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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 8537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8537 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. 7405/2023 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 30/09/2025, nella 14 SEZIONE civile del Tribunale di
Napoli, dinanzi al Giudice dott.ssa Laura Martano, è presente l'Avv. Al- gorino Carmen per delega dell'avv. EBOLI PASQUALE per
[...]
che si riporta all'atto di appello e ne Controparte_1 chiede l'accoglimento
Il Giudice invita il difensore alla discussione della causa. L'avv.
Algorino si riporta ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettu- ra, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione re- datti sul presente verbale nella parte che segue. Autorizza sin da ora la
Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccol- ta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Laura Martano, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 7405/2023
r.g.a.c.
TRA
, , elett.te Parte_1 P.IVA_1 dom.ta in Portici (Na) al Corso Garibaldi n.85 presso lo studio dell'Avv.
Pasquale Eboli, , che la rappresenta e difende C.F._1
1
- APPELLANTE
E
, Controparte_2 C.F._2
- APPELLATA CONTUMACE
E
, , Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli, , presso i cui uffici in via A. Diaz n. 11 domicilia P.IVA_3 per legge
- APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso sentenza Giudice di Pace
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato alle parti appel- late, l' impugnava la sentenza del Parte_2
Giudice di Pace di Procida n. 30/2023 depositata il 29.12.2021 e pub- blicata il 27.01.2023, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta da avverso la cartella esattoriale n. Controparte_2
07120110147363802000, condannando le parti convenute, in solido, alla refusione delle spese processuali in favore dell'opponente.
L'appellante impugnava la predetta sentenza per i seguenti motivi: difet- to di giurisdizione del Giudice ordinario;
erronea valutazione riguardo la notifica delle cartelle esattoriali opposte;
erronea valutazione riguardo il decorso del termine di prescrizione;
inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta avverso estratto di ruolo.
Per questi motivi
, in riforma della sentenza gravata e previa istanza di sospensione cautelare, chiedeva di accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della CTP competente per territorio, nonché chiedeva di accertare l'inammissibilità e/o infondatez- za dell'opposizione proposta in primp grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva l'appellata Controparte_4
, formulando appello incidentale con cui chiedeva di accertare e
[...]
2
dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore di quello tributario, nonché aderiva all'appello proposta da Pt_3
Benché regolarmente citata, sceglieva di restare contumace l'appellata
. Controparte_2
-----
L'appello è fondato e merita di essere accolto per le ragioni di seguito esposte
In via preliminare e con carattere assorbente, appare fondato il motivo di appello con cui veniva dedotto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quella del giudice speciale tributario.
Il primo comma dell'art. 2 del D.Lgs 546/1992, a seguito della modifica che ha riguardato detta norma (l. n. 448 del 2001), qualifica il giudice tributario come giudice “generale” della materia tributaria, deputato a conoscere tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, con esclusione delle sole controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla no- tifica della cartella di pagamento. Così viene testualmente previsto: “ap- partengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sa- nitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giuri- sdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della ese- cuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di paga- mento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presi- dente della Repubblica”.
Il discrimine tra la giurisdizione ordinaria e quella speciale dei Giudici tributari si fonda pertanto su due aspetti fondamentali: da un lato, rile- va la natura del credito oggetto di cartella esattoriale e di intimazione di pagamento e, dall'altro, assume valore la fase del processo esecutivo in cui viene proposta opposizione da parte del contribuente.
3
In merito alla prima circostanza, non è in discussione la natura di tri- buto dell'imposta di registro.
A tale circostanza si aggiunge, peraltro, il consolidato orientamento giu- risprudenziale secondo cui vanno distinti gli atti propedeutici e prodro- mici all'esecuzione (tra cui, a titolo esemplificativo, rientrano la cartella di pagamento e l'avviso di mora) da quelli propri dell'esecuzione stessa, che radicano, inevitabilmente, la giurisdizione del giudice ordinario (ad esempio, l'atto di pignoramento e successivi).
Alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notifica- zione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se vali- damente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di noti- ficazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdi- zione ordinaria spetta, invece, la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici), nonché sui fat- ti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'e- poca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione. (Cassazione civile sez. trib., 31/07/2024, n.21553).
In definitiva, avendo l'opponente impugnato un atto prodromico all'esecuzione (cartella esattoriale) per un credito tributario (Imposta di
Registro), la giurisdizione spetta alla Commissione tributaria competen- te per territorio.
Per le medesime ragioni va accolto l'appello incidentale.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM
55/2014, tenuto conto della decisione in rito nonché del tenore delle di- fese svolte.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa Lau- ra Martano definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n. R.G.
7405/2023, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, co- sì provvede:
• accoglie l'appello principale nonché quello incidentale;
• per l'effetto.
- dichiara la nullità della sentenza impugnata;
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario quanto all'opposizione proposta da per avere giurisdizio- Controparte_2 ne il giudice tributario e per l'effetto assegna termine perentorio di giorni 90 dalla presente sentenza per riassumere il giudizio dinanzi alla commissione tributaria territorialmente competente in primo grado;
• riforma la sentenza anche quanto alla statuizione relativa alle spese di lite e per l'effetto condanna al paga- Controparte_2 mento, in favore di delle spese Parte_1 del primo grado di giudizio, che liquida in euro 268,00 per com- pensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA.
• condanna al pagamento in favore dell' Controparte_2 [...]
delle spese del presente grado di giu- Parte_2 dizio che liquida in euro 462,00 per compensi professionali ed in euro 70,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA
• condanna al pagamento in favore dell' Controparte_2 [...]
delle spese del primo grado di Controparte_3 giudizio che liquida in euro 268,00 per compensi professionali, ol- tre spese generali, IVA e CPA
• condanna al pagamento in favore dell' Controparte_2 [...]
delle spese del presente grado di Controparte_3 giudizio che liquida in euro 462,00 per compensi professionali, ol- tre spese generali, IVA e CPA
5
E' verbale Il Giudice
dott.ssa Laura Martano
6
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 30/09/2025, nella 14 SEZIONE civile del Tribunale di
Napoli, dinanzi al Giudice dott.ssa Laura Martano, è presente l'Avv. Al- gorino Carmen per delega dell'avv. EBOLI PASQUALE per
[...]
che si riporta all'atto di appello e ne Controparte_1 chiede l'accoglimento
Il Giudice invita il difensore alla discussione della causa. L'avv.
Algorino si riporta ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettu- ra, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione re- datti sul presente verbale nella parte che segue. Autorizza sin da ora la
Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccol- ta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Laura Martano, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 7405/2023
r.g.a.c.
TRA
, , elett.te Parte_1 P.IVA_1 dom.ta in Portici (Na) al Corso Garibaldi n.85 presso lo studio dell'Avv.
Pasquale Eboli, , che la rappresenta e difende C.F._1
1
- APPELLANTE
E
, Controparte_2 C.F._2
- APPELLATA CONTUMACE
E
, , Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli, , presso i cui uffici in via A. Diaz n. 11 domicilia P.IVA_3 per legge
- APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso sentenza Giudice di Pace
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato alle parti appel- late, l' impugnava la sentenza del Parte_2
Giudice di Pace di Procida n. 30/2023 depositata il 29.12.2021 e pub- blicata il 27.01.2023, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta da avverso la cartella esattoriale n. Controparte_2
07120110147363802000, condannando le parti convenute, in solido, alla refusione delle spese processuali in favore dell'opponente.
L'appellante impugnava la predetta sentenza per i seguenti motivi: difet- to di giurisdizione del Giudice ordinario;
erronea valutazione riguardo la notifica delle cartelle esattoriali opposte;
erronea valutazione riguardo il decorso del termine di prescrizione;
inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta avverso estratto di ruolo.
Per questi motivi
, in riforma della sentenza gravata e previa istanza di sospensione cautelare, chiedeva di accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della CTP competente per territorio, nonché chiedeva di accertare l'inammissibilità e/o infondatez- za dell'opposizione proposta in primp grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva l'appellata Controparte_4
, formulando appello incidentale con cui chiedeva di accertare e
[...]
2
dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore di quello tributario, nonché aderiva all'appello proposta da Pt_3
Benché regolarmente citata, sceglieva di restare contumace l'appellata
. Controparte_2
-----
L'appello è fondato e merita di essere accolto per le ragioni di seguito esposte
In via preliminare e con carattere assorbente, appare fondato il motivo di appello con cui veniva dedotto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quella del giudice speciale tributario.
Il primo comma dell'art. 2 del D.Lgs 546/1992, a seguito della modifica che ha riguardato detta norma (l. n. 448 del 2001), qualifica il giudice tributario come giudice “generale” della materia tributaria, deputato a conoscere tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, con esclusione delle sole controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla no- tifica della cartella di pagamento. Così viene testualmente previsto: “ap- partengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sa- nitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giuri- sdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della ese- cuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di paga- mento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presi- dente della Repubblica”.
Il discrimine tra la giurisdizione ordinaria e quella speciale dei Giudici tributari si fonda pertanto su due aspetti fondamentali: da un lato, rile- va la natura del credito oggetto di cartella esattoriale e di intimazione di pagamento e, dall'altro, assume valore la fase del processo esecutivo in cui viene proposta opposizione da parte del contribuente.
3
In merito alla prima circostanza, non è in discussione la natura di tri- buto dell'imposta di registro.
A tale circostanza si aggiunge, peraltro, il consolidato orientamento giu- risprudenziale secondo cui vanno distinti gli atti propedeutici e prodro- mici all'esecuzione (tra cui, a titolo esemplificativo, rientrano la cartella di pagamento e l'avviso di mora) da quelli propri dell'esecuzione stessa, che radicano, inevitabilmente, la giurisdizione del giudice ordinario (ad esempio, l'atto di pignoramento e successivi).
Alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notifica- zione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se vali- damente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di noti- ficazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdi- zione ordinaria spetta, invece, la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici), nonché sui fat- ti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'e- poca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione. (Cassazione civile sez. trib., 31/07/2024, n.21553).
In definitiva, avendo l'opponente impugnato un atto prodromico all'esecuzione (cartella esattoriale) per un credito tributario (Imposta di
Registro), la giurisdizione spetta alla Commissione tributaria competen- te per territorio.
Per le medesime ragioni va accolto l'appello incidentale.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM
55/2014, tenuto conto della decisione in rito nonché del tenore delle di- fese svolte.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa Lau- ra Martano definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n. R.G.
7405/2023, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, co- sì provvede:
• accoglie l'appello principale nonché quello incidentale;
• per l'effetto.
- dichiara la nullità della sentenza impugnata;
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario quanto all'opposizione proposta da per avere giurisdizio- Controparte_2 ne il giudice tributario e per l'effetto assegna termine perentorio di giorni 90 dalla presente sentenza per riassumere il giudizio dinanzi alla commissione tributaria territorialmente competente in primo grado;
• riforma la sentenza anche quanto alla statuizione relativa alle spese di lite e per l'effetto condanna al paga- Controparte_2 mento, in favore di delle spese Parte_1 del primo grado di giudizio, che liquida in euro 268,00 per com- pensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA.
• condanna al pagamento in favore dell' Controparte_2 [...]
delle spese del presente grado di giu- Parte_2 dizio che liquida in euro 462,00 per compensi professionali ed in euro 70,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA
• condanna al pagamento in favore dell' Controparte_2 [...]
delle spese del primo grado di Controparte_3 giudizio che liquida in euro 268,00 per compensi professionali, ol- tre spese generali, IVA e CPA
• condanna al pagamento in favore dell' Controparte_2 [...]
delle spese del presente grado di Controparte_3 giudizio che liquida in euro 462,00 per compensi professionali, ol- tre spese generali, IVA e CPA
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E' verbale Il Giudice
dott.ssa Laura Martano
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