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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2025, n. 38643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38643 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NI YK ER, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 17.10.2025 della Corte d'appello di Potenza;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Grazia Benedetti;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Potenza ha disposto la consegna di NI RY ER all'Autorità giudiziaria della Polonia in esecuzione del mandato di arresto europeo a fini esecutivi emesso dal Tribunale distrettuale di Kielce in relazione alla sentenza del 14/11/2023 passata in giudicato;
nonché alla sentenza cumulativa del Tribunale distrettuale di Kíelce emessa in data 29/3/2024 , che comprende pene detentive irrogate 'nel punto IV e VI della sentenza del Tribunale distrettuale di Kielce del 16/7/2020 in ordine a complessivi 10 reati tra i quali rapina aggravata in concorso commessa il 06/05/2022; 7 ipotesi di furto con scasso ed una di tentato furto con scasso commessi dal 23 giugno 2019 al 17 agosto 2019; detenzione illecita di sostanza stupefacente, accertata il 26/9/2019. 2. NI RY ER, assistito dal difensore LA NT, propone ricorso per cassazione, chiedendo di rigettare la richiesta di consegna del ricorrente all'autorità giudiziaria della Polonia disponendo che lo stesso finisca di scontare la pena in Italia e in subordine l'annullamento della sentenza con rinvio ad altra Corte di Appello per nuova decisione, con unico motivo di ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 38643 Anno 2025 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: BENEDETTI MARIA GRAZIA Data Udienza: 27/11/2025 2.1 Articolo 606 comma 1 lett, b) cod proc pen violazione di legge per erronea applicazione dell'articolo 18 ,bis,,comma 1 1 lett a) L. n. 69/2005, avendo la Corte di appello erroneamente valutato la permanenza del ricorrente in Italia in maniera stabile fin dal 2019, con rientro in Polonia solo in occasione delle feste comandate ovvero nei brevi periodi di non occupazione lavorativa;
al momento il ricorrente presta attività lavorativa stabile con contratto di apprendistato triennale e risiede in Italia unitamente alla sua famiglia (la moglie, la figlia di quest'ultima di anni 5, la madre , i suoi due fratelli e la sorella) di modo che appare contrario alla prospettiva di un effettivo reinserimento sociale del condannato sradicarlo dal nostro Paese e dai suoi affetti per fargli scontare il residuo pena in una nazione che Io stesso ha abbandonato da anni. CONSIDEFtATO IN DIRITTO 1. Il motivo è infondato: la Corte di appello di Potenza, nel rispondere alla già proposta deduzione difensiva, ha osservato che non risulta documentato che il ricorrente risieda o dimori continuativamente sul territorio italiano da almeno 5 anni e che, inoltre, l'epoca di commissione del reato di rapina aggravata ascrittogli, commesso in Kielce il 06/05/2022, costituisce riscontro certo della presenza del predetto sul territorio polacco nella suddetta data. La sentenza della Corte di cassazione n. 41074 del 10/11/2021 Cc. Rv. 282260 - 01 afferma esplicitamente che in tema di mandato di arresto europeo, sono inammissibili le censure che involgono l'accertamento del radicamento del soggetto nel territorio dello Stato, le quali, pur dedotte quale vizio di violazione di legge, attengono in realtà alla motivazione della decisione, atteso che l'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dall'art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, non ammette avverso la sentenza resa dalla corte di appello sulla richiesta di consegna il ricorso per cassazione per vizi di motivazione. Il comma 2-bis dell'articolo citato stabilisce che «Ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna, la corte di appello accerta se l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale, tenendo conto della durata, della natura e delle modalità della residenza o della dimora, del tempo intercorso tra la commissione del reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso e l'inizio del periodo di residenza o di dimora...». Vero è che Corte costituzionale n. 178 del 2023 ha osservato che la Corte GUE, in sede di rinvio pregiudiziale, ha concluso che l'articolo 4, punto 6, della decisione- quadro 2002/584 va interpretato nel senso che per valutare se occorre rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso nei confronti del cittadino di un Paese terzo che dimori o risieda nel territorio dello Stato membro di esecuzione, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve considerare complessivamente tutti gli elementi concreti caratterizzanti la situazione di tale cittadino, idonei a indicare se esistono con lo Stato membro di esecuzione, legami che dimostrino che egli è sufficientemente integrato in tale Stato e che, pertanto, l'esecuzione, nello Stato membro, della pena o della misura di sicurezza privative della libertà pronunciata nei suoi confronti nello Stato membro emittente accrescerà le sue possibilità di reinserimento sociale dopo che la pena o la misura di sicurezza saranno state eseguite. Tra tali elementi vanno annoverati i legami familiari, linguistici, culturali, sociali o economici che il cittadino del paese terzo intrattiene con lo Stato membro di esecuzione, nonché la natura, la durata e le condizioni del suo soggiorno in tale Stato. Infatti, il reinserimento sociale della persona condannata è la ratio ispiratrice del motivo di non esecuzione facoltativa di cui all'art. 4, punto 6, della decisione-quadro 2002/584/GAI, trasposto nell'ordinamento italiano con l'art. 18- bis legge n. 69 del 200 e successive modifiche, che non vieta di considerare la permanenza in Italia, anche se durante tale periodo lo straniero abbia commesso all'estero un reato per il quale è stato emesso mandato di arresto, se la permanenza si è protratta successivamente fino a completare il quinquennio dimostrativo del radicamento in Italia. Sul punto, peraltro, le deduzioni del ricorrente risultano del tutto generiche, perché si limitano a sostenere che la Corte di appello non avrebbe valutato correttamente la durata della permanenza in Italia, mentre dalla Corte è stato affermato che tale assunto 'non risulta documentato', senza che ulteriore documentazione sul punto sia stata citata od allegata al motivo di ricorso;
va anche sottolineato come lo NI, oltre a commettere il reato di rapina in data 6/05/2022, abbia già scontato in Polonia parte della pena inflittagli, il che necessariamente, risultando gli ulteriori reati commessi dal 23/06/2019 al 26/09/2019, riduce ulteriormente la durata di permanenza del ricorrente in territorio italiano. Né può essere valutato quale ragionevole motivo di rifiuto -facoltativo- alla consegna la possibilità, prevista nell'ordinamento italiano, di accesso a misure alternative alla detenzione. Per questo la censura, anche se formulata come violazione di legge, in realtà attinge la motivazione, pur sintetica, del provvedimento impugnato che non è sindacabile in sede di legittimità, non essendo proponibile, avverso i provvedimenti di consegna in esecuzione di un mandato di arresto europeo, il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5 Legge n. 69/2005. Così deciso il 27/11/2025
Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Grazia Benedetti;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Potenza ha disposto la consegna di NI RY ER all'Autorità giudiziaria della Polonia in esecuzione del mandato di arresto europeo a fini esecutivi emesso dal Tribunale distrettuale di Kielce in relazione alla sentenza del 14/11/2023 passata in giudicato;
nonché alla sentenza cumulativa del Tribunale distrettuale di Kíelce emessa in data 29/3/2024 , che comprende pene detentive irrogate 'nel punto IV e VI della sentenza del Tribunale distrettuale di Kielce del 16/7/2020 in ordine a complessivi 10 reati tra i quali rapina aggravata in concorso commessa il 06/05/2022; 7 ipotesi di furto con scasso ed una di tentato furto con scasso commessi dal 23 giugno 2019 al 17 agosto 2019; detenzione illecita di sostanza stupefacente, accertata il 26/9/2019. 2. NI RY ER, assistito dal difensore LA NT, propone ricorso per cassazione, chiedendo di rigettare la richiesta di consegna del ricorrente all'autorità giudiziaria della Polonia disponendo che lo stesso finisca di scontare la pena in Italia e in subordine l'annullamento della sentenza con rinvio ad altra Corte di Appello per nuova decisione, con unico motivo di ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 38643 Anno 2025 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: BENEDETTI MARIA GRAZIA Data Udienza: 27/11/2025 2.1 Articolo 606 comma 1 lett, b) cod proc pen violazione di legge per erronea applicazione dell'articolo 18 ,bis,,comma 1 1 lett a) L. n. 69/2005, avendo la Corte di appello erroneamente valutato la permanenza del ricorrente in Italia in maniera stabile fin dal 2019, con rientro in Polonia solo in occasione delle feste comandate ovvero nei brevi periodi di non occupazione lavorativa;
