Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 23518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23518 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23518/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09524/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9524 del 2025, proposto da
AR LU Di CO, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, Salvatore Russo, con domicilio eletto presso lo studio Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano n.9;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 921/2024 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata in data 25.01.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. Marco SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la parte ricorrente chiede l’ottemperanza della sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Roma ha condannato il Ministero intimato ad attribuire alla ricorrente, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, il beneficio economico di importo nominale pari ad € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente;
Rilevato che il Ministero, costituitosi, ha prodotto documentazione attestante l’intervenuta esecuzione della sentenza;
Ritenuto che, in considerazione della documentazione prodotta, debba essere dichiarata cessata la materia del contendere;
Ritenuto che, avendo il Ministero provveduto al pagamento successivamente all’istaurazione del presente contenzioso e oltre i termini stabiliti dalla legge per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali nei confronti della pubblica amministrazione, il MIM debba essere condannato al pagamento delle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale, da distrarsi in favore dei procuratori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EN IZ, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Marco SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco SA | EN IZ |
IL SEGRETARIO