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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 28/11/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di NO, Dott.ssa Tavolieri NI, all'esito dell'udienza del 04/11/2025, svolta mediante lo scambio di note scritte, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante n. 2983/2024 R.A.L., promosso da da
, rappresentato e difeso dalla LEGALELIA STA SRL in persona Parte_1 dell'avv. Francesco ELIA e dall'avv. Daniela DE SALVATORE ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale EDES in Roma al Largo Toniolo n. 6, giusta procura rilasciata su foglio separato ed inserita nella busta telematica contenente il ricorso
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappr.te p.t.. Controparte_1 elett.te dom.to in NO, Piazza Gramsci n.4, nell'Ufficio Legale della Sede di CP_1 NO, presso l'Avv. BELLASSAI DANIELA, che lo difende e rappresenta, in virtù di procura alle liti, in atti
- resistente -
Oggetto: indebito assistenziale
Conclusioni: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/09/2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' e ha esposto di essere titolare con decorrenza dal 01 febbraio 2012 CP_1 dell'assegno sociale n. 04305731 con riconoscimento della maggiorazione sociale dall'anno 2016 (doc. 2 del ricorso). Dal novembre 2021 al febbraio 2022 il ricorrente ha percepito altresì il reddito di cittadinanza. Ha precisato di risiedere a NO in Via Circonvallazione Colle Timio n. 2 con i figli, e , a lui affidati a seguito del Persona_1 Persona_2 divorzio dalla signora disposto in data 10.3.2020, e con il signor Parte_2 Per_3
[...]
Ha poi dedotto che, con nota del 31.12.2020, l' comunicava al ricorrente l'obbligo di CP_1 comunicazione dei redditi rilevanti relativi all'anno 2018 entro il 01.03.2021 (doc. 4). Con successiva nota del 21 giugno 2023 veniva comunicata al ricorrente la revoca definitiva della prestazione AS n. 04305731 per mancata presentazione della dichiarazione dei redditi
1 relativa all'anno 2018 (doc. 5). Con nota di pari data (doc. 6) avente ad oggetto
“Rideterminazione dell'assegno n. … 04305731 Cat. AS …” l' comunicava quanto CP_1 segue: “…….. nonostante i solleciti e l'avvenuta sospensione delle prestazioni collegate al reddito, la sua dichiarazione relativa ai redditi dell'anno 2018 non ci è pervenuta entro il previsto termine del 15 settembre 2021. Per effetto di tale inadempimento, come comunicato, l' è tenuto a procedere alla revoca definitiva della prestazione collegata al reddito CP_1 dell'anno 2018 ai sensi dell'articolo 35 comma 10 bis D.L. 217/2008 conv. in legge n. 14/2009. Il ricalcolo comprende la … rideterminazione della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della Legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione) ….. Pertanto, CP_ da gennaio 2019 a dicembre 2019 ……… l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 8.442,85”.
Ha in ogni caso precisato che la notifica delle predette note e delle comunicazioni del 29 agosto 2022 e 05 luglio 2023 non è andata a buon fine, essendo state trasmesse ad un indirizzo diverso da quello di residenza ed essendo tornate al mittente con la dicitura
“sconosciuto”.
Il ricorrente ha poi dedotto che, con nota del 09 marzo 2023 (doc. 9) avente ad oggetto
“Reddito/pensione di cittadinanza: restituzione somme per pagamento non dovuto …….”, l' gli comunicava “……In conseguenza della revoca/decadenza dal reddito/pensione CP_1 di cittadinanza (domanda Prot. – RDC – 2021 – 4940023), per la seguente CP_1 motivazione: - omessa dichiarazione presenza di componenti del nucleo che si trovano sottoposti a misura cautelare (art. 3 co. 13 e art. 7 co. 4 L. 26/2019). L'importo pari a euro 749,65 da lei ricevuto da novembre 2021 a febbraio 2022, non era dovuto e deve essere restituito da lei o da altro componente maggiorenne del nucleo familiare”.
