Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 360
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere

    A fronte dell'annullamento dell'atto esecutivo sotteso da quello impugnato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

  • Altro
    Compensazione delle spese

    Tenuto conto dell'annullamento dell'atto tributario d'interesse da parte della resistente, che ha così mostrato una condotta conforme al principio di lealtà ex art. 88 c.p.c., si compensano le spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 360
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 360
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo