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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/12/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 15 luglio 2025, iscritta al n. 1747 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Orte (VT), alla Via dei C.F._1
Calafati n. 21, presso lo studio degli Avv.ti Francesca Laureti e Alessandra Zaganella che lo rappresentano e difendono per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
nata ad [...] il [...], c.f. CP_1
, elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via Monte C.F._2
Bianco n. 14, presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Lepri che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate rispettivamente in data 13 e 17 novembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 CP_1
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio contratto in data
29 ottobre 2016 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Orte (VT), parte I, n. 7).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nato il figlio Persona_1
nato a [...] il [...]; che sono separati per effetto della sentenza n.
325/2024 emessa dal Tribunale ordinario di Viterbo in data 8 marzo 2024; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1) Disporre per l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocamento prevalente presso la madre e diritto del padre di incontrarlo e averlo con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo, il padre potrà incontrare il figlio due volte a settimana dalle ore 19,00 alle ore 21,00 nei giorni di martedì e venerdì (nella settimana in cui non è previsto il pernotto dal padre, altrimenti il giovedì) e, a fine settimana alternati, dalle ore 10,00 del sabato alle ore
20,30 della domenica, quando, poi, lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
Salvo diverso accordo, durante le vacanze natalizie il padre e la madre terranno con sé il figlio alternativamente il giorno del 24 dicembre e poi dal 1 gennaio al 7 gennaio o dal 25 dicembre al 31 dicembre;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre/la madre il giorno di Pasqua e con la madre/il padre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
durante le vacanze estive, nei mesi di luglio ed agosto, il minore trascorrerà 15 giorni anche continuativi con ciascun genitore, con comunicazione da effettuarsi preventivamente tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno.
Pag. 2 di 4 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
2) corrisponderà entro il giorno 10 di ogni mese Parte_1 CP_1
(per 12 mensilità) la somma di € 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, da rivalutarsi annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del minore. In caso di disaccordo sulla natura, sulla necessità ovvero sulla quantificazione di una spesa di detta natura (straordinaria), le parti si impegnano sin da ora a fare esclusivo riferimento ai criteri di individuazione e di rimborso stabiliti dal Protocollo d'intesa adottato in materia dal Tribunale Ordinario di Viterbo
(Protocollo n. 1961/2018), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente ricorso (Allegato 10). In particolare, la richiesta di partecipazione alla spesa (da concordarsi preventivamente), in assenza della quale il rimborso non sarà dovuto, dovrà essere inoltrata a mezzo canale WhatsApp ovvero per e-mail ordinaria ed il termine del riscontro sarà regolato secondo quanto stabilito dall'anzidetto
Protocollo. Le parti concordano che l'A.U.U. ed ogni altra misura a sostegno del figlio continui ad essere erogata e, dunque, percepita d e per l'intero. CP_1
3) I coniugi si dichiarano sin d'ora economicamente autosufficienti e indipendenti e rinunciano reciprocamente, espressamente ed irrevocabilmente, alla corresponsione dell'assegno periodico previsto dall'art. 5 della Legge n. 898/1970, anche nella forma di cui al comma 8, così come alla corresponsione di qualunque altro assegno di mantenimento.
4) Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente e con congruo anticipo, ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza e si scambiano reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto ovvero di altro documento valido per l'espatrio.
5) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Pag. 3 di 4 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi del figlio.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Orte (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett.
d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi e Parte_1
alle condizioni indicate in motivazione;
CP_1
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
Pag. 4 di 4
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 15 luglio 2025, iscritta al n. 1747 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Orte (VT), alla Via dei C.F._1
Calafati n. 21, presso lo studio degli Avv.ti Francesca Laureti e Alessandra Zaganella che lo rappresentano e difendono per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
nata ad [...] il [...], c.f. CP_1
, elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via Monte C.F._2
Bianco n. 14, presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Lepri che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate rispettivamente in data 13 e 17 novembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 CP_1
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio contratto in data
29 ottobre 2016 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Orte (VT), parte I, n. 7).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nato il figlio Persona_1
nato a [...] il [...]; che sono separati per effetto della sentenza n.
325/2024 emessa dal Tribunale ordinario di Viterbo in data 8 marzo 2024; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1) Disporre per l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocamento prevalente presso la madre e diritto del padre di incontrarlo e averlo con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo, il padre potrà incontrare il figlio due volte a settimana dalle ore 19,00 alle ore 21,00 nei giorni di martedì e venerdì (nella settimana in cui non è previsto il pernotto dal padre, altrimenti il giovedì) e, a fine settimana alternati, dalle ore 10,00 del sabato alle ore
20,30 della domenica, quando, poi, lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
Salvo diverso accordo, durante le vacanze natalizie il padre e la madre terranno con sé il figlio alternativamente il giorno del 24 dicembre e poi dal 1 gennaio al 7 gennaio o dal 25 dicembre al 31 dicembre;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre/la madre il giorno di Pasqua e con la madre/il padre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
durante le vacanze estive, nei mesi di luglio ed agosto, il minore trascorrerà 15 giorni anche continuativi con ciascun genitore, con comunicazione da effettuarsi preventivamente tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno.
Pag. 2 di 4 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
2) corrisponderà entro il giorno 10 di ogni mese Parte_1 CP_1
(per 12 mensilità) la somma di € 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, da rivalutarsi annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del minore. In caso di disaccordo sulla natura, sulla necessità ovvero sulla quantificazione di una spesa di detta natura (straordinaria), le parti si impegnano sin da ora a fare esclusivo riferimento ai criteri di individuazione e di rimborso stabiliti dal Protocollo d'intesa adottato in materia dal Tribunale Ordinario di Viterbo
(Protocollo n. 1961/2018), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente ricorso (Allegato 10). In particolare, la richiesta di partecipazione alla spesa (da concordarsi preventivamente), in assenza della quale il rimborso non sarà dovuto, dovrà essere inoltrata a mezzo canale WhatsApp ovvero per e-mail ordinaria ed il termine del riscontro sarà regolato secondo quanto stabilito dall'anzidetto
Protocollo. Le parti concordano che l'A.U.U. ed ogni altra misura a sostegno del figlio continui ad essere erogata e, dunque, percepita d e per l'intero. CP_1
3) I coniugi si dichiarano sin d'ora economicamente autosufficienti e indipendenti e rinunciano reciprocamente, espressamente ed irrevocabilmente, alla corresponsione dell'assegno periodico previsto dall'art. 5 della Legge n. 898/1970, anche nella forma di cui al comma 8, così come alla corresponsione di qualunque altro assegno di mantenimento.
4) Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente e con congruo anticipo, ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza e si scambiano reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto ovvero di altro documento valido per l'espatrio.
5) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Pag. 3 di 4 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi del figlio.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Orte (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett.
d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi e Parte_1
alle condizioni indicate in motivazione;
CP_1
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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