Il ricorrente ha invocato l'irripetibilità dell'indebito pari ad € 8.442,85, richiamando la giurisprudenza della Cassazione secondo cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi – nella specie insussistenti - che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di dolo comprovato dell'accipiens, il quale non è comunque configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già CP_1 conosce o ha l'onere di conoscere. Ha precisato che, non disponendo di redditi diversi da quelli erogati dall' , non gravava né a carico del ricorrente né a carico della (ex) moglie CP_1 del medesimo alcun obbligo dichiarativo, per cui non è dato intravedere alcun profilo di dolo e/o di omissione nella condotta degli stessi.
L'attore ha così rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo: “per le motivazioni tutte espresse in narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità CP_ dell'indebito di euro 8.442,85 preteso dall' nei confronti del Ricorrente;
B) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
L' si è costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza della pretesa avversaria, CP_1 eccependo che tutte le comunicazioni inviate al ricorrente erano state spedite dall' CP_1 esattamente allo stesso indirizzo di Via San Giuseppe 28 a NO anche se alcune sono state ricevute (nonostante sulle cartoline di ricevimento delle dette raccomandate sia indicato il quadro IRREPERIBILE), mentre altre non sarebbero state ricevute, ma comunque sono state impugnate, come la nota del 21.06.2023. Ha inoltre rappresentato che parte ricorrente ha presentato domanda di ricostituzione il 18.06.2024, dove ha comunicato i redditi solo per gli anni 2023 e 2024.
In merito alla nota del 09.03.2023 e alla relativa comunicazione di indebito per 749,65 per
2 la percezione del Reddito di cittadinanza nel periodo novembre 2021/ febbraio 2022, l' CP_1 ha osservato che nessuna domanda è stata formalizzata dal ricorrente.
L' ha quindi chiesto di rigettare il ricorso nel merito, in quanto indimostrato ed CP_1 infondato, in fatto e in diritto, con condanna del ricorrente al pagamento delle somme contestate nonché al pagamento delle spese di causa.
Subentrato questo giudice sul ruolo, in data 18.9.2025, sulle conclusioni indicate, all'udienza del 4.11.2025, la causa è stata discussa con lo scambio di note scritte e decisa con separata sentenza.
La domanda attorea merita accoglimento, per i motivi appresso indicati.
L'odierna controversia ha ad oggetto la presunta illegittimità della comunicazione di revoca dell'assegno sociale, di cui il ricorrente era titolare a decorrere dal 2012, con conseguente annullamento dell'indebito scaturito dalla revoca.
L' ha posto a fondamento della revoca la mancata comunicazione, da parte del CP_1 ricorrente, dei redditi conseguiti nell'anno 2018 entro i termini previsti, sostenendo di aver proceduto alla revoca soltanto dopo aver invitato l'interessato ad inviare le comunicazioni reddituali ai sensi dell'art. 35, comma 8 del D.L. n. 207/2008, convertito in L. n. 14/2009, come modificato dal D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010.
La disposizione citata prevede, infatti, che “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni.”.
Ai sensi del successivo comma 10 bis, “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.”.
Deve altresì tenersi conto di quanto previsto dalla Circolare n.195/2015, allegata da CP_1 parte ricorrente, che stabilisce che l'obbligo di far conoscere la propria situazione reddituale all' deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione CP_1 ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente, laddove i loro redditi incidano sul diritto o sulla misura di tali prestazioni, prevendendo al punto 3.3 titolato “Assenza di redditi ulteriori oltre alle pensioni” che: “nel caso in cui, ai fini della comunicazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante ai
3 fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall' e, più in generale, CP_1 rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall' il titolare non è tenuto a effettuare nessuna dichiarazione reddituale CP_1 all' ”. CP_1
È inoltre opportuno rilevare che l'art.13, comma 1 L. 412/1991, consente la ripetibilità delle somme erogate solo in caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di “di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta che non siano già conosciuti dall'ente”.
Ciò posto, nel caso in esame è pacifico che la situazione reddituale dell'attore non aveva subito alcuna variazione per cui i dati, ben conosciuti dall' erano rimasti inalterati. CP_1
L'Ente resistente ha affermato di aver regolarmente inviato al ricorrente, la richiesta di comunicazione reddituale per l'anno 2018.
Tuttavia, tale assunto non ha trovato conferma nella documentazione allegata, posto che non è stata fornita alcuna prova circa il recapito della lettera del 31.12.2020, risultando la stessa inviata ad un indirizzo di NO (via San Giuseppe n. 28) non riconducibile al ricorrente, con la conseguenza che la relativa corrispondenza è rimasta inevasa. Tantomeno, in atti, c'è la prova della ricezione della comunicazione del preavviso di sospensione, datata 29.08.2022.
Non risulta, pertanto, osservato l'iter procedimentale previsto dalla legge al fine di evitare l'adozione del provvedimento di revoca della prestazione, poiché la revoca è stata disposta dall'ente previdenziale senza concedere allo la concreta possibilità di regolarizzare, Pt_1 entro i termini stabiliti, la propria posizione comunicando i redditi personali e del coniuge conseguiti nell'anno in contestazione.
Ne deriva che il provvedimento di revoca dell'assegno sociale deve ritenersi illegittimo in quanto adottato senza la preventiva notifica del preavviso di sospensione della prestazione di cui all'art. 35, comma 10-bis del D.L. n. 207/2008, momento a decorrere dal quale il ricorrente avrebbe avuto sessanta giorni per procedere alla comunicazione reddituale.
L' ha poi emesso provvedimento di determinazione dell'indebito, scaturito appunto CP_1 dalla revoca della prestazione collegata al reddito dell'anno 2018, per avere corrisposto nell'anno 2019, un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo pari ad € 8.442,85. La predetta comunicazione è avvenuta con missiva del 21.06.2023, ma anch'essa non risulta regolarmente notificata, essendo la stessa inviata ad un indirizzo di NO (via San Giuseppe n. 28) non riconducibile al ricorrente e come risulta anche dalla dicitura
“irreperibile” apposta dall'addetto al recapito.
Nel caso di specie, l'indebito per cui è causa non è dipeso dall'insussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento del beneficio assistenziale ma dall'applicazione della norma, di tenore sanzionatorio, contenuta nell'art. 35, comma 10-bis del D.L. n. 207/2008, per effetto della quale la mancata comunicazione dei dati reddituali determina la sospensione e la successiva revoca definitiva della prestazione.
In definitiva, la ritenuta illegittimità della revoca comporta il venir meno dell'obbligo di restituzione, in favore dell' , delle somme erogate a titolo di assegno sociale nell'anno CP_1 2019.
Quanto poi alla comunicazione dell'indebita percezione del reddito di cittadinanza, si ritiene che il ricorrente non abbia formalizzato, né nel ricorso introduttivo né tantomeno negli
4 atti successivi, alcuna domanda volta ad accertare l'irripetibilità anche di tale indebito.
Infatti, nessuna deduzione in fatto ed in diritto è stata svolta al riguardo. In ogni caso, nelle conclusioni rassegnate dal ricorrente si chiede di dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di euro 8.442,85, importo esattamente corrispondente a quello indicato nella nota del 21.06.2023 avente per oggetto il solo indebito percepito sull'assegno sociale.
Pertanto, alcuna pronuncia deve essere emessa al riguardo.
Alla luce delle considerazioni esposte, pertanto, la domanda deve essere accolta, dichiarando l'illegittimità del provvedimento di revoca dell'assegno sociale comunicato con missiva del 21.06.2023, con conseguente annullamento dell'indebito pari ad € 8.442,85.
In definitiva, per le motivazioni esposte, la causa va decisa nei termini indicati in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da dispositivo, CP_1 tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n.147/2022 per le cause di previdenza di valore fino a €.26.000, relativamente ai valori minimi previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) annulla l'indebito contestato dall'Istituto con nota del 21.06.2023 e relativo alle somme richieste all'attore a titolo di restituzione dei ratei e della Parte_1 maggiorazione sociale dell'assegno sociale n. 04305731, erogati nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;
b) pone a carico di parte convenuta le spese di lite, liquidate a favore dell'attore CP_1 in €. 1865,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% per le spese generali, con distrazione in favore della Legalelia S.t.a., in persona dell'avv. ELIA FRANCESCO e dell'avv. DE SALVATORE DANIELA, dichiaratisi antistatari.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa NI Tavolieri
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di NO, Dott.ssa Tavolieri NI, all'esito dell'udienza del 04/11/2025, svolta mediante lo scambio di note scritte, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante n. 2983/2024 R.A.L., promosso da da
, rappresentato e difeso dalla LEGALELIA STA SRL in persona Parte_1 dell'avv. Francesco ELIA e dall'avv. Daniela DE SALVATORE ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale EDES in Roma al Largo Toniolo n. 6, giusta procura rilasciata su foglio separato ed inserita nella busta telematica contenente il ricorso
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappr.te p.t.. Controparte_1 elett.te dom.to in NO, Piazza Gramsci n.4, nell'Ufficio Legale della Sede di CP_1 NO, presso l'Avv. BELLASSAI DANIELA, che lo difende e rappresenta, in virtù di procura alle liti, in atti
- resistente -
Oggetto: indebito assistenziale
Conclusioni: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/09/2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' e ha esposto di essere titolare con decorrenza dal 01 febbraio 2012 CP_1 dell'assegno sociale n. 04305731 con riconoscimento della maggiorazione sociale dall'anno 2016 (doc. 2 del ricorso). Dal novembre 2021 al febbraio 2022 il ricorrente ha percepito altresì il reddito di cittadinanza. Ha precisato di risiedere a NO in Via Circonvallazione Colle Timio n. 2 con i figli, e , a lui affidati a seguito del Persona_1 Persona_2 divorzio dalla signora disposto in data 10.3.2020, e con il signor Parte_2 Per_3
[...]
Ha poi dedotto che, con nota del 31.12.2020, l' comunicava al ricorrente l'obbligo di CP_1 comunicazione dei redditi rilevanti relativi all'anno 2018 entro il 01.03.2021 (doc. 4). Con successiva nota del 21 giugno 2023 veniva comunicata al ricorrente la revoca definitiva della prestazione AS n. 04305731 per mancata presentazione della dichiarazione dei redditi
1 relativa all'anno 2018 (doc. 5). Con nota di pari data (doc. 6) avente ad oggetto
“Rideterminazione dell'assegno n. … 04305731 Cat. AS …” l' comunicava quanto CP_1 segue: “…….. nonostante i solleciti e l'avvenuta sospensione delle prestazioni collegate al reddito, la sua dichiarazione relativa ai redditi dell'anno 2018 non ci è pervenuta entro il previsto termine del 15 settembre 2021. Per effetto di tale inadempimento, come comunicato, l' è tenuto a procedere alla revoca definitiva della prestazione collegata al reddito CP_1 dell'anno 2018 ai sensi dell'articolo 35 comma 10 bis D.L. 217/2008 conv. in legge n. 14/2009. Il ricalcolo comprende la … rideterminazione della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della Legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione) ….. Pertanto, CP_ da gennaio 2019 a dicembre 2019 ……… l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 8.442,85”.
Ha in ogni caso precisato che la notifica delle predette note e delle comunicazioni del 29 agosto 2022 e 05 luglio 2023 non è andata a buon fine, essendo state trasmesse ad un indirizzo diverso da quello di residenza ed essendo tornate al mittente con la dicitura
“sconosciuto”.
Il ricorrente ha poi dedotto che, con nota del 09 marzo 2023 (doc. 9) avente ad oggetto
“Reddito/pensione di cittadinanza: restituzione somme per pagamento non dovuto …….”, l' gli comunicava “……In conseguenza della revoca/decadenza dal reddito/pensione CP_1 di cittadinanza (domanda Prot. – RDC – 2021 – 4940023), per la seguente CP_1 motivazione: - omessa dichiarazione presenza di componenti del nucleo che si trovano sottoposti a misura cautelare (art. 3 co. 13 e art. 7 co. 4 L. 26/2019). L'importo pari a euro 749,65 da lei ricevuto da novembre 2021 a febbraio 2022, non era dovuto e deve essere restituito da lei o da altro componente maggiorenne del nucleo familiare”.
Il ricorrente ha invocato l'irripetibilità dell'indebito pari ad € 8.442,85, richiamando la giurisprudenza della Cassazione secondo cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi – nella specie insussistenti - che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di dolo comprovato dell'accipiens, il quale non è comunque configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già CP_1 conosce o ha l'onere di conoscere. Ha precisato che, non disponendo di redditi diversi da quelli erogati dall' , non gravava né a carico del ricorrente né a carico della (ex) moglie CP_1 del medesimo alcun obbligo dichiarativo, per cui non è dato intravedere alcun profilo di dolo e/o di omissione nella condotta degli stessi.
L'attore ha così rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo: “per le motivazioni tutte espresse in narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità CP_ dell'indebito di euro 8.442,85 preteso dall' nei confronti del Ricorrente;
B) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
L' si è costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza della pretesa avversaria, CP_1 eccependo che tutte le comunicazioni inviate al ricorrente erano state spedite dall' CP_1 esattamente allo stesso indirizzo di Via San Giuseppe 28 a NO anche se alcune sono state ricevute (nonostante sulle cartoline di ricevimento delle dette raccomandate sia indicato il quadro IRREPERIBILE), mentre altre non sarebbero state ricevute, ma comunque sono state impugnate, come la nota del 21.06.2023. Ha inoltre rappresentato che parte ricorrente ha presentato domanda di ricostituzione il 18.06.2024, dove ha comunicato i redditi solo per gli anni 2023 e 2024.
In merito alla nota del 09.03.2023 e alla relativa comunicazione di indebito per 749,65 per
2 la percezione del Reddito di cittadinanza nel periodo novembre 2021/ febbraio 2022, l' CP_1 ha osservato che nessuna domanda è stata formalizzata dal ricorrente.
L' ha quindi chiesto di rigettare il ricorso nel merito, in quanto indimostrato ed CP_1 infondato, in fatto e in diritto, con condanna del ricorrente al pagamento delle somme contestate nonché al pagamento delle spese di causa.
Subentrato questo giudice sul ruolo, in data 18.9.2025, sulle conclusioni indicate, all'udienza del 4.11.2025, la causa è stata discussa con lo scambio di note scritte e decisa con separata sentenza.
La domanda attorea merita accoglimento, per i motivi appresso indicati.
L'odierna controversia ha ad oggetto la presunta illegittimità della comunicazione di revoca dell'assegno sociale, di cui il ricorrente era titolare a decorrere dal 2012, con conseguente annullamento dell'indebito scaturito dalla revoca.
L' ha posto a fondamento della revoca la mancata comunicazione, da parte del CP_1 ricorrente, dei redditi conseguiti nell'anno 2018 entro i termini previsti, sostenendo di aver proceduto alla revoca soltanto dopo aver invitato l'interessato ad inviare le comunicazioni reddituali ai sensi dell'art. 35, comma 8 del D.L. n. 207/2008, convertito in L. n. 14/2009, come modificato dal D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010.
La disposizione citata prevede, infatti, che “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni.”.
Ai sensi del successivo comma 10 bis, “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.”.
Deve altresì tenersi conto di quanto previsto dalla Circolare n.195/2015, allegata da CP_1 parte ricorrente, che stabilisce che l'obbligo di far conoscere la propria situazione reddituale all' deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione CP_1 ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente, laddove i loro redditi incidano sul diritto o sulla misura di tali prestazioni, prevendendo al punto 3.3 titolato “Assenza di redditi ulteriori oltre alle pensioni” che: “nel caso in cui, ai fini della comunicazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante ai
3 fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall' e, più in generale, CP_1 rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall' il titolare non è tenuto a effettuare nessuna dichiarazione reddituale CP_1 all' ”. CP_1
È inoltre opportuno rilevare che l'art.13, comma 1 L. 412/1991, consente la ripetibilità delle somme erogate solo in caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di “di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta che non siano già conosciuti dall'ente”.
Ciò posto, nel caso in esame è pacifico che la situazione reddituale dell'attore non aveva subito alcuna variazione per cui i dati, ben conosciuti dall' erano rimasti inalterati. CP_1
L'Ente resistente ha affermato di aver regolarmente inviato al ricorrente, la richiesta di comunicazione reddituale per l'anno 2018.
