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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/10/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Valeria MARCHESE -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3127 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 30.09.2025; da
(cod. fisc.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria il 14.07.1977 e Parte_2
(cod. fisc.: , nata a [...] il C.F._2
19.05.1988, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Barbara Versace, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Reggio Calabria (R.C.),
Via G. Miceli n.8/C, hanno eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato il 06.11.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio civile contratto in Reggio
Calabria il 09.06.2017 nonché contestuale domanda di scioglimento del matrimonio;
-considerato che con ordinanza del 30/01/2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 30/09/2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza alle ore 9:00 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare”;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Reggio Calabria il 09.06.2017, b) dal matrimonio non sono nati figli;
-letta la Sentenza di separazione n. 13/2025, pubbl. il 30/01/2025, comunicata al P.M. in pari data;
-considerato che risulta trascorso il termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, tale da consentire la pronuncia divorzile e che non risultano essere state proposte impugnazioni;
-ritenuto che le parti abbiano manifestato, insistendo nella domanda, la volontà a proseguire il giudizio per la pronuncia di divorzio e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1,2 e 3
n.2) lett. b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso con le domande cumulative è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 02/12/2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di scioglimento del matrimonio civile, depositato il 06.11.2024 da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio
Calabria il 9/06/2017 tra e Parte_1 Parte_2
, il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio
[...]
del Comune di Reggio Calabria parte I, u.1, n.82 anno 2017, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di prestarsi reciproco rispetto;
2) La casa coniugale, ubicata nel Comune di Reggio Calabria Viale Pio
XI n.14 int.4, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resta nell'esclusiva disponibilità del sig. proprietario per ½ Parte_1
unitamente al proprio germano , con cui convivono i Persona_1
genitori del ricorrente;
3) Per quanto attiene il diritto al mantenimento, al fine di consentire alla
Sig.ra anche di far fronte ai costi e spese Parte_2
necessari dopo l'allontanamento dalla casa familiare, i coniugi hanno convenuto una liquidazione “una tantum” di €.7.700,00, che il Sig.
[...]
ha corrisposto, con versamenti rateali, a far data da giugno Pt_1
2023, direttamente sul c/c PPAY con IBAN n.
[...] della Sig.ra Parte_2
, (v. bonifici allegati);
[...]
4) Con l'avvenuto pagamento alla Sig.ra Parte_2
dell'importo di cui al punto 3) a titolo di mantenimento “una tantum”, la stessa dichiara di non avere più nulla a che pretendere a tale titolo, avendo ricevuto il mantenimento in un'unica soluzione;
5) Entrambi i coniugi, pertanto, si dichiarano redditualmente autonomi e rinunciano al mantenimento l'uno nei confronti dell'altra;
6) I coniugi si impegnano sin da adesso a dirimere ogni controversia che dovesse insorgere tra di loro ed a tenere comportamenti civili e di reciproco rispetto;
7) I coniugi si prestano sin da adesso reciproco consenso all'espatrio.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
- spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 07.10.2025
Il Presidente rel.
Dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Valeria MARCHESE -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3127 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 30.09.2025; da
(cod. fisc.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria il 14.07.1977 e Parte_2
(cod. fisc.: , nata a [...] il C.F._2
19.05.1988, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Barbara Versace, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Reggio Calabria (R.C.),
Via G. Miceli n.8/C, hanno eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato il 06.11.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio civile contratto in Reggio
Calabria il 09.06.2017 nonché contestuale domanda di scioglimento del matrimonio;
-considerato che con ordinanza del 30/01/2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 30/09/2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza alle ore 9:00 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare”;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Reggio Calabria il 09.06.2017, b) dal matrimonio non sono nati figli;
-letta la Sentenza di separazione n. 13/2025, pubbl. il 30/01/2025, comunicata al P.M. in pari data;
-considerato che risulta trascorso il termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, tale da consentire la pronuncia divorzile e che non risultano essere state proposte impugnazioni;
-ritenuto che le parti abbiano manifestato, insistendo nella domanda, la volontà a proseguire il giudizio per la pronuncia di divorzio e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1,2 e 3
n.2) lett. b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso con le domande cumulative è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 02/12/2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di scioglimento del matrimonio civile, depositato il 06.11.2024 da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio
Calabria il 9/06/2017 tra e Parte_1 Parte_2
, il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio
[...]
del Comune di Reggio Calabria parte I, u.1, n.82 anno 2017, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di prestarsi reciproco rispetto;
2) La casa coniugale, ubicata nel Comune di Reggio Calabria Viale Pio
XI n.14 int.4, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resta nell'esclusiva disponibilità del sig. proprietario per ½ Parte_1
unitamente al proprio germano , con cui convivono i Persona_1
genitori del ricorrente;
3) Per quanto attiene il diritto al mantenimento, al fine di consentire alla
Sig.ra anche di far fronte ai costi e spese Parte_2
necessari dopo l'allontanamento dalla casa familiare, i coniugi hanno convenuto una liquidazione “una tantum” di €.7.700,00, che il Sig.
[...]
ha corrisposto, con versamenti rateali, a far data da giugno Pt_1
2023, direttamente sul c/c PPAY con IBAN n.
[...] della Sig.ra Parte_2
, (v. bonifici allegati);
[...]
4) Con l'avvenuto pagamento alla Sig.ra Parte_2
dell'importo di cui al punto 3) a titolo di mantenimento “una tantum”, la stessa dichiara di non avere più nulla a che pretendere a tale titolo, avendo ricevuto il mantenimento in un'unica soluzione;
5) Entrambi i coniugi, pertanto, si dichiarano redditualmente autonomi e rinunciano al mantenimento l'uno nei confronti dell'altra;
6) I coniugi si impegnano sin da adesso a dirimere ogni controversia che dovesse insorgere tra di loro ed a tenere comportamenti civili e di reciproco rispetto;
7) I coniugi si prestano sin da adesso reciproco consenso all'espatrio.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
- spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 07.10.2025
Il Presidente rel.
Dott. Giuseppe Campagna