CASS
Sentenza 17 ottobre 2024
Sentenza 17 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/10/2024, n. 38175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38175 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: PI HE nato a [...] il [...] AP CO nato a [...] il 08/12/1 ( avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di APOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore crenerale MARIA ES LO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità di entrambi i ricorsi;
uditi i difensori: avv. Antonio GI RU, che ha concluso, per il ricorrent, AP, chiedendo l'accoglimento del proprio ricorso;
avv. NO EN, che ha concluso, per il ricorrente PI, chiedendo l'accoglimento del proprio ricorso;
avv. GI RU, che ha concluso, per PI, chiedendo l'accoglimento del proprio ricorso;
avv. EL AR, che ha concluso, per AP, chieder* 56 Penale Sent. Sez. 1 Num. 38175 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 11/06/2024 l'accoglimento del proprio ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 6 ottobre 2023, la Corte di as ise di appello di Napoli confermava la decisione emessa in data 12 marzo 2021, con la quale la Corte di assise di Napoli, assorbita l'aggravante dei motivi abietti in quella di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis.l. cod. pen.), aveva dichiarato CH PI e SC AP responsabili, in concorso tra loro e con FI LL, AP quale mandante e gli altri due come esec tori materiali, dell'omicidio pluriaggravato di MA DI ZO, e aveva condannato ciascuno, anche ai fini civili e con le pene accessorie di legge, alla pena dell'ergastolo. Il fatto delittuoso era accaduto verso le ore 19 del 12 ottobre 1996, in GI in Campania, dove DI ZO cadde vittima di un agguato a mano armata, attinto da sette colpi di pistola calibro 9x21, due dei quali lo colpirono alla testa, con effetto letale. 1.1. Le indagini non avevano avuto, nell'immediatezz , alcun utile sviluppo. Solo a distanza di molti anni, tramite le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, divenne possibile la ricostruzione della vicenda. 1.1.1. Un contributo preminente e centrale veniva fornito da FI LL, affiliato sin dagli anni '90 al clan AR, il qualEi aveva iniziato a collaborare con la giustizia il 6 aprile 2018, confessando ai Carabinieri di GI la sua partecipazione, con CH PI, all'esecuiione materiale dell'omicidio, e indicando come mandante SC AP In sede dibattimentale, alle udienze del 26 novembre 2019 e 20 dicembre 2019, LL riferiva che AP aveva preso la decisione di uccidere DI ZO in quanto protagonista di condotte non in linea con i codici comportamentali del clan, che aveva continuato a tenere nonostante i numerosi richiami e avvertimenti ricevuti. Raccontava il collaborante che, intorno alle 16.30 del 12 ot obre 1996, era stato incaricato, in vico Mancini, da AP di andare a chiamare CH PI per fare "il lavoro". Raggiunto PI, con lui concordò che egli stesso avrebbe sparato alla vittima e di tanto i due avevano preventivamente informato il mandante, che non ebbe nulla in contrario. Munitisi di due pistole nella disponibilità del sodalizio e saliti a bordo di una Fiat Uno rubata in Melito, LL e PI si misero al a ricerca di DI ZO, che incrociarono, su un'auto Fiat Uno turbo rossa, in srossimità delle palazzine INA CASA di via Montessori, dove la vittima si fermò per far scendere il passeggero, poi riconosciuto da LL in CH RU, d tto UC 'o Ma mm ucia ro". 2 Allontanatosi il RU, LL arrestò la sua vettu a vicino alla fiancata sinistra dell'auto di DI ZO: appena scesi dalla mac hina, mentre PI teneva sotto tiro la vittima, LL, dal "lato passe gero" esplose vari colpi di pistola al suo indirizzo;
l'uomo, raggiunto dai colpi, petse il controllo dell'auto, che, trovandosi su un tratto in discesa, scivolò verso sinistra fino ad impattare contro un muretto. LL, a questo punto, seguita e raggiunta a piedi l'auto di DI ZO, esplose contro di questi altri colpi di pistola. Ripresa la propria auto, che, però, procedeva con difficol , i due killer decisero di parcheggiarla nei pressi dell'abitazione di CO IA in via Etna, e da questi furono accompagnati, a bordo di una Lancia Lybra o Kapp - , fino a piazza San Nicola. Da qui, gli autori del delitto raggiunsero a piedi vico Mancini, dove informarono del buon esito dell'operazione AP. In seguito, LL, recuperate le pistole, trattenne cuella che non aveva sparato, mentre sotterrò l'altra in un fondo agricolo ubicato lungo la strada che collega GI con la via Appia, nei pressi di un ufficio postale;
nella serata, abbandonò, su suggerimento di AP, l'auto utilizzata per 'agguato nella zona di Varcaturo-Licola. 1.1.2. Sulla base del racconto appena sintetizzato, i primi giudici avevano costruito l'affermazione di responsabilità degli imputati ritenende il narrato del collaborante intrinsecamente attendibile, anche perché sisfragato dalle dichiarazioni rese da altri collaboratori di giustizia, in particolare da GI IR, nonché dal contenuto di conversazioni, intercorse tra Mi HE PI e i suoi familiari, intercettate in altro procedimento, e dagli accerta enti di polizia giudiziaria. 2. Con l'atto di appello, la difesa di PI denunciava 'un "clamoroso travisamento della prova" da parte della Corte di assise, con riferimento alla direzione dei colpi che avevano attinto la vittima e alla posizione assunta dallo sparatore rispetto alla vittima medesima, sostenendo la totale inaffidabilità del racconto di LL e chiedendo, perciò, la rinnovazione istruttoria dibattimentale per esaminare come testimone il dott. Felice NUNZIATA, esperto in balistica e medico-legale, per ricostruire la dinamica dell'omicidio. La difesa di AP, dal canto suo, avanzava anal Dga richiesta di rinnovazione istruttoria per esaminare l'agronomo dott. Mattia IDICE al fine di stabilire l'epoca della piantumazione tuttora esistente nel fondo indicato da LL come luogo in cui avrebbe occultato l'arma del delitt Con ordinanza del 13 gennaio 2023, la Corte di secondo g ado accoglieva le richieste delle difese, disponendo, inoltre, la rinnovazi.ne istruttoria dibattimentale anche per procedere all'audizione del medico-legale prof. Claudio 3 medico-legale BUCCELLI, incaricato dal P.M. di redigere la relazione di consulenza sul cadavere di DI ZO. L'agronomo IODICE riferiva che l'albero di pino oggetto trovava all'interno di una proprietà privata prospiciente a una strac TI, e che aveva un'età superiore ai trent'anni. Il dott. NUNZIATA, dal canto suo, spiegava: che i vetri relativi al finestrino del lato passeggero, l'unico che era rotto, e lato guidatore non era chiuso, "non essendoci il tatuaggio scuro" subite dalla vittima indicavano lo sparatore essenzialmente a s anche del fatto che l'estroflessione non completa della pannellatt. indicativa proprio di un proiettile che dall'interno poteva essere pas il corpo della vittima senza riuscire a superare la portiera;
che per era stato ritrovato vetro all'esterno e all'interno dell'abitacolo; c colpi avevano avuto una traiettoria dall'alto verso il basso;
che i bossoli rinvenuti sul tappetino, lato passeggero erano stati sparati c dell'automobile e quindi l'abitacolo della vettura della vittima ave parabola del bossolo;
che non era possibile stabilire se la pers sparato stesse su una motocicletta, perché l'accertamento era statc la posizione del vivo di volata dell'arma, ma non della persona. Infine, il consulente BUCCELLI confermava le risultanze del medico-legale, aggiungendo che i colpi avevano avuto una corporea sulla parte alta e sinistra della persona e, quindi, che la v attinta dalla sua sinistra. Anche alla luce della espletata rinnovazione istruttoria, la C appello perveniva alla conferma della condanna degli imputati. Ribadite la credibilità soggettiva di LL e l'attendi della sua chiamata in correità, l'affidabilità delle dichiarazioni res collaborante IR (poiché conseguenti alle confidenze di tre f tutte intranee al clan AR), spiegate le ragioni per le quali l di CH RU - che aveva parlato di agguato eseguito da una bordo di un motociclo - non poteva considerarsi credibile, illustra quali il timore esternato, nelle conversazioni intercettate, da MI . suoi familiari, anche per la posizione di AP, per la collat giustizia avviata, in quei giorni, da LL non potesse c alcune indicazioni inequivoche, a eventuali dichiarazioni che quest potuto rendere sull'omicidio DI ZO e non su altri fatti delit tutte le argomentazioni difensive sviluppate negli atti di grava secondo grado si soffermava a lungo, per rispondere ai rilievi del quesito si a pubblica, via invenuti erano he il vetro del che le lesioni istra, in virtù ira esterna era sato attraverso questa ragione he quasi tutti i colpi relativi ai uasi all'interno a contenuto la ID n a che aveva fatto stimando a sua relazione concentrazione ttima era stata rte di assise di bilità intrinseca e de relato dal Onti autonome, testimonianza sola persona a ti i motivi per i ele PI ai orazione con la riferirsi, per ultimo avrebbe uosi, confutate e, la Corte di difensivi, sulla 4 dinamica dell'azione di fuoco quanto alla direzione degli spari, per c me ricostruita dai primi giudici. La Corte di assise, nell'esaminare le dichiarazioni rese d;
aveva ritenuto che questi, posizionandosi dal lato passeggero, avesse sparato dal lato destro della vittima, mentre DI ZO avrebbe istintivamente cercato riparo dalla minaccia armata di PI proveniente, invece, dal a sua sinistra;
per cui, girandosi verso destra ed alzando il braccio sinistro in un 'naturale gesto di difesa, la vittima avrebbe offerto il lato sinistro del corpo all'altro aggressore che da destra, poi, fece fuoco. Ad avviso della Corte dell'appello, i rilievi svolti dal consulente balistico della difesa, secondo cui le lesioni subite dalla vittima indicavano lo spar - tore a sinistra, e, soprattutto, le risultanze della consulenza autoptica, che evidenZiava che "tutti i forami di ingresso furono collocati nell'emisoma sinistro" della vIttinna e furono esplosi da "distanza ravvicinata" e "al di là del bruciapelo", dimostravano, invece, che la ricostruzione effettuata dai primi giudici doveva considerarsi (x)mpletamente errata e travisante. In ragione di ciò, la difesa aveva sostenuto che, data l'imPossibilità della circostanza che lo sparatore avesse fatto fuoco dal lato destro della vittima, il racconto del LL sul punto sarebbe stato del tutto menda , non essendo possibile che egli, autoaccusandosi del delitto, si fosse confuso su un particolare così importante del racconto dell'omicidio. La Corte di secondo grado riteneva che l'errore in cui era incorsa la Corte di assise fosse dovuto ad una inesatta interpretazione delle parole "lato passeggero" pronunciate da LL. Dalle parole del collaborante emergeva che, quando DI ZO fermò la propria autovettura per far scendere il passeggero, egli con la prippria macchina affiancò, a quel punto, quella della vittima, posizionandosi verso "la fiancata sinistra...lato guidatore", per impedirne la ripartenza. In quella posizione, il propalante spiegava che, mentre PI, scendendo dall'auto si era diretto verso il lato passeggero della vettura della vittima con la pistola puntata, stando attento a non farsi vedere, egli si era recato subito "dal lato passeggero" per fare fuoco
contro
