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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/11/2025, n. 3586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3586 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. 14614/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cod. proc. civ. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 14614/2023 R.G. promossa da:
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, quale mandataria di rappresentata e difesa per procura a Parte_2 margine dell'atto introduttivo dagli Avv.ti Augusto AZZINI e Marina SIGNORI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Brescia, Piazza della Loggia n. 5
PARTE RICORRENTE
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
PARTE CONVENUTA, CONTUMACE Oggetto: leasing
Conclusioni delle parti Per parte ricorrente:
«previe tutte le declaratorie del caso e/o di legge, disattesa ogni contraria istanza, domanda od eccezione: in via principale e nel merito: accertata l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing
n. 5530096, ordinare al signor nato a [...] in data [...], C.F. CP_1
, residente in [...], già titolare C.F._1 dell'omonima impresa individuale con sede in Firenze, via Ponte alle Mosse n. 90, P.I.
, di rilasciare immediatamente, a favore dell'odierna ricorrente, l'unità immobiliare P.IVA_2 ad uso ufficio con autorimessa sita in Campi Bisenzio (FI), via dei Bassi, loc. San Donnino, n. 34/F, facente parte del fabbricato “B”, (scala A, interno 5), composta da due vani e servizio, oltre accessori, identificata al Catasto Fabbricati di detto Comune come segue: § Foglio 39, Particella
678, Subalterno 559, Categoria A/10, Classe 1, vani 3, Rendita Catastale Euro 999,34; § Foglio 39, Particella 678, Subalterno 544, Categoria C/6, Classe 6, mq 12, Rendita Catastale Euro 73,75, liberi da cose e/o persone anche interposte, ed in ogni caso voglia adottare tutti quei provvedimenti idonei a consentire a parte ricorrente di rientrare nella disponibilità materiale dei predetti immobili. In ogni caso: vittoria di compensi professionali e spese. Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria».
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto Con ricorso ex art. 281 decies cod. proc. civ., regolarmente notificato, Parte_1 quale mandataria di ha convenuto in giudizio Parte_2 CP_1 titolare della omonima impresa individuale, chiedendo accertarsi l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing n. 5530096, con condanna dell'utilizzatore al rilascio dell'immobile ad uso ufficio, situato in Campi Bisenzio (FI), Via dei Bassi, loc. San Donnino, n. 34/F.
La ricorrente - subentrata, in forza di un'operazione di cartolarizzazione (cfr. doc.ti n. 5 e 7), nel rapporto di leasing intercorso tra il Centro Leasing Banca S.p.A. e il convenuto - ha dedotto che: a) con contratto n. 5530096 del 20.6.2008 (doc.ti n. 1), Centro Leasing Banca S.p.A. concedeva in locazione finanziaria a l'immobile ad uso ufficio, situato nel comune Campi CP_1
Bisenzio (FI), di cui all'atto di compravendita ai rogiti del Notaio (Rep. 8442, Per_1
Racc. 5207) del 15.2.2010 (doc. n. 2 fascicolo ricorrente); b) l'immobile veniva consegnato all'utilizzatore (doc. n. 4) e il corrispettivo per il godimento veniva pattuito nella somma di €
179.429,55, oltre IVA, da corrispondersi, quanto ad € 11.220,00, oltre IVA, contestualmente alla stipula del contratto, e, quanto al residuo, in 215 rate mensili dell'importo unitario di € 782,37, oltre
IVA; c) si rendeva inadempiente nel pagamento dei canoni pattuiti con CP_1 conseguente risoluzione di diritto del contratto di leasing, in virtù della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 21 delle condizioni generali di contratto, come da lettera raccomandata del 9.9.2015 (doc. n. 6); non riconsegnava l'immobile. CP_1
Il Giudice, con decreto del 4.1.2024, ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza dell'11.3.2024. Con provvedimento del 29.9.2025, il nuovo Giudice assegnatario del fascicolo ha preliminarmente dichiarato la contumacia di parte convenuta, ritualmente citata in giudizio e non costituita;
quindi, ritenuta la causa matura per la decisone, ha fissato per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., l'udienza odierna, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., e concedendo alle parti termine per note riepilogative e conclusive, da depositarsi sino ai dieci giorni prima dell'udienza; all'udienza odierna la causa è dunque passata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc civ. sulle conclusioni di cui in epigrafe.
