Articolo 93 del Codice di giustizia contabile
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Versione
7 ottobre 2016

Art. 93

(Contumacia del convenuto)


1. Se il convenuto non si costituisce, il collegio che rileva, anche d'ufficio, un vizio che importi la nullita' della notificazione della citazione fissa al pubblico ministero, con ordinanza, un termine perentorio per rinnovarla e una nuova udienza.


2. Il pubblico ministero notifica copia autentica dell'atto di citazione unitamente all'ordinanza.


3. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.


4. Se l'ordine di rinnovazione non e' eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue.


5. Se il convenuto non si costituisce neppure all'udienza fissata ai sensi del comma 1, il collegio ne dichiara la contumacia e ne da' espressamente atto nei provvedimenti successivi e nella sentenza che definisce il giudizio.


6. Le comparse si considerano comunicate al contumace con il deposito in segreteria della sezione e con l'apposizione del visto del segretario sull'originale.


7. Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione.


8. Le sentenze sono notificate alla parte personalmente.


9. La parte che e' stata dichiarata contumace puo' costituirsi, fino all'udienza di discussione, mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti che offre in comunicazione in segreteria o mediante comparizione all'udienza.


10. In ogni caso il contumace che si costituisce puo' disconoscere, a pena di decadenza nella comparsa di costituzione, le scritture contro di lui prodotte.


11. Il contumace che si costituisce puo' chiedere al collegio di essere ammesso a compiere attivita' che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullita' della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione e' stata impedita da causa a lui non imputabile.


12. Il collegio, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell'impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini.


13. I provvedimenti previsti nel comma 12 sono pronunciati con ordinanza.

Entrata in vigore il 7 ottobre 2016
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