Art. 18. 1. Ai fini del sostegno alla ricerca applicata ed allo sviluppo, il Ministro della marina mercantile per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, puo' concedere ai cantieri navali nazionali contributi fino al 50 per cento per la realizzazione di prototipi di navi e singoli componenti per scafo, macchina, impianto elettrico, allestimento e arredamento di navi di nuova costruzione. 2. La validita' tecnico-scientifica dei relativi progetti nonche' la percentuale del contributo erogabile sono decise sulla base del parere espresso dal comitato tecnico-scientifico di cui all' articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259 . 3. Per la finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata per l'anno 1988 la spesa complessiva di lire 12.000 milioni.
Articolo 17Articolo 19
Articolo 18 della Legge 14 giugno 1989, n. 234
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6 luglio 1989
6 luglio 1989
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