****** La domanda è fondata e, come tale, meritevole di accoglimento.
Preliminarmente, deve osservarsi che parte ricorrente ha dimostrato di essere titolare del rapporto oggetto di causa, documentando l'avvenuta cessione del credito oggetto del presente giudizio, derivante dal contratto di locazione finanziaria n. n. 5530096 del 20.6.2008, donde va riconosciuta alla ricorrente la legittimazione ad agire e a conferire il potere di rappresentanza a
[...] quale sua mandataria nel presente giudizio. Parte_1
Ciò posto, ai fini della decisione della presente controversia, stante la natura contumaciale del giudizio, appare opportuna una breve premessa.
Come è noto, l'ordinamento prevede l'istituto della contumacia quale scelta della parte, regolarmente convenuta in giudizio, di rimanere inattiva, senza esercitare il proprio potere di costituzione e di difesa attiva nel processo. La contumacia configura, nondimeno, una ficta contestatio, donde la parte che non si costituisce in giudizio comunque contesta i fatti costitutivi allegati dall'attore, incombendo, pertanto, in capo a quest'ultimo l'onere di provare la fondatezza della propria domanda, anche nell'ipotesi di inattività del convenuto (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent.
n. 14860 del 13.6.2013: «la disciplina della contumacia ex art. 290 ss cod. proc. civ. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., per trarne argomenti di prova in danno del contumace»). Fatte tali premesse, nel caso di specie, emerge in atti la prova dei presupposti dell'azione di risoluzione, atteso che parte ricorrente ha prodotto documentazione probante le seguenti circostanze: l'avvenuta stipula del contratto di leasing (doc. n. 1) e la consegna dell'immobile all'utilizzatore (cfr. doc. n. 4). La ricorrente ha inoltre allegato l'inadempimento di controparte, ciò comportando dunque l'attivazione della clausola risolutiva espressa prevista in contratto (cfr. doc. n. 6). Invero, nella fattispecie de qua risulta che le parti abbiano convenuto, per il caso di inadempimento totale o parziale, anche ad una sola delle obbligazioni assunte dall'utilizzatore, la facoltà per la concedente di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. (cfr. 21 del contratto, doc. n. 1).
Prevede, infatti, l'art. 21 delle condizioni generali di contratto che: «(…) L'Utilizzatore, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto (salva l'ipotesi di cui all'art. 8 – perdita del bene), dovrà immediatamente restituire al Concedente i beni, liberi da persone e cose, in buono stato di manutenzione – salvo il deterioramento dovuto al normale uso – ed in condizioni tali da poter essere immediatamente utilizzati».
La risoluzione del contratto di leasing è effetto immediato dell'applicazione della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 21 delle condizioni generali di contratto. L'art. 1456 cod. civ., infatti, consente alle parti di convenire che il contratto si risolva al verificarsi dell'inadempimento di una determinata obbligazione;
laddove ricorra una delle ipotesi previste dalle parti, è sufficiente che l'una dichiari all'altra di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa affinché la medesima produca gli effetti pattuiti (cfr. missiva stragiudiziale relativa alla richiesta di risoluzione, in attivazione della clausola risolutiva espressa sub doc. n. 6). Lo scioglimento del contratto, ex art. 1456 cod. civ. e art. 21 delle condizioni generali del contratto, determina la perdita del titolo in forza del quale l'utilizzatore è rimasto nella disponibilità del bene, configurando una occupazione sine titulo, che legittima la ricorrente ad attivarsi per la ripetizione dell'immobile di cui è proprietaria.
Parte ricorrente ha dunque soddisfatto l'onere probatorio su di essa gravante, essendo del resto sufficiente a ritenere provato il suo credito la dimostrazione della relativa fonte, nonché la mera allegazione dell'inadempimento di controparte. Invero, il creditore che agisce per la risoluzione del contratto deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Civ., Sez. Un., sent. n. 13533/2001; Cass.
Civ., n. 3373/2010); nella fattispecie, l'utilizzatore non ha assolto tale onere probatorio.
infatti, non essendosi costituito in giudizio, non ha fornito la prova del suo CP_1 adempimento, né della sussistenza di fatti idonei ad impedire, estinguere o modificare la pretesa creditoria di parte ricorrente.
Deve quindi dichiararsi, in accoglimento della domanda formulata da parte ricorrente, l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria oggetto di causa, avendo parte ricorrente allegato l'inadempimento di controparte ed avendo esercitato la facoltà di risoluzione ex art. 1456 cod. civ., con decorrenza dalla data di notifica del ricorso. Deve conseguentemente essere ritenuto comprovato il diritto di parte ricorrente a tornare nella disponibilità del bene e, pertanto, deve essere accolta la sua domanda di restituzione del bene immobile nei confronti di CP_1
Le spese seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e della semplicità delle questioni trattate, applicati i valori minimi (per le fasi studio, introduttiva e decisionale), trattandosi di causa documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al N. 14614/2023 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto di locazione finanziaria inter partes n. 5530096 del 20.6.2008;
- condanna - e/o chiunque detenga senza titolo il bene - a restituire a CP_1 [...] in qualità di mandataria di libero da cose e/o persone, Parte_1 Parte_2
l'immobile sito in Campi Bisenzio (FI), Via dei Bassi, loc. San Donnino, n. 34/F, facente parte del fabbricato B, (scala A, interno 5), composto da due vani e servizio, oltre accessori, identificato al
Catasto Fabbricati di detto Comune come segue: Foglio 39, Particella 678, Subalterno 559, Categoria A/10, Classe 1, vani 3, Rendita Catastale Euro 999,34; Foglio 39, Particella 678,
Subalterno 544, Categoria C/6, Classe 6, mq 12, Rendita Catastale Euro 73,75;
- condanna a rimborsare in favore della ricorrente le spese di lite, che liquida in CP_1
€ 4.217,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti, oltre € 759,00 per esborsi.
Si comunichi. Firenze, 10 novembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cod. proc. civ. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 14614/2023 R.G. promossa da:
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, quale mandataria di rappresentata e difesa per procura a Parte_2 margine dell'atto introduttivo dagli Avv.ti Augusto AZZINI e Marina SIGNORI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Brescia, Piazza della Loggia n. 5
PARTE RICORRENTE
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
PARTE CONVENUTA, CONTUMACE Oggetto: leasing
Conclusioni delle parti Per parte ricorrente:
«previe tutte le declaratorie del caso e/o di legge, disattesa ogni contraria istanza, domanda od eccezione: in via principale e nel merito: accertata l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing
n. 5530096, ordinare al signor nato a [...] in data [...], C.F. CP_1
, residente in [...], già titolare C.F._1 dell'omonima impresa individuale con sede in Firenze, via Ponte alle Mosse n. 90, P.I.
, di rilasciare immediatamente, a favore dell'odierna ricorrente, l'unità immobiliare P.IVA_2 ad uso ufficio con autorimessa sita in Campi Bisenzio (FI), via dei Bassi, loc. San Donnino, n. 34/F, facente parte del fabbricato “B”, (scala A, interno 5), composta da due vani e servizio, oltre accessori, identificata al Catasto Fabbricati di detto Comune come segue: § Foglio 39, Particella
678, Subalterno 559, Categoria A/10, Classe 1, vani 3, Rendita Catastale Euro 999,34; § Foglio 39, Particella 678, Subalterno 544, Categoria C/6, Classe 6, mq 12, Rendita Catastale Euro 73,75, liberi da cose e/o persone anche interposte, ed in ogni caso voglia adottare tutti quei provvedimenti idonei a consentire a parte ricorrente di rientrare nella disponibilità materiale dei predetti immobili. In ogni caso: vittoria di compensi professionali e spese. Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria».
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto Con ricorso ex art. 281 decies cod. proc. civ., regolarmente notificato, Parte_1 quale mandataria di ha convenuto in giudizio Parte_2 CP_1 titolare della omonima impresa individuale, chiedendo accertarsi l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing n. 5530096, con condanna dell'utilizzatore al rilascio dell'immobile ad uso ufficio, situato in Campi Bisenzio (FI), Via dei Bassi, loc. San Donnino, n. 34/F.
La ricorrente - subentrata, in forza di un'operazione di cartolarizzazione (cfr. doc.ti n. 5 e 7), nel rapporto di leasing intercorso tra il Centro Leasing Banca S.p.A. e il convenuto - ha dedotto che: a) con contratto n. 5530096 del 20.6.2008 (doc.ti n. 1), Centro Leasing Banca S.p.A. concedeva in locazione finanziaria a l'immobile ad uso ufficio, situato nel comune Campi CP_1
Bisenzio (FI), di cui all'atto di compravendita ai rogiti del Notaio (Rep. 8442, Per_1
Racc. 5207) del 15.2.2010 (doc. n. 2 fascicolo ricorrente); b) l'immobile veniva consegnato all'utilizzatore (doc. n. 4) e il corrispettivo per il godimento veniva pattuito nella somma di €
179.429,55, oltre IVA, da corrispondersi, quanto ad € 11.220,00, oltre IVA, contestualmente alla stipula del contratto, e, quanto al residuo, in 215 rate mensili dell'importo unitario di € 782,37, oltre
IVA; c) si rendeva inadempiente nel pagamento dei canoni pattuiti con CP_1 conseguente risoluzione di diritto del contratto di leasing, in virtù della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 21 delle condizioni generali di contratto, come da lettera raccomandata del 9.9.2015 (doc. n. 6); non riconsegnava l'immobile. CP_1
Il Giudice, con decreto del 4.1.2024, ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza dell'11.3.2024. Con provvedimento del 29.9.2025, il nuovo Giudice assegnatario del fascicolo ha preliminarmente dichiarato la contumacia di parte convenuta, ritualmente citata in giudizio e non costituita;
quindi, ritenuta la causa matura per la decisone, ha fissato per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., l'udienza odierna, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., e concedendo alle parti termine per note riepilogative e conclusive, da depositarsi sino ai dieci giorni prima dell'udienza; all'udienza odierna la causa è dunque passata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc civ. sulle conclusioni di cui in epigrafe.
****** La domanda è fondata e, come tale, meritevole di accoglimento.
Preliminarmente, deve osservarsi che parte ricorrente ha dimostrato di essere titolare del rapporto oggetto di causa, documentando l'avvenuta cessione del credito oggetto del presente giudizio, derivante dal contratto di locazione finanziaria n. n. 5530096 del 20.6.2008, donde va riconosciuta alla ricorrente la legittimazione ad agire e a conferire il potere di rappresentanza a
[...] quale sua mandataria nel presente giudizio. Parte_1
Ciò posto, ai fini della decisione della presente controversia, stante la natura contumaciale del giudizio, appare opportuna una breve premessa.
Come è noto, l'ordinamento prevede l'istituto della contumacia quale scelta della parte, regolarmente convenuta in giudizio, di rimanere inattiva, senza esercitare il proprio potere di costituzione e di difesa attiva nel processo. La contumacia configura, nondimeno, una ficta contestatio, donde la parte che non si costituisce in giudizio comunque contesta i fatti costitutivi allegati dall'attore, incombendo, pertanto, in capo a quest'ultimo l'onere di provare la fondatezza della propria domanda, anche nell'ipotesi di inattività del convenuto (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent.
n. 14860 del 13.6.2013: «la disciplina della contumacia ex art. 290 ss cod. proc. civ. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., per trarne argomenti di prova in danno del contumace»). Fatte tali premesse, nel caso di specie, emerge in atti la prova dei presupposti dell'azione di risoluzione, atteso che parte ricorrente ha prodotto documentazione probante le seguenti circostanze: l'avvenuta stipula del contratto di leasing (doc. n. 1) e la consegna dell'immobile all'utilizzatore (cfr. doc. n. 4). La ricorrente ha inoltre allegato l'inadempimento di controparte, ciò comportando dunque l'attivazione della clausola risolutiva espressa prevista in contratto (cfr. doc. n. 6). Invero, nella fattispecie de qua risulta che le parti abbiano convenuto, per il caso di inadempimento totale o parziale, anche ad una sola delle obbligazioni assunte dall'utilizzatore, la facoltà per la concedente di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. (cfr. 21 del contratto, doc. n. 1).
