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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/01/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1444/15 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – I° Sezione - nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1444 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2015 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
rapp.ta e difesa dall'Avv. Giuseppina Crescenzo ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso quest'ultima giusta procura a margine
ATTORE
E
, in persona del legale rappresentante, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Munno ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Salerno al Corso Garibaldi n. 164
CONVENUTA
E con sede legale in Messina, Via Bonsignore n. 1, C.F. e P.I. CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, procuratrice di P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Controparte_3
Avv.ti Alessandro Barbaro ed Andrea Aloi, e domiciliata come in atti
INTERVENIENTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione va dichiarata inammissibile.
Ed infatti, il medesimo decreto ingiuntivo n. 4021/14, emesso dal Tribunale di Salerno, è stato già
oggetto di opposizione da parte della sig.ra , iscritta al n. R.G. 1443/15 presso il Parte_2
Tribunale di Salerno e conclusa con la sentenza n. 2973/20, emessa in data 01/12/2020, con la quale
è stata rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo con condanna alle spese
Nei due giudizi sono identiche sia le parti in lite sia le reciproche richieste (nonché i titoli delle stesse),
per cui non resta che applicare la regola del “ne bis in idem”, con conseguente declaratoria di inammissibilità della proposta opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I° Sezione- , in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede: dichiara inammissibile l'opposizione;
condanna al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese Parte_1
processuali che liquida in complessivi € 1050,00, di cui € 150,00 per spese ed il
residuo per onorari, oltre al rimborso forfettario sulle spese generali nonché Iva
e CPA.
Salerno, 10 dicembre 2024
Il TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – I° Sezione - nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1444 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2015 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
rapp.ta e difesa dall'Avv. Giuseppina Crescenzo ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso quest'ultima giusta procura a margine
ATTORE
E
, in persona del legale rappresentante, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Munno ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Salerno al Corso Garibaldi n. 164
CONVENUTA
E con sede legale in Messina, Via Bonsignore n. 1, C.F. e P.I. CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, procuratrice di P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Controparte_3
Avv.ti Alessandro Barbaro ed Andrea Aloi, e domiciliata come in atti
INTERVENIENTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione va dichiarata inammissibile.
Ed infatti, il medesimo decreto ingiuntivo n. 4021/14, emesso dal Tribunale di Salerno, è stato già
oggetto di opposizione da parte della sig.ra , iscritta al n. R.G. 1443/15 presso il Parte_2
Tribunale di Salerno e conclusa con la sentenza n. 2973/20, emessa in data 01/12/2020, con la quale
è stata rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo con condanna alle spese
Nei due giudizi sono identiche sia le parti in lite sia le reciproche richieste (nonché i titoli delle stesse),
per cui non resta che applicare la regola del “ne bis in idem”, con conseguente declaratoria di inammissibilità della proposta opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I° Sezione- , in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede: dichiara inammissibile l'opposizione;
condanna al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese Parte_1
processuali che liquida in complessivi € 1050,00, di cui € 150,00 per spese ed il
residuo per onorari, oltre al rimborso forfettario sulle spese generali nonché Iva
e CPA.
Salerno, 10 dicembre 2024
Il TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio