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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/07/2025, n. 1687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1687 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Vitulano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1786-2023 R.G., avente ad oggetto: appello TRA
in persona del legale rapp.te p.t. rappresentata Parte_1
e difesa giusto mandato in atti dall'Avv. Francesco Ucci
APPELLANTE
CONTRO
rappresentata e difesa in primo grado dall'Avv. Giuseppe CP_1
Giuliano
NONCHE' in persona del legale rappresentante pro-tempore, rapp.to Controparte_2
e difeso dall'Avv. Carlo Rosella
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, - Controparte_3
CONTUMACE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha impugnato la sentenza n. 917/2023 resa dal Parte_1
Giudice di Pace di Torre Annunziata, nella causa iscritta al R.G. n. 10422/2021, pubblicata in data 01.03.2023 e non notificata, con la quale è stata accolta l'opposizione promossa da avverso la cartella di pagamento n. CP_1
07120200005054427000, notificata in data 10.11.2021, riferita a crediti relativi ad una
1 contravvenzioni del codice della strada nonché all'ordinanza ingiunzione emessa dalla
Controparte_3
Nel giudizio di primo grado, conveniva in giudizio innanzi all'indicato CP_1
Giudice di Pace, l , il e la Parte_1 Controparte_2 chiedendo di accertare la prescrizione dei crediti di cui alla cartella Controparte_3 esattoriale opposta, notificata in data 10.11.2021, per decorrenza del termine di prescrizionale quinquennale delle pretese creditorie.
Si costituiva l' , contestando la domanda attoria per Parte_1 inammissibilità ed infondatezza dell'eccepita prescrizione per effetto della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza disposta dalla legislazione emergenziale da
Covid 19.
Con la sentenza in tale sede impugnata il Giudice di Pace di Torre Annunziata ha accolto la domanda annullando la cartella esattoriale, dichiarando prescritti i crediti e condannando l' al pagamento delle spese di giudizio. Parte_1
Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello Parte_1 chiedendone la riforma sull'assunto che il primo giudice avrebbe erroneamente dichiarato prescritto il credito stante la tempestiva notifica della cartella impugnata tenuto conto della sospensione dei termini prevista dall'art 68 del D.L. n. 18/2020 e della successiva legislazione emergenziale.
e la sebbene ritualmente citati, non si sono CP_1 Controparte_3 costituiti con conseguente loro contumacia.
Si è costituito il concludendo per l'accoglimento dell'appello. Controparte_2
Rilevata la natura documentale della controversia, il giudizio è stato riservato in decisione alla udienza cartolare del 28 marzo 2025.
Preliminarmente va osservato che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342
c.p.c., posto che questo richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
Passando all'esame del motivo di impugnazione, lo stesso appare fondato.
Va premesso che l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8
2 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' . Controparte_4
Il cd. Decreto IL (DL n. 34/2020), ha poi prorogato fino al 31 agosto 2020 le sospensioni ed il cd. Decreto Agosto (DL n. 104/2020), convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/2020 ha fissato al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
il Decreto Legge n.
125/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 159/2020, ha differito al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione dell'attività di riscossione;
il successivo
Decreto Legge n. 3/2021 recante “Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari”, ha differito al 31 gennaio
2021; poi il Decreto Legge n. 41/2021 (cd. “Sostegni”) ha prorogato al 30 aprile 2021, il Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 ha prorogato al 30 giugno 2021 e infine il D.L.
n. 99/2021 ha fissato al 31 agosto 2021 il termine “finale” di sospensione dell'attività di riscossione precedentemente fissato.
Come di recente statuito dalla Suprema Corte di Cassazione (ord. Del 15/01/2025 n.
960) “Occorre interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia
3 di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Ciò posto in sentenza si afferma che la notifica del verbale di contravvenzione era stata eseguita in data 24.08.2015 mentre quella dell'ordinanza ingiunzione il 22.03.2016, ne consegue, per effetto della citata normativa emergenziale che il decorso del termine di prescrizione dei crediti è rimasto sospeso dal 17.03.2020 al 31.08.2021, per cui alla data di notifica della cartella, avvenuta il 10.11.2021, non poteva ritenersi maturata la dedotta prescrizione.
In conclusione, in riforma della sentenza impugnata va rigetta la chiesta declaratoria di prescrizione del credito.
I contrasti interpretativi rilevati in materia sono di recente affrontanti dalla S.C. giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del giudice monocratico dott.ssa
Valentina Vitulano - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. la sentenza n. 917/2023 resa dal Parte_1
Giudice di Pace di Torre Annunziata, nella causa iscritta al R.G. n. 10422/2021, pubblicata in data 01.03.2023 ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-Accoglie l'appello
- per l'effetto in riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda proposta da
CP_1
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Torre Annunziata, così deciso il 02/07/25
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Vitulano
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