Tuttavia, tale assunto non ha trovato conferma nella documentazione allegata, posto che non è stata fornita alcuna prova circa il recapito della lettera del 31.12.2020, risultando la stessa inviata ad un indirizzo di NO (via San Giuseppe n. 28) non riconducibile al ricorrente, con la conseguenza che la relativa corrispondenza è rimasta inevasa. Tantomeno, in atti, c'è la prova della ricezione della comunicazione del preavviso di sospensione, datata 29.08.2022.
Non risulta, pertanto, osservato l'iter procedimentale previsto dalla legge al fine di evitare l'adozione del provvedimento di revoca della prestazione, poiché la revoca è stata disposta dall'ente previdenziale senza concedere allo la concreta possibilità di regolarizzare, Pt_1 entro i termini stabiliti, la propria posizione comunicando i redditi personali e del coniuge conseguiti nell'anno in contestazione.
Ne deriva che il provvedimento di revoca dell'assegno sociale deve ritenersi illegittimo in quanto adottato senza la preventiva notifica del preavviso di sospensione della prestazione di cui all'art. 35, comma 10-bis del D.L. n. 207/2008, momento a decorrere dal quale il ricorrente avrebbe avuto sessanta giorni per procedere alla comunicazione reddituale.
L' ha poi emesso provvedimento di determinazione dell'indebito, scaturito appunto CP_1 dalla revoca della prestazione collegata al reddito dell'anno 2018, per avere corrisposto nell'anno 2019, un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo pari ad € 8.442,85. La predetta comunicazione è avvenuta con missiva del 21.06.2023, ma anch'essa non risulta regolarmente notificata, essendo la stessa inviata ad un indirizzo di NO (via San Giuseppe n. 28) non riconducibile al ricorrente e come risulta anche dalla dicitura
“irreperibile” apposta dall'addetto al recapito.
Nel caso di specie, l'indebito per cui è causa non è dipeso dall'insussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento del beneficio assistenziale ma dall'applicazione della norma, di tenore sanzionatorio, contenuta nell'art. 35, comma 10-bis del D.L. n. 207/2008, per effetto della quale la mancata comunicazione dei dati reddituali determina la sospensione e la successiva revoca definitiva della prestazione.
In definitiva, la ritenuta illegittimità della revoca comporta il venir meno dell'obbligo di restituzione, in favore dell' , delle somme erogate a titolo di assegno sociale nell'anno CP_1 2019.
Quanto poi alla comunicazione dell'indebita percezione del reddito di cittadinanza, si ritiene che il ricorrente non abbia formalizzato, né nel ricorso introduttivo né tantomeno negli
4 atti successivi, alcuna domanda volta ad accertare l'irripetibilità anche di tale indebito.
Infatti, nessuna deduzione in fatto ed in diritto è stata svolta al riguardo. In ogni caso, nelle conclusioni rassegnate dal ricorrente si chiede di dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di euro 8.442,85, importo esattamente corrispondente a quello indicato nella nota del 21.06.2023 avente per oggetto il solo indebito percepito sull'assegno sociale.
Pertanto, alcuna pronuncia deve essere emessa al riguardo.
Alla luce delle considerazioni esposte, pertanto, la domanda deve essere accolta, dichiarando l'illegittimità del provvedimento di revoca dell'assegno sociale comunicato con missiva del 21.06.2023, con conseguente annullamento dell'indebito pari ad € 8.442,85.
In definitiva, per le motivazioni esposte, la causa va decisa nei termini indicati in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da dispositivo, CP_1 tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n.147/2022 per le cause di previdenza di valore fino a €.26.000, relativamente ai valori minimi previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) annulla l'indebito contestato dall'Istituto con nota del 21.06.2023 e relativo alle somme richieste all'attore a titolo di restituzione dei ratei e della Parte_1 maggiorazione sociale dell'assegno sociale n. 04305731, erogati nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;
b) pone a carico di parte convenuta le spese di lite, liquidate a favore dell'attore CP_1 in €. 1865,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% per le spese generali, con distrazione in favore della Legalelia S.t.a., in persona dell'avv. ELIA FRANCESCO e dell'avv. DE SALVATORE DANIELA, dichiaratisi antistatari.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa NI Tavolieri
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