Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 20/04/2026, n. 2494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2494 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02494/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01000/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1000 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Lipani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Di Ronza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
EN AR, non costituito in giudizio;
avverso il silenzio serbato a seguito dell’inoltro, da parte della ricorrente, via PEC in data 13.12.2025, di istanza di accesso volta a conseguire il rilascio di copia di documenti relativi alla posizione pensionistica e reddituale del coniuge divorziato -OMISSIS-
per l’annullamento del tacito diniego, per la declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere copia degli atti richiesti con la detta istanza e per la conseguente condanna della resistente al rilascio delle dette copie.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INPS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. EN CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la memoria depositata dalla parte ricorrente in data 27.03.2026, con la quale si rappresenta che, successivamente alla notifica e al deposito del ricorso, l’INPS aveva provveduto a trasmettere la documentazione richiesta e si dichiara, quindi, l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Ritenuto comunque di dover provvedere sulle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale, avendo la parte resistente osteso la documentazione richiesta solo in data successiva alla notifica del ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna la parte resistente a rifondere le spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre accessori dovuti come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e il controinteressato.
Così deciso in AP nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LI SS Di AP, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
EN CI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN CI | LI SS Di AP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.