Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01259/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02798/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2798 del 2025, proposto da
Voltalia Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Malossini e Luigi Marsico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Enna, Assessorato Territorio e Ambiente, Ministero della Cultura, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Commissione Tecnica Pnrr -Pniec, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
Per l’accertamento
dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sull'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), identificata con codice procedura 13250 e codice istanza online WEB-VIA FER-VIAVIAF00000304, presentata dalla ricorrente in data 29 ottobre 2024, relativa al “Progetto definitivo di un impianto agrivoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare con potenza di immissione in rete di 42 MW, da realizzarsi nel comune di TROINA (EN), contrada Lapiscio”;
e per la conseguente condanna
del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a provvedere espressamente sull'istanza sopra indicata, concludendo il relativo procedimento,
nonché per l’accertamento e la declaratoria
del diritto della società ricorrente ad ottenere il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria versati, ai sensi dell'art. 25, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 152/2006, con conseguente condanna del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento della relativa somma.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Enna, dell’Assessorato Territorio e Ambiente, del Ministero della Cultura, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Commissione Tecnica Pnrr -Pniec;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa TA AB UL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e RI
1. Con ricorso notificato in data 22 dicembre 2025 la società ricorrente ha agito per l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sull’istanza presentata in data 29 ottobre 2024 ai fini del rilascio del provvedimento di V.I.A. ex art. 23 del D.lgs n. 152/2006 per la realizzazione, di un impianto agrivoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare con potenza di immissione in rete di 42 MW, da realizzarsi nel comune di TROINA (EN), contrada Lapiscio”.
La società premette che il progetto in questione rientra tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) di cui all’art. 8, comma 2-bis, del D.lgs. n. 152/2006 e, per tale ragione, l’istruttoria tecnica sulla valutazione di impatto ambientale (“VIA”) del progetto in questione deve essere effettuata dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di cui all’art. 8, co. 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006.
Espone la ricorrente che in data 25 novembre 2024 è stato pubblicato l’avviso al pubblico previsto dall’art. 24 del D.lgs. n. 152/2006 con avvio della fase di consultazione pubblica, il cui termine per la presentazione delle osservazioni era fissato per il 25 dicembre 2024.
Il procedimento, tuttavia, non si è ancora concluso risultando ancora la procedura in “Istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC”.
Pur essendo ampiamente decorsi i termini perentori previsti dall’art. 25, comma 2-bis, del D.lgs. n. 152/2006 per la conclusione del procedimento di VIA relativo ai progetti PNIEC, l’Amministrazione non ha adottato alcuna determinazione finale e non risulta sia stato mai attivato il procedimento sostitutivo di cui all’art. 25 comma 2 quater D.lgs. 152/2006.
Tanto premesso, la società lamenta la violazione degli artt. 24,41 e 97 Cost., degli artt. 8, 23, 24 e 25 del D.lgs. n. 152/2006, degli artt. dell’art. 2 e 2-bis della legge n. 241/1990, essendo ampiamente decorsi i termini previsti da tali disposizioni.
Termini che, peraltro, per espressa previsione dell’art. 25, comma 7, del D.lgs. n. 152/2006, sono perentori.
Nel caso di specie, a fronte della presentazione dell’istanza in data 29 ottobre 2024, della pubblicazione dell’avviso pubblico in data 25 novembre 2024 e della conclusione della consultazione pubblica in data 25 dicembre 2024, sono infruttuosamente decorsi sia il termine di 30 giorni dalla fase di conclusione delle consultazioni che il termine di 130 giorni dalla pubblicazione della documentazione per la predisposizione dello schema di provvedimento, sia per l’adozione del provvedimento finale previa acquisizione del concerto dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’identità Siciliana.
In particolare:
- la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC avrebbe dovuto adottare lo schema di provvedimento di V.I.A. entro il 24 gennaio 2025 (termine ordinario di 30 giorni decorrente dalla conclusione della consultazione pubblica (e quindi dal 25.12.2024) ovvero, anche a tutto voler concedere, entro il 4 aprile 2025 (termine massimo di 130 giorni dalla pubblicazione della documentazione;
- entro il 23 febbraio 2025, ovvero a tutto concedere entro il 4 maggio 2025, il Direttore Generale del MASE avrebbe dovuto adottare il provvedimento di V.I.A, previo concerto dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.
La società ricorrente chiede, altresì, il rimborso del 50% delle somme versata a titolo di oneri istruttori ai sensi dell’art. 25 comma 2-ter del testo unico.
2. Con atto di mero stile depositato il 13 gennaio 2026 si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate.
L’Avvocatura erariale ha altresì versato in atti, in data 24 marzo 2026, il parere negativo della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Enna, prot. n. 3254 del 20 agosto 2025.
3. Con memoria depositata il 10 aprile 2026 ha insistito per l’accoglimento del ricorso rilevando che la nota depositata dall’avvocatura erariale non costituisce l’atto conclusivo del procedimento.
4. All’udienza in camera di consiglio del 15 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso merita di essere accolto nei sensi e nei termini in appreso specificati.
8.1. In via preliminare ed in termini generali, il Collegio osserva che secondo condiviso orientamento giurisprudenziale i procedimenti ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. presuppongono un “silenzio” che è integrato - non da qualsiasi comportamento inerte dell’Amministrazione, bensì - dal comportamento inerte che si estrinseca nella mancata conclusione, nel termine dovuto, di un procedimento già avviato, ovvero nella mancata evasione di una istanza proveniente da un privato, che sollecita l’esercizio di pubblici poteri, e quindi l’avvio di un procedimento amministrativo: infatti non vi è dubbio che in linea generale il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione deve essere diretto ad accertare la violazione dell'obbligo della stessa di provvedere su un'istanza del privato volta a sollecitare l'esercizio di un pubblico potere, ed esso risulta esperibile in presenza di un obbligo di provvedere nei confronti del richiedente rispetto al quale l'Amministrazione sia rimasta inerte; di conseguenza, si può configurare un silenzio inadempimento da parte della stessa tutte le volte in cui l'Amministrazione viola tale obbligo a prescindere dal contenuto discrezionale o meno del provvedimento (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. II, 23 gennaio 2023, n. 738; Cons. Stato, sez. VI, 5 settembre 2022, n. 7703).
Orbene, per consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, perché possa sussistere silenzio-inadempimento dell’amministrazione non è sufficiente che questa, compulsata da un privato che presenta una istanza, non concluda il procedimento amministrativo entro il termine astrattamente previsto per il procedimento del genere evocato con l’istanza, ma è anche necessario che essa contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere sulla istanza del privato; tale obbligo sussiste, secondo la giurisprudenza, non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nelle ipotesi che discendono da principi generali, ovvero dalla peculiarità della fattispecie, e, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, allorché ragioni di giustizia e di equità ovvero rapporti esistenti tra Amministrazioni ed amministrati impongano l’adozione di un provvedimento e, quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell’Amministrazione, soprattutto al fine di consentire all’interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni (cfr., ex plurimis , T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 10 maggio 2024, n. 742; T.A.R. Sardegna, sez. I, 27 aprile 2024, n. 342).
Inoltre, è stato condivisibilmente chiarito che in presenza di una formale istanza, l’Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte: il Legislatore, infatti, ha imposto alla P.A. di rispondere in ogni caso alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici; dunque anche in assenza di un formale procedimento e di una norma che espressamente lo preveda, l’amministrazione ha l’obbligo (quale che sia il contenuto della relativa decisione) di provvedere sulla istanza non pretestuosa né abnorme del privato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 maggio 2023, n. 4666).
5.2. Nel caso in esame, fermo l’obbligo giuridico di provvedere stabilito in termini generali dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii., vengono in rilievo i termini del procedimento espressamente stabiliti dagli artt. 8, comma 2 bis, 24 e 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Peraltro, l’art. 25, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 espressamente stabilisce che “ Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ”.
Per costante giurisprudenza, il carattere perentorio di tali termini non è revocabile in dubbio, in coerenza con il particolare favor riconosciuto alla fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, come comprovato dall'ultima regolamentazione sovranazionale in ordine di tempo: il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce un quadro normativo diretto ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, adottando norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da tali fonti e sancendone definitivamente il carattere di interventi di interesse pubblico prevalente (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. II, 28 ottobre 2024, n. 745; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. V, 25 settembre 2024, n. 2625; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 22 aprile 2024, n. 499).
5.3. Ai sensi dell’art. 25 comma 2 bis del D.lgs. n. 152/2006, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura .
La stessa disposizione prevede, inoltre, che “Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis [Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica] si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA”.
Prima dell’acquisizione del concerto del “competente direttore generale del Ministero della cultura” spetta, dunque, al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e, in particolare, alla Commissione tecnica posta alle dipendenze funzionali dello stesso, predisporre lo schema di provvedimento, nel rispetto di termini perentori previsti dallo stesso art. 25 comma 2 bis.
