Sentenza breve 1 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 01/04/2026, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00617/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00397/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 397 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Candido Sciacovelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’atto di rigetto (codice pratica -OMISSIS-) dell’istanza del 01 aprile 2025 di conversione del permesso di soggiorno da tirocinio/studio a permesso di soggiorno a lavoro subordinato, emesso e notificato in data 08 gennaio 2026;
di ogni altro atto presupposto, preparatorio, consequenziale e, comunque, connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. LO AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’epigrafato Tar, con sentenza n. -OMISSIS-, ha annullato un primo provvedimento di diniego dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno da tirocinio/studio a permesso di soggiorno per lavoro subordinato emesso dalla Prefettura di Modena nei confronti dell’odierna ricorrente valorizzando quanto segue: « Nel caso di specie la motivazione del diniego risulta generica non avendo l’Amministrazione precisato per quali motivi, dalla documentazione presentata dal ricorrente, il datore di lavoro non possiederebbe una ‹‹capacità economica sufficiente a sostenere i costi del rapporto di lavoro che intende instaurare con il richiedente››. Dalla documentazione offerta da parte ricorrente emergono elementi che fanno quantomeno dubitare dell’assenza del requisito della “capacità economica” sufficiente in capo al datore di lavoro. Dalla documentazione presentata in sede procedimentale e dalla ulteriore documentazione depositata con il ricorso introduttivo del presente giudizio, infatti, risultano, per l’anno 2024, ricavi per euro 82.078,03 e un utile di esercizio pari ad euro 15.536,03, mentre, per l’anno 2025, a titolo di bilancio provvisorio, ricavi per 51.103,78 Euro, e un utile di esercizio pari ad Euro 7.095,72. In considerazione del predetto difetto di motivazione, quindi, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, dovendosi l’Amministrazione rideterminare, sulla scorta di quanto sopra esposto, motivando adeguatamente le proprie determinazioni ».
In sede di riedizione del potere, in data 08 gennaio 2026, la Prefettura di Modena ha emesso un nuovo atto di rigetto, così motivato: « Vista la comunicazione di cui all'art. 10-bis della Legge 241/1990, con la quale è stata segnalata la carenza dei requisiti necessari sulla base dell'accertamento dell'ITL, secondo cui "l’analisi che è stata condotta dalla ITL, si uniforma alle direttive imposte dalle circolari dell’INL e circolari Interministeriali che intervenute sulla materia impongono una valutazione della capacità economica del datore di lavoro individuando come parametro di riferimento il fatturato al netto degli acquisti (circ. INL n. 3/2022; nota DC Tutela INL prot. 4918/2022; nota DC Tutela prot. 2066/2023; circ. interministeriale n. 9032/2024). Al riguardo anche il modello di asseverazione ex art. 44 D.L. n. 73/2022, precisa che il dato contabile da indicare è la differenza tra volume d’affari ed acquisti (VE50 - VF25). Il valore che si deve prendere in considerazione per svolgere la presente analisi è dunque pari ad euro 10.827,00 euro, risultante dalla differenza tra 82.078,03 euro e 71.791,00 euro. Inoltre, l’ultima dichiarazione dei redditi denunciata dal contribuente risale al periodo d’imposta 2023 presentato nel 2024 che è pari ad euro 15.931,00. I due parametri- fatturato al netto e reddito di esercizio- risultano inferiori alla soglia indicata dal comma 1 dell’art. 9 del D.M. 27/05/2020 che in caso di presentazione di una sola istanza, fissa una soglia minima di 30.000,00. Infine, per ciò che attiene, invece, la verifica sulla regolarità nei confronti degli Enti Previdenziale e Assicurativo DURC, si attesta che ad oggi nelle banche dati non è presente un documento in corso di validità. Pertanto, si ritiene di esprimere parere negativo in quanto, dagli accertamenti effettuati presso gli organi competenti, è emerso che l'azienda proponente il contratto di soggiorno non è in possesso del DURC ed inoltre, dall’esame dei quadri VE e VF della dichiarazione IVA 2025, è risultato che la stessa non ha la capacità economica sufficiente a sostenere i costi derivanti dal rapporto di lavoro che intende instaurare con il richiedente." Rilevato che, in riscontro alla suddetta comunicazione, sono pervenute memorie integrative tramite PEC in data 29/10/2025, esaminate dall’ITL, che ha emesso nuovo parere in data 05/11/2025, secondo cui, "in riferimento alla capacità economica della società, è stata interrogata nuovamente la banca dati ADE in riferimento alle dichiarazioni di carattere fiscale della società. Si rileva nuovamente che il volume d’affari al netto degli acquisti è pari ad euro 10.827,00 euro, risultante dalla differenza tra 82.078,03 euro e 71.791,00 euro (quadro VE50 quadro VF25). Per quanto riguarda l’ultima dichiarazione dei redditi di società di persone denunciata nel 2025 e relativa al periodo d’imposta 2024 si rileva un reddito d’impresa pari a 11.600,00 euro. I due anzidetti parametri- fatturato al netto o reddito di esercizio- risultano inferiori alla soglia indicata dal comma 1 dell’art. 9 del D.M. 27/05/2020 che in caso di presentazione di una sola istanza, fissa una soglia minima di 30.000,00. A riguardo si ribadisce nuovamente quanto indicato nella prassi amministrativa, che tramite numerose circolari, anche tra loro correlate, dispone le modalità con cui devono essere svolti i controlli inerenti alla valutazione delle istanze presentate al SUI (circ. INL n. 3/2022; nota DC Tutela INL prot. 4918/2022; nota DC Tutela prot. 2066/2023; circ. interministeriale n. 9032/2024)." Inoltre, in riferimento alla regolarità contributiva nei confronti degli Enti Previdenziale e Assicurativo - DURC, "si attesta che nelle banche dati è presente un documento in corso di validità." Alla luce degli elementi acquisiti e delle valutazioni effettuate, l’ITL competente comunica quanto segue; "Confermata l’analisi già esposta con nota ITL - Mo prot. N. 24694 del 14/10/2025, si ritiene che a tutt’oggi, la capacità economica del datore di lavoro risulti insufficiente a sostenere i costi relativi al rapporto di lavoro subordinato che si intende instaurare. Pertanto, si ritiene di poter esprime nuovamente il parere negativo per la posizione del procedimento in oggetto indicato, stante la carenza della capacità economica del datore di lavoro." Si ritiene pertanto di dover rigettare l’istanza Si ritiene pertanto di dover rigettare l’istanza ».
