Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/05/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI IN - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3814 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. CUTRI' MARGHERITA, come da procura in atti,
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. VIENI FELICIA, unitamente e disgiuntamente, all'Avv.
VALENTINO PIZZINO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
19/11/2024, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1 Pt_2
, nato a [...] il [...], premesso:
[...]
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 10/07/2010, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 329, parte 2, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli il 24/05/2012 e il 10/07/2015; Per_1 Per_2
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza del 16/04/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di non volersi riconciliare e di insistere nella domanda congiunta alle nuove condizioni stabilite nel ricorso congiunto ex 473 bis.51 c.p.c. del 24 marzo 2025, che di seguito si trascrivono:
“1)I coniugi vivranno separatamente e saranno liberi di risiedere dove riterranno opportuno;
2)I figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2
eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale, con dimora prevalente presso la madre, ed avranno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, che si obbligano a prestargli cura, educazione e istruzione e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun coniuge;
3) Il sig. Parte_2
eserciterà il diritto di visita liberamente e compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli;
4)La casa coniugale sita in Messina, Villaggio Aldisio, Via 30L- Pal.80, oggetto di contratto di affitto con riscatto,stante la risoluzione del medesimo nel mese di gennaio 2025, è stata rilasciata dalla sig.ra e, la stessa, si è già trasferita, unitamente ai figli minori, Parte_1
presso un'abitazione della famiglia della sig.ra sita in Messina, - Zona Parte_1
Minissale,- Via Ettore Fieramosca, pal T.. Si precisa in merito che la sig.ra già Pt_1
consegnato le chiavi alla proprietaria dell'immobile già rilasciato;
5)Il sig. Parte_2
contribuirà al mantenimento dei due figli corrispondendo mensilmente alla sig.ra Pt_1
ntro il 20 di ogni mese una somma pari a € 300,00; La corresponsione di tale importo,
[...]
a rettifica di quello risultante dall'accordo già depositato, risulta concordato tra le parti a seguito dell'accredito, a partire dal mese di marzo 2025, alla sig.ra dell'importo Pt_1
integrale dell'assegno unico spettante ai figli minori, ammontante ad € 600,00; 6) La somma che il sig. si impegna a corrispondere a titolo di mantenimento nei confronti dei figli Pt_2
minori sarà modificata o rivalutata nella parte relativa all'assegno unico in caso di variazioni disposte dallo Stato in ordine a tale misura assistenziale, a seguito di accordo tra le parti;
7)
Per quanto attiene le spese straordinarie sostenute dai genitori in favore dei figli queste saranno suddivise in ragione del 50% tra i coniugi: tali spese saranno a titolo esemplificativo rappresentate da: spese mediche (in particolare visite specialistiche, trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale); spese scolastiche (la retta e le tasse delle scuole pubbliche, libri di testo e gite scolastiche); spese extrascolastiche(sport,cultura e divertimento, cure ortodontiche, cure oculistiche); tali spese devono essere documentate al sig. al fine di procedere con il rispettivo rimborso;
8) Si vuole precisare che i minori Pt_2
sono entrambi percettori di indennità di frequenza per patologie da cui entrambi sono affetti: tale indennità verrà percepita e gestita dalla madre, sig.ra con la quale gli stessi Parte_1
convivono che si impegna ad utilizzare tale emolumento nell'esclusivo interesse dei piccoli ed 9)La sig.ra pur non espletando attività lavorativa rinuncia al Per_1 Per_2 Parte_1
mantenimento dovuto dal sig. ”. Parte_2
La causa veniva quindi assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 19/11/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Parte_2
IN il 24/06/1980, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse il 24/03/2025 e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di IN di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 10/07/2010, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 329, parte 2, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 17/04/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.