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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/09/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 6116/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6116 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall'Avv. MARCO Parte_1
MACCARRONE
ricorrente
e in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal proprio funzionario dott.ssa
LUISA TANZILLO
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.10.2024, ritualmente notificato il 5.11.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'assegno mensile di assistenza a decorrere dal 1.06.2023 - come accertato dal decreto di omologa emesso in data 19.02.2024 all'esito del procedimento ex art.445 bis c.p.c. iscritto al n.r.g. 2315/2023, notificato all' il 28.02.2024 - CP_1 con conseguente condanna dell'ente convenuto alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge.
Nel costituirsi in giudizio, l , come in epigrafe rappresentato e difeso, ha CP_1 rappresentato che “La sede territorialmente competente ha provveduto alla CP_1
liquidazione dei ratei (vedasi Te08, e cedola di pagamento allegato), relativi alle prestazioni in oggetto. Dai calcoli effettuati, si evincono arretrati calcolati, ammontanti ad euro 9.714,79. Tale importo è stato corrisposto con data valuta
01/08/2025”; ha chiesto, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione totale, o, in subordine, parziale, delle spese di lite.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, la causa è stata discussa all'odierna udienza del 23.09.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note suddette, il procuratore del ricorrente ha confermato “che l' ha CP_1
provveduto al pagamento della prestazione, a seguito della notifica del ricorso introduttivo, come si evince dal prospetto di liquidazione dell'8.07.2025, che si deposita unitamente alle presenti note”, chiedendo pertanto anch'egli dichiararsi la cessazione della materia del contendere, ma “con il favore delle spese di lite, da distrarsi al sottoscritto procuratore, dichiaratosi antistatario, in ragione del principio di soccombenza virtuale”.
Orbene, alla luce di quanto affermato dalle parti in ordine alla liquidazione della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti (modello Te08 datato 8.07.2025), non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico dell' , che ha provveduto alla liquidazione della CP_1
prestazione successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo, avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia, e distratte ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_2
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 23/09/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6116 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall'Avv. MARCO Parte_1
MACCARRONE
ricorrente
e in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal proprio funzionario dott.ssa
LUISA TANZILLO
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.10.2024, ritualmente notificato il 5.11.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'assegno mensile di assistenza a decorrere dal 1.06.2023 - come accertato dal decreto di omologa emesso in data 19.02.2024 all'esito del procedimento ex art.445 bis c.p.c. iscritto al n.r.g. 2315/2023, notificato all' il 28.02.2024 - CP_1 con conseguente condanna dell'ente convenuto alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge.
Nel costituirsi in giudizio, l , come in epigrafe rappresentato e difeso, ha CP_1 rappresentato che “La sede territorialmente competente ha provveduto alla CP_1
liquidazione dei ratei (vedasi Te08, e cedola di pagamento allegato), relativi alle prestazioni in oggetto. Dai calcoli effettuati, si evincono arretrati calcolati, ammontanti ad euro 9.714,79. Tale importo è stato corrisposto con data valuta
01/08/2025”; ha chiesto, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione totale, o, in subordine, parziale, delle spese di lite.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, la causa è stata discussa all'odierna udienza del 23.09.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note suddette, il procuratore del ricorrente ha confermato “che l' ha CP_1
provveduto al pagamento della prestazione, a seguito della notifica del ricorso introduttivo, come si evince dal prospetto di liquidazione dell'8.07.2025, che si deposita unitamente alle presenti note”, chiedendo pertanto anch'egli dichiararsi la cessazione della materia del contendere, ma “con il favore delle spese di lite, da distrarsi al sottoscritto procuratore, dichiaratosi antistatario, in ragione del principio di soccombenza virtuale”.
Orbene, alla luce di quanto affermato dalle parti in ordine alla liquidazione della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti (modello Te08 datato 8.07.2025), non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico dell' , che ha provveduto alla liquidazione della CP_1
prestazione successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo, avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia, e distratte ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_2
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 23/09/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli