Articolo 1 della Legge 23 dicembre 1996, n. 649
Versione
24 dicembre 1996
Art. 1. 1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542 , recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 ottobre 1995, n. 446, 23 dicembre 1995, n. 547, 26 febbraio 1996, n. 78, 26 aprile 1996, n. 214, 22 giugno 1996, n. 332, e 8 agosto 1996, n. 440 .
3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell' articolo 4, comma 7, dei decreti-legge 29 aprile 1995, n. 140, 28 giugno 1995, n. 256, 28 agosto 1995, n. 358, 27 ottobre 1995, n. 445, 23 dicembre 1995, n. 546, 26 febbraio 1996, n. 81, 26 aprile 1996, n. 217 , e dell' articolo 4, comma 6, dei decreti-legge 25 giugno 1996, n. 335, e 8 agosto 1996, n. 443 .
Entrata in vigore il 24 dicembre 1996
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