Prevede, infatti, l'art. 21 delle condizioni generali di contratto che: «(…) L'Utilizzatore, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto (salva l'ipotesi di cui all'art. 8 – perdita del bene), dovrà immediatamente restituire al Concedente i beni, liberi da persone e cose, in buono stato di manutenzione – salvo il deterioramento dovuto al normale uso – ed in condizioni tali da poter essere immediatamente utilizzati».
La risoluzione del contratto di leasing è effetto immediato dell'applicazione della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 21 delle condizioni generali di contratto. L'art. 1456 cod. civ., infatti, consente alle parti di convenire che il contratto si risolva al verificarsi dell'inadempimento di una determinata obbligazione;
laddove ricorra una delle ipotesi previste dalle parti, è sufficiente che l'una dichiari all'altra di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa affinché la medesima produca gli effetti pattuiti (cfr. missiva stragiudiziale relativa alla richiesta di risoluzione, in attivazione della clausola risolutiva espressa sub doc. n. 6). Lo scioglimento del contratto, ex art. 1456 cod. civ. e art. 21 delle condizioni generali del contratto, determina la perdita del titolo in forza del quale l'utilizzatore è rimasto nella disponibilità del bene, configurando una occupazione sine titulo, che legittima la ricorrente ad attivarsi per la ripetizione dell'immobile di cui è proprietaria.
Parte ricorrente ha dunque soddisfatto l'onere probatorio su di essa gravante, essendo del resto sufficiente a ritenere provato il suo credito la dimostrazione della relativa fonte, nonché la mera allegazione dell'inadempimento di controparte. Invero, il creditore che agisce per la risoluzione del contratto deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Civ., Sez. Un., sent. n. 13533/2001; Cass.
Civ., n. 3373/2010); nella fattispecie, l'utilizzatore non ha assolto tale onere probatorio.
infatti, non essendosi costituito in giudizio, non ha fornito la prova del suo CP_1 adempimento, né della sussistenza di fatti idonei ad impedire, estinguere o modificare la pretesa creditoria di parte ricorrente.
Deve quindi dichiararsi, in accoglimento della domanda formulata da parte ricorrente, l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria oggetto di causa, avendo parte ricorrente allegato l'inadempimento di controparte ed avendo esercitato la facoltà di risoluzione ex art. 1456 cod. civ., con decorrenza dalla data di notifica del ricorso. Deve conseguentemente essere ritenuto comprovato il diritto di parte ricorrente a tornare nella disponibilità del bene e, pertanto, deve essere accolta la sua domanda di restituzione del bene immobile nei confronti di CP_1
Le spese seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e della semplicità delle questioni trattate, applicati i valori minimi (per le fasi studio, introduttiva e decisionale), trattandosi di causa documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al N. 14614/2023 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto di locazione finanziaria inter partes n. 5530096 del 20.6.2008;
- condanna - e/o chiunque detenga senza titolo il bene - a restituire a CP_1 [...] in qualità di mandataria di libero da cose e/o persone, Parte_1 Parte_2
l'immobile sito in Campi Bisenzio (FI), Via dei Bassi, loc. San Donnino, n. 34/F, facente parte del fabbricato B, (scala A, interno 5), composto da due vani e servizio, oltre accessori, identificato al
Catasto Fabbricati di detto Comune come segue: Foglio 39, Particella 678, Subalterno 559, Categoria A/10, Classe 1, vani 3, Rendita Catastale Euro 999,34; Foglio 39, Particella 678,
Subalterno 544, Categoria C/6, Classe 6, mq 12, Rendita Catastale Euro 73,75;
- condanna a rimborsare in favore della ricorrente le spese di lite, che liquida in CP_1
€ 4.217,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti, oltre € 759,00 per esborsi.
Si comunichi. Firenze, 10 novembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.