Art. 18. 1. Ai fini del sostegno alla ricerca applicata ed allo sviluppo, il Ministro della marina mercantile per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, puo' concedere ai cantieri navali nazionali contributi fino al 50 per cento per la realizzazione di prototipi di navi e singoli componenti per scafo, macchina, impianto elettrico, allestimento e arredamento di navi di nuova costruzione. 2. La validita' tecnico-scientifica dei relativi progetti nonche' la percentuale del contributo erogabile sono decise sulla base del parere espresso dal comitato tecnico-scientifico di cui all' articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259 . 3. Per la finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata per l'anno 1988 la spesa complessiva di lire 12.000 milioni.
Versione
6 luglio 1989
6 luglio 1989