DI ZO. Osservava la Corte di assise di appello che, se LL, scendendo a sua volta dalla macchina, si fosse anch'egli posizionato in corrispo passeggero dell'auto della vittima e da lì avesse sparato, noi occupato inutilmente la stessa posizione di PI, ma avrebbe del tutto illogica perché, non coprendo il lato guida di DI LO lasciato a costui una via di fuga proprio da quel lato, consent sfuggire alla rapida azione di fuoco. 5 ndenza del lato solo avrebbe fatto una cosa NZO, avrebbe ndogli, così, di Da tanto conseguiva, rilevavano i giudici del gravame, per in ludibile logica, che, quando LL aveva dichiarato di essere sceso dalla su vettura, di cui era alla guida, e di aver sparato poi dal "lato passeggero' , aveva fatto evidentemente riferimento al lato passeggero della propria autovettura e non a quello dell'auto della vittima. Proprio l'errata comprensione dell'affermazione di LL su tale punto aveva dato adito a quella errata ricostruzione dell'azione di fuoco da parte della Corte di primo grado, che, per spiegare l'apparente contrasto tra la circostanza riferita dal collaborante e le evidenze di tutt'altro segnO della relazione autoptica, era caduta in un palese fraintendimento del dato dichiarativo, finendo, in tal modo, per invertire le posizioni dei due killer rispetto alla vettura della vittima. LL, dunque, con le sue dichiarazioni, non aveva affatto commesso un madornale errore e neppure si era confuso, come affermato in sede di discussione, ma aveva descritto la dinamica dell'azione di fuoco in maniera assolutamente logica e coerente con i dati scientifici e di prova generica illustrati, resistendo a tutte le obiezioni difensive. L'intima coerenza del complessivo compendio probatorio consentiva, in conclusione, di respingere gli appelli. 3. SC AP ha proposto ricorso per cassazione, con due distinti atti, sottoscritti, rispettivamente, dall'avv. Antonio G. RU:950 e dall'avv. AR EL. 3.1. Il ricorso a firma dell'avv. RU è affidato a cinque !motivi. 3.1.1. Con il primo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 110 e 575 cod. pen., 192 e 533 zod. proc. pen., nonché travisamento delle dichiarazioni rese da FI LL, CH RU e dal consulente IODICE. a. Sul collaborante LL. Di fronte alla scientificamente incontrovertibile certezza scaturita dalle conclusioni dei consulenti sulla circostanza che chi aveva sparatc lo aveva fatto dal lato del guidatore, la Corte di assise di appello aveva effettuato l'unica operazione che le avrebbe consentito di tener ferma la valutazione di credibilità del LL, e cioè, stravolgerne il senso lessicale e logico-consequenziale delle parole, sostenendo che, nel riferirsi al lato passeggero, il colla borante avesse inteso indicare quello della sua autovettura. Secondo la difesa, si trattava di un'asserzione totalmente pliva di aderenza alla realtà per una serie di ragioni: 6 eventi diversa di non essersi ansitato lungo rigendo verso di aver udito e visto una quale erano o il vero circa ome peraltro 6, a) in primo luogo, per il senso inequivocabile delle parole p collaboratore di giustizia (pagg. 18, 19 e 20 del verbale sten novembre 2019); b) poi, per la dinamica complessiva descritta, per cui, una v l'auto dei killer a quella della vittima, con il lato destro della prim lato sinistro della seconda, non ci sarebbe stato spazio per infilarsi e sparare;
c) ancora, per la falsa affermazione riportata in sentenza, detta del LL, PI si sarebbe recato lui dal lato pas rendere quanto meno improvvida la decisione del collaborante anch'egli nella stessa posizione: il senso chiarissimo delle parole c "PI è sceso e stava tra, non è andato subito dal lato pass vedere, ha aspettato un attimino già con la pistola puntata, se D vedeva e poteva scappare. Fulmineamente sono sceso io e subito r dal lato passeggero" è che, nell'esitazione di PI nel re passeggero, egli si era fulmineamente recato in posizione da c passeggero dell'auto del DI ZO;
d) infine, per il riferimento alle due fasi dell'agguato, per c avrebbe esploso una parte dei colpi dopo che l'auto, attraversando avrebbe impattato lateralmente contro un muro perimetrale: osser che, a questo punto, qualunque riferimento al lato passeggero dell non avrebbe avuto alcun senso logico-lessicale, posto che le due v allontanate tra loro e che, stante la mancanza di spazio dal lato l'impatto laterale contro il muro, se l'azione si fosse svolta effettiva tempi descritti, il lato passeggero sarebbe stato l'unica posizione pc Evidente, in conclusione, il travisamento delle parole di necessitato dalla esigenza di renderle compatibili con esiti istruttor Corte di merito aveva ritenuto indispensabili ai fini del decidere. b. Sul travisamento delle dichiarazioni rese da CH US RU, teste oculare, aveva raccontato una dinamica degli da quella narrata da LL: in primo luogo, aveva niferito trovato in auto con DI ZO prima dell'agguato, ma di essere tr la via Agazzi perché, appena sceso da casa della madre, si stava d un bar che aveva all'epoca in via Colonne;
inoltre, aveva dichiaratc improvvisamente degli spari e di aver quasi contestualmen motocicletta (tipo Transalp), affiancata all'auto della vittima, dall partiti i colpi. Rimarca il difensore che, qualora il RU avesse racconta la esecuzione avvenuta mediante l'utilizzo di una motocicletta, 7 onunciate dal tipico del 26 pita affiancata la affiancato al ra Je due auto econdo cui, a eggero, sì da di sistemarsi i quest'ultimo pggero a farsi I ZO ci i sono recato carsi dal lato paro dal lato i LL a via Colonne, Va il difensore auto dei killer tture si erano gu idatore, per hnente nei due ssibile di tiro. LL, che la stessa confermato dal collaborante IR de relato da DO AR che quanto narrato dal LL sulla fase esecutiva dell'aggua risultato immediatamente compromesso, anche perché quanto RU era compatibile con gli esiti della prova generica. Tuttavia, la testimonianza del RU era stata stravolta, inficiarne la credibilità, a partire da una serie di errate affermazioni dagli atti, e rilevanti omissioni. In particolare: a) la circostanza per la quale RU avrebbe assistito all'a distanza di 300/400 metri, riportata a pag. 13 della sentenza, era dall'affermazione del RU, resa a pag. 10 del verbale del 2 di secondo la quale egli si trovava a distanza di una trentina di metri d crimine: b) l'affermazione, riportata a pag. 47 della sentenza, SE deposizione del RU sarebbe stata incompatibile con la ci rinvenimento dei bossoli nel tratto di strada tra la via Agazzi e l' Colonne, a testimonianza di uno sparatore in movimento, diversame riferito dal teste, era smentita dagli esiti della consulenza balistica, quale i bossoli risultavano rinvenuti tutti su via Agazzi;
c) non rispondeva al vero neppure l'affermazione, resa secondo grado, secondo la quale RU, interrogato sul punto, av sua parentela con l'imputato AP: infatti, avendo la sore sposato un fratello del AP, tra il teste e l'imputato no essere rapporti né di parentela né di affinità, sicché egli, informato astenersi, non avrebbe potuto rispondere che in quel modo;
d) quanto, poi, all'affermazione della Corte territoriale second avvenuto l'agguato alle ore 19, sarebbe stata smentita la versione dE il fatto che, in quel momento, vi fosse ancora la luce del giorno, il dif che tale asserzione risultava smentita da dati scientifici e VE dimostravano come il 12 ottobre del 1996, tra le ore 18.45 e le ore nella fase del c.d. crepuscolo civile, sicché vi era ancora la luce de detto dal teste;
e) ancora, l'affermazione per cui la versione del RU smentita da quella del teste IA, il quale aveva negato di soccorso a una persona ferita in via Colonne, ometteva di co IA, la macelleria del quale si trovava e si trova nello st dove andò a impattare l'auto del DI ZO, aveva sostenuto che si trovasse a circa 800 metri dal luogo del delitto e aveva negato ch esso si fosse mai verificato un fatto di sangue: detto teste, quin era evidente o ne sarebbe ichiarato dal con il fine di contraddette gguato a una contraddetta embre 2020, alla scena del condo cui la costanza del ncrocio di via te da quanto alla luce della dai giudici di eva negato la la del RU vi potevano Iella facoltà di cui, essendo I RU circa nsore deduce rificabili, che 19.27 si fosse giorno, come arebbe stata aver prestato Osiderare che sso immobile il suo negozio e nei pressi di i, si era reso 8 protagonista di un clamoroso mendacio, tuttavia strumentalmente tilizzato per indebolire la testimonianza del RU;
f) infine, quanto al fatto che RU non avrebbe neppure saputo indicare correttamente il nome del bar che gestiva, la Corte di secondo gi ado avrebbe omesso di tener conto del fatto che lo stesso IA, ritenuto crl dibile, aveva riferito di ricordarsi di quel CH RU, con il soprannome ci UC 'o Mammuciaro", che, per un periodo, aveva gestito il bar ubicato all'i crocio di via Colonne con via Agazzi. In conclusione, pur avendo la Corte distrettuale ritenuto RUS:50 credibile a proposito della sua presenza sulla scena del delitto, poiché in questa parte confermava il narrato di LL, lo aveva, al contempo e in modo palesemente contraddittorio, giudicato non credibile, a proposito de la descrizione della dinamica del delitto, sulla base dei travisamenti illustrati. c. Sul travisamento degli esiti della consulenza agronomica del racconto di LL in merito all'occultamento dell'arma. Ricorda il difensore che, siccome la Corte di assise aveva attribuito il mancato ritrovamento dell'arma ad un possibile cambio di piantumazione del fondo agricolo dove il collaborante l'avrebbe occultata, la Corte di s.'econdo grado aveva disposto la consulenza del dott. IODICE perché verificasse se o stato di quel fondo fosse mutato e in che misura rispetto a quello esistente all'epoca del delitto e se tale mutamento non potesse più consentire, all'epoca delle dicihiarazioni rese dal LL, un'agevole individuazione del punto in cui l'arma sarebbe dal predetto stata nascosta. Ciò posto, il difensore assume che la Corte dell'appello alterando le risultanze istruttorie, avrebbe affermato che LL, pur av ndo indicato il terreno, non avesse precisato il punto esatto, parlando di un terrenc aperto, senza fornire elementi di localizzazione oggettivamente verificabili a distanza di tempo. In realtà, stando ai verbali delle udienze del 26 novembre 2019 e 20 dicembre 2019, il collaboratore aveva indicato la zona esatta dove scavare, indicando come riferimento oggettivamente verificabile un - pianta che effettivamente si trovava al centro dell'area perlustrata ed era sta oggetto della consulenza ammessa. L'affermazione della Corte di secondo grado, per cui la datazione, ad opera del consulente, di oltre 30 anni dell'albero di pino presente nel terreno sito in via TI, non forniva una spiegazione esauriente e conclusiva sulla resunta falsità del narrato del LL, alterava il senso e le conclusioni logiche cui si preveniva in base alla consulenza, posto che il dato dell'età dell'alb ro interessava alla difesa solo nella misura in cui era in grado di confermare ch nel 1996 quel particolare pino domestico, di notevoli dimensioni, fosse già a dimora e che, 9 SI quindi, da quel periodo in poi, il terreno non aveva subito al piantumazione tale da poter provocare la sparizione dell'arma. 3.1.2. Con il secondo motivo, si deduce manifesta motivazione in relazione alla mancata attuazione del meccanismo p all'art. 192 cod. proc. pen. Nella prospettazione difensiva, l'omicidio DI ZO, p caratteristiche "topografiche ed antropiche" del luogo in cui costituiva un fatto "noto alla cittadinanza", con un numero imprecis che avevano assistito a tutta o ad una parte dell'azione. Pertanto, c il luogo, le armi, l'incidente con la strisciata contro il muro e la soccorritore come CH RU, erano patrimonio di conosc nonché notizie circolari in ambito malavitoso, con la conseguenza oggettivo delle modalità esecutive del delitto rappresentava la tornasole" in merito alla genuinità del narrato del LL. Tuttavia, la Corte di assise di appello non avrebbe applica riscontro imposto dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ma avr un ragionamento procedente in senso invertito rispetto ai vir convincimento. I giudici del gravame, in particolare, sarebbero incorsi nel travisamento delle parole di LL quanto alle modalità dell'a partendo dal presupposto assiomatico della partecipazione collaborante, solo attraverso quella distorta interpretazione del na potuto adattarlo alle risultanze oggettive della prova generica. Il processo di verifica tramite riscontro, in definitiva, non sa attivato, in palese violazione dell'art. 192 citato. 3.1.3. Con il terzo motivo di ricorso, si denunciano mancat prova decisiva in relazione ad un articolo di stampa del 14 ottobre motivazione e/o travisamento del verbale di sopralluogo redatto d GI il 12 ottobre 1996 nonché del citato articolo di stampa. All'udienza del 12 maggio 2023, la difesa aveva chiesto articolo di stampa pubblicato sul "Giornale di Napoli" il 14 ottobre EN CO, specificando che esso trattava proprio dell'omicidi fornendo una serie di dettagli molto puntuali, tra cui addirittura il ca rinvenuti (9x21). Si precisava, nell'occasione, che la difficoltà del reperimento presso l'emeroteca cittadina era stato reso ancora più complicato problematiche di accesso a causa del COVID, per cui solo a quelli possibile chiederne l'acquisizione. un cambio di illogicità della robatorio di cui pr l'orario e le era avvenuto, bto di testimoni rcostanze quali presenza di un enza comune, che il riscontro era "cartina di to il metodo di ebbe articolato coli del libero già denunciato oguato, poiché, al delitto del rrato avrebbero rebbe mai stato assunzione di 1996 e vizio di Carabinieri di di acquisire un 1996 a firma di D DI ZO, libro dei bossoli di quell'articolo dalle pregresse data era stato 10 La Corte di assise di appello, sull'opposizione del P.M., si riservava l'acquisizione all'esito, dando la parola alle parti per le conclusii ni: ometteva, quindi, di sciogliere la riserva, rigettando, di fatto, la richiesta. Tuttavia, a pag. 72 della sentenza, i giudici di merito criticvano la difesa per non aver dimostrato che i particolari riferiti da LL ull'uso di una pistola e del relativo calibro fossero effettivamente riportati da spOcifiche testate giornalistiche, così arrecando un'evidente lesione del diritto allo prova, nella misura in cui non avevano liquidato la circostanza come ininfluente ai fini del decidere, ma come negligentemente non provata dalla difesa. La pronuncia, inoltre, era caratterizzata da alcuni passaggi che negavano la notorietà del fatto, puntualmente smentiti dal verbale di sopralluogo del 12 ottobre 1996 redatto dagli ufficiali di p.g. ACCORSI e VERNUCCI. Diversamente da quanto affermato dalla Corte di secondo grado sul punto, gli operanti davano atto che, a causa dell'intenso traffico registratO a quell'ora di sera nel centro urbano di GI, erano giunti sul posto alle ore 20.00. D'altra parte, un'indiretta conferma di quanto sostenuto sullà inattendibilità del LL e, comunque, in ordine alla diffusa conoscenia da parte di numerosi soggetti dei particolari dell'omicidio DI ZO, proveniva dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia IR, il quale aveva riferito su diverse versioni del delitto narrategli da soggetti, più o meno intranei al clan, segno evidente che di quell'omicidio tutti conoscevano i tratti essenziali. 3.1.4. Con il quarto motivo di ricorso, si ripropongono, il un elenco, le affermazioni riportate nella sentenza impugnata - di cui si è già dato atto - che costituirebbero frutto di plurimi travisamenti della prova. Inoltre, si lamenta che i giudici di merito non abbiano iiegato perché GI IR, sentito all'inizio della sua collaborazione in ben due interrogatori (28 dicembre 2012 e 23 maggio 2013), non abbia mai fatto il nome di LL, ricordandosene solo nell'interrogatorio del 2018, peraltro sostenuto poco dopo le dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie rese dall'altro collaborante. Il richiamo, operato dalla Corte di merito, a supporto del 'attendibilità di IR, a fonti di conoscenza terze, comunque intranee al clan, e non a un dato di diretta conoscenza, era insufficiente a chiarire perché, nelle prime due occasioni d'interrogatorio, egli non avesse riferito della presenza di LL sulla scena del crimine. 3.1.5. Con il quinto ed ultimo motivo, si eccepisce carenza di motivazione su alcuni passaggi delle conversazioni intercettate contrastanti col narrato di LL. La difesa aveva segnalato con l'appello un passaggi cruciale per comprendere se CH PI si stesse riferendo all'omicidio I ZO per 11 come raccontato da LL, quando, alla domanda rivoltagli d Ila moglie se il collaborante sapesse qualcosa, PI rispondeva "ma sap va...ma non sapeva", espressioni queste ultime che non si spiegavano se CA LO avesse detto la verità, poiché non si comprendeva quale parte della vicenda non avrebbe dovuto essergli nota. La sentenza aveva evitato di affrontare questo passaggio, così incorrendo nel vizio di motivazione denunciato. 3.2. Il ricorso a firma dell'avv. AR EL è affidato ad un unico, articolato motivo, con cui si deducono violazione degli artt. 110, 5: 5 cod. pen., 192, comma 3, 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione;
travisamento per omissione e delle prove captative;
mancata applicazione dell'art. 530, cpv., cod. proc. pen. Nell'affrontare il tema iniziale delle dichiarazioni di LL, il difensore rimprovera, in primo luogo, ai giudici territoriali di non aver tenuto conto di un dato che avrebbe imposto estremo rigore valutativo e, cioè, il profonc di astio che animava il propalante nei confronti di CH PI o sentimento e i vertici del clan AR, posto che si era convinto che detto clan avesse de0-etato la sua morte. Le Corti di merito avrebbero eluso il tema. In secondo luogo, si sottolinea come le dichiarazioni di LL sulle modalità esecutive dell'agguato fossero state smentite dai vari consulenti interpellati e dai rilievi effettuati sull'autovettura della vittima. Nel riportare la parte del brano dell'esame condotto dal P.M. ll'udienza del 26 novembre 2019, quando LL, alla domanda volta a i ndividuare da quale finestrino avesse sparato alla vittima, rispose, per ben due volte, dal "finestrino lato passeggero", il difensore reitera le critiche sviluppate nell'altro atto d'impugnazione, rimarcando come, nonostante la chiarezza del dato letterale delle espressioni usate, la Corte di secondo grado, con motivazione manifestamente illogica, le avrebbe capovolte, pretendendo di intenderle, arbitrariamente, con riferimento al finestrino lato passeggero dell'auto dei killer, così inclorrendo in un palese travisamento della prova. A proposito della ulteriore divergenza registrata in senténza, sempre sull'esecuzione del delitto, tra il narrato di LL e quello del teste oculare RU, il quale aveva riferito di un solo sparatore a bordo di un motociclo, la difesa censura come manifestamente illogica la motivazione fornita dalla Corte di assise di appello, che, invece di prendere atto dell'innegabile contrasto tra le due versioni, aveva valorizzato la indicata presenza, da parte di CACAL LO, di RU sul luogo del delitto per inferire la veridicità del racconto del primo. 12 Censurabile era la motivazione anche laddove notava che RU "solamente a distanza di anni" si era deciso "a rendere dichiarazion ", posto che il teste non era stato mai convocato dagli inquirenti nonostante fos: e stato citato dal LL durante le indagini preliminari. Inoltre, nell'attribuire rilievo, in modo manifestamente illogico, ad elementi del tutto marginali rispetto al tema centrale da verificare, la Corte dell'appello aveva omesso di considerare che il teste RU osservò la scena dél delitto da circa 7/8 metri, contraddittoriamente affermando che RU avre be solo "udito in lontananza gli spari". Su un piano più generale, si rileva in ricorso che si era perso di vista che CH RU era un teste disinteressato, mentre LL eral un chiamante in correità, sicché solo con riguardo alle dichiarazioni rese da quest'ultimo avrebbero dovuto essere accertati gli elementi di riscontro. Si sottolinea, ancora, ciononostante, che la versione di RU, oltre ad essere riscontrata dalla consulenza autoptica e dai rilievi, era suOportata anche dalle dichiarazioni rese dall'altro collaboratore di giustizia GI IR, il quale aveva riferito che l'omicidio DI ZO venne eseguit da una sola persona "con un motorino". Anziché prendere atto di tale convergenza, la Corte di assise di appello si era preoccupata di svalutare le iniziali dichiarazioni di IR (risalenti al 2012 e al 2013), ritenendole inaffidabili per essere ignota la fonte, non avendo usato, tuttavia, lo stesso metro nell'apprezzare il più recente narrato di P 'ZZ (2018), anch'esso de relato da NN VE e NN NO, la fonte dei quali era rimasta ignota. Da tanto discendevano la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione si un punto centrale del ragionamento. Ulteriori smentite del racconto di LL venivano trascurate dalla Corte di secondo grado o affrontate con incongruo argomentare. In particolare: a) il mancato ritrovamento della pistola costituiva una smentita significativa, atteso che l'esperto teste dell'accusa VILLA O, a differenza di quanto affermato in sentenza, aveva effettuato le operazioni ci scavo proprio nella porzione di terreno indicata dal collaborante;
b) il ruolo attribuito da costui a CO IA di fortuito accompagnatore dei killer dopo il delittò non era stato confermato dal diretto interessato, che nulla ricordava al riguardo c) la decisione di uccidere DI ZO assunta da CI AR in stata di libertà, per come riferito da LL, contrastava con il documentato stato di detenzione del AR al momento del delitto;
d) nessun riscontro risi. ltava fornito al riferito furto dell'autovettura utilizzata per l'omicidio. 13 Alla luce di tali plurime smentite e divergenze, censurabile en l'approdo cui era pervenuta la Corte territoriale nel definirle semplicemente non dirimenti e/o recessive, soprattutto in considerazione della centrale importanza rivestita dalla chiamata in correità di LL. Anche l'attribuzione cumulativa del ruolo di mandate ai vertici del clan AL costituiva un'ulteriore circostanza che avrebbe imposto maggior rigore e severità valutativa del narrato del propalante. Infine, era censurabile la motivazione anche con riguardo a la valutazione delle prove captative, laddove era stato inferito in termini di certezza il riferimento delle conversazioni all'omicidio DI ZO e si era ritenuto di individuare in SC AP il "Francuccio" menzionato nei dialoghi. 4. Ha proposto ricorso CH PI, per il tramite de[difensore avv. NO EN sulla base dei seguenti motivi. 4.1. Con il primo, articolato motivo, si affronta, in primo lucgo, il tema del travisamento del narrato del collaboratore di giustizia FI CA RACLO sulle modalità esecutive dell'agguato in termini sostanzialmente sovrapponibili a quelli sviluppati dalla difesa del coimputato, che qui si richiamano. Anche con riferimento al tema della valutazione delle dichiarazioni rese dal collaboratore GI IR, le censure sono analoghe a quelle già formulate nei già esaminati atti difensivi e si rimprovera, conclusivamente, alla Corte di secondo grado di non aver operato alcun autonomo vaglio critico sei narrato del collaborante, se non facendo richiamo, del tutto insufficiente, allà genuinità del suo apporto collaborativo riscontrato in altri processi. Si censura, inoltre, la motivazione, come "eccentrica", per aver ritenuto che i riscontri negativi del racconto del collaborante costituissero elementi di conferma del suo narrato. Ancora, si critica l'inadeguatezza delle risposte fornite ai rilievi di natura logica sviluppati dalla difesa quanto all'uso di un'autovettura, anziché di un più agile motociclo, per consumare un omicidio, alla repentinità della ideazione di un delitto di non irrilevante importanza strategica, all'anomalia della mancata reazione di DI ZO nell'occorso. Tali rilievi, a giudizio del difensore sarebbero stati superati con argomenti che risultavano smentiti da specifici atti processuali, come il già citato verbale dei Carabinieri di GI a proposito del traffico intenso registiato nel centro cittadino la sera del fatto, che avrebbe suggerito l'uso di un moto( iclo e il verbale di dichiarazioni rese dal LL all'udienza del 26 novembre 2019 quanto alla tempistica del delitto. Venendo alla valutazione delle captazioni, si addebita alla Corte di merito di non aver esaminato la possibilità di una lettura alternativa. 14 I discorsi di CH PI alla moglie sulle regole di valLtazione della prova in tema di omicidio sembravano avere una portata gen rale e nulla escludeva che egli potesse aver maturato la preoccupazione che LL avesse potuto raccontare di un qualsivoglia omicidio di cui era a cor oscenza. Ciò a maggior ragione se si considerava che PI ne parlava ccn la moglie, straniera e avulsa da contesti criminali, per cui non era affatto scor tato che egli indulgesse a un genere di confidenze che avrebbero potuto riguardàrlo in prima persona. 4.2. Quanto alla manifesta illogicità della motivazione, dedotta col secondo motivo di ricorso, in merito al travisamento della deposizione di CH RU, degli esiti della consulenza balistica, delle condizioni di luce al momento dell'agguato e della deposizione del teste IA, i rilievi critici svolti nell'interesse di PI coincidono, nella sostanza, con quelli articOlati negli atti difensivi già analizzati. 4.3. Con l'ultimo motivo di ricorso, si denuncia, infine, l'apparenza della motivazione in riferimento al diniego di riconoscimento delle attenuai lhti generiche. Difettava, nella sentenza impugnata, ogni concreto apprezzamento della richiesta difensiva di riforma della sentenza di primo grado sul pulito mediante uno scrutinio svolto alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. peli. e non con formule di stile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati e vanno, pertanto, accolti. 2. Deve, in primo luogo, ritenersi fondato il motivo, comune a tutti i ricorsi, con il quale si denuncia il travisamento della prova dichiarativa, costituita dalle propalazioni del collaboratore di giustizia FI LL, (,'..on specifico riferimento alle modalità esecutive dell'agguato in cui trovò la mcirte MA DI ZO. Le due Corti di merito hanno interpretato in modo diametralmente opposto le parole di LL, che, nel riferirsi alla posizione da lui assunt9 al momento dell'esplosione dei colpi in direzione della vittima, aveva indipato il "lato passeggero" della vettura. Nel par.
2. della superiore esposizione in fatto si è detto de la Corte di primo grado aveva ritenuto che LL, ponendosi dal lato paseggero della vettura del DI ZO, avesse sparato dal lato destro della vi4ima, mentre quest'ultima avrebbe istintivamente cercato riparo dalla minaccia armata di PI, complice di LL, proveniente, invece, dalla sua sin girandosi verso destra ed alzando il braccio sinistro in un naturale gE stra;
per cui, sto di difesa, 15 essore che da i rilievi svolti dalla vittima Ila consulenza rono collocati vicinata" e "al uata dai primi quanto dovuta considerazioni ACLO aveva i aver sparato o della propria samento della le di udienza otipica, e, in ortato proprio essa sentenza collaboratore: ZO? dando questa uida di questa Drenzo? ,na che quando 5, siamo corsi, 3Itre due o tre DI ZO avrebbe offerto il lato sinistro del corpo all'altro agg destra, poi, fece fuoco. Si è, inoltre, detto che, secondo la Corte di secondo grado dal consulente balistico della difesa, secondo cui le lesioni subitE indicavano lo sparatore a sinistra, e, soprattutto, le risultanze de autoptica, che evidenziava che "tutti i forami di ingresso fu nell'emisoma sinistro" della vittima e furono esplosi da "distanza ra di là del bruciapelo", dimostravano, invece, che la ricostruzione effet giudici doveva considerarsi completamente errata e travisante, in ad una inesatta interpretazione delle parole "lato passeggero". A tal proposito, i giudici dell'appello, sviluppando le sintetizzate nel paragrafo richiamato, affermavano che, quando AR dichiarato di essere sceso dalla sua vettura, di cui era alla guida, e poi dal "lato passeggero", aveva fatto riferimento al lato passegger autovettura e non a quello dell'auto della vittima. 2.1. Tale affermazione, tuttavia, è frutto di un palese trav prova dichiarativa, agevolmente rilevabile dalla lettura del verbi dibattimentale in data 26 novembre 2019, redatto in forma ste particolare, dallo scambio di domande e risposte che in essi è rip sulla circostanza controversa. Tale verbale è trascritto nella nota 23 di pag. 39 della st impugnata, che riporta il seguente dialogo tra Pubblico ministero e "PUBBLICO MINISTERO - Senta, ma lei da dove lo spara Di COLLABORATORE LL - Lato passeggero. PUBBLICO MINISTERO - Cioè il Di ZO stava gu macchina? COLLABORATORE LL - Sì, il Di ZO stava alla macchina, una Fiat Uno Turbo di colore rosso. PUBBLICO MINISTERO - E lei da quale finestrino ha sparato COLLABORATORE LL - Finestrino lato passeggero. PUBBLICO MINISTERO - Non dal guidatore, dove stava Di L COLLABORATORE LL - No, lato passeggero, sia pri la macchina poi è scesa ed è andata a sbattere contro il murett come già vi ho detto, io avanti e IM dietro, e lì ho sparato botte, così". Tre volte, dunque, il Pubblico ministero ripete la stessa domc "Senta, ma lei da dove lo spara Di ZO?"; la seconda: "E lei da ha sparato?"; la terza, che segue la seconda risposta di CACALL lato passeggero: "Non dal guidatore, dove stava Di ZO?") nda (la prima: uale finestrino sul finestrino e tre volte di 16 seguito LL fornisce la medesima, inequivocabile, rispos a (la prima: "Lato passeggero"; la seconda: "Finestrino lato passeggero"; la te za: "No, lato passeggero, sia prima che quando la macchina poi è scesa ed è and ta a sbattere contro il muretto..."). Sembra di un'evidenza solare che, se al centro delle dorr ande e delle risposte è la vettura in cui era seduto alla guida DI ZO (la F at Uno Turbo di colore rosso), chi conduce l'esame mira ad accertare quale fosse la posizione dello sparatore rispetto a quella vettura e non alla diversa vettura dei killer, che non viene minimamente menzionata nel dialogo de quo. Ciò tanto è vero che, per scrupolo e per fugare ogni dubbici sul punto, il Pubblico ministero esaminante, dopo aver chiesto, per la seccnda volta a LL da quale finestrino avesse sparato, ricevendo in risposta il riferimento al lato passeggero, ha insistito, per escluderlo, nel chiedere se il fir l estrino fosse quello del "guidatore, dove stava Di ZO", ricevendo, ancora una volta (la terza), in risposta che il finestrino da cui LL aveva sparato era quello del "lato passeggero". Non solo. Ma, per ulteriore chiarezza, il collaboratore di giustizia completa la risposta, aggiungendo di aver sparato dal "lato passeggero" non solo nell'esp odere i primi colpi, ma anche quando, in un secondo tempo, "la macchina poi è scesa ed è andata a sbattere contro il muretto": evincendosi dalle sentenze di merito che l'auto del DI ZO era andata ad urtare con la sua fiancata sinistra contro il muretto descritto da LL, questi non avrebbe potuto sparare le "altre due o tre botte", nell'ultima fase dell'agguato, se non dal lato passegge o, posto che dal lato guida sarebbe stato materialmente impossibile per quanto appena detto. Evidente e, al contempo, inspiegabile è, pertanto, il travisàmento delle dichiarazioni rese da FI LL su una circostanza crudele del suo narrato in cui è incorsa la Corte di assise di appello di Napoli. 2.2. Orbene, se è vero che, nella valutazione della chiamata in correità (o in reità), il giudice, nel verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, ma vagliare l'una e l'altra unitaripmente, non indicando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aq Rv. 255145 - 01), è altrettanto vero che la riconosciuta inattendibi ilina e altri, ità di alcune dichiarazioni - pur suscettibili, nel loro complesso, di valutazione !razionata (a condizione che, nella parte reputata attendibile, esse siano suffrag - te da precisi riscontri: Sez. 1, n. 26966 del 01/12/2022 dep. 2023, Paola, Rv. 2:4836-01) - non può non riflettersi sulla stessa generale credibilità soggettiva del dichiarante, 17 a meno che non esista una provata ragione specifica che abbia indott quest'ultimo a rendere quelle singole false propalazioni (Sez. 3, n. 14084 del 24 01/2013, L., Rv. 255111 - 01). Con ciò si vuol dire, che, nel momento in cui viene disvelato il t ravisamento, operato dalla Corte di secondo grado nei termini prima esposti, delle dichiarazioni del LL, costituenti l'architrave dell'edificio probatorio, su un aspetto cruciale del suo racconto - che, restituito al suo autentico tenore (cioè di aver sparato al DI ZO in corrispondenza del finestrino del lato passeggero della sua vettura Fiat Uno turbo rossa), risulta drasticamente smentito c alle prove di generica (consulenze balistica e medico legale) - è evidente che la valutazione di attendibilità intrinseca del narrato del collaborante viene ad essere seriamente compromessa, il che, oltre a riflettersi, in una certa misura, sulla sua credibilità soggettiva, inquina, con una sorta di "effetto domino", il percorso argomentativo successivo e logicamente conseguenziale a quella premessa (cioè quella sulla ritenuta attendibilità del LL). Se, infatti, si muove da una determinata premessa probatòria, ritenuta certa, è inevitabile che gli elementi probatori discordanti siano 'destinati alla "soccombenza", anche a prezzo di significative contraddizioni. 2.3. Tanto è accaduto nella sentenza impugnata a proposito della valutazione delle dichiarazioni de relato rese dall'altro collaboratore di giustizia GI IR e di quelle rese dal teste oculare CH RU. Entrambi, concordemente, e smentendo, sul punto, LL (che aveva parlato di omicidio materialmente commesso da lui e da PI a bordo di un'autovettura), hanno riferito, l'uno (IR) de relato, l'altro per conoscenza diretta in quanto presente sul posto (descrisse la moto del tipo "Transalp", un modello di Honda), che l'omicidio era stato commesso da una persona a bordo di un motociclo. Solo nel terzo interrogatorio, quello del 28 giugno 2018, IR, in aggiunta ad PI, indicatogli da DO AR, riferiva, su informazioni provenienti prima da NN VE e poi da NN NO, che nell'omicidio DI ZO era coinvolto anche LL. Rileva il Collegio che, alla pag. 48 della sentenza impugnate, la Corte di assise di appello, al termine del suo ragionamento sulla ritenuta inarfidabilità del teste RU, ha affermato, senza esplicitarne le ragioni, che la predetto RU - quanto alla presenza di un unico killer a bordo di - era stata "modellata" su quella che dell'agguato DO AR a IR, il quale, a sua volta, ne aveva parlato negli interroc dicembre 2012 e del 23 maggio 2013. versione del un motociclo 3veva riferito atori del 28 18 Tale versione, a detta della Corte distrettuale, sarebbe stata inaffidabile, sia perché si basava su un'affermazione riportata da fonte ignota e fornita poi a IR senza altri elementi in grado d la piena veridicità, sia perché l'indicazione di un killer solitario motorino appariva dissonante rispetto alla successiva indicazione, e NO allo stesso IR, e cioè, che i killer erano stati d LL. In tale passaggio argomentativo, peraltro di innegabile rileanza, atteso che, ancora una volta, mira a saggiare l'attendibilità intrinseca del a versione di LL, si annida una palese contraddittorietà. Ed invero, la Corte di merito, oltre a non chiarire in base a quali elementi le dichiarazioni del teste oculare RU sarebbero state "modellate" u quelle rese da IR, de relato da DO AR, negli interrogatori del 28 dicembre 2012 e del 23 maggio 2013, da un lato, afferma che la versione mutilata da DO AR va reputata inaffidabile, perché appresa da fonte rim sta ignota e, dall'altro, ritiene credibile l'ultima versione fornita da IR, quantunque anch'essa a lui riferita da terzi (VE e NO), rispetto alla fonte di conoscenza dei quali nulla viene detto. Nella pari ignoranza della fonte primaria di conoscenza dell' nformazione, insomma, la Corte di secondo grado si induce a "scegliere", immOtivatamente, l'ultima versione di IR, in cui si parla, per la prima volta, a sei anni di distanza dal primo interrogatorio del collaborante, di FI AR CLO quale soggetto coinvolto, con PI, nell'omicidio del DI ZO. La conclusione del ragionamento di pag. 48 disvela, a yn tempo, il "condizionamento" di cui si parlava e il "travisamento" presupposto., La frase, con cui si dovrebbe spiegare perché RU e il "prii-no" IR siano inattendibili sulla presenza di un solo omicida a bordo di un Motociclo: "In ogni caso, e definitivamente, perché solo la versione resa da LL FI sulle modalità dell'agguato appare pienamente confermata - per come si è detto - dalle risultanze di prova generica" ne fornisce palese certificazione. D'altro canto, la stessa Corte dell'appello, a pag. 49, nell'osservare che "il fatto che IR solo il 28-6-2018 abbia fatto il nome di CACALL•FI non basta a sminuire l'importanza di tale contributo dichiarativo per la parte che attinge PI CH...", mostra, viceversa, di non misurarsi cor la rilevanza del medesimo contributo in relazione alla parte attinente a LL. 3. Si ritorna, quindi, al tema centrale della valutazione dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dal LL, che, seriamente cc mpromessa, per quanto detto, dal travisamento della prova già stigmatizzato, inficia, ssolutamente ALLARDO da confermarne bordo di un atta da VE e, PI e 19 minandola dalle fondamenta, la tenuta motivazionale della sentenz perciò destinata all'annullamento. 4. Il giudice del rinvio (altra Sezione della Corte di assise Napoli) dovrà, quindi, procedere ex novo alla valutazione delle dic FI LL, naturalmente emendate dal rilevato travisam€ procedere alla ri-valutazione globale del compendio probatorio acq conto dei motivi di gravame già formulati e alla luce dei principi di dir sede richiamati. Tutte le ulteriori censure articolate nei ricorsi, in quanto connesse al tema centrale e presupposto dell'attendibilità del chiamar e, in una certa misura, da esso dipendenti, devono considerarsi asso precluse. impugnata, di appello di hiarazioni di nto, per poi isito, tenuto tto in questa strettamente te in correità bite, ma non
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giud Sezione della Corte di assise di appello di Napoli. Così deciso in Roma, 1'11 giugno 2024 zio ad altra Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore crenerale MARIA ES LO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità di entrambi i ricorsi;
uditi i difensori: avv. Antonio GI RU, che ha concluso, per il ricorrent, AP, chiedendo l'accoglimento del proprio ricorso;
avv. NO EN, che ha concluso, per il ricorrente PI, chiedendo l'accoglimento del proprio ricorso;
avv. GI RU, che ha concluso, per PI, chiedendo l'accoglimento del proprio ricorso;
avv. EL AR, che ha concluso, per AP, chieder* 56 Penale Sent. Sez. 1 Num. 38175 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 11/06/2024 l'accoglimento del proprio ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 6 ottobre 2023, la Corte di as ise di appello di Napoli confermava la decisione emessa in data 12 marzo 2021, con la quale la Corte di assise di Napoli, assorbita l'aggravante dei motivi abietti in quella di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis.l. cod. pen.), aveva dichiarato CH PI e SC AP responsabili, in concorso tra loro e con FI LL, AP quale mandante e gli altri due come esec tori materiali, dell'omicidio pluriaggravato di MA DI ZO, e aveva condannato ciascuno, anche ai fini civili e con le pene accessorie di legge, alla pena dell'ergastolo. Il fatto delittuoso era accaduto verso le ore 19 del 12 ottobre 1996, in GI in Campania, dove DI ZO cadde vittima di un agguato a mano armata, attinto da sette colpi di pistola calibro 9x21, due dei quali lo colpirono alla testa, con effetto letale. 1.1. Le indagini non avevano avuto, nell'immediatezz , alcun utile sviluppo. Solo a distanza di molti anni, tramite le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, divenne possibile la ricostruzione della vicenda. 1.1.1. Un contributo preminente e centrale veniva fornito da FI LL, affiliato sin dagli anni '90 al clan AR, il qualEi aveva iniziato a collaborare con la giustizia il 6 aprile 2018, confessando ai Carabinieri di GI la sua partecipazione, con CH PI, all'esecuiione materiale dell'omicidio, e indicando come mandante SC AP In sede dibattimentale, alle udienze del 26 novembre 2019 e 20 dicembre 2019, LL riferiva che AP aveva preso la decisione di uccidere DI ZO in quanto protagonista di condotte non in linea con i codici comportamentali del clan, che aveva continuato a tenere nonostante i numerosi richiami e avvertimenti ricevuti. Raccontava il collaborante che, intorno alle 16.30 del 12 ot obre 1996, era stato incaricato, in vico Mancini, da AP di andare a chiamare CH PI per fare "il lavoro". Raggiunto PI, con lui concordò che egli stesso avrebbe sparato alla vittima e di tanto i due avevano preventivamente informato il mandante, che non ebbe nulla in contrario. Munitisi di due pistole nella disponibilità del sodalizio e saliti a bordo di una Fiat Uno rubata in Melito, LL e PI si misero al a ricerca di DI ZO, che incrociarono, su un'auto Fiat Uno turbo rossa, in srossimità delle palazzine INA CASA di via Montessori, dove la vittima si fermò per far scendere il passeggero, poi riconosciuto da LL in CH RU, d tto UC 'o Ma mm ucia ro". 2 Allontanatosi il RU, LL arrestò la sua vettu a vicino alla fiancata sinistra dell'auto di DI ZO: appena scesi dalla mac hina, mentre PI teneva sotto tiro la vittima, LL, dal "lato passe gero" esplose vari colpi di pistola al suo indirizzo;
l'uomo, raggiunto dai colpi, petse il controllo dell'auto, che, trovandosi su un tratto in discesa, scivolò verso sinistra fino ad impattare contro un muretto. LL, a questo punto, seguita e raggiunta a piedi l'auto di DI ZO, esplose contro di questi altri colpi di pistola. Ripresa la propria auto, che, però, procedeva con difficol , i due killer decisero di parcheggiarla nei pressi dell'abitazione di CO IA in via Etna, e da questi furono accompagnati, a bordo di una Lancia Lybra o Kapp - , fino a piazza San Nicola. Da qui, gli autori del delitto raggiunsero a piedi vico Mancini, dove informarono del buon esito dell'operazione AP. In seguito, LL, recuperate le pistole, trattenne cuella che non aveva sparato, mentre sotterrò l'altra in un fondo agricolo ubicato lungo la strada che collega GI con la via Appia, nei pressi di un ufficio postale;
nella serata, abbandonò, su suggerimento di AP, l'auto utilizzata per 'agguato nella zona di Varcaturo-Licola. 1.1.2. Sulla base del racconto appena sintetizzato, i primi giudici avevano costruito l'affermazione di responsabilità degli imputati ritenende il narrato del collaborante intrinsecamente attendibile, anche perché sisfragato dalle dichiarazioni rese da altri collaboratori di giustizia, in particolare da GI IR, nonché dal contenuto di conversazioni, intercorse tra Mi HE PI e i suoi familiari, intercettate in altro procedimento, e dagli accerta enti di polizia giudiziaria. 2. Con l'atto di appello, la difesa di PI denunciava 'un "clamoroso travisamento della prova" da parte della Corte di assise, con riferimento alla direzione dei colpi che avevano attinto la vittima e alla posizione assunta dallo sparatore rispetto alla vittima medesima, sostenendo la totale inaffidabilità del racconto di LL e chiedendo, perciò, la rinnovazione istruttoria dibattimentale per esaminare come testimone il dott. Felice NUNZIATA, esperto in balistica e medico-legale, per ricostruire la dinamica dell'omicidio. La difesa di AP, dal canto suo, avanzava anal Dga richiesta di rinnovazione istruttoria per esaminare l'agronomo dott. Mattia IDICE al fine di stabilire l'epoca della piantumazione tuttora esistente nel fondo indicato da LL come luogo in cui avrebbe occultato l'arma del delitt Con ordinanza del 13 gennaio 2023, la Corte di secondo g ado accoglieva le richieste delle difese, disponendo, inoltre, la rinnovazi.ne istruttoria dibattimentale anche per procedere all'audizione del medico-legale prof. Claudio 3 medico-legale BUCCELLI, incaricato dal P.M. di redigere la relazione di consulenza sul cadavere di DI ZO. L'agronomo IODICE riferiva che l'albero di pino oggetto trovava all'interno di una proprietà privata prospiciente a una strac TI, e che aveva un'età superiore ai trent'anni. Il dott. NUNZIATA, dal canto suo, spiegava: che i vetri relativi al finestrino del lato passeggero, l'unico che era rotto, e lato guidatore non era chiuso, "non essendoci il tatuaggio scuro" subite dalla vittima indicavano lo sparatore essenzialmente a s anche del fatto che l'estroflessione non completa della pannellatt. indicativa proprio di un proiettile che dall'interno poteva essere pas il corpo della vittima senza riuscire a superare la portiera;
che per era stato ritrovato vetro all'esterno e all'interno dell'abitacolo; c colpi avevano avuto una traiettoria dall'alto verso il basso;
che i bossoli rinvenuti sul tappetino, lato passeggero erano stati sparati c dell'automobile e quindi l'abitacolo della vettura della vittima ave parabola del bossolo;
che non era possibile stabilire se la pers sparato stesse su una motocicletta, perché l'accertamento era statc la posizione del vivo di volata dell'arma, ma non della persona. Infine, il consulente BUCCELLI confermava le risultanze del medico-legale, aggiungendo che i colpi avevano avuto una corporea sulla parte alta e sinistra della persona e, quindi, che la v attinta dalla sua sinistra. Anche alla luce della espletata rinnovazione istruttoria, la C appello perveniva alla conferma della condanna degli imputati. Ribadite la credibilità soggettiva di LL e l'attendi della sua chiamata in correità, l'affidabilità delle dichiarazioni res collaborante IR (poiché conseguenti alle confidenze di tre f tutte intranee al clan AR), spiegate le ragioni per le quali l di CH RU - che aveva parlato di agguato eseguito da una bordo di un motociclo - non poteva considerarsi credibile, illustra quali il timore esternato, nelle conversazioni intercettate, da MI . suoi familiari, anche per la posizione di AP, per la collat giustizia avviata, in quei giorni, da LL non potesse c alcune indicazioni inequivoche, a eventuali dichiarazioni che quest potuto rendere sull'omicidio DI ZO e non su altri fatti delit tutte le argomentazioni difensive sviluppate negli atti di grava secondo grado si soffermava a lungo, per rispondere ai rilievi del quesito si a pubblica, via invenuti erano he il vetro del che le lesioni istra, in virtù ira esterna era sato attraverso questa ragione he quasi tutti i colpi relativi ai uasi all'interno a contenuto la ID n a che aveva fatto stimando a sua relazione concentrazione ttima era stata rte di assise di bilità intrinseca e de relato dal Onti autonome, testimonianza sola persona a ti i motivi per i ele PI ai orazione con la riferirsi, per ultimo avrebbe uosi, confutate e, la Corte di difensivi, sulla 4 dinamica dell'azione di fuoco quanto alla direzione degli spari, per c me ricostruita dai primi giudici. La Corte di assise, nell'esaminare le dichiarazioni rese d;
aveva ritenuto che questi, posizionandosi dal lato passeggero, avesse sparato dal lato destro della vittima, mentre DI ZO avrebbe istintivamente cercato riparo dalla minaccia armata di PI proveniente, invece, dal a sua sinistra;
per cui, girandosi verso destra ed alzando il braccio sinistro in un 'naturale gesto di difesa, la vittima avrebbe offerto il lato sinistro del corpo all'altro aggressore che da destra, poi, fece fuoco. Ad avviso della Corte dell'appello, i rilievi svolti dal consulente balistico della difesa, secondo cui le lesioni subite dalla vittima indicavano lo spar - tore a sinistra, e, soprattutto, le risultanze della consulenza autoptica, che evidenZiava che "tutti i forami di ingresso furono collocati nell'emisoma sinistro" della vIttinna e furono esplosi da "distanza ravvicinata" e "al di là del bruciapelo", dimostravano, invece, che la ricostruzione effettuata dai primi giudici doveva considerarsi (x)mpletamente errata e travisante. In ragione di ciò, la difesa aveva sostenuto che, data l'imPossibilità della circostanza che lo sparatore avesse fatto fuoco dal lato destro della vittima, il racconto del LL sul punto sarebbe stato del tutto menda , non essendo possibile che egli, autoaccusandosi del delitto, si fosse confuso su un particolare così importante del racconto dell'omicidio. La Corte di secondo grado riteneva che l'errore in cui era incorsa la Corte di assise fosse dovuto ad una inesatta interpretazione delle parole "lato passeggero" pronunciate da LL. Dalle parole del collaborante emergeva che, quando DI ZO fermò la propria autovettura per far scendere il passeggero, egli con la prippria macchina affiancò, a quel punto, quella della vittima, posizionandosi verso "la fiancata sinistra...lato guidatore", per impedirne la ripartenza. In quella posizione, il propalante spiegava che, mentre PI, scendendo dall'auto si era diretto verso il lato passeggero della vettura della vittima con la pistola puntata, stando attento a non farsi vedere, egli si era recato subito "dal lato passeggero" per fare fuoco
contro
DI ZO. Osservava la Corte di assise di appello che, se LL, scendendo a sua volta dalla macchina, si fosse anch'egli posizionato in corrispo passeggero dell'auto della vittima e da lì avesse sparato, noi occupato inutilmente la stessa posizione di PI, ma avrebbe del tutto illogica perché, non coprendo il lato guida di DI LO lasciato a costui una via di fuga proprio da quel lato, consent sfuggire alla rapida azione di fuoco. 5 ndenza del lato solo avrebbe fatto una cosa NZO, avrebbe ndogli, così, di Da tanto conseguiva, rilevavano i giudici del gravame, per in ludibile logica, che, quando LL aveva dichiarato di essere sceso dalla su vettura, di cui era alla guida, e di aver sparato poi dal "lato passeggero' , aveva fatto evidentemente riferimento al lato passeggero della propria autovettura e non a quello dell'auto della vittima. Proprio l'errata comprensione dell'affermazione di LL su tale punto aveva dato adito a quella errata ricostruzione dell'azione di fuoco da parte della Corte di primo grado, che, per spiegare l'apparente contrasto tra la circostanza riferita dal collaborante e le evidenze di tutt'altro segnO della relazione autoptica, era caduta in un palese fraintendimento del dato dichiarativo, finendo, in tal modo, per invertire le posizioni dei due killer rispetto alla vettura della vittima. LL, dunque, con le sue dichiarazioni, non aveva affatto commesso un madornale errore e neppure si era confuso, come affermato in sede di discussione, ma aveva descritto la dinamica dell'azione di fuoco in maniera assolutamente logica e coerente con i dati scientifici e di prova generica illustrati, resistendo a tutte le obiezioni difensive. L'intima coerenza del complessivo compendio probatorio consentiva, in conclusione, di respingere gli appelli. 3. SC AP ha proposto ricorso per cassazione, con due distinti atti, sottoscritti, rispettivamente, dall'avv. Antonio G. RU:950 e dall'avv. AR EL. 3.1. Il ricorso a firma dell'avv. RU è affidato a cinque !motivi. 3.1.1. Con il primo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 110 e 575 cod. pen., 192 e 533 zod. proc. pen., nonché travisamento delle dichiarazioni rese da FI LL, CH RU e dal consulente IODICE. a. Sul collaborante LL. Di fronte alla scientificamente incontrovertibile certezza scaturita dalle conclusioni dei consulenti sulla circostanza che chi aveva sparatc lo aveva fatto dal lato del guidatore, la Corte di assise di appello aveva effettuato l'unica operazione che le avrebbe consentito di tener ferma la valutazione di credibilità del LL, e cioè, stravolgerne il senso lessicale e logico-consequenziale delle parole, sostenendo che, nel riferirsi al lato passeggero, il colla borante avesse inteso indicare quello della sua autovettura. Secondo la difesa, si trattava di un'asserzione totalmente pliva di aderenza alla realtà per una serie di ragioni: 6 eventi diversa di non essersi ansitato lungo rigendo verso di aver udito e visto una quale erano o il vero circa ome peraltro 6, a) in primo luogo, per il senso inequivocabile delle parole p collaboratore di giustizia (pagg. 18, 19 e 20 del verbale sten novembre 2019); b) poi, per la dinamica complessiva descritta, per cui, una v l'auto dei killer a quella della vittima, con il lato destro della prim lato sinistro della seconda, non ci sarebbe stato spazio per infilarsi e sparare;
c) ancora, per la falsa affermazione riportata in sentenza, detta del LL, PI si sarebbe recato lui dal lato pas rendere quanto meno improvvida la decisione del collaborante anch'egli nella stessa posizione: il senso chiarissimo delle parole c "PI è sceso e stava tra, non è andato subito dal lato pass vedere, ha aspettato un attimino già con la pistola puntata, se D vedeva e poteva scappare. Fulmineamente sono sceso io e subito r dal lato passeggero" è che, nell'esitazione di PI nel re passeggero, egli si era fulmineamente recato in posizione da c passeggero dell'auto del DI ZO;
d) infine, per il riferimento alle due fasi dell'agguato, per c avrebbe esploso una parte dei colpi dopo che l'auto, attraversando avrebbe impattato lateralmente contro un muro perimetrale: osser che, a questo punto, qualunque riferimento al lato passeggero dell non avrebbe avuto alcun senso logico-lessicale, posto che le due v allontanate tra loro e che, stante la mancanza di spazio dal lato l'impatto laterale contro il muro, se l'azione si fosse svolta effettiva tempi descritti, il lato passeggero sarebbe stato l'unica posizione pc Evidente, in conclusione, il travisamento delle parole di necessitato dalla esigenza di renderle compatibili con esiti istruttor Corte di merito aveva ritenuto indispensabili ai fini del decidere. b. Sul travisamento delle dichiarazioni rese da CH US RU, teste oculare, aveva raccontato una dinamica degli da quella narrata da LL: in primo luogo, aveva niferito trovato in auto con DI ZO prima dell'agguato, ma di essere tr la via Agazzi perché, appena sceso da casa della madre, si stava d un bar che aveva all'epoca in via Colonne;
inoltre, aveva dichiaratc improvvisamente degli spari e di aver quasi contestualmen motocicletta (tipo Transalp), affiancata all'auto della vittima, dall partiti i colpi. Rimarca il difensore che, qualora il RU avesse racconta la esecuzione avvenuta mediante l'utilizzo di una motocicletta, 7 onunciate dal tipico del 26 pita affiancata la affiancato al ra Je due auto econdo cui, a eggero, sì da di sistemarsi i quest'ultimo pggero a farsi I ZO ci i sono recato carsi dal lato paro dal lato i LL a via Colonne, Va il difensore auto dei killer tture si erano gu idatore, per hnente nei due ssibile di tiro. LL, che la stessa confermato dal collaborante IR de relato da DO AR che quanto narrato dal LL sulla fase esecutiva dell'aggua risultato immediatamente compromesso, anche perché quanto RU era compatibile con gli esiti della prova generica. Tuttavia, la testimonianza del RU era stata stravolta, inficiarne la credibilità, a partire da una serie di errate affermazioni dagli atti, e rilevanti omissioni. In particolare: a) la circostanza per la quale RU avrebbe assistito all'a distanza di 300/400 metri, riportata a pag. 13 della sentenza, era dall'affermazione del RU, resa a pag. 10 del verbale del 2 di secondo la quale egli si trovava a distanza di una trentina di metri d crimine: b) l'affermazione, riportata a pag. 47 della sentenza, SE deposizione del RU sarebbe stata incompatibile con la ci rinvenimento dei bossoli nel tratto di strada tra la via Agazzi e l' Colonne, a testimonianza di uno sparatore in movimento, diversame riferito dal teste, era smentita dagli esiti della consulenza balistica, quale i bossoli risultavano rinvenuti tutti su via Agazzi;
c) non rispondeva al vero neppure l'affermazione, resa secondo grado, secondo la quale RU, interrogato sul punto, av sua parentela con l'imputato AP: infatti, avendo la sore sposato un fratello del AP, tra il teste e l'imputato no essere rapporti né di parentela né di affinità, sicché egli, informato astenersi, non avrebbe potuto rispondere che in quel modo;
d) quanto, poi, all'affermazione della Corte territoriale second avvenuto l'agguato alle ore 19, sarebbe stata smentita la versione dE il fatto che, in quel momento, vi fosse ancora la luce del giorno, il dif che tale asserzione risultava smentita da dati scientifici e VE dimostravano come il 12 ottobre del 1996, tra le ore 18.45 e le ore nella fase del c.d. crepuscolo civile, sicché vi era ancora la luce de detto dal teste;
e) ancora, l'affermazione per cui la versione del RU smentita da quella del teste IA, il quale aveva negato di soccorso a una persona ferita in via Colonne, ometteva di co IA, la macelleria del quale si trovava e si trova nello st dove andò a impattare l'auto del DI ZO, aveva sostenuto che si trovasse a circa 800 metri dal luogo del delitto e aveva negato ch esso si fosse mai verificato un fatto di sangue: detto teste, quin era evidente o ne sarebbe ichiarato dal con il fine di contraddette gguato a una contraddetta embre 2020, alla scena del condo cui la costanza del ncrocio di via te da quanto alla luce della dai giudici di eva negato la la del RU vi potevano Iella facoltà di cui, essendo I RU circa nsore deduce rificabili, che 19.27 si fosse giorno, come arebbe stata aver prestato Osiderare che sso immobile il suo negozio e nei pressi di i, si era reso 8 protagonista di un clamoroso mendacio, tuttavia strumentalmente tilizzato per indebolire la testimonianza del RU;
f) infine, quanto al fatto che RU non avrebbe neppure saputo indicare correttamente il nome del bar che gestiva, la Corte di secondo gi ado avrebbe omesso di tener conto del fatto che lo stesso IA, ritenuto crl dibile, aveva riferito di ricordarsi di quel CH RU, con il soprannome ci UC 'o Mammuciaro", che, per un periodo, aveva gestito il bar ubicato all'i crocio di via Colonne con via Agazzi. In conclusione, pur avendo la Corte distrettuale ritenuto RUS:50 credibile a proposito della sua presenza sulla scena del delitto, poiché in questa parte confermava il narrato di LL, lo aveva, al contempo e in modo palesemente contraddittorio, giudicato non credibile, a proposito de la descrizione della dinamica del delitto, sulla base dei travisamenti illustrati. c. Sul travisamento degli esiti della consulenza agronomica del racconto di LL in merito all'occultamento dell'arma. Ricorda il difensore che, siccome la Corte di assise aveva attribuito il mancato ritrovamento dell'arma ad un possibile cambio di piantumazione del fondo agricolo dove il collaborante l'avrebbe occultata, la Corte di s.'econdo grado aveva disposto la consulenza del dott. IODICE perché verificasse se o stato di quel fondo fosse mutato e in che misura rispetto a quello esistente all'epoca del delitto e se tale mutamento non potesse più consentire, all'epoca delle dicihiarazioni rese dal LL, un'agevole individuazione del punto in cui l'arma sarebbe dal predetto stata nascosta. Ciò posto, il difensore assume che la Corte dell'appello alterando le risultanze istruttorie, avrebbe affermato che LL, pur av ndo indicato il terreno, non avesse precisato il punto esatto, parlando di un terrenc aperto, senza fornire elementi di localizzazione oggettivamente verificabili a distanza di tempo. In realtà, stando ai verbali delle udienze del 26 novembre 2019 e 20 dicembre 2019, il collaboratore aveva indicato la zona esatta dove scavare, indicando come riferimento oggettivamente verificabile un - pianta che effettivamente si trovava al centro dell'area perlustrata ed era sta oggetto della consulenza ammessa. L'affermazione della Corte di secondo grado, per cui la datazione, ad opera del consulente, di oltre 30 anni dell'albero di pino presente nel terreno sito in via TI, non forniva una spiegazione esauriente e conclusiva sulla resunta falsità del narrato del LL, alterava il senso e le conclusioni logiche cui si preveniva in base alla consulenza, posto che il dato dell'età dell'alb ro interessava alla difesa solo nella misura in cui era in grado di confermare ch nel 1996 quel particolare pino domestico, di notevoli dimensioni, fosse già a dimora e che, 9 SI quindi, da quel periodo in poi, il terreno non aveva subito al piantumazione tale da poter provocare la sparizione dell'arma. 3.1.2. Con il secondo motivo, si deduce manifesta motivazione in relazione alla mancata attuazione del meccanismo p all'art. 192 cod. proc. pen. Nella prospettazione difensiva, l'omicidio DI ZO, p caratteristiche "topografiche ed antropiche" del luogo in cui costituiva un fatto "noto alla cittadinanza", con un numero imprecis che avevano assistito a tutta o ad una parte dell'azione. Pertanto, c il luogo, le armi, l'incidente con la strisciata contro il muro e la soccorritore come CH RU, erano patrimonio di conosc nonché notizie circolari in ambito malavitoso, con la conseguenza oggettivo delle modalità esecutive del delitto rappresentava la tornasole" in merito alla genuinità del narrato del LL. Tuttavia, la Corte di assise di appello non avrebbe applica riscontro imposto dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ma avr un ragionamento procedente in senso invertito rispetto ai vir convincimento. I giudici del gravame, in particolare, sarebbero incorsi nel travisamento delle parole di LL quanto alle modalità dell'a partendo dal presupposto assiomatico della partecipazione collaborante, solo attraverso quella distorta interpretazione del na potuto adattarlo alle risultanze oggettive della prova generica. Il processo di verifica tramite riscontro, in definitiva, non sa attivato, in palese violazione dell'art. 192 citato. 3.1.3. Con il terzo motivo di ricorso, si denunciano mancat prova decisiva in relazione ad un articolo di stampa del 14 ottobre motivazione e/o travisamento del verbale di sopralluogo redatto d GI il 12 ottobre 1996 nonché del citato articolo di stampa. All'udienza del 12 maggio 2023, la difesa aveva chiesto articolo di stampa pubblicato sul "Giornale di Napoli" il 14 ottobre EN CO, specificando che esso trattava proprio dell'omicidi fornendo una serie di dettagli molto puntuali, tra cui addirittura il ca rinvenuti (9x21). Si precisava, nell'occasione, che la difficoltà del reperimento presso l'emeroteca cittadina era stato reso ancora più complicato problematiche di accesso a causa del COVID, per cui solo a quelli possibile chiederne l'acquisizione. un cambio di illogicità della robatorio di cui pr l'orario e le era avvenuto, bto di testimoni rcostanze quali presenza di un enza comune, che il riscontro era "cartina di to il metodo di ebbe articolato coli del libero già denunciato oguato, poiché, al delitto del rrato avrebbero rebbe mai stato assunzione di 1996 e vizio di Carabinieri di di acquisire un 1996 a firma di D DI ZO, libro dei bossoli di quell'articolo dalle pregresse data era stato 10 La Corte di assise di appello, sull'opposizione del P.M., si riservava l'acquisizione all'esito, dando la parola alle parti per le conclusii ni: ometteva, quindi, di sciogliere la riserva, rigettando, di fatto, la richiesta. Tuttavia, a pag. 72 della sentenza, i giudici di merito criticvano la difesa per non aver dimostrato che i particolari riferiti da LL ull'uso di una pistola e del relativo calibro fossero effettivamente riportati da spOcifiche testate giornalistiche, così arrecando un'evidente lesione del diritto allo prova, nella misura in cui non avevano liquidato la circostanza come ininfluente ai fini del decidere, ma come negligentemente non provata dalla difesa. La pronuncia, inoltre, era caratterizzata da alcuni passaggi che negavano la notorietà del fatto, puntualmente smentiti dal verbale di sopralluogo del 12 ottobre 1996 redatto dagli ufficiali di p.g. ACCORSI e VERNUCCI. Diversamente da quanto affermato dalla Corte di secondo grado sul punto, gli operanti davano atto che, a causa dell'intenso traffico registratO a quell'ora di sera nel centro urbano di GI, erano giunti sul posto alle ore 20.00. D'altra parte, un'indiretta conferma di quanto sostenuto sullà inattendibilità del LL e, comunque, in ordine alla diffusa conoscenia da parte di numerosi soggetti dei particolari dell'omicidio DI ZO, proveniva dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia IR, il quale aveva riferito su diverse versioni del delitto narrategli da soggetti, più o meno intranei al clan, segno evidente che di quell'omicidio tutti conoscevano i tratti essenziali. 3.1.4. Con il quarto motivo di ricorso, si ripropongono, il un elenco, le affermazioni riportate nella sentenza impugnata - di cui si è già dato atto - che costituirebbero frutto di plurimi travisamenti della prova. Inoltre, si lamenta che i giudici di merito non abbiano iiegato perché GI IR, sentito all'inizio della sua collaborazione in ben due interrogatori (28 dicembre 2012 e 23 maggio 2013), non abbia mai fatto il nome di LL, ricordandosene solo nell'interrogatorio del 2018, peraltro sostenuto poco dopo le dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie rese dall'altro collaborante. Il richiamo, operato dalla Corte di merito, a supporto del 'attendibilità di IR, a fonti di conoscenza terze, comunque intranee al clan, e non a un dato di diretta conoscenza, era insufficiente a chiarire perché, nelle prime due occasioni d'interrogatorio, egli non avesse riferito della presenza di LL sulla scena del crimine. 3.1.5. Con il quinto ed ultimo motivo, si eccepisce carenza di motivazione su alcuni passaggi delle conversazioni intercettate contrastanti col narrato di LL. La difesa aveva segnalato con l'appello un passaggi cruciale per comprendere se CH PI si stesse riferendo all'omicidio I ZO per 11 come raccontato da LL, quando, alla domanda rivoltagli d Ila moglie se il collaborante sapesse qualcosa, PI rispondeva "ma sap va...ma non sapeva", espressioni queste ultime che non si spiegavano se CA LO avesse detto la verità, poiché non si comprendeva quale parte della vicenda non avrebbe dovuto essergli nota. La sentenza aveva evitato di affrontare questo passaggio, così incorrendo nel vizio di motivazione denunciato. 3.2. Il ricorso a firma dell'avv. AR EL è affidato ad un unico, articolato motivo, con cui si deducono violazione degli artt. 110, 5: 5 cod. pen., 192, comma 3, 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione;
travisamento per omissione e delle prove captative;
mancata applicazione dell'art. 530, cpv., cod. proc. pen. Nell'affrontare il tema iniziale delle dichiarazioni di LL, il difensore rimprovera, in primo luogo, ai giudici territoriali di non aver tenuto conto di un dato che avrebbe imposto estremo rigore valutativo e, cioè, il profonc di astio che animava il propalante nei confronti di CH PI o sentimento e i vertici del clan AR, posto che si era convinto che detto clan avesse de0-etato la sua morte. Le Corti di merito avrebbero eluso il tema. In secondo luogo, si sottolinea come le dichiarazioni di LL sulle modalità esecutive dell'agguato fossero state smentite dai vari consulenti interpellati e dai rilievi effettuati sull'autovettura della vittima. Nel riportare la parte del brano dell'esame condotto dal P.M. ll'udienza del 26 novembre 2019, quando LL, alla domanda volta a i ndividuare da quale finestrino avesse sparato alla vittima, rispose, per ben due volte, dal "finestrino lato passeggero", il difensore reitera le critiche sviluppate nell'altro atto d'impugnazione, rimarcando come, nonostante la chiarezza del dato letterale delle espressioni usate, la Corte di secondo grado, con motivazione manifestamente illogica, le avrebbe capovolte, pretendendo di intenderle, arbitrariamente, con riferimento al finestrino lato passeggero dell'auto dei killer, così inclorrendo in un palese travisamento della prova. A proposito della ulteriore divergenza registrata in senténza, sempre sull'esecuzione del delitto, tra il narrato di LL e quello del teste oculare RU, il quale aveva riferito di un solo sparatore a bordo di un motociclo, la difesa censura come manifestamente illogica la motivazione fornita dalla Corte di assise di appello, che, invece di prendere atto dell'innegabile contrasto tra le due versioni, aveva valorizzato la indicata presenza, da parte di CACAL LO, di RU sul luogo del delitto per inferire la veridicità del racconto del primo. 12 Censurabile era la motivazione anche laddove notava che RU "solamente a distanza di anni" si era deciso "a rendere dichiarazion ", posto che il teste non era stato mai convocato dagli inquirenti nonostante fos: e stato citato dal LL durante le indagini preliminari. Inoltre, nell'attribuire rilievo, in modo manifestamente illogico, ad elementi del tutto marginali rispetto al tema centrale da verificare, la Corte dell'appello aveva omesso di considerare che il teste RU osservò la scena dél delitto da circa 7/8 metri, contraddittoriamente affermando che RU avre be solo "udito in lontananza gli spari". Su un piano più generale, si rileva in ricorso che si era perso di vista che CH RU era un teste disinteressato, mentre LL eral un chiamante in correità, sicché solo con riguardo alle dichiarazioni rese da quest'ultimo avrebbero dovuto essere accertati gli elementi di riscontro. Si sottolinea, ancora, ciononostante, che la versione di RU, oltre ad essere riscontrata dalla consulenza autoptica e dai rilievi, era suOportata anche dalle dichiarazioni rese dall'altro collaboratore di giustizia GI IR, il quale aveva riferito che l'omicidio DI ZO venne eseguit da una sola persona "con un motorino". Anziché prendere atto di tale convergenza, la Corte di assise di appello si era preoccupata di svalutare le iniziali dichiarazioni di IR (risalenti al 2012 e al 2013), ritenendole inaffidabili per essere ignota la fonte, non avendo usato, tuttavia, lo stesso metro nell'apprezzare il più recente narrato di P 'ZZ (2018), anch'esso de relato da NN VE e NN NO, la fonte dei quali era rimasta ignota. Da tanto discendevano la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione si un punto centrale del ragionamento. Ulteriori smentite del racconto di LL venivano trascurate dalla Corte di secondo grado o affrontate con incongruo argomentare. In particolare: a) il mancato ritrovamento della pistola costituiva una smentita significativa, atteso che l'esperto teste dell'accusa VILLA O, a differenza di quanto affermato in sentenza, aveva effettuato le operazioni ci scavo proprio nella porzione di terreno indicata dal collaborante;
b) il ruolo attribuito da costui a CO IA di fortuito accompagnatore dei killer dopo il delittò non era stato confermato dal diretto interessato, che nulla ricordava al riguardo c) la decisione di uccidere DI ZO assunta da CI AR in stata di libertà, per come riferito da LL, contrastava con il documentato stato di detenzione del AR al momento del delitto;
d) nessun riscontro risi. ltava fornito al riferito furto dell'autovettura utilizzata per l'omicidio. 13 Alla luce di tali plurime smentite e divergenze, censurabile en l'approdo cui era pervenuta la Corte territoriale nel definirle semplicemente non dirimenti e/o recessive, soprattutto in considerazione della centrale importanza rivestita dalla chiamata in correità di LL. Anche l'attribuzione cumulativa del ruolo di mandate ai vertici del clan AL costituiva un'ulteriore circostanza che avrebbe imposto maggior rigore e severità valutativa del narrato del propalante. Infine, era censurabile la motivazione anche con riguardo a la valutazione delle prove captative, laddove era stato inferito in termini di certezza il riferimento delle conversazioni all'omicidio DI ZO e si era ritenuto di individuare in SC AP il "Francuccio" menzionato nei dialoghi. 4. Ha proposto ricorso CH PI, per il tramite de[difensore avv. NO EN sulla base dei seguenti motivi. 4.1. Con il primo, articolato motivo, si affronta, in primo lucgo, il tema del travisamento del narrato del collaboratore di giustizia FI CA RACLO sulle modalità esecutive dell'agguato in termini sostanzialmente sovrapponibili a quelli sviluppati dalla difesa del coimputato, che qui si richiamano. Anche con riferimento al tema della valutazione delle dichiarazioni rese dal collaboratore GI IR, le censure sono analoghe a quelle già formulate nei già esaminati atti difensivi e si rimprovera, conclusivamente, alla Corte di secondo grado di non aver operato alcun autonomo vaglio critico sei narrato del collaborante, se non facendo richiamo, del tutto insufficiente, allà genuinità del suo apporto collaborativo riscontrato in altri processi. Si censura, inoltre, la motivazione, come "eccentrica", per aver ritenuto che i riscontri negativi del racconto del collaborante costituissero elementi di conferma del suo narrato. Ancora, si critica l'inadeguatezza delle risposte fornite ai rilievi di natura logica sviluppati dalla difesa quanto all'uso di un'autovettura, anziché di un più agile motociclo, per consumare un omicidio, alla repentinità della ideazione di un delitto di non irrilevante importanza strategica, all'anomalia della mancata reazione di DI ZO nell'occorso. Tali rilievi, a giudizio del difensore sarebbero stati superati con argomenti che risultavano smentiti da specifici atti processuali, come il già citato verbale dei Carabinieri di GI a proposito del traffico intenso registiato nel centro cittadino la sera del fatto, che avrebbe suggerito l'uso di un moto( iclo e il verbale di dichiarazioni rese dal LL all'udienza del 26 novembre 2019 quanto alla tempistica del delitto. Venendo alla valutazione delle captazioni, si addebita alla Corte di merito di non aver esaminato la possibilità di una lettura alternativa. 14 I discorsi di CH PI alla moglie sulle regole di valLtazione della prova in tema di omicidio sembravano avere una portata gen rale e nulla escludeva che egli potesse aver maturato la preoccupazione che LL avesse potuto raccontare di un qualsivoglia omicidio di cui era a cor oscenza. Ciò a maggior ragione se si considerava che PI ne parlava ccn la moglie, straniera e avulsa da contesti criminali, per cui non era affatto scor tato che egli indulgesse a un genere di confidenze che avrebbero potuto riguardàrlo in prima persona. 4.2. Quanto alla manifesta illogicità della motivazione, dedotta col secondo motivo di ricorso, in merito al travisamento della deposizione di CH RU, degli esiti della consulenza balistica, delle condizioni di luce al momento dell'agguato e della deposizione del teste IA, i rilievi critici svolti nell'interesse di PI coincidono, nella sostanza, con quelli articOlati negli atti difensivi già analizzati. 4.3. Con l'ultimo motivo di ricorso, si denuncia, infine, l'apparenza della motivazione in riferimento al diniego di riconoscimento delle attenuai lhti generiche. Difettava, nella sentenza impugnata, ogni concreto apprezzamento della richiesta difensiva di riforma della sentenza di primo grado sul pulito mediante uno scrutinio svolto alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. peli. e non con formule di stile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati e vanno, pertanto, accolti. 2. Deve, in primo luogo, ritenersi fondato il motivo, comune a tutti i ricorsi, con il quale si denuncia il travisamento della prova dichiarativa, costituita dalle propalazioni del collaboratore di giustizia FI LL, (,'..on specifico riferimento alle modalità esecutive dell'agguato in cui trovò la mcirte MA DI ZO. Le due Corti di merito hanno interpretato in modo diametralmente opposto le parole di LL, che, nel riferirsi alla posizione da lui assunt9 al momento dell'esplosione dei colpi in direzione della vittima, aveva indipato il "lato passeggero" della vettura. Nel par.
2. della superiore esposizione in fatto si è detto de la Corte di primo grado aveva ritenuto che LL, ponendosi dal lato paseggero della vettura del DI ZO, avesse sparato dal lato destro della vi4ima, mentre quest'ultima avrebbe istintivamente cercato riparo dalla minaccia armata di PI, complice di LL, proveniente, invece, dalla sua sin girandosi verso destra ed alzando il braccio sinistro in un naturale gE stra;
per cui, sto di difesa, 15 essore che da i rilievi svolti dalla vittima Ila consulenza rono collocati vicinata" e "al uata dai primi quanto dovuta considerazioni ACLO aveva i aver sparato o della propria samento della le di udienza otipica, e, in ortato proprio essa sentenza collaboratore: ZO? dando questa uida di questa Drenzo? ,na che quando 5, siamo corsi, 3Itre due o tre DI ZO avrebbe offerto il lato sinistro del corpo all'altro agg destra, poi, fece fuoco. Si è, inoltre, detto che, secondo la Corte di secondo grado dal consulente balistico della difesa, secondo cui le lesioni subitE indicavano lo sparatore a sinistra, e, soprattutto, le risultanze de autoptica, che evidenziava che "tutti i forami di ingresso fu nell'emisoma sinistro" della vittima e furono esplosi da "distanza ra di là del bruciapelo", dimostravano, invece, che la ricostruzione effet giudici doveva considerarsi completamente errata e travisante, in ad una inesatta interpretazione delle parole "lato passeggero". A tal proposito, i giudici dell'appello, sviluppando le sintetizzate nel paragrafo richiamato, affermavano che, quando AR dichiarato di essere sceso dalla sua vettura, di cui era alla guida, e poi dal "lato passeggero", aveva fatto riferimento al lato passegger autovettura e non a quello dell'auto della vittima. 2.1. Tale affermazione, tuttavia, è frutto di un palese trav prova dichiarativa, agevolmente rilevabile dalla lettura del verbi dibattimentale in data 26 novembre 2019, redatto in forma ste particolare, dallo scambio di domande e risposte che in essi è rip sulla circostanza controversa. Tale verbale è trascritto nella nota 23 di pag. 39 della st impugnata, che riporta il seguente dialogo tra Pubblico ministero e "PUBBLICO MINISTERO - Senta, ma lei da dove lo spara Di COLLABORATORE LL - Lato passeggero. PUBBLICO MINISTERO - Cioè il Di ZO stava gu macchina? COLLABORATORE LL - Sì, il Di ZO stava alla macchina, una Fiat Uno Turbo di colore rosso. PUBBLICO MINISTERO - E lei da quale finestrino ha sparato COLLABORATORE LL - Finestrino lato passeggero. PUBBLICO MINISTERO - Non dal guidatore, dove stava Di L COLLABORATORE LL - No, lato passeggero, sia pri la macchina poi è scesa ed è andata a sbattere contro il murett come già vi ho detto, io avanti e IM dietro, e lì ho sparato botte, così". Tre volte, dunque, il Pubblico ministero ripete la stessa domc "Senta, ma lei da dove lo spara Di ZO?"; la seconda: "E lei da ha sparato?"; la terza, che segue la seconda risposta di CACALL lato passeggero: "Non dal guidatore, dove stava Di ZO?") nda (la prima: uale finestrino sul finestrino e tre volte di 16 seguito LL fornisce la medesima, inequivocabile, rispos a (la prima: "Lato passeggero"; la seconda: "Finestrino lato passeggero"; la te za: "No, lato passeggero, sia prima che quando la macchina poi è scesa ed è and ta a sbattere contro il muretto..."). Sembra di un'evidenza solare che, se al centro delle dorr ande e delle risposte è la vettura in cui era seduto alla guida DI ZO (la F at Uno Turbo di colore rosso), chi conduce l'esame mira ad accertare quale fosse la posizione dello sparatore rispetto a quella vettura e non alla diversa vettura dei killer, che non viene minimamente menzionata nel dialogo de quo. Ciò tanto è vero che, per scrupolo e per fugare ogni dubbici sul punto, il Pubblico ministero esaminante, dopo aver chiesto, per la seccnda volta a LL da quale finestrino avesse sparato, ricevendo in risposta il riferimento al lato passeggero, ha insistito, per escluderlo, nel chiedere se il fir l estrino fosse quello del "guidatore, dove stava Di ZO", ricevendo, ancora una volta (la terza), in risposta che il finestrino da cui LL aveva sparato era quello del "lato passeggero". Non solo. Ma, per ulteriore chiarezza, il collaboratore di giustizia completa la risposta, aggiungendo di aver sparato dal "lato passeggero" non solo nell'esp odere i primi colpi, ma anche quando, in un secondo tempo, "la macchina poi è scesa ed è andata a sbattere contro il muretto": evincendosi dalle sentenze di merito che l'auto del DI ZO era andata ad urtare con la sua fiancata sinistra contro il muretto descritto da LL, questi non avrebbe potuto sparare le "altre due o tre botte", nell'ultima fase dell'agguato, se non dal lato passegge o, posto che dal lato guida sarebbe stato materialmente impossibile per quanto appena detto. Evidente e, al contempo, inspiegabile è, pertanto, il travisàmento delle dichiarazioni rese da FI LL su una circostanza crudele del suo narrato in cui è incorsa la Corte di assise di appello di Napoli. 2.2. Orbene, se è vero che, nella valutazione della chiamata in correità (o in reità), il giudice, nel verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, ma vagliare l'una e l'altra unitaripmente, non indicando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aq Rv. 255145 - 01), è altrettanto vero che la riconosciuta inattendibi ilina e altri, ità di alcune dichiarazioni - pur suscettibili, nel loro complesso, di valutazione !razionata (a condizione che, nella parte reputata attendibile, esse siano suffrag - te da precisi riscontri: Sez. 1, n. 26966 del 01/12/2022 dep. 2023, Paola, Rv. 2:4836-01) - non può non riflettersi sulla stessa generale credibilità soggettiva del dichiarante, 17 a meno che non esista una provata ragione specifica che abbia indott quest'ultimo a rendere quelle singole false propalazioni (Sez. 3, n. 14084 del 24 01/2013, L., Rv. 255111 - 01). Con ciò si vuol dire, che, nel momento in cui viene disvelato il t ravisamento, operato dalla Corte di secondo grado nei termini prima esposti, delle dichiarazioni del LL, costituenti l'architrave dell'edificio probatorio, su un aspetto cruciale del suo racconto - che, restituito al suo autentico tenore (cioè di aver sparato al DI ZO in corrispondenza del finestrino del lato passeggero della sua vettura Fiat Uno turbo rossa), risulta drasticamente smentito c alle prove di generica (consulenze balistica e medico legale) - è evidente che la valutazione di attendibilità intrinseca del narrato del collaborante viene ad essere seriamente compromessa, il che, oltre a riflettersi, in una certa misura, sulla sua credibilità soggettiva, inquina, con una sorta di "effetto domino", il percorso argomentativo successivo e logicamente conseguenziale a quella premessa (cioè quella sulla ritenuta attendibilità del LL). Se, infatti, si muove da una determinata premessa probatòria, ritenuta certa, è inevitabile che gli elementi probatori discordanti siano 'destinati alla "soccombenza", anche a prezzo di significative contraddizioni. 2.3. Tanto è accaduto nella sentenza impugnata a proposito della valutazione delle dichiarazioni de relato rese dall'altro collaboratore di giustizia GI IR e di quelle rese dal teste oculare CH RU. Entrambi, concordemente, e smentendo, sul punto, LL (che aveva parlato di omicidio materialmente commesso da lui e da PI a bordo di un'autovettura), hanno riferito, l'uno (IR) de relato, l'altro per conoscenza diretta in quanto presente sul posto (descrisse la moto del tipo "Transalp", un modello di Honda), che l'omicidio era stato commesso da una persona a bordo di un motociclo. Solo nel terzo interrogatorio, quello del 28 giugno 2018, IR, in aggiunta ad PI, indicatogli da DO AR, riferiva, su informazioni provenienti prima da NN VE e poi da NN NO, che nell'omicidio DI ZO era coinvolto anche LL. Rileva il Collegio che, alla pag. 48 della sentenza impugnate, la Corte di assise di appello, al termine del suo ragionamento sulla ritenuta inarfidabilità del teste RU, ha affermato, senza esplicitarne le ragioni, che la predetto RU - quanto alla presenza di un unico killer a bordo di - era stata "modellata" su quella che dell'agguato DO AR a IR, il quale, a sua volta, ne aveva parlato negli interroc dicembre 2012 e del 23 maggio 2013. versione del un motociclo 3veva riferito atori del 28 18 Tale versione, a detta della Corte distrettuale, sarebbe stata inaffidabile, sia perché si basava su un'affermazione riportata da fonte ignota e fornita poi a IR senza altri elementi in grado d la piena veridicità, sia perché l'indicazione di un killer solitario motorino appariva dissonante rispetto alla successiva indicazione, e NO allo stesso IR, e cioè, che i killer erano stati d LL. In tale passaggio argomentativo, peraltro di innegabile rileanza, atteso che, ancora una volta, mira a saggiare l'attendibilità intrinseca del a versione di LL, si annida una palese contraddittorietà. Ed invero, la Corte di merito, oltre a non chiarire in base a quali elementi le dichiarazioni del teste oculare RU sarebbero state "modellate" u quelle rese da IR, de relato da DO AR, negli interrogatori del 28 dicembre 2012 e del 23 maggio 2013, da un lato, afferma che la versione mutilata da DO AR va reputata inaffidabile, perché appresa da fonte rim sta ignota e, dall'altro, ritiene credibile l'ultima versione fornita da IR, quantunque anch'essa a lui riferita da terzi (VE e NO), rispetto alla fonte di conoscenza dei quali nulla viene detto. Nella pari ignoranza della fonte primaria di conoscenza dell' nformazione, insomma, la Corte di secondo grado si induce a "scegliere", immOtivatamente, l'ultima versione di IR, in cui si parla, per la prima volta, a sei anni di distanza dal primo interrogatorio del collaborante, di FI AR CLO quale soggetto coinvolto, con PI, nell'omicidio del DI ZO. La conclusione del ragionamento di pag. 48 disvela, a yn tempo, il "condizionamento" di cui si parlava e il "travisamento" presupposto., La frase, con cui si dovrebbe spiegare perché RU e il "prii-no" IR siano inattendibili sulla presenza di un solo omicida a bordo di un Motociclo: "In ogni caso, e definitivamente, perché solo la versione resa da LL FI sulle modalità dell'agguato appare pienamente confermata - per come si è detto - dalle risultanze di prova generica" ne fornisce palese certificazione. D'altro canto, la stessa Corte dell'appello, a pag. 49, nell'osservare che "il fatto che IR solo il 28-6-2018 abbia fatto il nome di CACALL•FI non basta a sminuire l'importanza di tale contributo dichiarativo per la parte che attinge PI CH...", mostra, viceversa, di non misurarsi cor la rilevanza del medesimo contributo in relazione alla parte attinente a LL. 3. Si ritorna, quindi, al tema centrale della valutazione dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dal LL, che, seriamente cc mpromessa, per quanto detto, dal travisamento della prova già stigmatizzato, inficia, ssolutamente ALLARDO da confermarne bordo di un atta da VE e, PI e 19 minandola dalle fondamenta, la tenuta motivazionale della sentenz perciò destinata all'annullamento. 4. Il giudice del rinvio (altra Sezione della Corte di assise Napoli) dovrà, quindi, procedere ex novo alla valutazione delle dic FI LL, naturalmente emendate dal rilevato travisam€ procedere alla ri-valutazione globale del compendio probatorio acq conto dei motivi di gravame già formulati e alla luce dei principi di dir sede richiamati. Tutte le ulteriori censure articolate nei ricorsi, in quanto connesse al tema centrale e presupposto dell'attendibilità del chiamar e, in una certa misura, da esso dipendenti, devono considerarsi asso precluse. impugnata, di appello di hiarazioni di nto, per poi isito, tenuto tto in questa strettamente te in correità bite, ma non
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giud Sezione della Corte di assise di appello di Napoli. Così deciso in Roma, 1'11 giugno 2024 zio ad altra Il Consigliere estensore