Alla luce di tale quadro normativo appare corretta la ricostruzione temporale offerta dalla parte ricorrente che ha evidenziato come la Commissione Tecnica PNRR-PIEC avrebbe dovuto adottare lo schema di provvedimento di V.I.A. entro_il 4 aprile 2025, ovvero entro il termine massimo di centotrenta giorni dalla data pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23 (25 novembre 2024, secondo quanto rappresentato da parte ricorrente e non contestato dall’amministrazione resistente). Nei successivi trenta giorni avrebbe dovuto essere infine adottato il provvedimento di V.I.A.
5.4. In merito alla acquisizione del concerto del direttore generale del Ministero della cultura, necessario per la conclusione del procedimento con l’adozione del provvedimento di V.I.A., occorre precisare quanto segue:
- l’art. 14 del Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 ( Approvazione dello statuto della Regione siciliana ) demanda all’Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, la legislazione esclusiva nelle materie (lett. “n”) “ turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche ”;
- ai sensi dell’art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637 ( Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti ) “ L'amministrazione regionale esercita nel territorio della regione tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di antichità, opere artistiche e musei, nonché di tutela del paesaggio ”;
- ai sensi dell’art. 3 della legge reg. Sic. 1 agosto 1977, n. 80 ( Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana ) “ In attesa della riforma dell' Amministrazione regionale di cui alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 86, tutte le attribuzioni di competenza della Regione nella materia dei beni culturali ed ambientali sono svolte dall' Assessorato regionale della pubblica istruzione, che assume la denominazione di Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione. Esso esercita, oltre alle funzioni previste dalla legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, le funzioni previste dalla presente legge, nonché quelle di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, numeri 635 e 637 ”;
- per il successivo art. 11, commi secondo e terzo, “ Le Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali sono organi periferici dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione. Esse sostituiscono, a tutti gli effetti, le Soprintendenze trasferite alla Regione ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, numeri 635 e 637 ”.
Come chiarito dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (sentenza n. 678/2024 che richiama in motivazione la sentenza n. 648/2022) “Il tenore delle richiamate disposizioni normative non può […] , revocare in dubbio la competenza esclusiva dell’Amministrazione regionale sulle questioni attinenti alla tutela del paesaggio e dei beni di interesse archeologico in Sicilia.
Invero, l’oggetto del contendere non è costituito soltanto dalla tutela ambientale, […] , ma anche da ulteriori profili, quali, appunto, quelli della tutela dei beni di interesse archeologico e del paesaggio che, pur potendo essere connessi all’ambiente, rientrano nell’ambito delle competenze di una differente Autorità Amministrativa.
Non a caso, infatti, la decisione sulla V.I.A. Statale è adottata dal Ministero dell’Ambiente (in quanto autorità competente ai sensi dell’art. 7 bis co. 4 D.Lgs. n. 152/2006) “previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura” (art. 25 co. 2 D.Lgs. n. 152/2006), anche in relazione ai progetti di cui all’art. 8 co. 2 bis D.Lgs. n. 152/2006 (art. 25 co. 3 D.Lgs. n. 152/2006) ossia in relazione alle procedure di V.I.A. di competenza statale rientranti nel P.N.R.R.
Diversamente opinando, il concerto con l’Autorità Amministrativa preposta alla tutela dei beni paesaggistici e di interesse archeologico non sarebbe stato necessario, essendo all’uopo sufficiente l’adozione di un mero parere ex art. 24 D.Lgs. n. 152/2006 da rimettere alle valutazioni del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
La previsione, dunque, nell’art. 25 co. 4 D.Lgs. n. 152/2006 di una decisione concertata tra il Ministero dell’Ambiente e l’Autorità Amministrativa deputata a tutelare i beni paesaggistici e di interesse archeologico dimostra l’intento del legislatore nazionale di voler riconoscere anche a siffatti interessi pubblici pari dignità rispetto all’ambiente, al punto da integrare la valutazione di impatto ambientale dell’opera proposta in modo da consentire una giusta e completa ponderazione di tutti i profili pubblicistici coinvolti.
[…] Né a differente conclusione può pervenirsi in ragione della peculiare disciplina introdotta per i progetti rientranti nel P.N.R.R.”.
Tale disciplina non contempla, infatti, norme fondamentali di riforma economico-sociale e non può dunque ritenersi che “ possieda l’attitudine a derogare alle competenze costituzionali delle Regioni a Statuto Speciale”.
Il C.G.A.R.S. ha concluso, pertanto che, alla luce di u n’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa disciplinate la V.I.A. statale di cui al D.lgs. n. 152/2006 in ordine alle opere rientranti nel P.N.R.R. da realizzare nel territorio siciliano […] le relative funzioni del Ministero della Cultura devono ritenersi di competenza dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana che le esercita per mezzo delle Soprintendenze istituite con L.r. n. 80/1977.
5.5. Premesso quanto sopra, il Collegio, in ragione dell’inerzia contestata con l’atto introduttivo del giudizio, ordina alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di predisporre entro il termine di trenta (30) giorni - decorrente dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione se anteriore, della presente sentenza - lo schema di provvedimento di V.I.A. e al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (competente direttore generale) di adottare - entro il termine di cento (100) giorni dalla scadenza di quello appena visto - il provvedimento di V.I.A., previa acquisizione del concerto dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.
Sul punto occorre osservare - come chiarito dalla sopra citata giurisprudenza - che “ con riguardo al concerto può operare l’istituto contemplato dall’art. 17 bis L. n. 241/1990 (recepito in Sicilia dall’art. 30 L.R. 21 maggio 2019 n. 7) secondo cui la condotta omissiva dell’Amministrazione interpellata preposta anche alla tutela di interessi sensibili, (ossia, nell’occasione l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana), serbata oltre il termine previsto vale quale silenzio-assenso (co. 2) ”, ferme le prerogative dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, da un lato, e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dall’altro, richiamate dalla stessa giurisprudenza (cfr. cit. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 20 agosto 2024, n. 678, punto III.2.6. in Diritto).
Resta fermo, inoltre che, a fronte della natura discrezionale del potere in questione, resta impregiudicato il merito delle decisioni da adottare.
5.6. In caso di persistente inerzia della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ovvero del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (competente direttore generale), si nomina sin d’ora ex art. 117, comma 3, cod. proc. amm., quale commissario ad acta , il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il quale provvederà in via sostitutiva negli ulteriori termini, rispettivamente di trenta (30) giorni e di cento (100) giorni, decorrenti dalla scadenza dei termini sopra assegnati.
Si deve ribadire, anche in relazione all’attività del commissario ad acta , che a fronte della natura discrezionale del potere in questione resta impregiudicato il merito delle decisioni da adottare e che il provvedimento di VIA potrà essere adottato solo laddove risulti acquisito il concerto dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, fermo restando che con riguardo al concerto può operare l’istituto contemplato dall’art. 17 bis L. n. 241/1990.
Trattandosi di organo titolare del potere sostitutivo ex art. 2, comma 9- bis della l. n. 241/1990 in caso di intervento del commissario ad acta , non si procederà alla liquidazione del compenso in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
6. La ricorrente ha inoltre richiesto il rimborso del 50% degli oneri istruttori versati così come previsto, ai sensi dell’art. 25, comma 2- ter , del D.lgs. 152/2006, in caso di mancato rispetto dei termini procedurali per la VIA.
Anche tale domanda è fondata e deve essere accolta.
La società ha infatti documentato di aver corrisposto, per le suddette spese di istruttoria, una somma pari a € 15.817,11.
Dal mancato rispetto da parte delle amministrazioni intimate dei termini procedurali, così come sopra accertato, deriva il suo diritto al rimborso del 50% della suddetta somma, pari a € 7.908,55 (cfr. ex multis , Tar Catania, sez. I, sentenza n. 1156 del 7 aprile 2025).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto:
- dichiara illegittimo il silenzio serbato dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, assegnando i termini in motivazione, alla prima, per predisporre lo schema di provvedimento di VIA e, al secondo, per adottare il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana;
- nomina commissario ad acta il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il quale provvederà in via sostitutiva negli ulteriori termini in motivazione;
- condanna il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a corrispondere alla parte ricorrente l’importo di € 7.908,55 oltre ad interessi al saggio legale sulla sorte capitale dalla domanda al saldo effettivo, a titolo di rimborso del 50% degli oneri istruttori versati ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, del D.lgs. 152/2006;
- condanna il resistente Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento in favore della società ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.000,00 (Euro mille/00), oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AZ AR AS, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
TA AB UL, Consigliere, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| TA AB UL | AZ AR AS |
IL SEGRETARIO