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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 19/12/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2362/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa RI Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa RInna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2362/2025 R.G. promosso con ricorso in data 6 novembre 2025 da parte di:
, nata a [...] il [...] - Cod. Fisc. - Parte_1 CodiceFiscale_1 attualmente residente a [...](Ferrara) in Corso Matteotti n. 46, difesa e rappresentata dall'avv.
RI RI EM (Cod. Fisc. – PEC CodiceFiscale_2
- del Foro di Ferrara presso il cui studio in Ferrara, via Email_1
Spadari n. 3 è elettivamente domiciliata e
nato a [...] il [...] - Cod. Fisc. - residente in CP_1 CodiceFiscale_3
GN (Ferrara) in Via della Libertà n. 18, rappresentato e difeso dall'Avv. Giancarla
NI (Cod. Fisc. - PEC – CodiceFiscale_4 Email_2 del Foro di Rovigo, presso il cui studio in Taglio di Po (Ro), Via Romea Comunale n. 88, è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: procedimento su domanda congiunta per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.; preso atto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 6 novembre 2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) Affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocazione e Persona_1 residenza presso la mamma, nell'abitazione attuale di Corso Matteotti n. 46 a Massafiscaglia
2) Il signor avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità: a) CP_1 due fine settimana alternati nel corso di ogni mese, avendo cura tuttavia di riportare sempre Per_1
a casa dalla mamma alla sera di ogni giorno, in quanto la bambina al momento non vuole dormire senza la mamma. Quindi il papà andrà a prendere la figlia il sabato mattina alle h. 11,00 (o anche prima previo accordo) e la terrà con sé fino al sabato sera, dopo la cena, riportandola a casa della mamma alle h. 20,00. La domenica, andrà a prendere la figlia sempre alle h.11,00 (o anche prima previo accordo) e la ripoterà a casa dalla mamma, dopo la cena, alle h.20,00. b) Nel corso della settimana il padre terrà con sé anche nei giorni di lunedì e mercoledì pomeriggio dalle h.17,00 Per_1 alle h.20,00. I giorni e gli orari esposti potranno essere modificati di comune accordo tra le parti, in ragione dei singoli impegni lavorativi o diverse esigenze, purché siano comunicati e concordati con un preavviso di almeno 24 ore, per permettere organizzazione diversa. c) Durante le vacanze Natalizie
e AS la bambina resterà col papà più liberamente, previo accordo tra i genitori, ma sempre trascorrendo la notte con la mamma. trascorrerà, inoltre, la Vigilia di Natale ed il giorno di Per_1
Natale ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore, ovvero per l'anno 2025 trascorrerà la Vigilia col papà ed il Natale con la mamma e l'anno successivo trascorrerà la Vigilia di Natale con la mamma ed il giorno di Natale con il papà e così di seguito. Lo stesso dicasi per il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive, ovvero nei mesi compresi tra giugno e settembre, la bambina vedrà il papà per un periodo di almeno sette giorni nel corso delle sue ferie, stando con lui dalla mattina alla sera dopo la cena e facendo rientro a casa della mamma dormire entro le h. 20,00. Il tutto previo accordo tra i genitori.
3) Tenuto conto delle disponibilità economiche dei genitori, il signor verserà ogni mese CP_1 alla signora , a titolo di contributo di mantenimento della figlia, l'importo di € Parte_1
300,00= (trecento//00) mensili da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat, entro il giorno di 18 di ogni mese. Oltre a ciò, concordano le parti che la signora resti beneficiaria dell'intero Pt_1 importo dall'Assegno Unico e Universale per i figli a carico previsto dal decreto legislativo n.
230/2021. Il signor rimborserà mensilmente alla signora nella misura del 50% CP_1 Pt_1 tutte le spese richieste dalla scuola d'infanzia di Borgo Cascina, attualmente frequentata dalla bambina e scelta dai genitori di comune accordo, comprendenti servizio pre-scuola, servizio di trasporto per il ritorno, materiale scolastico ed assicurazione. Le spese straordinarie di seguito indicate saranno sostenute in misura paritaria da entrambi i genitori e siano rimborsate al genitore che le ha anticipate entro e non oltre sette giorni dalla richiesta, possibilmente corredata delle relative fatture o ricevute di spesa. Qualora sia necessario un accordo sulla spesa da affrontare, il genitore che la richiede sarà tenuto a presentare, se possibile, un preventivo di spesa od a fornire le informazioni utili alla decisione: - spese mediche (da documentare) che non richiedono l preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
4) Il signor si obbliga a trasferire alla signora l'intera proprietà del veicolo CP_1 Parte_1
Citroen C3 targato GH230ZC, senza nulla pretendere a titolo di corrispettivo, in quanto è necessario alla stessa per motivi di lavoro e per far fronte alle esigenze della bambina. Le spese del passaggio di proprietà faranno carico alla signora Le rate del finanziamento contratto per l'acquisto del Pt_1 detto veicolo saranno a carico esclusivo del solo signor CP_1
5) Spese del giudizio compensate tra le parti, mentre ognuna di esse si farà carico del pagamento delle spese ed onorari richiesti dal proprio legale di fiducia.
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 15 dicembre 2025.
