Art. 30. Modi e termini del ripristino
Il ripristino previsto dall'art. 23 deve essere effettuato nei modi e nei termini prescritti e sotto la vigilanza tecnica dell'Amministrazione competente secondo la natura del bene, che fissa pure i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
((Per ragioni non contrastanti con l'interesse generale, l'intendente di finanza, su proposta dell'Amministrazione competente secondo la natura del bene, puo' autorizzare il ripristino in opere o luoghi diversi, purche' il costo della nuova opera non sia inferiore alla somma assunta come base per la determinazione del contributo.)) Puo' essere autorizzato il raggruppamento armatoriale dei contributi per il ripristino di navi galleggianti di tonnellaggio e velocita', ovvero di tipo diverso da quello delle singole unita' ammesse al beneficio. I proprietari di navi e galleggianti possono costituirsi, a tal fine, in raggruppamenti armatoriali con decreto del Ministro per la marina mercantile e con le altre norme stabilite per i consorzi di cui all'art. 50.
Nel caso di inadempienza agli obblighi imposti, il concessionario decade dal beneficio del contributo.
I termini per il ripristino possono essere prorogati per giusta causa per un periodo non superiore a quello fissato per la esecuzione dei lavori.
Se il ripristino non e' effettuato nei termini stabiliti, le somme versate a titolo di anticipazioni sul contributo debbono essere restituite.
Avverso i provvedimenti dell'Intendente di finanza, emessi nei casi di cui ai commi precedenti, e' ammesso, entro 10 giorni dalla comunicazione, ricorso al Ministro per il tesoro, che decide definitivamente.
Il ripristino previsto dall'art. 23 deve essere effettuato nei modi e nei termini prescritti e sotto la vigilanza tecnica dell'Amministrazione competente secondo la natura del bene, che fissa pure i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
((Per ragioni non contrastanti con l'interesse generale, l'intendente di finanza, su proposta dell'Amministrazione competente secondo la natura del bene, puo' autorizzare il ripristino in opere o luoghi diversi, purche' il costo della nuova opera non sia inferiore alla somma assunta come base per la determinazione del contributo.)) Puo' essere autorizzato il raggruppamento armatoriale dei contributi per il ripristino di navi galleggianti di tonnellaggio e velocita', ovvero di tipo diverso da quello delle singole unita' ammesse al beneficio. I proprietari di navi e galleggianti possono costituirsi, a tal fine, in raggruppamenti armatoriali con decreto del Ministro per la marina mercantile e con le altre norme stabilite per i consorzi di cui all'art. 50.
Nel caso di inadempienza agli obblighi imposti, il concessionario decade dal beneficio del contributo.
I termini per il ripristino possono essere prorogati per giusta causa per un periodo non superiore a quello fissato per la esecuzione dei lavori.
Se il ripristino non e' effettuato nei termini stabiliti, le somme versate a titolo di anticipazioni sul contributo debbono essere restituite.
Avverso i provvedimenti dell'Intendente di finanza, emessi nei casi di cui ai commi precedenti, e' ammesso, entro 10 giorni dalla comunicazione, ricorso al Ministro per il tesoro, che decide definitivamente.