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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/11/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
RGL 2199/2024
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr.Tommaso Mainenti all'esito dell'udienza del
5.11.2025 sulle conclusioni riportate in atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa con ricorso del 2.7.2024 da Parte 1 (avv. ti Guerriero e Bonavita) contro Controparte_1 (avv. Garzilli)
Motivi della decisione
L'opposizione, come proposta avverso il decreto ingiuntivo n.116/2024, è parzialmente fondata.
Il credito vantato dalla Pt 2 risulta documentalmente, come da analitica attestazione non efficacemente confutata o contrastata, ed afferisce alla contribuzione, oltre accessori, per annualità dal 2010 al
2021.
L'opponente eccepisce la prescrizione e comunque l'infondatezza delle pretese della Pt 2 .
Al riguardo va rilevato che il termine prescrizionale, per quanto attiene ai crediti contributivi degli enti previdenziali, rinviene la propria disciplina nella L. n. 335/1995 e pertanto si applica il termine quinquennale ivi previsto;
tale termine applicabile pacificamente
-
anche alle contribuzioni di tipo previdenziale dovute alle Casse private istituite per gli iscritti ai vari ordini professionali - va esteso anche alle somme accessorie e in particolare alle sanzioni civili essendo le stesse avvinte dal medesimo vincolo genetico-funzionale (v. Cass. n.
9054/2004; n.2620/2012; n. 5076/2015).
Quanto al dies a quo del termine di prescrizione, la Suprema Corte ha condivisibilmente chiarito che, in tema di contributi previdenziali dovuti alla Parte 3 la prescrizione decorre dalla trasmissione alla Pt 2 della dichiarazione del professionista dell'ammontare del proprio reddito professionale e del valore complessivo degli affari, di modo che mancando la dichiarazione tale termine non decorre (cfr. Cass.sez. lav. n. 7000 del 14.3.2008; n.
4981/2014 e n. 15787/2023).
Va tuttavia ritenuto che in caso contribuzione minima la prescrizione decorre diversamente e cioè in concomitanza con le singole annualità di iscrizione alla Pt 2 , in applicazione dell'art. 2935 c.c., trattandosi di onere dovuto a prescindere dal reddito;
infatti, in tale ultimo caso, la contribuzione minima non dipende dai redditi e, pertanto, indipendentemente da quanto possa aver previsto sul punto la normativa dell'ente la quale sarebbe in parte qua in contrasto con la disciplina primaria sulla prescrizione, non v'è motivo di ancorare il relativo dies a quo al momento della presentazione della dichiarazione sopra richiamata_(cfr. per un'ipotesi sovrapponibile Cass. n. 27218
/2018; v. anche Cass. n. 4329/2019).
Tanto premesso, nella fattispecie ora in discussione si è in presenza di contribuzione minima per la quale il termine della prescrizione ha cominciato a decorrere di anno in anno.
E d'altronde se la Pt 2 rileva che non decorre la prescrizione in quanto l'interessato non ha fatto la dichiarazione annuale, ne deriva che il computo così come effettuato da tale ente ha avuto luogo del tutto a prescindere da tale dichiarazione e si è ancorato giocoforza alla contribuzione minima;
né la Pt 2 sul punto deduce ed efficacemente dimostra che invece l'individuazione della contribuzione dovuta è stata effettuata in forza di elementi tratti aliunde e a dispetto della mancata dichiarazione del professionista.
Nondimeno risultano prodotti dall'ente opposto numerosi atti interruttivi della prescrizione. Vi è però prova della relativa notifica unicamente a far data dal 1.7.2020, con la conseguenza che sono prescritti tutti i vantati crediti che si collocano temporalmente in epoca antecedente al 2015.
Va aggiunto che l'opponente contesta d'esser mai stato iscritto all'albo dei geometri (da cui l'iscrizione alla Cassa), evidenziando che "non ha mai svolto attività di geometra né hai mai fatturato alcunché come libero professionista" in quanto egli "è stato sempre alle dipendenze di vari datori di lavoro".
A fronte di questa contestazione la Pt_2 , che ha attribuito al ricorrente apposito numero di matricola (838641C), dà però dimostrazione che il ricorrente ha svolto nel periodo in riferimento attività chiaramente riconducibile alla professionalità di geometra quale amministratore unico della IR SR (v. visura camerale e profilo linkedin prodotti); a fronte di tali oggettivi concreti elementi sarebbe stato onere dell'opponente -da esso non assolto- dimostrare che in punto di fatto nessuna attività professionale fosse stata posta in essere.
Ne discende, ogni altra doglianza assorbita, la revoca del decreto ingiuntivo opposto con la condanna dell'opponente al pagamento in favore della Pt 2 dei soli importi di contribuzione minima afferenti alle annualità richieste successive al 2014, oltre accessori;
il tutto da quantificare in separata sede, anche monitoria.
Spese compensate per l'esito del giudizio.
PQM
accoglie l'opposizione nei sensi di cui in motivazione, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e con condanna dell'opponente al pagamento in favore della Pt 2 degli importi di contribuzione minima afferenti alle annualità dal 2015 al 2021, oltre accessori;
compensa le spese.
Avellino, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
dott. Tommaso Mainenti
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr.Tommaso Mainenti all'esito dell'udienza del
5.11.2025 sulle conclusioni riportate in atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa con ricorso del 2.7.2024 da Parte 1 (avv. ti Guerriero e Bonavita) contro Controparte_1 (avv. Garzilli)
Motivi della decisione
L'opposizione, come proposta avverso il decreto ingiuntivo n.116/2024, è parzialmente fondata.
Il credito vantato dalla Pt 2 risulta documentalmente, come da analitica attestazione non efficacemente confutata o contrastata, ed afferisce alla contribuzione, oltre accessori, per annualità dal 2010 al
2021.
L'opponente eccepisce la prescrizione e comunque l'infondatezza delle pretese della Pt 2 .
Al riguardo va rilevato che il termine prescrizionale, per quanto attiene ai crediti contributivi degli enti previdenziali, rinviene la propria disciplina nella L. n. 335/1995 e pertanto si applica il termine quinquennale ivi previsto;
tale termine applicabile pacificamente
-
anche alle contribuzioni di tipo previdenziale dovute alle Casse private istituite per gli iscritti ai vari ordini professionali - va esteso anche alle somme accessorie e in particolare alle sanzioni civili essendo le stesse avvinte dal medesimo vincolo genetico-funzionale (v. Cass. n.
9054/2004; n.2620/2012; n. 5076/2015).
Quanto al dies a quo del termine di prescrizione, la Suprema Corte ha condivisibilmente chiarito che, in tema di contributi previdenziali dovuti alla Parte 3 la prescrizione decorre dalla trasmissione alla Pt 2 della dichiarazione del professionista dell'ammontare del proprio reddito professionale e del valore complessivo degli affari, di modo che mancando la dichiarazione tale termine non decorre (cfr. Cass.sez. lav. n. 7000 del 14.3.2008; n.
4981/2014 e n. 15787/2023).
Va tuttavia ritenuto che in caso contribuzione minima la prescrizione decorre diversamente e cioè in concomitanza con le singole annualità di iscrizione alla Pt 2 , in applicazione dell'art. 2935 c.c., trattandosi di onere dovuto a prescindere dal reddito;
infatti, in tale ultimo caso, la contribuzione minima non dipende dai redditi e, pertanto, indipendentemente da quanto possa aver previsto sul punto la normativa dell'ente la quale sarebbe in parte qua in contrasto con la disciplina primaria sulla prescrizione, non v'è motivo di ancorare il relativo dies a quo al momento della presentazione della dichiarazione sopra richiamata_(cfr. per un'ipotesi sovrapponibile Cass. n. 27218
/2018; v. anche Cass. n. 4329/2019).
Tanto premesso, nella fattispecie ora in discussione si è in presenza di contribuzione minima per la quale il termine della prescrizione ha cominciato a decorrere di anno in anno.
E d'altronde se la Pt 2 rileva che non decorre la prescrizione in quanto l'interessato non ha fatto la dichiarazione annuale, ne deriva che il computo così come effettuato da tale ente ha avuto luogo del tutto a prescindere da tale dichiarazione e si è ancorato giocoforza alla contribuzione minima;
né la Pt 2 sul punto deduce ed efficacemente dimostra che invece l'individuazione della contribuzione dovuta è stata effettuata in forza di elementi tratti aliunde e a dispetto della mancata dichiarazione del professionista.
Nondimeno risultano prodotti dall'ente opposto numerosi atti interruttivi della prescrizione. Vi è però prova della relativa notifica unicamente a far data dal 1.7.2020, con la conseguenza che sono prescritti tutti i vantati crediti che si collocano temporalmente in epoca antecedente al 2015.
Va aggiunto che l'opponente contesta d'esser mai stato iscritto all'albo dei geometri (da cui l'iscrizione alla Cassa), evidenziando che "non ha mai svolto attività di geometra né hai mai fatturato alcunché come libero professionista" in quanto egli "è stato sempre alle dipendenze di vari datori di lavoro".
A fronte di questa contestazione la Pt_2 , che ha attribuito al ricorrente apposito numero di matricola (838641C), dà però dimostrazione che il ricorrente ha svolto nel periodo in riferimento attività chiaramente riconducibile alla professionalità di geometra quale amministratore unico della IR SR (v. visura camerale e profilo linkedin prodotti); a fronte di tali oggettivi concreti elementi sarebbe stato onere dell'opponente -da esso non assolto- dimostrare che in punto di fatto nessuna attività professionale fosse stata posta in essere.
Ne discende, ogni altra doglianza assorbita, la revoca del decreto ingiuntivo opposto con la condanna dell'opponente al pagamento in favore della Pt 2 dei soli importi di contribuzione minima afferenti alle annualità richieste successive al 2014, oltre accessori;
il tutto da quantificare in separata sede, anche monitoria.
Spese compensate per l'esito del giudizio.
PQM
accoglie l'opposizione nei sensi di cui in motivazione, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e con condanna dell'opponente al pagamento in favore della Pt 2 degli importi di contribuzione minima afferenti alle annualità dal 2015 al 2021, oltre accessori;
compensa le spese.
Avellino, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
dott. Tommaso Mainenti