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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/09/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2379/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2379/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARANGIO Parte_1 C.F._1 ROSARIO
RICORRENTE contro
(C.F. ); E_ C.F._2 convenuta contumace
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
(C.F. ) e (C.F. Controparte_3 C.F._4 CP_4
) , C.F._5 Controparte_5
in proprio (C.F. ), Controparte_3 C.F._4 tutti con il patrocinio dell'avv. ILARDO UMBERTO convenuti
OGGETTO
Lesione della quota di riserva
CONCLUSIONI
Parte attrice:
ritenuto che è figlia legittimaria di e che la stessa è stata Parte_1 Controparte_6 estromessa dall'eredità paterna per il tramite del testamento pubblico del 26.9.2016….ricostruito e accertato il valore dell'intero patrimonio ereditario…anche per il tramite di consulenza tecnica d'ufficio…accertare e dichiarare che è stata lesa nella quota di legittima alla Parte_1 stessa spettante sull'eredità del proprio padre, pari ad ¼ dell'asse ereditario ed ammontante ad € 101.225,00….conseguentemente, previa risuzione delle disposizioni testamentarie di Pt_1
pagina 1 di 8 , disporre il reintegro della quota legittima spettante all'attrice mediante conguaglio in CP_6 denaro…e condannare i convenuti a corrispondere all'attrice la somma complessivi di € 101.225,00 o la diversa somma che sarà accertata…con la condanna dei convenuti in solido alla fruttificazione, dalla data del decesso….
Parte convenuta costituita: ritenere e dichiarare la nullità delle domande attoree, ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 c.p.c.; - ad ogni modo, nel merito, previa ricostruzione dell'asse ereditario del sig. , secondo Controparte_6 quanto indicato in comparsa, accertare e dichiarare che nessuna lesione di legittima è rinvenibile nel caso di specie e, quindi, che nulla è dovuto alla sig.ra , avendo già la stessa Parte_1 ricevuto, dal padre, beni in donazione per un valore superiore a quello della quota di legittima e/o, comunque, risultando essa debitrice del padre, e dell'eredità, di una somma maggiore rispetto a quella della legittima asseritamente lesa;
- conseguentemente, anche in adesione alle eccezioni tutte, anche riconvenzionali, dei convenuti, rigettare integralmente la domanda attrice o, in subordine, accoglierla per quanto di ragione
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Parte attrice, con atto di citazione del luglio 2020, deduce di essere figlia di , nato a Controparte_6
Comiso il 3.5.1935 e deceduto a Caltanissetta il 10.1.2018, e di nata a [...] il E_ 28.12.1943, convenuta in giudizio e rimasta contumace;
di essere inoltre sorella di Controparte_3 parimenti convenuta in giudizio.
Espone che il padre, con testamento pubblico del 26.9.2016, ha nominato erede universale la figlia ha legato alla moglie l'usufrutto vitalizio (dispensandola da inventario e CP_3 E_ cauzione) su tutti i propri beni mobili e immobili, dei quali ultimi, di seguito distintamente elencati, il de cuius era proprietario per la quota di un mezzo;
ha legato ai nipoti e figlie Controparte_5 CP_5 di e , e , figlio dell'attrice, la nuda proprietà sulla Controparte_3 CP_4 Controparte_2 propria quota di taluni immobili sotto elencati.
Si tratta in particolare dei seguenti immobili:
Tali beni, come da testamento, sono stati legati in usufrutto alla moglie e in nuda E_ proprietà ai nipoti e , figlie di Controparte_5 Controparte_5 CP_3
pagina 2 di 8 Tali beni risultano così devoluti per testamento:
- 715 sub 1, 4 e 5 legati in usufrutto alla moglie e in nuda proprietà al nipote E_
, figlio di parte attrice;
Controparte_2
- la parte restante (715 sub 2 e 3, 1006 sub 1 e 2, 2701 sub 1 e 711) legata in usufrutto alla moglie e in nuda proprietà devoluta alla figlia nominata erede universale. E_ CP_3
Parte attrice ha ricevuto in donazione dai genitori, ed il padre lo precisa nel testamento, in data 9.1.1985, con atto in notaio di Vittoria, immobile di c.da CO CC -NO d'CI al Per_1 catasto fabbricati foglio 180 part. 707; sostiene tuttavia di essere stata totalmente pretermessa dal patrimonio ereditario perché detto bene sarebbe stato venduto successivamente (con preliminare del 2006 e atto definitivo del 2012) a terzi, ed il corrispettivo interamente incamerato dal padre.
Deduce ancora che la sorella con atto del 18.4.2005, sempre dai genitori CP_3 Controparte_6 e ha ricevuto in donazione la piena proprietà dell'appartamento sito a RA in c.da NO CP_1 d'CI, al foglio 180 part. 1006 sub 3 (oggi sub 5 e 6).
Da qui le conclusioni sopra riportate, dando atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione obbligatoria;
in particolare, con il supporto di una CT di parte, riporta il valore del patrimonio relitto, e dei beni donati, deducendo un valore dell'asse ereditario di € 404.900,00 al momento dell'apertura della successione, e vantando il diritto ad un quarto ex art. 542 cc, ovvero € 101.225,00.
Si costituiscono tutti i convenuti evocati in giudizio, ad eccezione della madre, che rimane contumace nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo;
eccepiscono la nullità della domanda perché non specifica le domande verso i convenuti e perché la CT di parte non si presenta di agevole lettura;
contestano i valori posti a base della ricostruzione dell'asse ereditario;
sostengono che dal valore del relictum va detratto il valore del diritto reale di abitazione del coniuge della casa familiare sita in Comiso;
contestano l'irrilevanza della donazione ricevuta da parte attrice;
deducono in via di mera eccezione riconvenzionale un debito dell'attrice nei confronti del padre derivante dal comodato dell'appartamento sito in Comiso via Turati n. 5 (in particolare le spese sopportate per il procedimento di sfratto del 2013 e per utenze e tributi relativi a detto immobile), per l'importo di € 9.962,50; deducono inoltre una serie di debiti della massa, per spese funerarie e di successione, per la regolarizzazione di immobili ed oneri di oblazione, per utenze e tributi, per debiti erariali in rottamazione, per un ammontare di € 67.998,73.
Con la prima memoria ex art. 183 cpc, parte attrice controdeduce riguardo le eccezioni della pagina 3 di 8 controparte, in particolare contesta il debito nei confronti del padre, allegando che il padre si era accollato tutti gli oneri relativi all'immobile abitato dall'attrice, la quale di contro versava a lui ogni mese un contributo mensile di € 150,00; contesta inoltre il debito di € 4323,73 per spese liquidate nel procedimento di sfratto, in quanto eccessivo.
Concessi i termini per le memorie ex art. 183 cpc, la causa viene istruita con CTU, con il mandato di accertare:
1 la consistenza e il valore del relictum, rappresentato dai beni immobili appartenuti al defunto (nella quota a lui spettante), concordemente indicati agli atti di causa;
sia calcolato il valore al momento della morte di;
nel calcolare il valore si tenga conto (detraendoli) degli oneri Controparte_6 eventualmente già pagati e documentati (successivamente alla morte del de cuius) o da pagare per la regolarizzazione urbanistica ed edilizia;
2 detraendo
i debiti ereditari documentati agli atti di causa, ivi ricomprendendo spese di successione e funerarie e i debiti tributari (nella quota spettante al de cuius);
3 riunendo il valore delle due donazioni immobiliari disposte con riferimento al tempo dell'apertura della successione (art. 747 c.c.); si tenga conto (detraendoli) degli oneri eventualmente già pagati e documentati (successivamente alla donazione) o da pagare per la regolarizzazione urbanistica ed edilizia;
non sono stati allegati miglioramenti e deterioramenti;
4 si calcoli dunque il valore della quota di riserva spettante a parte attrice (legittimaria al pari della madre e della sorella), imputando nella quota il valore della donazione ricevuta;
5 si calcoli la quota di cui il defunto poteva disporre ed il valore di quanto pervenuto all'erede universale (sorella dell'attrice) ed ai legatari;
si verifichi se agli altri due legittimari ( CP_1
e ) siano pervenuti beni per un valore superiore la quota legittima;
[...] Controparte_3
6 si calcoli la somma di denaro necessaria ad integrare la quota di riserva di Parte_1 riducendo quanto disposto per testamento (e poi eventualmente le donazioni) proporzionalmente senza distinguere tra eredi e legatari (art. 558 c.c.);
7 si calcoli il debito (solo sulla base di quanto documentato agli atti di causa;
vds. allegati di parte convenuta) che aveva nei confronti del de cuius, riferito alle utenze e allo sfratto Parte_1 relativi all'immobile a lei concesso in comodato;
si detragga dal dovuto l'importo di € 150,00 mensili per il periodo di godimento dell'immobile da parte di . Parte_1
pagina 4 di 8 Espletata la CTU a seguito di diverse proroghe richieste dal professionista ing. la Persona_2 causa viene infine rimessa al Collegio per la decisione.
Va in primo luogo rigettata l'eccezione di nullità della citazione, essendo chiaramente individuati il petitum e la causa petendi e chiaramente illustrati gli elementi atti a ricomporre l'asse ereditario.
Va poi ritenuta del tutto irrilevante, ai fini che qui interessano, la vicenda circolatoria del bene ricevuto in donazione da parte attrice;
a tutto concedere ciò determinerebbe un diritto di credito nei confronti dell'eredità, ovvero della figlia ed infatti la stessa ricorrente non manca di osservare che CP_3 verrà intrapresa un'azione giudiziale per ottenere la restituzione delle somme indebitamente trattenute da;
(peraltro, come rilevato dai convenuti in comparsa conclusionale, la domanda Controparte_6 restitutoria dell'attrice è stata rigettata dal Tribunale di Caltanissetta con sentenza n. 446 del 13 maggio 2024).
Pertanto, ai fini del calcolo della lesione della quota di legittima, deve tenersi conto della donazione ricevuta da parte attrice, come deve tenersi conto della donazione ricevuta dalla sorella con CP_3 atto del 18.4.2005, sempre dai genitori e della piena proprietà Controparte_6 CP_1 dell'appartamento sito a RA in c.da NO d'CI, al foglio 180 part. 1006 sub 3 (oggi sub 5 e 6).
Quanto alla casa coniugale, va giudicata infondata la deduzione di parte convenuta secondo la quale il valore del diritto reale di abitazione andrebbe stralciato dall'asse ereditario, e quindi detratto dal valore della proprietà della casa familiare.
In tema di successione necessaria, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, riservati al coniuge ex art. 540, comma 2, c.c. si sommano alla quota spettante allo stesso in proprietà, con conseguente incremento quantitativo di tale quota, gravando in primo luogo sulla porzione disponibile e, ove questa non sia sufficiente, sulla quota riservata al coniuge in proprietà nonché, eventualmente, su quella riservata ai figli;
ciò implica che la determinazione della porzione disponibile e delle quote di riserva dei legittimari deve avvenire considerando il valore del "relictum" (e del "donatum", se vi sia stato), comprensivo del valore della casa familiare in piena proprietà (Cass 26741/17). In tema di successione necessaria, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, riservati al coniuge ai sensi dell'art. 540, secondo comma, cod. civ., si sommano alla quota spettante a questo in proprietà, e gravano in primo luogo sulla porzione disponibile, determinata, a norma dell'art. 556 cod. civ., considerando il valore del "relictum" (e del "donatum", se vi sia stato) comprensivo del valore capitale della casa familiare in piena proprietà, mentre, in caso di incapienza della disponibile, comportano la proporzionale riduzione della quota di riserva del medesimo coniuge, nonché, ove pure questa risulti insufficiente, delle quote riservate ai figli o agli altri legittimari (nella specie, alla luce dell'enunciato principio, Cass 9651/2013 ha cassato la sentenza di merito la quale, allo scopo di determinare la legittima riservata ai figli del "de cuius", aveva calcolato la consistenza dell'asse ereditario dopo aver preliminarmente detratto il valore dei diritti di abitazione e di uso spettanti al coniuge).
Va ora esposto l'esito delle risultanze della relazione di CTU, adeguatamente e congruamente motivata;
i valori assegnati in perizia risultano il frutto di attento esame dei luoghi, delle caratteristiche degli immobili, del loro stato di conservazione e delle valutazioni delle quotazioni di mercato ricavate sia dai valori ufficiali indicati dall'OMI e sia da indagini sulle compravendite similari:
“…..considerata la tipologia dell'immobile, la sua ubicazione e lo stato di conservazione si ritiene di dover considerare un prezzo a metro quadro di superfice catastale, al netto delle pertinenze, mediando i pagina 5 di 8 valori indicati dall'OMI in riferimento alle abitazioni di tipo civile e i villini in zona agricola, da cui:
1-Edificio di c.da NO D'CI di RA (particella 1006) Appartamento piano terra sub1 (relictum) mq.79,00x€.600,00/mq= €. 47.400,00 Appartamento piano terra sub2 (relictum) mq.77,00x€.600,00/mq= €. 46.200,00 Appartamento primo piano sub3 (donatum) oggi sub 5 e sub 6 mq.178,00x€.600,00/mq= €.106.800,00 Somma il valore dell'immobile di Particella 1006 €.200.400,00 Poiché il de cuius era proprietario per ½ dei superiori beni il valore da considerare Controparte_6 nella massa ereditaria è di: €.200.400,00/2= €.100.200,00 Al superiore importo bisogna detrarre le spese occorrenti per completare la pratica edilizia in sanatoria pagando le somme residue a titolo di oblazione e oneri concessori nonché di spese tecniche: €.5.062,50 + €.5.435,00/2 = €.7.780,00 da cui il valore da considerare nella massa ereditaria pari a: €.100.200,00 - €.7.780,00 = 92.420,00
2-Edificio di c.da NO D'CI di RA (particella 2701) (relictum) Per quanto attiene a questo immobile occorre ribadire che esso è stato costruito in assenza di Concessione Edilizia e, allo stato, non risulta sanabile;
una valutazione di detto immobile non potendo prescindere dalla situazione urbanistica dovrebbe attestarsi su un valore nullo, la sottoscritta ritiene, tuttavia, di poter comunque attribuire un valore, seppur minimo, a detto immobile in virtù del fatto che esso è, allo stato, fruibile, e lo sarà fino ad un eventuale ordine di demolizione, con la possibilità che in futuro possa essere emessa una legge in ordine alla sua sanabilità. Si stima pertanto l'immobile, in considerazione di superfice, ubicazione e stato di conservazione in complessivi €.20.000,00 Poiché il de cuius era Controparte_6 proprietario per ½ del superiore bene il valore da considerare nella massa ereditaria è di:
€.20.000,00/2= €.10.000,00
3-Edificio di c.da NO D'CI di RA (particella 715) Appartamento piano terra sub1 (relictum) mq.85,00x€.600,00/mq= €. 51.000,00 Appartamento piano terra sub2 (relictum) mq.67,00x€.600,00/mq= €. 40.200,00 Appartamento piano terra sub3 (relictum) mq.65,00x€.600,00/mq= €. 39.000,00 Appartamento primo piano sub4 (relictum) mq.66,00x€.600,00/mq= €. 39.600,00 Appartamento primo piano sub5 (relictum) mq.66,00x€.600,00/mq= €. 39.600,00 Somma il valore dell'immobile di Particella 1006 €.209.400,00 Poiché il de cuius era proprietario per ½ dei superiori beni il valore da considerare Controparte_6 nella massa ereditaria è di: €.209.400,00/2= €.104.700,00 Al superiore importo bisogna detrarre le spese occorrenti per completare la pratica edilizia in sanatoria pagando le somme residue a titolo di oblazione e oneri concessori nonché di spese tecniche: €.9.800,00 + €.5.435,00/2 = €.12.517,50 da cui il valore da considerare nella massa ereditaria pari a: €.104.700,00 - €.12.517,50 = 92.182,50
4-Edificio di c.da CO CC di RA (particella 707) (donatum) L'immobile di che trattasi fa parte della donazione alla figlia ed è stato alienato in favore della IG.ra con atto Parte_1 CP_7 del 28/06/2012. Alla data di apertura della successione si può stimare l'immobile, in considerazione di superfice, ubicazione e stato di conservazione in ragione di:mq.75,00 x €.700,00/mq = €.52.500,00 Poiché il de cuius era proprietario per ½ del superiore bene il valore da considerare Controparte_6 nella massa ereditaria è di: €.52.500,00/2= €.26.250,00
5-Frustolo di terreno in c.da CO CC di RA (particella 711) (relictum) Si tratta di un piccolo lotto di terreno di mq.598 classificato come incolto sterile e a destinazione agricola che si ritiene avere poco valore in quanto privo di possibilità edificatorie e, considerata la superfice e la qualità del terreno, poco utilizzabile per colture redditizie, potrà essere utilmente abbinato alle proprietà limitrofe per costituirne area di pertinenza Si stima pertanto l'immobile in complessivi €.1.000,00 Poiché il de cuius era proprietario per ½ del superiore bene il valore da considerare nella massa Controparte_6 ereditaria è di: €.1.000,00/2= €.500,00
6-Edificio di Via Filippo Turati di Comiso (particella 561) Considerata la tipologia dell'immobile, la sua ubicazione e lo stato di conservazione si ritiene di dover considerare un prezzo a metro quadro di superfice catastale, al netto delle pertinenze, mediando i valori indicati dall'OMI in riferimento alle pagina 6 di 8 abitazioni di tipo civile e i villini in zona agricola, da cui: Appartamento piano terra sub 4 (relictum) mq.68,00 x €.600,00/mq= €. 40.800,00 Appartamento primo piano sub 6 comprensivo di terrazza e locali tecnici (relictum) mq.94,00 x €.700,00/mq= €. 65.800,00 Garage sub 5 (relictum) mq.26,00 x
€.350,00/mq= €. 9.100,00 Somma il valore dell'immobile di Particella 561 €.115.700,00 Poiché il de cuius era proprietario per ½ dei superiori beni il valore da considerare nella massa Controparte_6 ereditaria è di: €.115.700,00/2= €.57.850,00
Il valore complessivo della massa ereditaria del de cuius è stato dunque calcolato Controparte_6 dal CTU alla data del 10.1.2018 (apertura della successione) in €.279.202,50.
Ritiene il collegio di dovere scomputare il valore dell'immobile totalmente abusivo, pari ad € 10.000,00, sicchè si ha l'importo di € 269.202,50; da questo valore bisogna detrarre le passività documentate in atti ed accertate dal CTU per complessivi €.47.701,23, così pervenendo da un valore di
€ 221.501,27; la quota di legittima sarà dunque 221.501,27: 4 = 55.375,31; da cui occorre scomputare il valore della donazione ricevuta di € 26.250,00; la somma dovuta a parte attrice ammonta allora ad € 29.125,31.
Osserva inoltre il CTU che dai valori superiormente assegnati ai beni del de cuius si può considerare che la quota spettante alla figlia per testamento è equivalente alla somma delle quote CP_3 spettanti per testamento alle di lei figlie e e al nipote, figlio Controparte_8 Controparte_9 dell'attrice . Parte_1
Dovendo, pertanto, ridurre le quote proporzionalmente al loro valore per reintegrare l'attrice della sua quota di legittima, si può calcolare in cifra tonda la somma da ciascuno dovuta e precisamente:
€.14.562,65 a carico di attualizzata alla data odierna in € 18.990,02 con il cumulo Controparte_3 di interessi e rivalutazione a far data dalla notifica della citazione, 10 agosto 2020; €. 7.281,32 a carico di e €. 7.281,32 a carico di;
somme attualizzate in Controparte_8 Controparte_9 Controparte_2
€ 9495,00.
Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell'asse ereditario - mediante la cosiddetta riunione fittizia -, stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso. Peraltro, qualora tale integrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta essa deve essere adeguata al mutato valore -al momento della decisione giudiziale- del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente, dovendo pertanto procedersi alla relativa rivalutazione, sulla base della variazione degli indici ISTAT sul costo della vita, nonché, trattandosi di beni fruttiferi, alla corresponsione dei "frutti" dal legittimario medesimo non percepiti (nel caso, interessi compensativi sulla somma rivalutata), da disporsi a far data dalla domanda (Cass. 10564/2005).
Al legittimario al quale il bene non possa essere restituito e venga reintegrato della quota di riserva per equivalente monetario, con il riconoscimento degli interessi legali sulla somma a tal fine determinata, nulla è dovuto per i frutti, in quanto gli interessi attribuiti rispondono alla stessa finalità di risarcire il danno derivante dal mancato godimento del bene e, peraltro, il possessore di un bene in forza di un atto a titolo gratuito o di una disposizione testamentaria possiede in virtù di un titolo idoneo a trasferire il dominio, che è originariamente valido e tale rimane fino a quando non sia esercitata l'azione di riduzione, il cui accoglimento ne determina l'inefficacia (Cass. 30485/2017).
Non va accolta l'eccezione riconvenzionale avanzata dai convenuti, che non hanno contestato il versamento di € 150,00 mensili da parte di in favore del padre per oneri connessi Parte_1 all'abitazione di via Turati n. 5; su detta eccezione, peraltro, i convenuti non hanno insistito in comparsa conclusionale. pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono la misura della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
condanna al pagamento della somma di € 18.990,02 in favore di Controparte_3 [...]
oltre interessi legali dalla presente pronuncia fino al pagamento;
Parte_1
condanna e , quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale su Controparte_3 CP_4
e , al pagamento in favore di della somma di € Controparte_5 Controparte_5 Parte_1 9.495,00, oltre interessi legali dalla presente pronuncia fino al pagamento;
condanna al pagamento, in favore di della somma di € Controparte_2 Parte_1
9.495,00, oltre interessi legali dalla presente pronuncia fino al pagamento;
condanna i convenuti costituiti al pagamento delle spese di lite in favore di , che Parte_1 liquida in complessivi € 8.000,00, disponendone la distrazione in favore dello Stato;
pone definitivamente a carico dei convenuti costituiti le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento.
