sensi dell'art.1 d.lgs. n. 231/02, bensì rapporto finanziario non soggetto all'applicazione della normativa in tema di ritardi nei pagamenti, e, in secondo luogo, perché manca la prova dell'avvenuta consegna delle fatture da parte dei fornitori, venendo così meno il presupposto per l'applicazione degli interessi moratori commerciali, che sarebbero, peraltro, prescritti.
L'Azienda ospedaliera ha quindi concluso chiedendo il rigetto delle richieste di e la condanna della stessa ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Parte_2
Con la memoria ex art. 183, co. VI c.p.c. n. 1 ratione temporis applicabile l'Azienda ospedaliera ha rilevato l'inammissibilità della riassunzione perché effettuata in forma cartacea, laddove, trattandosi di atto endoprocessuale perché inserito in un procedimento già instaurato, il deposito sarebbe dovuto avvenire esclusivamente in forma telematica;
nella stessa sede ha insistito nell'argomentazione relativa alla natura pubblica dell'azienda ospedaliera e nella richiesta di rigetto della domanda di condanna al pagamento di interessi moratori, ribadendo l'inopponibilità delle cessioni, per averle l'azienda espressamente rifiutate.
Con la successiva memoria ex art. 183, co. VI n. 2 c.p.c. ratione temporis applicabile l'Azienda ospedaliera ha depositato copia delle comunicazioni di rifiuto delle cessioni dei crediti per fatture indirizzate a copia di alcuni contratti Parte_2 di fornitura che prevedono espressamente l'esclusione della cedibilità dei crediti dagli stessi nascenti e copia della denuncia-querela alla Procura della Repubblica di
Catania relativa ai fatti per cui è causa.
Con la memoria ex art. 183, co. VI c.p.c. n. 2 c.p.c. ha eccepito la Parte_2 tardività e infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso in riassunzione e, con la successiva memoria ai sensi dell'art. 183 co. VI n. 3 c.p.c., la tardività e inammissibilità delle eccezioni relative all'avvenuto rifiuto delle cessioni comunicate e alla pattuizione contrattuale di esclusione della cedibilità dei crediti.
All'udienza tenuta in data 11.03.2019 ha dato atto che il credito si è Parte_2 ridotto a euro 658.521,18 per i pagamenti effettuati dall'Azienda ospedaliera (a seguito dei quali la sorte capitale si è ridotta a euro 324.587,28); all'udienza del
03.06.2019 ha dato che atto che il credito si è ulteriormente ridotto a euro 658.303,10
a causa di altri pagamenti effettuati (a seguito dei quali la sorte capitale si è ridotta a euro 324.368,57); alla successiva udienza del 04.11.2019 ha dato atto che Parte_2 il credito si è ulteriormente ridotto a euro 657.356,10 a causa di ulteriori pagamenti
(a seguito dei quali la sorte capitale si è ridotta a euro 323.421,87, restando sempre invariata la somma di euro 333.934,53, richiesta a titolo di interessi moratori).
Con ordinanza emessa in data 28.12.2019 il Giudice precedente titolare del procedimento ha rigettato l'istanza di sospensione proposta ai sensi dell'art. 295
c.p.c.; sulla questione le parti sono state nuovamente invitate ad interloquire dal sottoscritto Giudice, subentrato nella titolarità del procedimento, con ordinanza del
30.01.2023, a seguito delle note di parte convenuta del 23.06.2021. La questione è stata in ogni caso superata dall'archiviazione del procedimento penale invocato.
Con il foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 08.05.2025
[...] ha precisato le conclusioni nei seguenti termini: Pt_2
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare ogni eccezione e domanda avversarie, perché infondate in fatto ed in diritto;
per l'effetto, a seguito dei pagamenti medio tempore intervenuti a saldo parziale dell'importo capitale ingiunto ed azionato, condannare l'
[...]
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di Parte_3 dell'importo di € 569.727,29 [di cui € 235.792,76 relativi alla porzione residua del credito ingiunto ed azionato in linea capitale (cfr. doc. 26) ed € 333.934,53 relativi alla porzione del credito ingiunto ed azionato a titolo di interessi di mora (cfr. doc.
2bis del fascicolo monitorio, nel fascicolo di parte nella causa di Parte_3 opposizione a decreto ingiuntivo avanti il Tribunale di Milano, e doc. 5 nel fascicolo di parte nella presente causa)], oltre agli interessi così da Parte_3 determinarsi: i) sulla somma di € 1.023.081,95 (cfr. doc. 2 del fascicolo monitorio, nel fascicolo di parte nella causa di opposizione a decreto Parte_3 ingiuntivo avanti il Tribunale di Milano), dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231 del 9/10/02, secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12 (quantificati in € 370.383,74 alla data del 29 aprile
2025 – cfr. doc. 26), e con l'aggiunta degli interessi anatocistici, quantificati sui predetti interessi moratori maturati ex D.Lgs. n. 231/2002 e scaduti da almeno 6 mesi, ai sensi dell'art. 1284, comma 4, cod. civ. e quindi al saggio di cui all'art. 5 del
D.Lgs. n. 231/2002, decorrenti dalla data di deposito del ricorso monitorio (22 gennaio 2016) ovvero dalla data di notificazione della comparsa di riassunzione avanti il Tribunale di Catania (18 aprile 2017), fatti salvi i limiti previsti dall'art.
1283 cod. civ. (quantificati in € 299.728,35 alla data del 29 aprile 2025 – cfr. doc.
27); ii) sulla somma di € 333.934,53 (cfr. doc. 2bis del fascicolo monitorio, nel fascicolo di parte nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo Parte_3 avanti il Tribunale di Milano, e doc. 5 nel fascicolo di parte nella Parte_3 presente causa), ai sensi dell'art. 1284, comma 4, cod. civ. e quindi da determinarsi al saggio di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, decorrenti dalla data di deposito del ricorso monitorio (22 gennaio 2016) ovvero dalla data di notificazione della comparsa di riassunzione avanti il Tribunale di Catania (18 aprile 2017), fatti salvi i limiti previsti dall'art. 1283 cod. civ. (quantificati in € 36.623,01 alla data del 29 aprile 2025 – cfr. doc. 28).
IN VIA SUBORDINATA: condannare l' Controparte_2
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3 all'immediato pagamento di ogni somma dovuta a fosse anche in Parte_3 virtù di indebito arricchimento”.
2. Sull'eccezione di inammissibilità del ricorso
Così ricostruiti domande, difese ed eccezioni delle parti e il procedimento, la domanda va rigettata per i seguenti motivi.
In via preliminare va rigettata l'eccezione di inesistenza della riassunzione del processo perchè effettuata con deposito cartaceo, anziché telematico, dell'atto di riassunzione.
L'assunto dell' secondo cui la riassunzione avrebbe dovuto effettuarsi CP_1 telematicamente trattandosi di un atto che si inserisce in un procedimento già incardinato, non è infatti condivisibile, perché l'atto di riassunzione a seguito della dichiarazione di incompetenza del giudice previamente adito non può considerarsi atto endoprocessuale, posto che sono tali solo gli atti che si depositano dinanzi a uno stesso ufficio giudiziario e, in questo caso, l'atto (di riassunzione) è stato piuttosto depositato presso un diverso ufficio giudiziario.
Tra le pronunce più recenti sul punto può richiamarsi Cass. civ., 10.12.2024 n.
31834, secondo cui l'atto di riassunzione della causa innanzi al giudice competente, integrando una nuova costituzione che instaura il rapporto processuale dinanzi a un nuovo giudice, non ha natura di atto endoprocessuale ai sensi dell'art. 16bis d.l. n.
179/2012, tali dovendosi considerare, ai fini della normativa sul processo telematico, solo quegli atti che vengono depositati innanzi allo stesso ufficio giudiziario, e poteva, ratione temporis, essere depositato anche in modalità cartacea e non, obbligatoriamente, telematica.
L'eccezione va, pertanto, rigettata.
3. Inesistenza dei crediti azionati
Passando all'esame dei crediti azionati, risulta dirimente l'eccezione di nullità per carenza di forma scritta dei contratti azionati, formulata dall' in relazione CP_1 all'inosservanza degli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440/1923, per i quali i contratti stipulati della p.a., anche quando questa agisca iure privatorum, richiedono la forma scrita ad substantiam ai sensi dell'art. 1350 c.c.
Sul tema va ricordato che il d.lgs. n. 502/1992 ha trasformato le vecchie
[...] nelle attuali procedendo alla Parte_4 Parte_5 loro c.d. aziendalizzazione, con la conseguente autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e gestionale (pur sempre indirizzate al raggiungimento di finalità pubblica ), ma ha mantenuto la natura di enti pubblici (nella specie enti pubblici economici) alle stesse attribuita dall'art. 2 della l. 132/1968. L'azienda ospedaliera è, dunque, un organismo di diritto pubblico, secondo la previsione di cui all'art. 2 co. I lett. b) del d.lgs. 157/1995; ciò comporta che tutti i contratti stipulati dalla stessa, anche quando essa agisce iure privatorum, pur non essendo sottoposti alle legge sulla contabilità pubblica di cui al R.D. 2440/1923 invocato dall'
[...]