Nonostante la richiesta di riesame successiva da parte del difensore della ricorrente, l’Amministrazione, con atto datato 20 febbraio 2026, ha ribadito che l’ITL ha espresso nuovamente parere negativo con nota prot. -OMISSIS- del 14 ottobre 2025, e, a seguito di controdeduzioni con nota prot. -OMISSIS- del 1 dicembre 2025, confermando la persistente insussistenza della capacità economica del datore di lavoro, ulteriormente confermato con nota prot. -OMISSIS- del 18 febbraio 2026.
Avverso il diniego la ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 9 marzo 2026 chiedendone l’annullamento per il seguente articolato motivo, in sintesi:
1. l’Amministrazione avrebbe fondato il gravato rigetto esclusivamente su risultanze fiscali non attuali, ritenendo ostativo il parametro del volume d’affari al netto degli acquisti, per l’anno 2024, quantificato in euro 10.827,00, nonché il reddito d’impresa di euro 11.600,00 riferibile all'annualità precedente; al contrario, avrebbe dovuto considerare il Conto Economico al 31/12/2025 della società " -OMISSIS- s.a.s. di -OMISSIS- e C.", da cui si evince che i ricavi ammontano a complessivi euro 122.279,26, con un incremento di circa il 49% rispetto al dato considerato dall'ITL, l’utile d'esercizio netto è pari a euro 14.124,75 e per i costi per il personale l'azienda già sostiene oneri per il personale dipendente pari a euro 17.221,70 (di cui euro 14.633,94 per retribuzioni ed euro 2.330,76 per oneri previdenziali); l’impresa avrebbe dimostrato una tendenza di crescita significativa e costante, è anche la destinazione di risorse specifiche per la "Ricerca, addestramento e formazione" (euro 1.316,00) confermerebbe la strategia aziendale volta all'investimento nel capitale umano, coerente con la richiesta di conversione del titolo di soggiorno.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.
All’esito dell’udienza del 25 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso da parte del Presidente in ordine alla possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
Il Collegio, preliminarmente, ritiene sussistano i presupposti per decidere la controversia con sentenza in forma semplificata.
Come già ricordato nella sentenza n.-OMISSIS-del 2025, sopra citata, ai sensi dell’art. 6, comma 1, cpv, TUI, vigente ratione temporis , il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, al di fuori delle quote di cui all'art. 3, comma 4, comunque prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Ai sensi dell’art. 14, comma 6, d.p.r. n. 394 del 1999, salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero è ammesso a frequentare corsi di studio in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dell'art. 3 del testo unico, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico, ai sensi dell'art. 35, comma 1, o, in caso di lavoro autonomo, previo rilascio della certificazione di cui all'art. 6, comma 1, del testo unico da parte dello Sportello unico, che cura gli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 39, comma 9. La disposizione si applica, anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia. In tali casi la conversione è possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto.
Ai sensi dell’art. 30 bis, comma 8, d.p.r. n. 394 del 1999, vigente ratione temporis, poi, ‹‹ Lo Sportello unico, fermo quanto previsto dall’articolo 30-quinquies , procede alla verifica della regolarità, della completezza e dell'idoneità della documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonché acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica dell'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di N. -OMISSIS- REG.RIC. lavoro di categoria applicabili. La disposizione relativa alla verifica della congruità in rapporto alla capacità economica del datore di lavoro non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, il quale intende assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza ››.
Rispetto al provvedimento annullato con la sentenza citata, la cui motivazione non consentiva in alcun modo di comprendere le ragioni addotte dall’ITL a fondamento del proprio parere e, quindi, la determinazione del SUI conclusiva del procedimento, nel caso di specie, come sopra visto, l’ITL ha puntualmente precisato i motivi del diniego.
Si tratta di valutazioni che il Collegio non ritiene di censurare, in quanto, così come affermato dallo stesso ITL e risultante dagli atti, l’utile “spendibile” da parte del datore di lavoro ai fini dell’assunzione della ricorrente, anche considerando i dati da ultimo forniti da quest’ultima, non è tale da integrare una capacità economica sufficiente a sostenere i costi derivanti dal rapporto di lavoro che intende instaurare con il richiedente .
Pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO RI, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
LO AS, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO AS | LO RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.