RA, 10.9.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giovanni Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2379/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARANGIO Parte_1 C.F._1 ROSARIO
RICORRENTE contro
(C.F. ); E_ C.F._2 convenuta contumace
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
(C.F. ) e (C.F. Controparte_3 C.F._4 CP_4
) , C.F._5 Controparte_5
in proprio (C.F. ), Controparte_3 C.F._4 tutti con il patrocinio dell'avv. ILARDO UMBERTO convenuti
OGGETTO
Lesione della quota di riserva
CONCLUSIONI
Parte attrice:
ritenuto che è figlia legittimaria di e che la stessa è stata Parte_1 Controparte_6 estromessa dall'eredità paterna per il tramite del testamento pubblico del 26.9.2016….ricostruito e accertato il valore dell'intero patrimonio ereditario…anche per il tramite di consulenza tecnica d'ufficio…accertare e dichiarare che è stata lesa nella quota di legittima alla Parte_1 stessa spettante sull'eredità del proprio padre, pari ad ¼ dell'asse ereditario ed ammontante ad € 101.225,00….conseguentemente, previa risuzione delle disposizioni testamentarie di Pt_1
pagina 1 di 8 , disporre il reintegro della quota legittima spettante all'attrice mediante conguaglio in CP_6 denaro…e condannare i convenuti a corrispondere all'attrice la somma complessivi di € 101.225,00 o la diversa somma che sarà accertata…con la condanna dei convenuti in solido alla fruttificazione, dalla data del decesso….
Parte convenuta costituita: ritenere e dichiarare la nullità delle domande attoree, ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 c.p.c.; - ad ogni modo, nel merito, previa ricostruzione dell'asse ereditario del sig. , secondo Controparte_6 quanto indicato in comparsa, accertare e dichiarare che nessuna lesione di legittima è rinvenibile nel caso di specie e, quindi, che nulla è dovuto alla sig.ra , avendo già la stessa Parte_1 ricevuto, dal padre, beni in donazione per un valore superiore a quello della quota di legittima e/o, comunque, risultando essa debitrice del padre, e dell'eredità, di una somma maggiore rispetto a quella della legittima asseritamente lesa;
- conseguentemente, anche in adesione alle eccezioni tutte, anche riconvenzionali, dei convenuti, rigettare integralmente la domanda attrice o, in subordine, accoglierla per quanto di ragione
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Parte attrice, con atto di citazione del luglio 2020, deduce di essere figlia di , nato a Controparte_6
Comiso il 3.5.1935 e deceduto a Caltanissetta il 10.1.2018, e di nata a [...] il E_ 28.12.1943, convenuta in giudizio e rimasta contumace;
di essere inoltre sorella di Controparte_3 parimenti convenuta in giudizio.
Espone che il padre, con testamento pubblico del 26.9.2016, ha nominato erede universale la figlia ha legato alla moglie l'usufrutto vitalizio (dispensandola da inventario e CP_3 E_ cauzione) su tutti i propri beni mobili e immobili, dei quali ultimi, di seguito distintamente elencati, il de cuius era proprietario per la quota di un mezzo;
ha legato ai nipoti e figlie Controparte_5 CP_5 di e , e , figlio dell'attrice, la nuda proprietà sulla Controparte_3 CP_4 Controparte_2 propria quota di taluni immobili sotto elencati.
Si tratta in particolare dei seguenti immobili:
Tali beni, come da testamento, sono stati legati in usufrutto alla moglie e in nuda E_ proprietà ai nipoti e , figlie di Controparte_5 Controparte_5 CP_3
pagina 2 di 8 Tali beni risultano così devoluti per testamento:
- 715 sub 1, 4 e 5 legati in usufrutto alla moglie e in nuda proprietà al nipote E_
, figlio di parte attrice;
Controparte_2
- la parte restante (715 sub 2 e 3, 1006 sub 1 e 2, 2701 sub 1 e 711) legata in usufrutto alla moglie e in nuda proprietà devoluta alla figlia nominata erede universale. E_ CP_3
Parte attrice ha ricevuto in donazione dai genitori, ed il padre lo precisa nel testamento, in data 9.1.1985, con atto in notaio di Vittoria, immobile di c.da CO CC -NO d'CI al Per_1 catasto fabbricati foglio 180 part. 707; sostiene tuttavia di essere stata totalmente pretermessa dal patrimonio ereditario perché detto bene sarebbe stato venduto successivamente (con preliminare del 2006 e atto definitivo del 2012) a terzi, ed il corrispettivo interamente incamerato dal padre.
Deduce ancora che la sorella con atto del 18.4.2005, sempre dai genitori CP_3 Controparte_6 e ha ricevuto in donazione la piena proprietà dell'appartamento sito a RA in c.da NO CP_1 d'CI, al foglio 180 part. 1006 sub 3 (oggi sub 5 e 6).
Da qui le conclusioni sopra riportate, dando atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione obbligatoria;
in particolare, con il supporto di una CT di parte, riporta il valore del patrimonio relitto, e dei beni donati, deducendo un valore dell'asse ereditario di € 404.900,00 al momento dell'apertura della successione, e vantando il diritto ad un quarto ex art. 542 cc, ovvero € 101.225,00.
Si costituiscono tutti i convenuti evocati in giudizio, ad eccezione della madre, che rimane contumace nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo;
eccepiscono la nullità della domanda perché non specifica le domande verso i convenuti e perché la CT di parte non si presenta di agevole lettura;
contestano i valori posti a base della ricostruzione dell'asse ereditario;
sostengono che dal valore del relictum va detratto il valore del diritto reale di abitazione del coniuge della casa familiare sita in Comiso;
contestano l'irrilevanza della donazione ricevuta da parte attrice;
deducono in via di mera eccezione riconvenzionale un debito dell'attrice nei confronti del padre derivante dal comodato dell'appartamento sito in Comiso via Turati n. 5 (in particolare le spese sopportate per il procedimento di sfratto del 2013 e per utenze e tributi relativi a detto immobile), per l'importo di € 9.962,50; deducono inoltre una serie di debiti della massa, per spese funerarie e di successione, per la regolarizzazione di immobili ed oneri di oblazione, per utenze e tributi, per debiti erariali in rottamazione, per un ammontare di € 67.998,73.
Con la prima memoria ex art. 183 cpc, parte attrice controdeduce riguardo le eccezioni della pagina 3 di 8 controparte, in particolare contesta il debito nei confronti del padre, allegando che il padre si era accollato tutti gli oneri relativi all'immobile abitato dall'attrice, la quale di contro versava a lui ogni mese un contributo mensile di € 150,00; contesta inoltre il debito di € 4323,73 per spese liquidate nel procedimento di sfratto, in quanto eccessivo.
Concessi i termini per le memorie ex art. 183 cpc, la causa viene istruita con CTU, con il mandato di accertare:
1 la consistenza e il valore del relictum, rappresentato dai beni immobili appartenuti al defunto (nella quota a lui spettante), concordemente indicati agli atti di causa;
sia calcolato il valore al momento della morte di;
nel calcolare il valore si tenga conto (detraendoli) degli oneri Controparte_6 eventualmente già pagati e documentati (successivamente alla morte del de cuius) o da pagare per la regolarizzazione urbanistica ed edilizia;
2 detraendo
i debiti ereditari documentati agli atti di causa, ivi ricomprendendo spese di successione e funerarie e i debiti tributari (nella quota spettante al de cuius);
3 riunendo il valore delle due donazioni immobiliari disposte con riferimento al tempo dell'apertura della successione (art. 747 c.c.); si tenga conto (detraendoli) degli oneri eventualmente già pagati e documentati (successivamente alla donazione) o da pagare per la regolarizzazione urbanistica ed edilizia;
non sono stati allegati miglioramenti e deterioramenti;
4 si calcoli dunque il valore della quota di riserva spettante a parte attrice (legittimaria al pari della madre e della sorella), imputando nella quota il valore della donazione ricevuta;
5 si calcoli la quota di cui il defunto poteva disporre ed il valore di quanto pervenuto all'erede universale (sorella dell'attrice) ed ai legatari;
si verifichi se agli altri due legittimari ( CP_1
e ) siano pervenuti beni per un valore superiore la quota legittima;
[...] Controparte_3
6 si calcoli la somma di denaro necessaria ad integrare la quota di riserva di Parte_1 riducendo quanto disposto per testamento (e poi eventualmente le donazioni) proporzionalmente senza distinguere tra eredi e legatari (art. 558 c.c.);
7 si calcoli il debito (solo sulla base di quanto documentato agli atti di causa;
vds. allegati di parte convenuta) che aveva nei confronti del de cuius, riferito alle utenze e allo sfratto Parte_1 relativi all'immobile a lei concesso in comodato;
si detragga dal dovuto l'importo di € 150,00 mensili per il periodo di godimento dell'immobile da parte di . Parte_1
pagina 4 di 8 Espletata la CTU a seguito di diverse proroghe richieste dal professionista ing. la Persona_2 causa viene infine rimessa al Collegio per la decisione.
Va in primo luogo rigettata l'eccezione di nullità della citazione, essendo chiaramente individuati il petitum e la causa petendi e chiaramente illustrati gli elementi atti a ricomporre l'asse ereditario.
Va poi ritenuta del tutto irrilevante, ai fini che qui interessano, la vicenda circolatoria del bene ricevuto in donazione da parte attrice;
a tutto concedere ciò determinerebbe un diritto di credito nei confronti dell'eredità, ovvero della figlia ed infatti la stessa ricorrente non manca di osservare che CP_3 verrà intrapresa un'azione giudiziale per ottenere la restituzione delle somme indebitamente trattenute da;
(peraltro, come rilevato dai convenuti in comparsa conclusionale, la domanda Controparte_6 restitutoria dell'attrice è stata rigettata dal Tribunale di Caltanissetta con sentenza n. 446 del 13 maggio 2024).
Pertanto, ai fini del calcolo della lesione della quota di legittima, deve tenersi conto della donazione ricevuta da parte attrice, come deve tenersi conto della donazione ricevuta dalla sorella con CP_3 atto del 18.4.2005, sempre dai genitori e della piena proprietà Controparte_6 CP_1 dell'appartamento sito a RA in c.da NO d'CI, al foglio 180 part. 1006 sub 3 (oggi sub 5 e 6).
Quanto alla casa coniugale, va giudicata infondata la deduzione di parte convenuta secondo la quale il valore del diritto reale di abitazione andrebbe stralciato dall'asse ereditario, e quindi detratto dal valore della proprietà della casa familiare.
In tema di successione necessaria, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, riservati al coniuge ex art. 540, comma 2, c.c. si sommano alla quota spettante allo stesso in proprietà, con conseguente incremento quantitativo di tale quota, gravando in primo luogo sulla porzione disponibile e, ove questa non sia sufficiente, sulla quota riservata al coniuge in proprietà nonché, eventualmente, su quella riservata ai figli;
ciò implica che la determinazione della porzione disponibile e delle quote di riserva dei legittimari deve avvenire considerando il valore del "relictum" (e del "donatum", se vi sia stato), comprensivo del valore della casa familiare in piena proprietà (Cass 26741/17). In tema di successione necessaria, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, riservati al coniuge ai sensi dell'art. 540, secondo comma, cod. civ., si sommano alla quota spettante a questo in proprietà, e gravano in primo luogo sulla porzione disponibile, determinata, a norma dell'art. 556 cod. civ., considerando il valore del "relictum" (e del "donatum", se vi sia stato) comprensivo del valore capitale della casa familiare in piena proprietà, mentre, in caso di incapienza della disponibile, comportano la proporzionale riduzione della quota di riserva del medesimo coniuge, nonché, ove pure questa risulti insufficiente, delle quote riservate ai figli o agli altri legittimari (nella specie, alla luce dell'enunciato principio, Cass 9651/2013 ha cassato la sentenza di merito la quale, allo scopo di determinare la legittima riservata ai figli del "de cuius", aveva calcolato la consistenza dell'asse ereditario dopo aver preliminarmente detratto il valore dei diritti di abitazione e di uso spettanti al coniuge).
Va ora esposto l'esito delle risultanze della relazione di CTU, adeguatamente e congruamente motivata;
i valori assegnati in perizia risultano il frutto di attento esame dei luoghi, delle caratteristiche degli immobili, del loro stato di conservazione e delle valutazioni delle quotazioni di mercato ricavate sia dai valori ufficiali indicati dall'OMI e sia da indagini sulle compravendite similari:
“…..considerata la tipologia dell'immobile, la sua ubicazione e lo stato di conservazione si ritiene di dover considerare un prezzo a metro quadro di superfice catastale, al netto delle pertinenze, mediando i pagina 5 di 8 valori indicati dall'OMI in riferimento alle abitazioni di tipo civile e i villini in zona agricola, da cui:
1-Edificio di c.da NO D'CI di RA (particella 1006) Appartamento piano terra sub1 (relictum) mq.79,00x€.600,00/mq= €. 47.400,00 Appartamento piano terra sub2 (relictum) mq.77,00x€.600,00/mq= €. 46.200,00 Appartamento primo piano sub3 (donatum) oggi sub 5 e sub 6 mq.178,00x€.600,00/mq= €.106.800,00 Somma il valore dell'immobile di Particella 1006 €.200.400,00 Poiché il de cuius era proprietario per ½ dei superiori beni il valore da considerare Controparte_6 nella massa ereditaria è di: €.200.400,00/2= €.100.200,00 Al superiore importo bisogna detrarre le spese occorrenti per completare la pratica edilizia in sanatoria pagando le somme residue a titolo di oblazione e oneri concessori nonché di spese tecniche: €.5.062,50 + €.5.435,00/2 = €.7.780,00 da cui il valore da considerare nella massa ereditaria pari a: €.100.200,00 - €.7.780,00 = 92.420,00
2-Edificio di c.da NO D'CI di RA (particella 2701) (relictum) Per quanto attiene a questo immobile occorre ribadire che esso è stato costruito in assenza di Concessione Edilizia e, allo stato, non risulta sanabile;
una valutazione di detto immobile non potendo prescindere dalla situazione urbanistica dovrebbe attestarsi su un valore nullo, la sottoscritta ritiene, tuttavia, di poter comunque attribuire un valore, seppur minimo, a detto immobile in virtù del fatto che esso è, allo stato, fruibile, e lo sarà fino ad un eventuale ordine di demolizione, con la possibilità che in futuro possa essere emessa una legge in ordine alla sua sanabilità. Si stima pertanto l'immobile, in considerazione di superfice, ubicazione e stato di conservazione in complessivi €.20.000,00 Poiché il de cuius era Controparte_6 proprietario per ½ del superiore bene il valore da considerare nella massa ereditaria è di:
€.20.000,00/2= €.10.000,00
3-Edificio di c.da NO D'CI di RA (particella 715) Appartamento piano terra sub1 (relictum) mq.85,00x€.600,00/mq= €. 51.000,00 Appartamento piano terra sub2 (relictum) mq.67,00x€.600,00/mq= €. 40.200,00 Appartamento piano terra sub3 (relictum) mq.65,00x€.600,00/mq= €. 39.000,00 Appartamento primo piano sub4 (relictum) mq.66,00x€.600,00/mq= €. 39.600,00 Appartamento primo piano sub5 (relictum) mq.66,00x€.600,00/mq= €. 39.600,00 Somma il valore dell'immobile di Particella 1006 €.209.400,00 Poiché il de cuius era proprietario per ½ dei superiori beni il valore da considerare Controparte_6 nella massa ereditaria è di: €.209.400,00/2= €.104.700,00 Al superiore importo bisogna detrarre le spese occorrenti per completare la pratica edilizia in sanatoria pagando le somme residue a titolo di oblazione e oneri concessori nonché di spese tecniche: €.9.800,00 + €.5.435,00/2 = €.12.517,50 da cui il valore da considerare nella massa ereditaria pari a: €.104.700,00 - €.12.517,50 = 92.182,50
4-Edificio di c.da CO CC di RA (particella 707) (donatum) L'immobile di che trattasi fa parte della donazione alla figlia ed è stato alienato in favore della IG.ra con atto Parte_1 CP_7 del 28/06/2012. Alla data di apertura della successione si può stimare l'immobile, in considerazione di superfice, ubicazione e stato di conservazione in ragione di:mq.75,00 x €.700,00/mq = €.52.500,00 Poiché il de cuius era proprietario per ½ del superiore bene il valore da considerare Controparte_6 nella massa ereditaria è di: €.52.500,00/2= €.26.250,00