al momento il ricorrente presta attività lavorativa stabile con contratto di apprendistato triennale e risiede in Italia unitamente alla sua famiglia (la moglie, la figlia di quest'ultima di anni 5, la madre , i suoi due fratelli e la sorella) di modo che appare contrario alla prospettiva di un effettivo reinserimento sociale del condannato sradicarlo dal nostro Paese e dai suoi affetti per fargli scontare il residuo pena in una nazione che Io stesso ha abbandonato da anni. CONSIDEFtATO IN DIRITTO 1. Il motivo è infondato: la Corte di appello di Potenza, nel rispondere alla già proposta deduzione difensiva, ha osservato che non risulta documentato che il ricorrente risieda o dimori continuativamente sul territorio italiano da almeno 5 anni e che, inoltre, l'epoca di commissione del reato di rapina aggravata ascrittogli, commesso in Kielce il 06/05/2022, costituisce riscontro certo della presenza del predetto sul territorio polacco nella suddetta data. La sentenza della Corte di cassazione n. 41074 del 10/11/2021 Cc. Rv. 282260 - 01 afferma esplicitamente che in tema di mandato di arresto europeo, sono inammissibili le censure che involgono l'accertamento del radicamento del soggetto nel territorio dello Stato, le quali, pur dedotte quale vizio di violazione di legge, attengono in realtà alla motivazione della decisione, atteso che l'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dall'art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, non ammette avverso la sentenza resa dalla corte di appello sulla richiesta di consegna il ricorso per cassazione per vizi di motivazione. Il comma 2-bis dell'articolo citato stabilisce che «Ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna, la corte di appello accerta se l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale, tenendo conto della durata, della natura e delle modalità della residenza o della dimora, del tempo intercorso tra la commissione del reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso e l'inizio del periodo di residenza o di dimora...». Vero è che Corte costituzionale n. 178 del 2023 ha osservato che la Corte GUE, in sede di rinvio pregiudiziale, ha concluso che l'articolo 4, punto 6, della decisione- quadro 2002/584 va interpretato nel senso che per valutare se occorre rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso nei confronti del cittadino di un Paese terzo che dimori o risieda nel territorio dello Stato membro di esecuzione, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve considerare complessivamente tutti gli elementi concreti caratterizzanti la situazione di tale cittadino, idonei a indicare se esistono con lo Stato membro di esecuzione, legami che dimostrino che egli è sufficientemente integrato in tale Stato e che, pertanto, l'esecuzione, nello Stato membro, della pena o della misura di sicurezza privative della libertà pronunciata nei suoi confronti nello Stato membro emittente accrescerà le sue possibilità di reinserimento sociale dopo che la pena o la misura di sicurezza saranno state eseguite. Tra tali elementi vanno annoverati i legami familiari, linguistici, culturali, sociali o economici che il cittadino del paese terzo intrattiene con lo Stato membro di esecuzione, nonché la natura, la durata e le condizioni del suo soggiorno in tale Stato. Infatti, il reinserimento sociale della persona condannata è la ratio ispiratrice del motivo di non esecuzione facoltativa di cui all'art. 4, punto 6, della decisione-quadro 2002/584/GAI, trasposto nell'ordinamento italiano con l'art. 18- bis legge n. 69 del 200 e successive modifiche, che non vieta di considerare la permanenza in Italia, anche se durante tale periodo lo straniero abbia commesso all'estero un reato per il quale è stato emesso mandato di arresto, se la permanenza si è protratta successivamente fino a completare il quinquennio dimostrativo del radicamento in Italia. Sul punto, peraltro, le deduzioni del ricorrente risultano del tutto generiche, perché si limitano a sostenere che la Corte di appello non avrebbe valutato correttamente la durata della permanenza in Italia, mentre dalla Corte è stato affermato che tale assunto 'non risulta documentato', senza che ulteriore documentazione sul punto sia stata citata od allegata al motivo di ricorso;
va anche sottolineato come lo NI, oltre a commettere il reato di rapina in data 6/05/2022, abbia già scontato in Polonia parte della pena inflittagli, il che necessariamente, risultando gli ulteriori reati commessi dal 23/06/2019 al 26/09/2019, riduce ulteriormente la durata di permanenza del ricorrente in territorio italiano. Né può essere valutato quale ragionevole motivo di rifiuto -facoltativo- alla consegna la possibilità, prevista nell'ordinamento italiano, di accesso a misure alternative alla detenzione. Per questo la censura, anche se formulata come violazione di legge, in realtà attinge la motivazione, pur sintetica, del provvedimento impugnato che non è sindacabile in sede di legittimità, non essendo proponibile, avverso i provvedimenti di consegna in esecuzione di un mandato di arresto europeo, il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5 Legge n. 69/2005. Così deciso il 27/11/2025