Ordinanza collegiale 12 marzo 2024
Ordinanza collegiale 3 settembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 18/12/2025, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01446/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00101/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 101 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
VA LI IA, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio VA, con domicilio digitale come da registri di giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Isabella Fornelli, con domicilio digitale come da registri di giustizia;
Formez P.A. - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
nei confronti
AM EL, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- in parte qua , e nei limiti dell’interesse del ricorrente, dell’Atto Dirigenziale n. 1146 del 21 novembre 2022, a firma del Dirigente della Sezione Personale della Regione Puglia, avente ad oggetto “D.D. 1250/2021 e 1371/2021 – Concorsi per titoli ed esame per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 2 area professionale ‘Amministrativa’ – profilo professionale ‘Specialista Amministrativo” ambito di ruolo ‘Gestione affari legali’, n. 9 posti – Approvazione verbali e graduatoria della Commissione esaminatrice e nomina vincitori”, nella parte in cui risulta assegnato al Dott. LI M. VA un punteggio complessivo pari a punti 25,875, inferiore rispetto a quello effettivamente spettante pari a punti 27,375, con conseguente passaggio dalla posizione n. 30 della graduatoria alla posizione n. 8, in ragione del titolo posseduto di preferenza a parità di punteggio;
- della Graduatoria di merito del concorso, approvata in via definitiva dalla Commissione di Valutazione in data 17 novembre 2022, nella parte in cui risulta assegnato al Dott. VA un punteggio complessivo pari a punti 25,875, inferiore rispetto a quello effettivamente spettante pari a pt. 27,375, con conseguente passaggio dalla posizione n. 30 della graduatoria alla posizione n. 8 in ragione del titolo posseduto di preferenza a parità di punteggio;
- in parte qua , e nei limiti dell’interesse del ricorrente, dei Verbali della Commissione Esaminatrice, con i relativi allegati, nella parte in cui sono stati valutati i titoli del Dott. VA, attribuendogli per questi ultimi il punteggio pari a 3,50 anziché 5,00;
- in particolare, in parte qua , e nei limiti dell’interesse del ricorrente, del Verbale n. 2 della Commissione Esaminatrice, nella parte in cui sono stati indicati i criteri di valutazione dei titoli posseduti dai concorrenti, senza prevedere l’attribuzione del punteggio aggiuntivo di 1,5 punti a chi possedesse la laurea cd. “vecchio ordinamento”;
- ove occorra, in parte qua e nei limiti dell’interesse del ricorrente, del Bando di Concorso n. 2 per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 9 unità di categoria D – Posizione D1, presso la Regione Puglia, per il profilo professionale di Specialista Amministrativo nell’ambito “Gestione affari legali”, approvato con Atto Dirigenziale n. 1250 del 19 novembre 2021 a firma del Dirigente della Sezione Personale, Dott. Nicola Paladino, poi rettificato con A.D. n. 1371 del 15 dicembre 2021 a firma del medesimo Dirigente, laddove, all’art. 7, comma 4 – lett. a), non prevede l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo pari a punti 1,5 nei confronti dei candidati in possesso del Diploma di Laurea quadriennale c.d. “vecchio ordinamento” presentato per l’ammissione al concorso, pur trattandosi di un titolo di studio superiore rispetto a quello richiesto per la partecipazione alla procedura (laurea triennale);
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quelli espressamente impugnati, anche di estremi e contenuti ignoti;
- per l'accertamento
dell’interesse del ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio complessivo di 27,375 con conseguente collocamento nella posizione in graduatoria legittimamente spettante;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da VA LI IA il 23 marzo 2023:
- in parte qua , e nei limiti dell’interesse del ricorrente, dell’Atto Dirigenziale n. 43 del 24 gennaio 2023, a firma del Dirigente della Sezione Personale della Regione Puglia, avente ad oggetto “Concorso per titoli ed esame per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D Area ‘Amministrativa’ – profilo professionale ‘Specialista Amministrativo’ ambito di ruolo ‘Gestione affari legali’ – Rettifica graduatoria della Commissione, nomina e assunzione Vincitori”, nella parte in cui risulta confermata l’assegnazione al Dott. LI M. VA di un punteggio complessivo pari a punti 25,875, inferiore rispetto a quello effettivamente spettante pari a punti 27,375, con conseguente passaggio dalla posizione n. 30 della graduatoria alla posizione n. 8, in ragione del titolo posseduto di preferenza a parità di punteggio;
- di ogni altro atto a esso presupposto, connesso, collegato e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della regione Puglia e di Formez P.A. - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per L'Ammodernamento P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2025 la dott.ssa IA SA TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Il ricorrente partecipava al concorso indetto dalla regione Puglia con il bando n. 2, di cui in epigrafe, per l’assunzione a tempo indeterminato di nove unità di categoria “D” - posizione economica “D1”, area professionale “Amministrativa” - profilo professionale “Specialista amministrativo” - ambito di ruolo “Gestione affari legali”.
Tra i requisiti di ammissione al concorso, l’art. 2 del bando prescriveva il possesso, alternativamente, di uno dei seguenti titoli di studio: laurea di primo livello secondo la classificazione di cui al D.M. 270/2004; laurea magistrale di cui al D.M. n. 270/2004; ovvero laurea di primo livello (L), diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) equiparata alle precedenti.
L’art. 7 del medesimo bando di concorso, concernente la valutazione dei titoli aggiuntivi, prevedeva l’attribuzione del punteggio per titoli di studio fino a un massimo di punti 8, come segue:
- 1,5 punti per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l’ammissione al concorso; sono escluse le lauree propedeutiche alla Laurea Specialistica o Laurea Magistrale utilizzata per l’ammissione al concorso;
- 0,5 punti per master di I livello
- 1,5 punti per master di II livello
- 2 punti per diploma di specializzazione
- 2,5 punti per dottorato di ricerca.
L’odierno ricorrente, all’atto della presentazione della domanda di ammissione, dichiarava di essere in possesso del “Diploma di Laurea” (DL) “vecchio ordinamento” in Giurisprudenza, conseguito il 31 ottobre 2002 presso l’Università degli Studi di Bari; mentre con riferimento alla sezione “Ulteriori titoli accademici e di studio”, relativamente alla “Laurea ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l’ammissione al concorso”, lo stesso non segnalava titoli aggiuntivi.
Il deducente superava le prove di concorso.
Con determinazione dirigenziale n. 1146 del 21 novembre 2022, la regione Puglia approvava la graduatoria definitiva della procedura selettiva de qua , nella quale l’interessato si collocava al posto n. 30 con il punteggio di 25,875.
In seguito, con determinazione dirigenziale del Dipartimento “Personale e Organizzazione” - Sezione “Personale” - Servizio “Reclutamento e Contrattazione” n. 43 del 24 gennaio 2023, la regione Puglia provvedeva a rettificare la graduatoria; tanto non mutava la posizione nella stessa del ricorrente né il punteggio assegnato (n. 30, con punti 25,875).
1.1 - Con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato, domandandone l’annullamento, gli atti di cui in epigrafe, incluse le previsioni del bando.
Ha chiesto, inoltre, l’accertamento del suo diritto al riconoscimento dell’assegnazione del punteggio aggiuntivo (1,5 punti) per il titolo di studio in questione, con l’attribuzione del punteggio complessivo di 27,375.
Ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:
- con il ricorso introduttivo:
1. Sull’interesse del ricorrente e sulla prova di resistenza ;
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1. D.L. 9 luglio 2009 (in G.U.R.I. 7 ottobre 2009, n. 233) e della Tabella di equiparazione allegata; Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 7 del Bando di Concorso; Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento, difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta; Violazione del principio di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost.; Eccesso di potere per mancato ricorso al cosiddetto “soccorso istruttorio”;
- con i motivi aggiunti:
1. Sull’interesse del ricorrente e sulla prova di resistenza ;
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1. D.L. 9 luglio 2009 (in G.U.R.I. 7 ottobre 2009, n. 233) e della Tabella di equiparazione allegata; Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 7 del Bando di Concorso; Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento, difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta; Violazione del principio di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost.; Eccesso di potere per mancato ricorso al cosiddetto “soccorso istruttorio”.
1.2 - Si è costituita in giudizio la regione Puglia, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.
1.3 - Il 28 dicembre 2023, l’Amministrazione ha depositato in giudizio il contratto di lavoro subordinato stipulato il 29 giugno 2023 tra la regione Puglia e il deducente, con cui quest’ultimo è stato assunto a tempo indeterminato e pieno, a decorrere dal 1° settembre 2023.
Con memoria difensiva del 3 gennaio 2024, la regione Puglia, evidenziata l’avvenuta assunzione di parte ricorrente (come documentalmente comprovata), ha chiesto la declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse, in virtù dell’avvenuta assunzione.
1.4 - Con memoria difensiva del 10 aprile 2024, il deducente ha precisato le ragioni della permanenza dell’interesse alla coltivazione del ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, in particolare sottolineando la sussistenza di un corposo analogo contenzioso innanzi a questo Tribunale nonché l’interesse al “semplice miglioramento della posizione in graduatoria”.
1.5 - Con ordinanza n. 951, pubblicata e comunicata il 3 settembre 2024, questa sezione ha disposto l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, prescrivendone le modalità.
1.6 - Parte ricorrente ha provveduto alla disposta integrazione del contraddittorio per pubblici proclami.
1.7 - Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive pretese.
1.8 - All’udienza pubblica del 9 luglio 2025, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Preliminarmente, si rileva che è stata ritualmente adempiuta la disposta integrazione del contraddittorio che, pertanto, risulta integro (come si evince dagli atti depositati in giudizio a comprova - cfr. documentazione di parte ricorrente del 9 dicembre 2024 e del 6 marzo 2025; documentazione della regione Puglia del 14 gennaio 2025).
Per mera completezza espositiva, si rileva, altresì, che il refuso contenuto nell’attestazione di avvenuta pubblicazione della regione Puglia del 3 dicembre 2024 (in cui l’Amministrazione ha invertito il numero del ricorso con il numero dell’ordinanza) è frutto di mero errore materiale, che non inficia gli effettuati adempimenti né ha comportato alcun impatto sostanziale sulla conoscibilità del giudizio da parte dei potenziali destinatari, come adeguatamente chiarito agli atti di causa.
3. - Nel merito, il ricorso introduttivo, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, è fondato.
4. - Il ricorrente lamenta, essenzialmente, la mancata attribuzione dell’ulteriore punteggio di 1,5 in relazione alla laurea “vecchio ordinamento” a ciclo unico in Giurisprudenza (titolo superiore rispetto alla laurea triennale), che gli consentirebbe di totalizzare il punteggio complessivo di 27,375 punti (25,875+1,5), con conseguente modificazione della posizione in graduatoria.
Impugna la lex specialis del concorso, in parte qua , in quanto introduce un’illegittima e inammissibile disparità di trattamento tra candidati, penalizzando chi - come il ricorrente - è in possesso di un titolo di accesso superiore rispetto alla laurea triennale (titolo minimo per accedere al concorso).
4.1 - La doglianza è fondata.
Questa sezione ha già scrutinato la fondatezza di analoghe censure ( ex multis, le sentenze n. 211 e 212 del 22 febbraio 2024; n. 309 in data 11 marzo 2024; n. 524 del 26 aprile 2024; n. 656 del 23 maggio 2024; n. 828 in data 8 luglio 2024; 22 ottobre 2024, n. 1114; n. 2 del 2 gennaio 2025, n. 21 in data 8 gennaio 2025). A tale orientamento si intende dare continuità.
Invero, occorre evidenziare che il bando di concorso de quo , all’art. 2 - Requisiti di ammissione al concorso , ha richiesto, tra i requisiti di partecipazione, il possesso, quale titolo di studio, alternativamente della laurea di primo livello (L), del diploma di laurea (DL), ovvero di laurea specialistica (LS) o di laurea magistrale (LM) in una delle classi di lauree di possibile equiparazione.
La valutazione dei titoli di studio (art. 7) avrebbe riguardato quelli ulteriori rispetto agli altri dichiarati nella domanda di partecipazione come requisiti di partecipazione, fino all’assegnazione di massimo otto (8) punti - tra i quali è stata prevista l’attribuzione di 1,5 punti per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l’ammissione al concorso.
Quindi, il bando prevede, alternativamente, ai fini dell’accesso alla procedura in esame, il possesso della laurea triennale (o di primo livello), della laurea magistrale, della laurea specialistica ovvero del diploma di laurea “vecchio ordinamento”, in applicazione della circolare del Ministro della Funzione Pubblica n. 6350 del 27 dicembre 2000, la quale ha stabilito che Per le qualifiche non dirigenziali i titoli previsti dai Contratti collettivi di lavoro quali requisiti per l’accesso alle posizioni CI, C2, C3 del comparto Ministeri, nonché per l’accesso alle equivalenti qualifiche degli altri comparti, devono ritenersi equivalenti, sulla base del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi universitari, al prescritto titolo di studio di primo livello denominato laurea (L) previsto dall’art. 3 del citato regolamento ministeriale.
Ciò premesso, deve convenirsi con il ricorrente che, essenzialmente, contesta il medesimo bando, nella parte in cui ha escluso, per la valutazione dei titoli aggiuntivi, il diploma di laurea (DL) “vecchio ordinamento” a ciclo unico, qualora si tratti dei medesimi titoli presentati ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale (art. 7 del bando).
Come già rilevato da un condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa, “nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate” (cfr. Sez. III-ter, n. 12613 del 2021; Sez. IV, nn. 1739 e 3739 del 2022) (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV, 26 ottobre 2022, n. 13846; in termini, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III- ter , 7 dicembre 2021, n. 12613, citata anche dall’interessato). Infatti, sarebbe “illogica e discriminatoria l’attribuzione del punteggio per i titoli aggiuntivi solo a chi possiede le lauree di primo e secondo livello e non anche ai possessori del diploma di laurea c.d. vecchio ordinamento: in sintesi, se per accedere al concorso è sufficiente la laurea triennale, chi è in possesso della (unitaria) laurea quadriennale vecchio ordinamento ha oggettivamente un titolo in più” (Cons. Stato, sez. IV, 17 maggio 2022, n. 3890, di conferma di Tar Lazio, sez. III-ter, n. 12613 del 2021; Id., sez. IV, 23 settembre 2022, n. 12130, non appellata). Tale interpretazione è stata del resto già condivisa dalla Sezione in recenti pronunce (cfr. sentenza 29 marzo 2023, n. 3243) (Cons. Stato, Sez. III, 21 giugno 2023, n. 6108; in termini, Cons. Stato, Sez. I, parere n. 1539/2022).
Pertanto, qualora tale titolo di studio superiore non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, verrebbe a determinarsi un’illogica disparità di trattamento tra candidati che hanno acquisito titoli di studio manifestamente diversi tra loro e che sono conseguiti al termine di percorsi didattici caratterizzati da peculiari insegnamenti, prove di esame ed esperienze accademiche.
Se ai fini della partecipazione alla selezione può essere considerata sufficiente la laurea “breve” triennale, nel rispetto della legittima valutazione svolta dall’Amministrazione (sottolineata nelle difese della regione Puglia), deve, comunque, tenersi conto della diversità dei percorsi di studi sopra accennata: il diploma di laurea “vecchio ordinamento” e la laurea magistrale non possono che essere considerati tra i titoli “aggiuntivi o ulteriori” rispetto a quello minimo necessario per partecipare al concorso, con la consequenziale attribuzione del punteggio relativo, nel caso di specie 1,5.
La diversità tra i due percorsi di studi emerge anche dai distinti obiettivi individuati dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 ( Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica ), in cui si afferma che il corso di laurea di I livello (triennale) ha l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali (art. 3, comma 4, d.M. n. 270/2004), mentre il corso di laurea magistrale ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici (art. 3, comma 6, d.M. n. 270/2004).
Alla luce delle predette considerazioni, quindi, deve ritenersi illegittimo, in parte qua , l’art. 7 del bando (e l’interpretazione svolta dalla Commissione di concorso), che ha condotto all’omessa considerazione del titolo di laurea posseduto dal ricorrente (nel caso di specie, il diploma di laurea - DL “vecchio ordinamento” in Giurisprudenza), superiore rispetto al titolo minimo di accesso richiesto dal bando ai fini della partecipazione, ovvero la laurea triennale.
In senso contrario non vale la giurisprudenza invocata dalla difesa dell’Amministrazione regionale in omologhi giudizi, che ha respinto i ricorsi dei candidati sulla base del principio di autoresponsabilità dichiarativa, escludendo il punteggio aggiuntivo.
Nella vicenda valutata da questo Collegio, infatti, si evince dall’esame delle modalità di partecipazione al concorso, comunque, che l’istante non avrebbe potuto far valere il titolo aggiuntivo: la lex specialis , infatti, consentiva di far valere ai fini della partecipazione sia la laurea triennale sia quella frutto di un percorso di studi più articolato (LM o DL “vecchio ordinamento” a ciclo unico o LS), ma non consentiva di far valere altresì la laurea magistrale a ciclo unico o “vecchio ordinamento” quale titolo ulteriore rispetto a quello minimo necessario per partecipare.
Tale illegittimo impedimento, pertanto, non consente di far valere il principio di autoresponsabilità dichiarativa.
Peraltro, la giurisprudenza amministrativa pure richiamata dalla Regione in omologhi giudizi (T.A.R. Lazio, n. 4188 del 2023) conferma la correttezza dell’orientamento interpretativo esposto in precedenza, in quanto dalla stessa si evince che i candidati avrebbero potuto “indicare la laurea magistrale ottenuta con il più elevato voto quale titolo di accesso; ed in tal caso, in effetti, avrebbe avuto diritto al raddoppio particolarmente favorevole del punteggio relativo ai titoli”; in altri termini, secondo detta giurisprudenza, la laurea magistrale avrebbe potuto essere considerata tra i titoli aggiuntivi, essendo oggettivamente diversa da quella triennale, ma il candidato non l’aveva correttamente indicata nella domanda di partecipazione (in cui aveva fatto riferimento alla laurea triennale). Tutto ciò nell’ambito di una procedura concorsuale (quella all’esame del T.A.R. Lazio), la cui disciplina - diversa rispetto a quella all’attenzione di questo Collegio - consentiva di far valere il titolo di laurea superiore, per cui, in base al principio di autoresponsabilità, il Tribunale capitolino ha ritenuto di respingere il ricorso.
Da quanto sopra, consegue l’annullamento degli atti impugnati in parte qua e il riconoscimento del punteggio aggiuntivo di 1,5 previsto per il possesso del titolo ulteriore/aggiuntivo in questione (laurea “vecchio ordinamento” - a ciclo unico - in Giurisprudenza).
5. - In conclusione, per tutto quanto esposto, il ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, deve essere accolto, nei limiti dell’interesse residuo di parte ricorrente, con conseguente annullamento dell’art. 7 del bando di concorso, in parte qua , nei termini sopra indicati, della graduatoria finale formatasi sulla base dell’illegittima valutazione dei titoli aggiuntivi svolta alla luce della medesima norma del bando di concorso, delle determinazioni regionali gravate nonché dei verbali della Commissione esaminatrice nei quali sono stati valutati i titoli di studio aggiuntivi dei candidati, nella parte in cui è stato attribuito al ricorrente il punteggio di 25,875, senza tener conto della laurea “vecchio ordinamento” in Giurisprudenza (punti 1,5).
Da quanto sopra, consegue il riconoscimento del punteggio aggiuntivo di 1,5 previsto per il possesso del titolo ulteriore/aggiuntivo, costituito nel caso di specie dalla laurea “vecchio ordinamento” in Giurisprudenza.
Rimane ferma ogni decisione conseguente alla presente sentenza, che la regione Puglia riterrà di adottare, alla luce dei superiori principi affermati in termini di valutazione dei titoli aggiuntivi posseduti dal ricorrente.
6. - Le spese del giudizio possono essere compensate, attesa la peculiarità delle questioni trattate, che involgono questioni interpretative di non agevole soluzione e sulle quali, all’epoca di indizione della procedura e della formulazione del bando, non si era consolidato l’odierno orientamento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari (sezione prima), accoglie il ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, di cui in epigrafe, nei limiti dell’interesse residuo del ricorrente, in parte qua e nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON LE, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
IA SA TO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA SA TO | ON LE |
IL SEGRETARIO