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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 360/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
RO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2677/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro - . 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0156900/2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 132/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ---;
Resistente/Appellato: ---;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro la SOGET S.p.a., in persona del l.r.p.t., ed il Comune di Catanzaro, in persona del l.r.p.t., chiedendo, per i motivi dettagliati nell'atto introduttivo, l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 0156900 del 17 giugno 2024, nonché la condanna delle controparti al pagamento delle spese processuali.
Con propria memoria si è costituito il Concessionario per la riscossione, chiedendo il rigetto della domanda del ricorrente ed il rimborso delle spese di giudizio.
Il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa, facendo presente che il Comune di Catanzaro ha notificato, a lui stesso ed alla SOGET S.p.a., provvedimento di sgravio del 19 maggio 2025, sicché era venuta a cessare la materia del contendere.
Nell'udienza del 27 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il dispositivo è stato depositato entro il termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A fronte dell'annullamento dell'atto esecutivo sotteso da quello impugnato (cfr. la copia del provvedimento, come allegata al fascicolo telematico della parte ricorrente), va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tenuto conto dell'annullamento dell'atto tributario d'interesse da parte della resistente, che ha così mostrato una condotta conforme al principio di lealtà ex art. 88 c.p.c., si compensano le spese di lite (cfr. Cass., sez. 5, ord. n. 33157/2023).
P.Q.M.
definitivamente decidendo sul ricorso depositato da Ricorrente_1,
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Catanzaro, 27 gennaio 2026 Il Giudice monocratico
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
RO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2677/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro - . 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0156900/2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 132/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ---;
Resistente/Appellato: ---;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro la SOGET S.p.a., in persona del l.r.p.t., ed il Comune di Catanzaro, in persona del l.r.p.t., chiedendo, per i motivi dettagliati nell'atto introduttivo, l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 0156900 del 17 giugno 2024, nonché la condanna delle controparti al pagamento delle spese processuali.
Con propria memoria si è costituito il Concessionario per la riscossione, chiedendo il rigetto della domanda del ricorrente ed il rimborso delle spese di giudizio.
Il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa, facendo presente che il Comune di Catanzaro ha notificato, a lui stesso ed alla SOGET S.p.a., provvedimento di sgravio del 19 maggio 2025, sicché era venuta a cessare la materia del contendere.
Nell'udienza del 27 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il dispositivo è stato depositato entro il termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A fronte dell'annullamento dell'atto esecutivo sotteso da quello impugnato (cfr. la copia del provvedimento, come allegata al fascicolo telematico della parte ricorrente), va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tenuto conto dell'annullamento dell'atto tributario d'interesse da parte della resistente, che ha così mostrato una condotta conforme al principio di lealtà ex art. 88 c.p.c., si compensano le spese di lite (cfr. Cass., sez. 5, ord. n. 33157/2023).
P.Q.M.
definitivamente decidendo sul ricorso depositato da Ricorrente_1,
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Catanzaro, 27 gennaio 2026 Il Giudice monocratico