In data 10 dicembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c lo stesso ha concluso senza nulla opporre all'accoglimento del ricorso.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 18 dicembre
2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
Dott.ssa RI Marta Cristoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa RI Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa RInna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2362/2025 R.G. promosso con ricorso in data 6 novembre 2025 da parte di:
, nata a [...] il [...] - Cod. Fisc. - Parte_1 CodiceFiscale_1 attualmente residente a [...](Ferrara) in Corso Matteotti n. 46, difesa e rappresentata dall'avv.
RI RI EM (Cod. Fisc. – PEC CodiceFiscale_2
- del Foro di Ferrara presso il cui studio in Ferrara, via Email_1
Spadari n. 3 è elettivamente domiciliata e
nato a [...] il [...] - Cod. Fisc. - residente in CP_1 CodiceFiscale_3
GN (Ferrara) in Via della Libertà n. 18, rappresentato e difeso dall'Avv. Giancarla
NI (Cod. Fisc. - PEC – CodiceFiscale_4 Email_2 del Foro di Rovigo, presso il cui studio in Taglio di Po (Ro), Via Romea Comunale n. 88, è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: procedimento su domanda congiunta per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.; preso atto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 6 novembre 2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) Affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocazione e Persona_1 residenza presso la mamma, nell'abitazione attuale di Corso Matteotti n. 46 a Massafiscaglia
2) Il signor avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità: a) CP_1 due fine settimana alternati nel corso di ogni mese, avendo cura tuttavia di riportare sempre Per_1
a casa dalla mamma alla sera di ogni giorno, in quanto la bambina al momento non vuole dormire senza la mamma. Quindi il papà andrà a prendere la figlia il sabato mattina alle h. 11,00 (o anche prima previo accordo) e la terrà con sé fino al sabato sera, dopo la cena, riportandola a casa della mamma alle h. 20,00. La domenica, andrà a prendere la figlia sempre alle h.11,00 (o anche prima previo accordo) e la ripoterà a casa dalla mamma, dopo la cena, alle h.20,00. b) Nel corso della settimana il padre terrà con sé anche nei giorni di lunedì e mercoledì pomeriggio dalle h.17,00 Per_1 alle h.20,00. I giorni e gli orari esposti potranno essere modificati di comune accordo tra le parti, in ragione dei singoli impegni lavorativi o diverse esigenze, purché siano comunicati e concordati con un preavviso di almeno 24 ore, per permettere organizzazione diversa. c) Durante le vacanze Natalizie
e AS la bambina resterà col papà più liberamente, previo accordo tra i genitori, ma sempre trascorrendo la notte con la mamma. trascorrerà, inoltre, la Vigilia di Natale ed il giorno di Per_1
Natale ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore, ovvero per l'anno 2025 trascorrerà la Vigilia col papà ed il Natale con la mamma e l'anno successivo trascorrerà la Vigilia di Natale con la mamma ed il giorno di Natale con il papà e così di seguito. Lo stesso dicasi per il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive, ovvero nei mesi compresi tra giugno e settembre, la bambina vedrà il papà per un periodo di almeno sette giorni nel corso delle sue ferie, stando con lui dalla mattina alla sera dopo la cena e facendo rientro a casa della mamma dormire entro le h. 20,00. Il tutto previo accordo tra i genitori.
3) Tenuto conto delle disponibilità economiche dei genitori, il signor verserà ogni mese CP_1 alla signora , a titolo di contributo di mantenimento della figlia, l'importo di € Parte_1
300,00= (trecento//00) mensili da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat, entro il giorno di 18 di ogni mese. Oltre a ciò, concordano le parti che la signora resti beneficiaria dell'intero Pt_1 importo dall'Assegno Unico e Universale per i figli a carico previsto dal decreto legislativo n.
230/2021. Il signor rimborserà mensilmente alla signora nella misura del 50% CP_1 Pt_1 tutte le spese richieste dalla scuola d'infanzia di Borgo Cascina, attualmente frequentata dalla bambina e scelta dai genitori di comune accordo, comprendenti servizio pre-scuola, servizio di trasporto per il ritorno, materiale scolastico ed assicurazione. Le spese straordinarie di seguito indicate saranno sostenute in misura paritaria da entrambi i genitori e siano rimborsate al genitore che le ha anticipate entro e non oltre sette giorni dalla richiesta, possibilmente corredata delle relative fatture o ricevute di spesa. Qualora sia necessario un accordo sulla spesa da affrontare, il genitore che la richiede sarà tenuto a presentare, se possibile, un preventivo di spesa od a fornire le informazioni utili alla decisione: - spese mediche (da documentare) che non richiedono l preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
4) Il signor si obbliga a trasferire alla signora l'intera proprietà del veicolo CP_1 Parte_1
Citroen C3 targato GH230ZC, senza nulla pretendere a titolo di corrispettivo, in quanto è necessario alla stessa per motivi di lavoro e per far fronte alle esigenze della bambina. Le spese del passaggio di proprietà faranno carico alla signora Le rate del finanziamento contratto per l'acquisto del Pt_1 detto veicolo saranno a carico esclusivo del solo signor CP_1
5) Spese del giudizio compensate tra le parti, mentre ognuna di esse si farà carico del pagamento delle spese ed onorari richiesti dal proprio legale di fiducia.
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 15 dicembre 2025.
In data 10 dicembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c lo stesso ha concluso senza nulla opporre all'accoglimento del ricorso.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 18 dicembre
2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
Dott.ssa RI Marta Cristoni