, richiedano, come tutti i contratti della p.a., la forma scritta ad CP_1 substantiam, con manifestazione della volontà negoziale da parte dell'organo rappresentativo abilitato a concludere negozi giuridici in nome e per conto dell'ente pubblico, e ciò al fine di consentire l'esatta individuazione del contenuto negoziale e i necessari controlli delle autorità tutorie.
I contratti fonte dei crediti per i quali ha agito di cui non è prodotta Parte_2 alcuna copia scritta, per essere validi avrebbero dovuto essere stipulati ai sensi dell'art. 11, co. XIII d.lgs. n. 163/2006 (nel testo previgente alla novella apportata dal d.l. n. 179/2012, art. 6 co. III, conv. con mod. L. n. 221/2012), ossia “mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante” oppure, qualora si trattasse di contratti successivi a giorno 01.01.2013, data della entrata in vigore della modifica richiamata, “con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata” (si precisa che, in assenza di documentazione, non è possibile attribuire una data ai singoli contratti da cui scaturisce ciascun credito azionato).
Non avendo fornito alcuna prova dei contratti fonte dei crediti per i Parte_2 quali agisce in giudizio, e trattandosi di normativa non derogabile dalle parti perché dettata nel publico interesse e a garanzia del regolare svolgimento dell'attività negoziale della p.a., neanche il comportamento concludente dell' che ha CP_1 provveduto a saldare in parte il proprio debito, come espressamente riconosciuto da varrebbe a sanare la mancanza della forma scritta (sul tema, ex plurimis. Parte_2
Cass. civ., Sez. I, 26.08.2021 ord. n. 23492 e 17.10.2018, sent. n. 25999).
Sul tema della forma scritta, la giurisprudenza della Suprema Corte afferma costantemente che i contratti stipulati con la pubblica amministrazione devono essere redatti in forma scritta ad substantiam e devono essere consacrati in un unico documento, non essendo ammissibile il loro perfezionamento attraverso lo scambio di proposta ed accettazione tra assenti, salvo le ipotesi eccezionali non ricorrenti nel caso in esame, con la conseguenza che la mancanza della forma scritta determina la nullità assoluta del contratto, insuscettibile di sanatoria anche in presenza di comportamenti concludenti o di esecuzione delle prestazioni (ex multis, Cass. civ., Sez. II, 15.06.2020 n, 11465 e Sez. III, 01.12.2016, n. 24640).
Nella recente giurisprudenza di merito, sul tema in esame, può richiamarsi Corte appello Catania, Sez. I, n. 1690/2023, nella cui motivazione così si legge: “Agli enti ospedalieri è stata attribuita la natura di enti pubblici con l'art. 2 della legge n.
132/1968, ed è noto che al fine di consentire tanto l'esatta individuazione del contenuto negoziale quanto i necessari controlli delle autorità tutorie, tutti i contratti stipulati dalla P.A., anche quando essa agisca iure privatorum, richiedano la forma scritta ad substantiam, con manifestazione della volontà negoziale da parte dell'organo rappresentativo abilitato a concludere negozi giuridici in nome e per conto dell'ente pubblico. Da ciò consegue che il contratto privo della forma scritta è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi, quindi, escludere
l'attribuzione di rilevanza ad eventuali convalide o ratifiche successive, nonché a manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi (v. Cass. N. 9137/2013, segnatamente con riferimento agli enti ospedalieri).
Non osta a tale principio la natura di ente pubblico economico dell'azienda ospedaliera (dotata di soggettività giuridica e con un'autonomia che ha assunto carattere imprenditoriale, pur se in funzione del perseguimento dei propri fini istituzionali), atteso che, nonostante non trovi applicazione la disciplina dell'attività contrattuale prevista dalla legge sulla contabilità dello Stato (RD 2440/1923, artt. 16
e 17), che non vale per gli enti pubblici economici, ad essa si applica la disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici in materia di scelta del contraente e sulla necessità della forma scritta, ad substantiam, del contratto (v. Cass. 24640/2016, relativamente alle aziende sanitarie provinciali). L'azienda ospedaliera è infatti un organismo di diritto pubblico ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, art. 2, lett.
b) (poi trasfuso nel D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 3, comma 26, - c.d. codice dei contratti pubblici, applicabile alla controversia in esame ratione temporis): tale quell'organismo a) che è istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
b) che è dotato di personalità giuridica;
la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo
d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. Il contratto avrebbe dunque dovuto stipularsi ai sensi dell'art. 11, comma 13, (nel testo previgente alla novella apportata dal D.L. 18 ottobre 2012, n.
179, art. 6, comma 3, conv. con modd. dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221), ossia
'mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante'. Ora, il complesso normativo sopra evidenziato costituisce un corpus non derogabile dalla volontà delle parti e dettato nel pubblico interesse circa il regolare
e conveniente svolgimento dell'attività negoziale degli enti pubblici, con la conseguenza che la evidente loro violazione nel caso di specie (per non aver concluso il contratto nelle forme previste, che sebbene non espressamente dettate a pena di nullità, come poi stabilito dall'art. 11, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, ed oggi l'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023, non ammettono equipollenti) comporta la nullità del contratto per violazione di norma imperativa, ex art. 1418 c.c., comma 1 (v. Cass.
N. 24640/2016). Non può pertanto valere, nel caso di specie, l'esistenza di facta concludentia quali l'avvenuta fornitura a seguito degli ordini sottoscritti dal dirigente responsabile dei dipartimenti dell'azienda ospedaliera (che peraltro non è soggetto dotato del potere di impegnare l'ente) ovvero l'avvenuto pagamento, da parte dell'azienda, di buona parte delle forniture, in difetto della stipulazione del contratto in forma scritta, di cui non vi è traccia negli atti. Né vale, al fine auspicato dall'appellata, la mancata contestazione del credito” (in senso analogo, tra le molte recenti pronunce di merito, Tribunale Torino, Sez. I, 17.07.2024, n. 4111 e Tribunale
Pavia, Sez. III, 04.10.2022, n. 1225).
Tale conclusione assorbe la questione dell'inopponibilità della cessione all'Azienda ospedaliera a causa della mancanta osservanza delle formalità di cui all'art. 117 del suddetto d.lgs. 163/2006 (poi trasfuso nell'art. 106 co. XIII d.lgs.
50/2016), che prevede la conclusione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e la successiva notifica alle amministrazioni debitrici, che hanno facoltà di notificare al cedente e al cessionario il proprio rifiuto (sul tema Tribunale Catania, Sez. IV, sent. n. 3905/2025).
In conclusione, atteso che non ha adempiuto all'onere probatorio Parte_2 sulla stessa incombente ai sensi dell'art. 2967 c.c., non avendo provato l'esistenza dei singoli contratti fonte dei crediti alla stessa ceduti, e, di conseguenza, la domanda proposta in via principale deve essere rigettate.
4. Ingiustificato arricchimento
Va a questo punto esaminata la domanda di pagamento dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento proposta da in via subordinata. Parte_2
Ai sensi dell'art. 2041 c.c. costituiscono presupposti per la proposizione dell'azione generale di arricchimento senza causa: a) l'arricchimento senza causa di un soggetto;
b) l'ingiustificato depauperamento di un altro;
c) il rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, di modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo;
d) la sussidiarietà dell'azione, nel senso che essa può essere esrcitata solo quando nessun'altra azione sussista ovvero se questa, pur esistente in astratto, non possa essere esperita per carenza dei suoi requisiti.
Nel caso in esame, l'azione risulta preclusa per carenza del requisito di sussidiarietà, potendo essere proposta solo in mancanza (accertabile anche d'ufficio) di un'azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, pur se proponibile contro soggetti diversi dall'arricchito (ex multis, Cass. civ., Sez. VI, 31.03.2022, n.
10432).
Nel caso in esame, sussistendo l'azione tipica, la domanda ai sensi dell'art. 2041
c.c. deve ritenersi inammissibile;
in ogni caso, si osserva che la domanda non avrebbe potuto essere accolta, in quanto non è stata fornita prova in concreto dell'utilitas conseguita dall' e, ulteriormente, non ha legittimazione ad agire, CP_1 Parte_2 non essendo opponibili all' le cessioni in esame, per i motivi sopra esposti. CP_1
5. Statuizioni finali e spese di lite
In conclusione, le domande proposte da in via principale e Parte_2 subordinata nei confronti dell' Controparte_1 devono essere rigettate.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vengono poste a carico di Pt_2
e liquidate nel dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con applicazione dei
[...] parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e dei parametri minimi per la fase istruttoria-di trattazione e decisionale, tenuto conto del valore (originario) del procedimento, dell'attività difensiva svolta, delle questioni giuridiche esaminate e della natura documentale del procedimento.
Va, infine, rigettata la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall' non ravvisandosi in ogni caso nella condotta di una mala CP_1 Parte_2 fede o colpa grave che vada oltre i presupposti della soccombenza, tenuto conto dei motivi del rigetto della domanda.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G.
7769/2017, così decide:
- rigetta le domande proposte da nei confronti Parte_1 dell;
Controparte_1
- condanna a corrispondere all' Parte_1 CP_1 ospedaliera Cannizzaro le spese di lite, liquidate in euro 23.946,00, Controparte_1 oltre il 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. se dovute per legge;
- rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta da
[...] nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
.
[...]
Si comunichi alle parti a cura della Cancelleria.
Catania, 28/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Chiara Salamone