5-Frustolo di terreno in c.da CO CC di RA (particella 711) (relictum) Si tratta di un piccolo lotto di terreno di mq.598 classificato come incolto sterile e a destinazione agricola che si ritiene avere poco valore in quanto privo di possibilità edificatorie e, considerata la superfice e la qualità del terreno, poco utilizzabile per colture redditizie, potrà essere utilmente abbinato alle proprietà limitrofe per costituirne area di pertinenza Si stima pertanto l'immobile in complessivi €.1.000,00 Poiché il de cuius era proprietario per ½ del superiore bene il valore da considerare nella massa Controparte_6 ereditaria è di: €.1.000,00/2= €.500,00
6-Edificio di Via Filippo Turati di Comiso (particella 561) Considerata la tipologia dell'immobile, la sua ubicazione e lo stato di conservazione si ritiene di dover considerare un prezzo a metro quadro di superfice catastale, al netto delle pertinenze, mediando i valori indicati dall'OMI in riferimento alle pagina 6 di 8 abitazioni di tipo civile e i villini in zona agricola, da cui: Appartamento piano terra sub 4 (relictum) mq.68,00 x €.600,00/mq= €. 40.800,00 Appartamento primo piano sub 6 comprensivo di terrazza e locali tecnici (relictum) mq.94,00 x €.700,00/mq= €. 65.800,00 Garage sub 5 (relictum) mq.26,00 x
€.350,00/mq= €. 9.100,00 Somma il valore dell'immobile di Particella 561 €.115.700,00 Poiché il de cuius era proprietario per ½ dei superiori beni il valore da considerare nella massa Controparte_6 ereditaria è di: €.115.700,00/2= €.57.850,00
Il valore complessivo della massa ereditaria del de cuius è stato dunque calcolato Controparte_6 dal CTU alla data del 10.1.2018 (apertura della successione) in €.279.202,50.
Ritiene il collegio di dovere scomputare il valore dell'immobile totalmente abusivo, pari ad € 10.000,00, sicchè si ha l'importo di € 269.202,50; da questo valore bisogna detrarre le passività documentate in atti ed accertate dal CTU per complessivi €.47.701,23, così pervenendo da un valore di
€ 221.501,27; la quota di legittima sarà dunque 221.501,27: 4 = 55.375,31; da cui occorre scomputare il valore della donazione ricevuta di € 26.250,00; la somma dovuta a parte attrice ammonta allora ad € 29.125,31.
Osserva inoltre il CTU che dai valori superiormente assegnati ai beni del de cuius si può considerare che la quota spettante alla figlia per testamento è equivalente alla somma delle quote CP_3 spettanti per testamento alle di lei figlie e e al nipote, figlio Controparte_8 Controparte_9 dell'attrice . Parte_1
Dovendo, pertanto, ridurre le quote proporzionalmente al loro valore per reintegrare l'attrice della sua quota di legittima, si può calcolare in cifra tonda la somma da ciascuno dovuta e precisamente:
€.14.562,65 a carico di attualizzata alla data odierna in € 18.990,02 con il cumulo Controparte_3 di interessi e rivalutazione a far data dalla notifica della citazione, 10 agosto 2020; €. 7.281,32 a carico di e €. 7.281,32 a carico di;
somme attualizzate in Controparte_8 Controparte_9 Controparte_2
€ 9495,00.
Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell'asse ereditario - mediante la cosiddetta riunione fittizia -, stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso. Peraltro, qualora tale integrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta essa deve essere adeguata al mutato valore -al momento della decisione giudiziale- del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente, dovendo pertanto procedersi alla relativa rivalutazione, sulla base della variazione degli indici ISTAT sul costo della vita, nonché, trattandosi di beni fruttiferi, alla corresponsione dei "frutti" dal legittimario medesimo non percepiti (nel caso, interessi compensativi sulla somma rivalutata), da disporsi a far data dalla domanda (Cass. 10564/2005).
Al legittimario al quale il bene non possa essere restituito e venga reintegrato della quota di riserva per equivalente monetario, con il riconoscimento degli interessi legali sulla somma a tal fine determinata, nulla è dovuto per i frutti, in quanto gli interessi attribuiti rispondono alla stessa finalità di risarcire il danno derivante dal mancato godimento del bene e, peraltro, il possessore di un bene in forza di un atto a titolo gratuito o di una disposizione testamentaria possiede in virtù di un titolo idoneo a trasferire il dominio, che è originariamente valido e tale rimane fino a quando non sia esercitata l'azione di riduzione, il cui accoglimento ne determina l'inefficacia (Cass. 30485/2017).
Non va accolta l'eccezione riconvenzionale avanzata dai convenuti, che non hanno contestato il versamento di € 150,00 mensili da parte di in favore del padre per oneri connessi Parte_1 all'abitazione di via Turati n. 5; su detta eccezione, peraltro, i convenuti non hanno insistito in comparsa conclusionale. pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono la misura della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
condanna al pagamento della somma di € 18.990,02 in favore di Controparte_3 [...]
oltre interessi legali dalla presente pronuncia fino al pagamento;
Parte_1
condanna e , quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale su Controparte_3 CP_4
e , al pagamento in favore di della somma di € Controparte_5 Controparte_5 Parte_1 9.495,00, oltre interessi legali dalla presente pronuncia fino al pagamento;
condanna al pagamento, in favore di della somma di € Controparte_2 Parte_1
9.495,00, oltre interessi legali dalla presente pronuncia fino al pagamento;
condanna i convenuti costituiti al pagamento delle spese di lite in favore di , che Parte_1 liquida in complessivi € 8.000,00, disponendone la distrazione in favore dello Stato;
pone definitivamente a carico dei convenuti costituiti le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento.
RA, 10.9.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giovanni Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti
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