CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 22/01/2026, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 937/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8848/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240160131346000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19411/2025 depositato il 11/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato innanzi alla CGT di I grado di Napoli, la sig.ra Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio l' ADER e la Regione Campania al fine di impugnare la cartella di pagamento n.
071/2024/01601313/46/000 notificata in data 01/03/2025 a mezzo raccomandata , con la quale l'Agenzia delle entrate- riscossione intimava il pagamento della somma di euro 1.262,61 per il mancato pagamento della Tassa automobilistica, anno di riferimento 2017 da parte della Regione Campania UOD Tasse automobilistiche regionali .
Parte ricorrente eccepisce l' illegittimità dell' impugnato atto per i seguenti motivi:
1. Omessa notifica atti prodromici
2. Intervenuta prescrizione triennale/ Decadenza
Tanto premesso, conclude per l' accoglimento del ricorso, vinte le spese di lite
Si costituisce in data 14.05.2025 l' ADER che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva rappresentando che, ogni doglianza relativa alla notifica degli atti supposti va avanzata esclusivamente nei confronti dell' Ente Creditore.
Rimarca la legittimità del proprio operato e conclude per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite
Si costituisce in data 29.09.2025 la Regione Campania che contesta punto per punto le doglianze del contribuente.
In particolare, l' Ufficio esibisce in via immediata copia delle notifiche degli atti prodromici che si assumono correttamente notificati tramite servizio postale presso l' indirizzo di residenza della ricorrente rispettivamente in 26.11.2020 ( ricevuta a mano di persona addetta alla ricezione) ed in data 26.03.2023 per compiuta giacenza
Esibisce e deposita copia dell' estratto anagrafico di residenza del ricorrente
Conclude per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice osserva: Il ricorso è infondato e va rigettato in quanto, a seguito della probante documentazione esibita dalla
Regione Campania, sono state disattese tutte le eccezioni del ricorrente
L' Ufficio, infatti, costituendosi, ha dato prova di aver ritualmente notificato sia il supposto avviso di accertamento, sia la successiva intimazione di pagamento che ha precluso il maturarsi della prescrizione triennale
Quanto alla notifica dell' avviso di accertamento, si osserva che lo stesso è stato notificato presso l' indirizzo di residenza del ricorrente in data 26.11.2020 e ricevuta da persona addetta alla ricezione qualificatasi come sig. Nominativo_1
La notifica è stata effettuata tramite servizio postale semplificato e pertanto, al fine del suo perfezionamento, non è necessario il successivo invio della CAD
Quanto alla notifica della successiva intimazione di pagamento, si osserva che la stessa è stato notificato per compiuta giacenza in data 26.03.2023 presso l' indirizzo di residenza del ricorrente
La notifica è stata effettuata tramite servizio postale semplificato e pertanto, al fine del suo perfezionamento, non è necessario il successivo invio della CAD
La validità delle notifiche è suffragata anche dal certificato di residenza esibito dall' Ufficio e non contestato dal ricorrente da cui si evince che, alla data di notifica, la ricorrente aveva residenza in Casoria alla Indirizzo_1, indirizzo presso il quale sono state effettuate le notifiche
La ritualità delle notifiche richiamate effettuate in data 26.11.2020 e 26.03.2023, mai impugnate nei termini, comporta il rigetto delle eccezioni del contribuente considerato che le stesse hanno precluso il maturarsi della prescrizione triennale posto che la successiva intimazione è pervenuta in data 01.03.2025
Il ricorso va quindi rigettato
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Regione
Campania che vengono liquidati in euro 300,00.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8848/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240160131346000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19411/2025 depositato il 11/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato innanzi alla CGT di I grado di Napoli, la sig.ra Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio l' ADER e la Regione Campania al fine di impugnare la cartella di pagamento n.
071/2024/01601313/46/000 notificata in data 01/03/2025 a mezzo raccomandata , con la quale l'Agenzia delle entrate- riscossione intimava il pagamento della somma di euro 1.262,61 per il mancato pagamento della Tassa automobilistica, anno di riferimento 2017 da parte della Regione Campania UOD Tasse automobilistiche regionali .
Parte ricorrente eccepisce l' illegittimità dell' impugnato atto per i seguenti motivi:
1. Omessa notifica atti prodromici
2. Intervenuta prescrizione triennale/ Decadenza
Tanto premesso, conclude per l' accoglimento del ricorso, vinte le spese di lite
Si costituisce in data 14.05.2025 l' ADER che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva rappresentando che, ogni doglianza relativa alla notifica degli atti supposti va avanzata esclusivamente nei confronti dell' Ente Creditore.
Rimarca la legittimità del proprio operato e conclude per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite
Si costituisce in data 29.09.2025 la Regione Campania che contesta punto per punto le doglianze del contribuente.
In particolare, l' Ufficio esibisce in via immediata copia delle notifiche degli atti prodromici che si assumono correttamente notificati tramite servizio postale presso l' indirizzo di residenza della ricorrente rispettivamente in 26.11.2020 ( ricevuta a mano di persona addetta alla ricezione) ed in data 26.03.2023 per compiuta giacenza
Esibisce e deposita copia dell' estratto anagrafico di residenza del ricorrente
Conclude per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice osserva: Il ricorso è infondato e va rigettato in quanto, a seguito della probante documentazione esibita dalla
Regione Campania, sono state disattese tutte le eccezioni del ricorrente
L' Ufficio, infatti, costituendosi, ha dato prova di aver ritualmente notificato sia il supposto avviso di accertamento, sia la successiva intimazione di pagamento che ha precluso il maturarsi della prescrizione triennale
Quanto alla notifica dell' avviso di accertamento, si osserva che lo stesso è stato notificato presso l' indirizzo di residenza del ricorrente in data 26.11.2020 e ricevuta da persona addetta alla ricezione qualificatasi come sig. Nominativo_1
La notifica è stata effettuata tramite servizio postale semplificato e pertanto, al fine del suo perfezionamento, non è necessario il successivo invio della CAD
Quanto alla notifica della successiva intimazione di pagamento, si osserva che la stessa è stato notificato per compiuta giacenza in data 26.03.2023 presso l' indirizzo di residenza del ricorrente
La notifica è stata effettuata tramite servizio postale semplificato e pertanto, al fine del suo perfezionamento, non è necessario il successivo invio della CAD
La validità delle notifiche è suffragata anche dal certificato di residenza esibito dall' Ufficio e non contestato dal ricorrente da cui si evince che, alla data di notifica, la ricorrente aveva residenza in Casoria alla Indirizzo_1, indirizzo presso il quale sono state effettuate le notifiche
La ritualità delle notifiche richiamate effettuate in data 26.11.2020 e 26.03.2023, mai impugnate nei termini, comporta il rigetto delle eccezioni del contribuente considerato che le stesse hanno precluso il maturarsi della prescrizione triennale posto che la successiva intimazione è pervenuta in data 01.03.2025
Il ricorso va quindi rigettato
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Regione
Campania che vengono liquidati in euro 300,00.