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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 12156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12156 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 26/11/2025, nella causa R.G. n. 8560/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE
***** TRA
, nata il [...] a [...], cod. fisc. , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Casaluce (CE), via V. Veneto 7, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Peluso cod. fisc. e dall'avv. stabilito Francesco Peluso, CodiceFiscale_2 dai quali è rappresentato e difeso con mandato per procura in atti;
RICORRENTE E
e , ciascuno Controparte_1 Controparte_2 in persona del proprio legale;
RESISTENTE CONTUMACE
*****
IN FATTO
Con un ricorso depositato il 7 marzo 2025, la sig. si è rivolta al Giudice del Parte_1 lavoro chiedendo il riconoscimento del proprio diritto a percepire la “Retribuzione Professionale Docenti” (RPD), prevista dal CCNL del 15 marzo 2001, per l'attività di docente svolta, con contratti a tempo determinato alle dipendenze del
[...]
, nei seguenti periodi: dal 08.10.2020 al 08.06.2021 (Anno Controparte_1 scolastico 2020/2021) e dal 22/09/2021 al 08/06/2022 (Anno scolastico 2021/2022) per un totale complessivo di 504 giorni di servizio ad orario completo (24 ore). Il calcolo di quanto dovuto è il seguente: 504 giorni al 100% (504 giorni di lavoro effettivi x
€ 5,82- importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docente) per un importo complessivo non corrisposto pari ad € 2.933,28. Pertanto, la somma complessiva rivendicata dalla sig. a titolo di Parte_1
“Retribuzione Professionale Docenti” (RPD), è pari a € 2.933,28, oltre agli interessi legali dal momento in cui l'emolumento era dovuto fino al saldo effettivo. Il , regolarmente vocato in ius, non si costituiva in Controparte_1 giudizio e veniva quindi dichiarato contumace. La causa veniva istruita sulla base dei documenti prodotti e discussa all'udienza odierna, al termine della quale il Tribunale procedeva alla decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato. La richiesta principale della ricorrente riguarda il riconoscimento della “Retribuzione Professionale Docenti” RPD in misura proporzionale al servizio effettivamente prestato. Sul punto, il Tribunale ritiene che la domanda sia meritevole di accoglimento alla luce dell'orientamento consolidato della Corte di Cassazione. In particolare, la Suprema Corte (Cass. n. 20015/2018) ha chiarito che l'art. 7, comma 1, del CCNL Scuola 2001, che attribuisce la “Retribuzione Professionale Docenti” RPD “a tutto il personale docente ed educativo”, deve essere interpretato, in conformità alla clausola 4 dell'Accordo Quadro europeo sul lavoro a termine (direttiva 1999/70/CE), nel senso di includere anche i docenti a tempo determinato, indipendentemente dalla tipologia di contratto prevista dalla legge n. 124/1999. Secondo la Cassazione, l'emolumento in questione ha natura fissa e continuativa e rientra nelle “condizioni di impiego”; pertanto, non può essere negato ai lavoratori precari in assenza di specifiche ragioni oggettive che giustifichino un diverso trattamento rispetto ai docenti di ruolo. La normativa europea vieta infatti ogni discriminazione fondata esclusivamente sulla durata del contratto di lavoro, a meno che non siano dimostrabili elementi concreti che rendano necessaria tale diversità di trattamento. Il , non essendosi costituito in giudizio, non ha offerto alcun elemento idoneo a CP_1 dimostrare una differenza sostanziale tra le mansioni svolte dalla ricorrente e quelle dei docenti di ruolo o dei supplenti annuali. Sotto altro profilo, il riferimento dell'art. 7 CCNL ai “periodi di servizio inferiori al mese” conferma che il legislatore contrattuale intendeva estendere la RPD anche a chi presta servizio per periodi brevi, rendendo incoerente un'interpretazione restrittiva che escluda i supplenti temporanei. Non può essere richiamata in senso contrario la sentenza della Corte di Giustizia del 20 settembre 2018 (causa Motter), poiché essa riguarda un tema diverso, ossia la ricostruzione di carriera dei docenti a termine. Anche in tale decisione, peraltro, la Corte ha ribadito che la disparità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato è legittima solo se risponde a necessità reali e proporzionate. Nel caso concreto, il servizio svolto dalla sig. risulta pienamente comparabile Parte_1 con quello dei docenti di ruolo appartenenti alla medesima classe di concorso. Non emergono dunque ragioni oggettive per negare alla ricorrente il trattamento economico richiesto. Alla luce della documentazione agli atti, il calcolo dell'importo dovuto – pari ad € 2.933,28,
– risulta corretto. Il deve pertanto essere condannato al relativo pagamento, oltre CP_1 agli interessi legali dal momento in cui l'emolumento era dovuto fino al saldo effettivo. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratisi antistatari, applicando gli importi medi previsti dal D.M. Giustizia n. 55/2014 per le cause di lavoro senza istruttoria, con valore compreso tra 1.101,00 e 5.200,00 euro, ridotti della metà in considerazione della non elevata complessità delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: 1) condanna il a pagare alla sig. la Controparte_1 Parte_1 somma di € 2.933,28, a titolo di retribuzione professionale docenti per l'a.s. 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti e con le modalità di cui all'art. 22, c. 36, L. n. 724/1994 e all'art. 16, c. 6, L. n. 412/1991;
2) condanna il al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.029,50 per CP_1 compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, in favore dei procuratori antistatari della ricorrente.
3) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
Roma, 26/11/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 26/11/2025, nella causa R.G. n. 8560/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE
***** TRA
, nata il [...] a [...], cod. fisc. , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Casaluce (CE), via V. Veneto 7, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Peluso cod. fisc. e dall'avv. stabilito Francesco Peluso, CodiceFiscale_2 dai quali è rappresentato e difeso con mandato per procura in atti;
RICORRENTE E
e , ciascuno Controparte_1 Controparte_2 in persona del proprio legale;
RESISTENTE CONTUMACE
*****
IN FATTO
Con un ricorso depositato il 7 marzo 2025, la sig. si è rivolta al Giudice del Parte_1 lavoro chiedendo il riconoscimento del proprio diritto a percepire la “Retribuzione Professionale Docenti” (RPD), prevista dal CCNL del 15 marzo 2001, per l'attività di docente svolta, con contratti a tempo determinato alle dipendenze del
[...]
, nei seguenti periodi: dal 08.10.2020 al 08.06.2021 (Anno Controparte_1 scolastico 2020/2021) e dal 22/09/2021 al 08/06/2022 (Anno scolastico 2021/2022) per un totale complessivo di 504 giorni di servizio ad orario completo (24 ore). Il calcolo di quanto dovuto è il seguente: 504 giorni al 100% (504 giorni di lavoro effettivi x
€ 5,82- importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docente) per un importo complessivo non corrisposto pari ad € 2.933,28. Pertanto, la somma complessiva rivendicata dalla sig. a titolo di Parte_1
“Retribuzione Professionale Docenti” (RPD), è pari a € 2.933,28, oltre agli interessi legali dal momento in cui l'emolumento era dovuto fino al saldo effettivo. Il , regolarmente vocato in ius, non si costituiva in Controparte_1 giudizio e veniva quindi dichiarato contumace. La causa veniva istruita sulla base dei documenti prodotti e discussa all'udienza odierna, al termine della quale il Tribunale procedeva alla decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato. La richiesta principale della ricorrente riguarda il riconoscimento della “Retribuzione Professionale Docenti” RPD in misura proporzionale al servizio effettivamente prestato. Sul punto, il Tribunale ritiene che la domanda sia meritevole di accoglimento alla luce dell'orientamento consolidato della Corte di Cassazione. In particolare, la Suprema Corte (Cass. n. 20015/2018) ha chiarito che l'art. 7, comma 1, del CCNL Scuola 2001, che attribuisce la “Retribuzione Professionale Docenti” RPD “a tutto il personale docente ed educativo”, deve essere interpretato, in conformità alla clausola 4 dell'Accordo Quadro europeo sul lavoro a termine (direttiva 1999/70/CE), nel senso di includere anche i docenti a tempo determinato, indipendentemente dalla tipologia di contratto prevista dalla legge n. 124/1999. Secondo la Cassazione, l'emolumento in questione ha natura fissa e continuativa e rientra nelle “condizioni di impiego”; pertanto, non può essere negato ai lavoratori precari in assenza di specifiche ragioni oggettive che giustifichino un diverso trattamento rispetto ai docenti di ruolo. La normativa europea vieta infatti ogni discriminazione fondata esclusivamente sulla durata del contratto di lavoro, a meno che non siano dimostrabili elementi concreti che rendano necessaria tale diversità di trattamento. Il , non essendosi costituito in giudizio, non ha offerto alcun elemento idoneo a CP_1 dimostrare una differenza sostanziale tra le mansioni svolte dalla ricorrente e quelle dei docenti di ruolo o dei supplenti annuali. Sotto altro profilo, il riferimento dell'art. 7 CCNL ai “periodi di servizio inferiori al mese” conferma che il legislatore contrattuale intendeva estendere la RPD anche a chi presta servizio per periodi brevi, rendendo incoerente un'interpretazione restrittiva che escluda i supplenti temporanei. Non può essere richiamata in senso contrario la sentenza della Corte di Giustizia del 20 settembre 2018 (causa Motter), poiché essa riguarda un tema diverso, ossia la ricostruzione di carriera dei docenti a termine. Anche in tale decisione, peraltro, la Corte ha ribadito che la disparità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato è legittima solo se risponde a necessità reali e proporzionate. Nel caso concreto, il servizio svolto dalla sig. risulta pienamente comparabile Parte_1 con quello dei docenti di ruolo appartenenti alla medesima classe di concorso. Non emergono dunque ragioni oggettive per negare alla ricorrente il trattamento economico richiesto. Alla luce della documentazione agli atti, il calcolo dell'importo dovuto – pari ad € 2.933,28,
– risulta corretto. Il deve pertanto essere condannato al relativo pagamento, oltre CP_1 agli interessi legali dal momento in cui l'emolumento era dovuto fino al saldo effettivo. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratisi antistatari, applicando gli importi medi previsti dal D.M. Giustizia n. 55/2014 per le cause di lavoro senza istruttoria, con valore compreso tra 1.101,00 e 5.200,00 euro, ridotti della metà in considerazione della non elevata complessità delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: 1) condanna il a pagare alla sig. la Controparte_1 Parte_1 somma di € 2.933,28, a titolo di retribuzione professionale docenti per l'a.s. 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti e con le modalità di cui all'art. 22, c. 36, L. n. 724/1994 e all'art. 16, c. 6, L. n. 412/1991;
2) condanna il al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.029,50 per CP_1 compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, in favore dei procuratori antistatari della ricorrente.
3) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
Roma, 26/11/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile